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Il riconoscimento della scrittura privata

La scrittura privata è qualsiasi documento, non proveniente da un pubblico ufficiale, capace di conservare, attraverso segni grafici qualsiasi, la dichiarazione di volontà o di scienza avente rilevanza giuridica. Elemento essenziale della scrittura privata è la sottoscrizione perché attraverso di essa il soggetto fa propria la dichiarazione. La scrittura privata non ha il valore di prova legale, ma acquista l’efficacia di prova legale se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione oppure se la scrittura è legalmente considerata come riconosciuta.

I casi di riconoscimento della scrittura privata

  • Autenticazione: attestazione da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza previo accertamento dell’identità di chi sottoscrive. Essa conferisce efficacia di prova legale alla scrittura privata sulla provenienza della dichiarazione; serve, inoltre, a rendere certa la data della sottoscrizione.
  • Riconoscimento: la scrittura privata si considera riconosciuta anche quando è riconosciuta dalla parte contro la quale è prodotta. Il riconoscimento può essere:
    • Espresso: l’attore riconosce espressamente come propria la sottoscrizione, attribuendo così valore di prova legale alla scrittura.
    • Tacito: la parte contro la quale è stato prodotto il documento a lei attribuito non la disconosce, o dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Una volta avvenuto il riconoscimento tacito, la scrittura acquisterà il valore di prova legale in merito alla provenienza della dichiarazione come la scrittura espressamente riconosciuta.

Il sequestro conservativo

Si può chiedere sui beni mobili ed immobili del debitore, quando il creditore ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. Scopo della misura cautelare è di assicurare l’utilità di una futura espropriazione forzata. Secondo la Corte di cassazione il periculum in mora (consistente nel fondato timore di perdere la garanzia del credito durante il tempo necessario ad ottenere il provvedimento sul merito) può essere desunto sia da elementi oggettivi, come l’attuale consistenza del patrimonio del creditore, sia dai comportamenti del debitore che fanno intendere una sua volontà di sottrarre la garanzia del credito. Il fumus boni juris consiste nella probabile esistenza del diritto di credito vantato da chi chiede la misura cautelare.

Il sequestro giudiziario

Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario:

  • Di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea.
  • Di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione, ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.

I presupposti per la concessione del provvedimento cautelare in analisi sono il fumus boni iuris, ovvero la probabile esistenza del diritto fatto valere, il periculum in mora che si sostanzia nel pericolo di deterioramenti, alterazioni, o sottrazioni del bene prima che la parte ricorrente ottenga una sentenza che gli consenta di mantenere o di acquisire la proprietà o il possesso del bene stesso. Inoltre, deve sussistere l'opportunità di provvedere alla gestione o alla custodia temporanea dei beni oggetto di controversia fino al momento in cui venga definito il giudizio di merito.

La capacità processuale

L’art 75 recita: Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità. Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto. Per capacità processuale si intende la capacità di stare in giudizio, ovvero l'idoneità di un soggetto a compiere e ricevere gli atti processuali. Diversamente, la legittimazione formale (legitimatio ad processum) consiste nella titolarità di un potere al compimento di un atto, che costituisce un presupposto processuale per esercitare in modo valido i propri diritti processuali. Non sempre questi due requisiti processuali coesistono in capo alla stessa persona. Se prima della costituzione o all'udienza davanti al giudice istruttore la parte perde la capacità di stare in giudizio, il processo si interrompe. Si ha sempre la capacità di essere parte, ma non sempre si ha anche la capacità di stare in giudizio compiendo da soli validi atti processuali. In base a quanto dispone il codice sostanziale, il libero esercizio dei diritti è, in linea generale, escluso per gli incapaci, e precisamente: il minore è rappresentato in giudizio dai genitori esercenti la patria potestà e in mancanza degli stessi, da un tutore (v. 320 c.c.); l'interdetto, è rappresentato dal tutore.

La comparsa di risposta

La comparsa di risposta è il primo atto di difesa posto in essere dal convenuto chiamato in causa in un processo civile. Consiste in un atto simile all'atto di citazione pur non contenente la vocatio in ius. Non definisce l'oggetto del processo, in quanto già determinato dall'attore. Con la comparsa di risposta il convenuto deve porre le proprie difese, prendendo posizione sulle domande svolte dall'attore, nonché presentare le eccezioni non rilevabili d'ufficio e le domande riconvenzionali. Lo stesso deve inoltre indicare i mezzi di prova che intende utilizzare nel corso del giudizio.

Le eccezioni non rilevabili d'ufficio, ma soltanto dalla parte, sono dette “eccezioni in senso stretto”; quelle rilevabili d'ufficio, che non vanno proposte a pena di decadenza nella comparsa, sono invece “eccezioni in senso lato”. Il convenuto deve proporre, inoltre, a pena di decadenza le domande riconvenzionali e le chiamate in causa del terzo. Le prime non necessitano di una vocatio in ius in quanto sono rivolte a chi è già parte del processo, mentre le seconde necessitano di una vocatio in ius perché indirizzate ad un terzo estraneo al processo che quindi ha bisogno di essere “chiamato” in causa appunto. Le domande riconvenzionali e le chiamate di terzo in causa sono dunque i veicoli processuali per proporre nuove domande. Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa può, nella stessa comparsa, chiedere al giudice di fissare una nuova udienza di comparizione per poter citare il terzo. Se vi è sufficiente tempo per la citazione invece si procede direttamente senza chiedere la fissazione della nuova udienza. Il giudice non può valutare l'opportunità della chiamata in causa. Il suo è un provvedimento vincolato. Può inoltre accadere che la domanda riconvenzionale sia nulla. Può essere perciò sanata con il deposito di una memoria contenente l'integrazione degli elementi carenti. L'efficacia della domanda sarà però ex nunc, cioè la domanda si considera proposta dal momento in cui è compiuto l'atto integrativo. La comparsa di risposta deve essere depositata nella cancelleria del giudice competente almeno 20 giorni prima della data fissata per l'udienza di prima comparizione. Tale termine, di per sé non perentorio, potendo il convenuto costituirsi anche successivamente, se non rispettato impedisce comunque al convenuto di sollevare le eccezioni non rilevabili d'ufficio e presentare domande riconvenzionali.

L'ufficiale giudiziario e le sue mansioni

Il personale giudiziario è un pubblico ufficiale che svolge funzioni ausiliarie dei magistrati e dispone anche di una propria autonomia in ambito civile, amministrativo ed extragiudiziale. Le attività degli ufficiali giudiziari comprendono avvisi di:

  • Ingiunzioni
  • Regole di pagamento
  • Pignoramenti
  • Proteste contro vaglia

Gli ufficiali giudiziari operano nei vari uffici dell'Agenzia dell'ambiente (Uffici di esecuzione e notifica dei protesti) ubicati presso la Corte d'Appello o la Corte di Giustizia o una sezione indipendente della Corte. Le sue attività si svolgono principalmente fuori dalla propria sede, ma deve assicurarsi di essere in servizio e organizzare il proprio lavoro con la massima disponibilità. I compiti dell'ufficiale giudiziario comprendono: il segreto d'ufficio e il divieto di attività commerciali private.

Il procedimento sommario di cognizione

Fu introdotto come rituale alternativo alle ordinarie procedure conoscitive, ispirato dalla necessità di accelerare la risoluzione delle controversie. Si tratta di un procedimento sommario generale la cui applicazione è limitata alla conoscenza da parte del giudice della composizione monocromatica. Sono pertanto escluse dall'applicazione della procedura abbreviata le seguenti ipotesi:

  • Le cause sotto la giurisdizione del collegio
  • Le cause sotto la giurisdizione del giudice di pace
  • Le cause impugnabili in giudizio in un unico colore

I tratti peculiari della tutela cautelare

La protezione preventiva è la tutela di ogni bene oggetto di giudizio per evitare che quest'ultimo si deteriori in attesa del giudizio. Inevitabilmente, ogni processo richiede un certo lasso di tempo, quindi i beni possono deteriorarsi: la protezione preventiva capita per aiutare a garantire che i tempi del processo non danneggino mai la parte giusta, la protezione si muove su un livello parallelo, non strettamente necessario. La protezione preventiva ha quattro condizioni fondamentali: sintesi delle conoscenze, contenuto tipico, strumentale e provvisorio.

I titoli esecutivi

Un titolo esecutivo è un documento che consente l'azione esecutiva per soddisfare il diritto del debitore a non essere liberato volontariamente. In generale, il titolo esecutivo è sia un documento di valutazione che una prova documentale. Essa, infatti, contemporaneamente dichiara l'esistenza del credito di un soggetto (il creditore) e ne costituisce prova. L'esecuzione può avvenire solo attraverso la proprietà esecutiva con diritti definiti, liquidi ed esecutivi come oggetto. Gli atti e gli atti giuridicamente definiti titoli amministrativi sono: titoli giudiziali e titoli stragiudiziali. Un creditore avente titolo esecutivo può utilizzarlo per avviare una procedura esecutiva solo dopo che il titolo stesso è stato eseguito.

Gli accertamenti incidentali ex art. 34 c.p.c.

La norma contempla l’ipotesi in cui vi siano delle questioni pregiudiziali, che hanno un oggetto diverso rispetto a quello dedotto in giudizio, ma che devono essere decise con efficacia di giudicato. La pregiudizialità è quel rapporto tra questioni, una delle quali (questione pregiudiziale) rappresenta un passaggio obbligato nell’iter logico-giuridico che conduce alla decisione della questione principale del processo, ossia alla decisione della domanda principale (lezione 8). Quindi, quando si parla di questione pregiudiziale si fa riferimento a una questione processuale la cui soluzione costituisce una tappa necessaria per decidere la controversia.

Vi rientrano, da un lato, le questioni di rito, cioè le questioni attinenti ai presupposti processuali (ad es., giurisdizione, competenza), quelle attinenti alla mancanza di una delle condizioni dell’azione (ad es., capacità e legittimazione processuale) e quelle attinenti alla validità degli atti processuali; dall’altro, le questioni di merito, introdotte da eccezioni che riguardano l’inesistenza del diritto controverso e che hanno, perciò, lo scopo di condurre ad una pronuncia di rigetto per infondatezza della domanda proposta dall’attore, rendendo inutile la prosecuzione del processo.

L’art 34 dispone: Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui.

Gli atti preliminari all'inizio dell'esecuzione forzata

Nel processo di esecuzione vi sono alcuni atti che, pur qualificandosi come esecutivi perché la loro funzione si ricollega al processo, devono tuttavia essere compiuti prima dell'inizio del processo stesso. Proprio per tale ragione, ci si riferisce ad essi come ad atti "preliminari o preparatori". Tali atti consistono nella notificazione al debitori del titolo esecutivo (va fatta alla parte personalmente) e dell’atto di precetto (può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato unitamente a questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente). La funzione di tali atti è preannunciare al debitore il proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata e gli forniscono in tal modo, da un lato, la possibilità di adempiere spontaneamente la propria obbligazione evitando l'esecuzione e le relative spese e, dall'altro lato, la possibilità di conoscere gli elementi dell'esecuzione preannunciata e di contestarne eventualmente la legittimità. Di conseguenza, la notifica di tali atti costituisce una condizione di procedibilità dell'azione che, se manca, legittima il debitore ad opporsi all'esecuzione.

Gli effetti del pignoramento

Il pignoramento ha effetto conservativo. Difatti, è possibile ipotizzare – in astratto – un duplice ordine di pregiudizio per i creditori:

  • Modificazioni materiali del bene (tale eventualità è scongiurata attraverso la custodia del bene, finalizzata ad affidare il bene ad un terzo che viene nominato custode).
  • Modificazioni giuridiche del bene (tale eventualità è scongiurata attraverso previsioni di inefficacia degli atti di disposizione compiuti successivamente al pignoramento).

Gli effetti c.d. conservativi del pignoramento mirano a tutelare il diritto del creditore procedente e dei creditori eventualmente intervenuti (o che interverranno) nell’esecuzione a vedere compiutamente soddisfatto il proprio credito.

Gli effetti dell'estinzione del processo

Se il processo non è proseguito né riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, esso si estingue. L'estinzione del processo non estingue l'azione ma rende soltanto inefficaci gli atti compiuti, ad eccezione delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e delle pronunce che regolano la competenza. L’estinzione si verifica poi:

  • In caso di rinuncia agli atti del giudizio proposta da una o più parti e accettata senza riserve o condizioni dalle altre parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione.
  • Per inattività delle parti se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti si sia costituita entro i termini stabiliti.
  • Se, dopo la costituzione, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, non viene riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi.
  • Se, una volta riassunto, nessuna delle parti si sia costituita o se, nei casi previsti dalla legge, il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.
  • Per inattività delle parti anche quando quelle alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito.
  • Per mancata comparizione delle parti per due udienze successive.

Gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale

Il legislatore ricollega alla notificazione dell'atto di citazione una serie di effetti processuali e sostanziali:

  1. Effetti processuali quali la cosiddetta perpetuatio iurisdictionis (cioè l'irrilevanza, rispetto alla determinazione della giurisdizione della competenza, dei mutamenti della "legge vigente" successivi al momento della proposizione della domanda), la litispendenza (cioè la carenza di potere del giudice successivamente adito a pronunciarsi sul merito della domanda già proposta davanti ad altro giudice), il fenomeno dell'impedimento del giudicato (a seguito della proposizione dell'atto d'appello, del ricorso per Cassazione o dell'atto di revocazione), la cosiddetta perpetuatio legittimationis, ecc...
  2. Effetti sostanziali c.d. conservativi, diretti a rendere il rilevanti fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere in giudizio che si verifichino durante la pendenza del processo: quale la sospensione della prescrizione, l'impedimento della decadenza, l'opponibilità della sentenza ai terzi aventi causa dal convenuto che abbiano trascritto il proprio titolo di acquisto dopo la trascrizione della domanda, ecc...
  3. Effetti sostanziali c.d. attributivi, dirette a far conseguire all'attore vittorioso le stesse utilità che avrebbe conseguito ove il diritto litigioso riconosciutogli fosse stato soddisfatto al momento stesso della domanda: quali la restituzione dei frutti, la corresponsione degli interessi sugli interessi, la decorrenza dell'obbligo alimentare, ecc...
  4. Effetti sostanziali, infine, conseguibili a seguito di esercizio giudiziale o anche stragiudiziale del diritto: quali l'interruzione della prescrizione, l'impugnazione del licenziamento, ecc...

Problema centrale in tutte queste ipotesi è comprendere se questi effetti sono ricollegati ad un atto di citazione valido sia come atto di esercizio dell'azione sia come atto di vocatio in ius sia come atto preparatorio dell'udienza, o invece sono ricollegati al solo sotto-atto di esercizio dell'azione compreso nell'atto formalmente unitario di citazione. Il problema non trova soluzione esplicita nelle disposizioni che prevedono i singoli effetti processuali o sostanziali già che in esse il legislatore si è limitato a ricollegare i singoli effetti processuali o sostanziali alla "domanda gi...

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JonnyCampus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Caporusso Simona.
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