Ecclesiastico: appunti tutorato Aspatti Latiranensii
Patti Latiranensi
I Patti Latiranensi sono composti da:
- Trattato che è un trattato di diritto internazionale con il quale nasce la Città del Vaticano come stato a parte;
- Il Concordato che disciplina la posizione della Chiesa Cattolica sul territorio italiano (non più in vigore con la modifica del 1984);
- Convenzione finanziaria (ormai desueta).
Il trattato riconosce una sovranità della Chiesa Cattolica a livello internazionale (perciò ha natura internazionale), piena giurisdizione allo stato vaticano. Il concordato inizialmente era visto come una norma costituzionale perché ai sensi dell’articolo 7 si faceva riferimento agli atti però, in seguito al principio di laicità, entra nel nostro ordinamento come norma patrizia internazionale. Ai sensi dell’articolo 117 entra nel nostro ordinamento come norma interposta quindi formalmente è una legge ordinaria ma sostanzialmente è una legge costituzionale. Le leggi di esecuzione dei patti sono leggi atipiche rispetto alle fonti di pari livello (quindi alle fonti generali) perché presuppongono l’accordo tra le parti e perché hanno la forza passiva delle leggi costituzionali resistendo all’abrogazione.
Principali fonti del diritto ecclesiastico interno
- La legge matrimoniale;
- La legge che detta disposizioni sugli enti ecclesiastici e sull’amministrazione dei patrimoni destinati ai fini di culto;
- La legge sui culti ammessi;
- La legge che detta disposizioni sui beni ecclesiastici e sul sostentamento del clero cattolico;
- I Patti Latiranensi;
- L’accordo del 1984 che ha portato modifiche al concordato;
- Le quattordici intese.
Fonti del diritto ecclesiastico
Quando parliamo di fonti del diritto ecclesiastico, si fa riferimento a più criteri:
- Temporale – cioè bisogna guardare alle fonti del diritto ecclesiastico facendo riferimento alla stratificazione normativa che c’è stata nel corso del tempo (Patti Latiranensi, culti ammessi, costituzione…);
- Gerarchico – la gerarchia delle fonti prevede un sistema multilivello che vede all’apice i principi supremi dell’ordinamento costituzionale.
Le fonti bilaterali o pattizie presuppongono sempre un accordo tra lo stato e la chiesa o tra lo stato e le altre confessioni acattoliche. Quando parliamo di queste fonti, non ci si riferisce a fonti che regolamentano solo la Chiesa Cattolica ma anche tutte le altre confessioni (esempio di fonti pattizie sono i Patti Latiranensi).
Sottosistema delle fonti concordate
Il sottosistema delle fonti concordate è caratterizzato dall’autolimitazione dei poteri sovrani che comporta:
- Il divieto di violare l’indipendenza delle confessioni;
- Il divieto di dettare in maniera unilaterale la disciplina dei rapporti con una confessione.
Il principio di bilateralità è un principio non scritto. Gli strumenti per raggiungere la bilateralità sono diversi in base ai soggetti che si trovano nel panorama nazionale (confessione cattolica, confessioni con intesa e senza intesa). Se lo stato intende regolamentare i rapporti con le confessioni può farlo previo accordo.
Intese e legge di approvazione
Le intese non sono, a differenza dei Patti Latiranensi, atti di diritto internazionale bensì sono pubblici. Giuridicamente, entrano nel nostro ordinamento con una legge ordinaria chiamata legge di approvazione la cui peculiarità è che, quando si raggiunge l’accordo, quell’accordo deve divenire legge. Il parlamento ha un ruolo limitato: può approvare o non approvare.
Il procedimento di stipula di intesa è un procedimento lasciato alla discrezionalità del governo. Non è disciplinato dalla legge ma, viste le precedenti intese, le confessioni religiose che vogliono l’intesa, sanno cosa devono fare. Le intese non entrano automaticamente nel nostro ordinamento ma hanno bisogno anche loro di un iter chiamato legge di attuazione in cui vi è un vincolo di conformità: la legge di attuazione deve essere conforme al contenuto dell’intesa.
La riforma in senso federalista non ha innovato la disciplina dei rapporti tra la repubblica e le confessioni. Lo stato ha, in materia di legislazione...
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