Diritto processuale civile
Fonti normative del diritto processuale civile
Fonti normative di rango primario
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Il codice di procedura civile del 1940;
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La legge del 31 maggio del 1995 n. 218 sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, che, in relazione al processo, riguarda:
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Le disposizioni sulla giurisdizione, che si occupano di determinare se una controversia che presenta elementi di estraneità (ad es. il convenuto nel processo non è cittadino italiano) ricada o meno nell'ambito della giurisdizione italiana (ma questa normativa è subalterna rispetto alle fonti internazionali e comunitarie);
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Le disposizioni che individuano quale sia la legge applicabile a fattispecie che presentano elementi di estraneità;
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La disciplina sul riconoscimento delle sentenze e degli atti stranieri;
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Il d.lgs. del 4 marzo 2010, n. 28 sulla mediazione civile che, per alcune tipologie di controversie, ha reso l'esperimento del procedimento di mediazione condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5 d.lgs. 28/2010);
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Il d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150, noto come decreto sulla semplificazione dei riti, che ha ricondotto i procedimenti civili di cognizione autonomamente regolati da leggi speciali ai tre riti principali previsti dal codice di procedura civile (il rito ordinario, il rito del lavoro ed il rito sommario di cognizione);
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La legge del 28 giugno 2012 n. 92, il rito Fornero, che ha previsto un rito speciale per l'impugnativa dei licenziamenti (comma 47-69).
Fonti normative di carattere sovraordinato
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La Costituzione;
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Le fonti sovranazionali di provenienza europea:
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Le norme costituzionali che interessano da vicino la funzione giurisdizionale sono: art. 24; art. 25; art. 101; art. 102; art. 103; art. 111;
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Le fonti sovranazionali di provenienza europea sono:
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CEDU, ratificata dall'Italia nel 1955, che all'art. 6, paragrafo 1, riconosce il diritto a un equo processo;
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I regolamenti comunitari, che prevedono disposizioni in tema di processo civile per quelle controversie aventi ad oggetto diritti transnazionali e che sono immediatamente precettive nell'ordinamento italiano, come:
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Il regolamento 1393/2007 del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale;
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Il regolamento 861/2007 dell'11 luglio 2007, per le controversie di modesta entità, come modificato dal regolamento (UE) 2421/2015;
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Il regolamento 1896/2006 del 12 dicembre 2006, sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, anch'esso modificato dal reg. (UE) 2421/2015;
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Il regolamento 805/2004 del 21 aprile 2004, sul titolo esecutivo europeo;
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Il regolamento 2201/2003 del 27 novembre 2003 (c.d Bruxelles II bis), in materia di giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere in materia di matrimonio e filiazione;
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Il regolamento 44/2001 del 22 dicembre 2000, sulla competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
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Il regolamento 1346/2000 del 29 maggio 2000, in tema di insolvenza transfrontaliera.
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Le norme di rango primario devono essere compatibili con le fonti normative di carattere sovraordinato.
Diritto processuale civile
Esso riguarda il complesso delle norme giuridiche che, in un determinato Stato, regola lo svolgimento dei procedimenti mediante i quali si attua concretamente la giurisdizione, la quale costituisce una delle tre funzioni dello Stato (le altre due sono quella legislativa e quella esecutiva). Esso ha per oggetto la tutela dei diritti soggettivi, che trova concreta attuazione attraverso l'attività giurisdizionale. Inoltre, ha carattere secondario (o strumentale), rispetto al diritto sostanziale, in quanto serve a realizzare l’assetto dei diversi diritti come delineato dalle norme sostanziali (anche dette, per questa ragione, norme primarie). In breve, il diritto sostanziale viene realizzato attraverso l'intervento del giudice, il quale si realizza all'interno del processo civile.
Processo civile
Esso rappresenta, invece, lo strumento attraverso il quale viene posta in essere la funzione giurisdizionale. Esistono due diverse forme nelle quali si esplica la giurisdizione civile:
Giurisdizione contenziosa
Essa riguarda l'esercizio dell'attività giurisdizionale per garantire la tutela dei diritti soggettivi per eliminare il conflitto, nel caso in cui a delle situazioni giuridiche attive (ad es. diritti, poteri, facoltà), corrispondono situazioni giuridiche passive (ad es. doveri, obblighi, oneri). Ha natura di tipo sostitutiva, in quanto l’intervento del giudice dà attuazione alle norme sostanziali che sono state violate da un comportamento contrario alla prescrizione normativa. Es. nel caso del contratto di compravendita disciplinato dall'art. 1498 c.c., il venditore ha diritto a ricevere dal compratore il pagamento del prezzo: ove ciò accada, la norma primaria è stata rispettata, per cui il diritto è stato integralmente soddisfatto. Viceversa, se la norma sostanziale non è stata osservata e, quindi, il prezzo non è stato corrisposto, il diritto del venditore non ha trovato soddisfazione e la norma primaria è stata violata. In questo caso, il diritto leso necessita di ricevere adeguata tutela e lo strumento preposto a tal scopo è il processo civile. Ne consegue che il soggetto titolare del diritto leso può agire in giudizio per chiedere che gli venga riconosciuto quanto gli spetta sul piano sostanziale. E’ in questo senso che va inteso il carattere strumentale del diritto processuale civile.
Riassumendo: quando la tutela dei diritti soggettivi viene richiesta in via giurisdizionale, la giurisdizione è definita contenziosa, in quanto presuppone l'esistenza di un conflitto tra due o più soggetti e, per conseguenza, il processo ha proprio lo scopo di comporre la lite in via definitiva, stabilendo chi ha ragione e chi ha torto. È un'attività che promana dal giudice (da intendersi non come persona fisica, bensì come ufficio giudiziario) ed è perciò necessariamente assistita da una serie di garanzie procedimentali che assicurano la correttezza di tutto l'iter che conduce alla decisione definitiva.
Giurisdizione volontaria
Essa è in contrapposizione alla giurisdizione contenziosa, in quanto viene esercitata sempre dall'autorità giudiziaria ma in assenza di una situazione di conflitto tra le parti. Essa ha natura integrativa, in quanto l’intervento del giudice non è necessariamente dovuto all’insorgere di un conflitto tra le parti, ma spesso è necessario proprio nel momento di formazione del diritto. Es. le ipotesi di tutela degli interessi di soggetti incapaci (i minori, gli interdetti, gli inabilitati) o di società.
Al riguardo si parla anche di giurisdizione non necessaria sotto un duplice profilo:
- Per differenziarla dalla giurisdizione contenziosa (definita anche giurisdizione costituzionalmente necessaria);
- Perché questo genere di attività che il legislatore ha attribuito alla giurisdizione potrebbe essere, in realtà, affidato dalla legge anche a soggetti privati (ad es. il notaio) oppure alla pubblica amministrazione, in quanto sarebbero attività di tipo sostanzialmente amministrativo.
Tutela giurisdizionale diritti
Bisogna distinguere tra:
- Destinatario attivo (attore): la parte (persona fisica o giuridica) che invoca la tutela giurisdizionale;
- Destinatario passivo (convenuto): la parte (persona fisica o giuridica) contro cui è richiesta la tutela.
Le posizioni sono tutelate a livello costituzionale. Quando si parla di processo civile, ci si riferisce ad un contenzioso tra privati. Infatti, il processo civile mira a dirimere le controversie di diritto privato. Il processo civile è suddiviso in tre gradi di giudizio:
Il primo grado
Può svolgersi dinanzi al giudice di pace o al tribunale ordinario;
Il secondo grado (Appello)
Si svolge dinanzi la corte d’Appello oppure in tribunale. Nello specifico:
- Si va davanti la corte d’Appello, quando il primo grado si è svolto in tribunale.
- Si va in tribunale quando il primo grado si è svolto davanti al giudice di pace.
Il terzo grado (il ricorso presso la Corte di Cassazione)
Si tratta del ricorso in Cassazione, ma solo in alcuni casi, individuati dalla legge. Il giudizio della Corte di Cassazione si definisce di legittima o di merito. Le sentenze non possono essere più impugnate e, quindi, sono definitive.
Art. 24 Cost. La norma fondamentale
- 1° comma, Cost. — ‘’Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi’’. Questa è una garanzia fondamentale per chi vuole agire in giudizio invocando la tutela giurisdizionale, ossia per l’attore;
- 2° comma, Cost. — ‘’La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento’’. Questa è una garanzia fondamentale per chi è destinatario passivo dell’altrui richiesta di tutela giurisdizionale, ossia per il convenuto.
Le garanzie costituzionali del processo civile
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La garanzia del diritto di azione (art. 24, 1°comma, Cost.).
Esso sancisce che, al riconoscimento di un certo diritto sul piano sostanziale corrisponde automaticamente il riconoscimento del diritto di rivolgersi all'autorità giudiziaria, al fine di richiederne la tutela in caso di sua violazione. Per questa ragione si dice che il diritto di azione ha un contenuto atipico. Tuttavia, residua la possibilità che il diritto di azione venga sottoposto ad alcune limitazioni: è quella che si definisce ‘’giurisdizione condizionata’’ in quanto, il diritto di adire il giudice è stato subordinato, per espressa previsione legislativa, ad alcune condizioni. In questi casi la Corte costituzionale è chiamata a compiere una valutazione che riguarda la ragionevolezza della limitazione posta dal legislatore ordinario, anche in rapporto ad altri principi sempre di rango costituzionale;
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La garanzia del diritto di difesa (art. 24, 2° comma, Cost.).
Esso, invece, riconosce e tutela espressamente il principio del contraddittorio. Inoltre, sancisce anche il diritto alla ‘’difesa tecnica’’, ossia il diritto di potersi avvalere di un intermediario qualificato da un punto di vista professionale (avvocato), al fine di far valere le proprie ragioni dinanzi all'organo giudiziario. Il 3° comma, in più, avvalora la tesi stabilendo che: ‘’sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione’’.
Art. 25 Cost. La precostituzione del giudice per legge
Detta garanzia implica che sia esclusivamente la legge a dettare i criteri in base ai quali individuare, prima dell'avvio del giudizio, il giudice competente, inteso sia come tribunale (giudice in composizione collegiale), sia come singolo (giudice in composizione monocratica).
Art. 111 Cost. La garanzia del giusto processo
Fondamentali per il processo civile sono i commi 1, 2, 6, 7 e 8:
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1° comma, Cost. — «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge».
La garanzia costituzionale del giusto processo può dirsi rispettata solo se ricorrono questi due fattori:
- Il processo deve essere strutturato, nel suo complesso, in modo tale che l'accertamento (che il giudice pone a fondamento della propria decisione) sia il più possibile conforme alla realtà dei fatti (la c.d. verità materiale);
- Quando il processo è fornito degli strumenti che sono in grado di far conseguire, alla parte che ha richiesto la tutela giurisdizionale e che ha ottenuto il riconoscimento del proprio diritto, tutto quello che le era stato attribuito astrattamente sul piano sostanziale;
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2° comma, Cost. — «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».
Il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve assegnare alle parti, a pena di nullità, un termine per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. In attuazione del principio della ragionevole durata, invece, è stata emanata la c.d. Legge Pinto (1. 24 marzo 2001, n. 89) che disciplina il diritto ad una riparazione per il pregiudizio derivante dall'eccessivo protrarsi del processo civile;
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6° comma, Cost. — «Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati».
La motivazione dei provvedimenti rappresenta un requisito indispensabile per poter ricostruire il percorso logico affrontato dal giudice per la decisione. Nello stesso tempo, la motivazione consente di verificare che la decisione corrisponda ai canoni oggettivi del diritto e della ragione e, quindi, che il giudice non abbia risolto la controversia in base a delle proprie intuizioni personali. Oltretutto, la motivazione è fondamentale per le parti, in special modo per quella soccombente che, presa visione della motivazione, può decidere se sottoporre la decisione all'esame di un giudice superiore attraverso le impugnazioni;
- 7° comma, Cost. — «Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra».
- 8° comma, Cost. — «Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione».
Art. 113 Cost. — Decisioni secondo equità
1° comma, c.p.c. — «Nel pronunciare sulla causa, il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità». È la stessa legge che riconosce al giudice la possibilità di ricercare in principi o in valori etici o sociali (oggettivamente individuabili) la regola non scritta a cui fare riferimento per la decisione nel caso concreto.
Tale principio, tuttavia, soggiace a delle eccezioni, una delle quali è quella enunciata nella parte iniziale del 2° comma, ove è detto che: “il giudice di pace decide secondo equità”.
La giurisdizione condizionata
Essa ha luogo quando il diritto di azione è subordinato ad alcune condizioni. Qualora ciò accada, il problema principale diviene quello di stabilire se questa limitazione sia o meno compatibile con la garanzia costituzionale sancita dall'art. 24, 1° comma, Cost. In questi casi, la verifica compiuta dalla Corte costituzionale attiene alla ragionevolezza della limitazione al diritto di azione, anche in rapporto ad altri principi di rango costituzionale.
Nell'ambito della giurisdizione contenziosa, si distinguono tre forme di tutela giurisdizionale dei diritti. Ciascuna di esse ha una propria funzione e, di conseguenza, una finalità che la differenzia rispetto alle altre. Queste 3 forme sono:
Tutela di cognizione (o dichiarativa)
Ha come scopo quello di ottenere certezza in ordine all'esistenza o all'inesistenza del diritto vantato dall'attore nei confronti del convenuto. Laddove l'accertamento conduca ad un esito positivo, la sentenza, resa all'esito del processo, stabilisce un obbligo in capo alla parte convenuta. La tutela di cognizione si divide poi, a sua volta, in tre diverse species:
- La tutela di accertamento;
- La tutela costitutiva;
- La tutela di condanna;
Tutela esecutiva
Ha come scopo quello di conseguire l'attuazione forzata di un diritto che sia stato già accertato, tutte le volte in cui non vi sia collaborazione spontanea da parte del soggetto obbligato per la realizzazione del diritto della controparte;
Tutela cautelare
È un genere di tutela che si configura come strumentale rispetto alla tutela di cognizione, in quanto consente di ottenere un provvedimento (in genere provvisorio) che tuteli in via temporanea il diritto che la parte afferma di vantare.
Tutela di cognizione
Essa è quella che viene impartita attraverso il processo ordinario di cognizione. Ha come funzione tipica e specifica quella di risolvere la controversia insorta tra due o più parti, dichiarando, al termine del processo di cognizione, quale è la regola di condotta cui le parti debbono uniformarsi in relazione al bene della vita che ha costituito oggetto del processo stesso. Ha come scopo fondamentale quello di conseguire una certezza giuridica in ordine all'esistenza o all'inesistenza del diritto che l'attore ha vantato nei confronti del convenuto, nonché, a seconda del caso concreto, a determinare quali obblighi derivano in capo alla parte convenuta.
Inoltre, va sottolineato che il risultato ottenuto attraverso il processo di cognizione deve essere garantito alla parte vittoriosa in maniera incontrovertibile. A tal riguardo viene in rilievo la nozione di cosa giudicata. In base a tale nozione, il provvedimento con il quale è stata impartita la tutela di cognizione:
- Diviene definitivo (passa in giudicato) e non è più possibile impugnarlo (ad eccezione dei mezzi di impugnazione c.d. straordinari) quando sono stati esperiti i mezzi di impugnazione ordinari o sono decorsi i termini per il loro esercizio: è questa la nozione di giudicato formale (art. 327 c.p.c.).
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