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Paniere completo: quiz e risposte aperte

Introduzione

I quiz sono stati disposti in ordine alfabetico. Materia: diritto costituzionale. Prof. Marco Podetta. Università: e-Campus. Corso di laurea in: Servizi Giuridici per l'impresa. Lo strumento consente ed agevola un rapido apprendimento di tutti i concetti proposti nel corso. Aggiornamento: 28-Aprile-2022.

Il decreto legislativo

Definizione e caratteristiche

Il decreto legge è un atto legislativo che è approvato dal Governo, organo costituzionale con potere legislativo, su delega delle Assemblee, per espressa e formale delega dell'organo costituzionale con potere legislativo, che è il Parlamento. Il ricorso allo strumento del decreto legge è utile quando le questioni da disciplinare sono troppo complesse e tecniche per essere affrontate se non con un marcato rallentamento dell'attività del Parlamento. Ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo per un periodo limitato di tempo e per determinati scopi, salva la determinazione di principi e criteri guida.

Al fine di esprimere il potere regolamentare del governo, la legge sul trasferimento di poteri dovrebbe indicare chiaramente i principi e i criteri direttivi cui il governo deve attenersi nell'esercizio della delega di poteri, lo scopo della delega di poteri e il periodo in cui utilizzerà la delega di autorità. L'assenza di uno di questi elementi essenziali per la delega legislativa comporta l'incostituzionalità dell'atto autorizzativo.

Procedura di emanazione

La procedura per l'emanazione dei decreti-legge prevede l'adozione di una decisione del Consiglio dei Ministri, l'emanazione di un decreto presidenziale e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I decreti con forza di legge sono approvati dal Consiglio dei ministri e sono emanati dal Presidente, specificando la legge sul trasferimento delle competenze, la decisione del Consiglio dei ministri e le altre procedure previste nella legge sul trasferimento delle competenze.

Il decreto legge

Caratteristiche e validità

Il decreto legge è un atto normativo disciplinato dall'articolo 77 della Costituzione, approvato dal Governo e la cui validità è soggetta a trasformazione in legge. Il decreto legge è un provvedimento legislativo provvisorio approvato dal governo in casi eccezionali di necessità e urgenza. Le sue misure devono essere immediatamente applicabili e avere un contenuto specifico e omogeneo corrispondente al nome.

Il decreto legislativo entrerà in vigore non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e avrà una validità di 60 giorni, decorsi i quali il parlamento lo recepirà in legge o scadrà automaticamente con decorrenza d'ora in poi. Ripristinare l'efficacia delle disposizioni che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime per vizi estranei al procedimento.

Procedura di conversione

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il decreto statutario è sottoposto alle Camere per la conversione il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e le Camere, anche se sciolte, si riuniscono entro 5 giorni. Si apre così una procedura di conversione, che, contrariamente all'attuale procedura legislativa, porta alcuni elementi di differenziazione che facilitano l'eventuale approvazione di un disegno di legge in tempi brevi.

Il procedimento di formazione della legge

La Costituzione prevede che la funzione legislativa sia esercitata collettivamente dalle due Camere. Ciò significa che affinché un progetto diventi legge, deve essere approvato da Camera e Senato nello stesso testo. In primo luogo, c'è la presentazione del disegno di legge o dell'iniziativa legislativa. Approvazione della Camera dove è stato presentato per la prima volta. Bando del Presidente, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore.

Un disegno di legge composto da uno o più articoli e da una relazione illustrativa può essere presentato dal Governo, da ciascun deputato, da almeno 50.000 elettori, dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro o dai Consigli Regionali. I testi presentati dal Governo in Assemblea sono definiti progetti di legge, altri come progetti di legge.

Il disegno di legge viene prima consegnato alla commissione parlamentare, che svolge un'indagine sulla questione, prepara un testo da sottoporre al Parlamento e presenta una relazione. Nella sua azione istruttoria, la Commissione può decidere di considerare insieme due o più progetti per presentare all'Assemblea un'unica relazione e un unico testo. Durante il riesame, la Commissione chiede il parere di altre Commissioni, che si riuniscono in consultazione per formulare osservazioni.

Le proposte di modifica discusse dalla Commissione possono essere presentate alla Commissione competente nell'organo di rinvio. Al termine dei suoi lavori, la Commissione incarica un relatore di preparare per l'Assemblea la relazione contenente il testo predisposto dalla Commissione. Alla luce delle discussioni in sessione plenaria, viene nominato un Comitato di nove membri, che comprende i relatori e i rappresentanti dei gruppi della Commissione che hanno condotto il riesame nella sessione di riferimento.

Revisione e approvazione del disegno di legge da parte del comitato legislativo. Revisione da parte della Commissione in fase di bozza. Una volta approvata nello stesso testo da entrambe le Camere del parlamento, la legge deve essere promulgata dal Presidente. L'aggiornamento presidenziale riavvia l'iter legislativo e, se la legge viene riapprovata, deve essere promulgata. Dopo che è stata pubblicata, la legge è pubblicata. La trasmissione è curata dal ministro della Giustizia.

La gerarchia delle fonti dell'ordinamento italiano

Nel nostro ordinamento vi è una pluralità di fonti del diritto di diverso valore. Le fonti del diritto sono ordinate secondo un principio gerarchico, per effetto del quale una norma di grado superiore non può essere modificata da una norma di grado inferiore. La gerarchia delle fonti viene spiegata attraverso uno schema che ha la forma di una piramide.

  • Al vertice si trovano la Costituzione e le leggi costituzionali. La Costituzione è la legge fondamentale di un Paese, ne descrive le caratteristiche principali, i valori, i diritti e i doveri dei cittadini, l’organizzazione politica. Data la loro importanza, le norme contenute nella Costituzione possono essere modificate, integrate o eliminate soltanto da leggi costituzionali, approvate con un procedimento molto complesso.
  • I trattati e i regolamenti europei, cioè gli atti emanati dagli organi dell’Unione europea.
  • All’ultimo gradino della scala troviamo le consuetudini, comportamenti che i membri della collettività ripetono nel tempo con la convinzione che siano obbligatori e che si stia rispettando una norma giuridica. Le consuetudini costituiscono le cosiddette fonti fatto: esse possono affermarsi solo in assenza di una legge oppure ne possono colmare le lacune, ma in nessun caso possono essere in contrasto con essa.

La legge delega

La legge delega, secondo l'ordinamento costituzionale italiano, è una legge formale approvata dal Parlamento, che delega il Governo a esercitare la funzione legislativa su di un determinato oggetto. La legge delega è una legge ordinaria, approvata dalle Camere con la procedura d'esame ed'approvazione diretta. Nel suo testo deve contenere l'espressione dei suddetti vincoli costituzionali.

Ulteriori vincoli sono a garanzia delle peculiarità del Parlamento, in modo da impedire che il Governo possa sostituirsi alle Camere, appropriandosi di fatto la funzione legislativa. La delega è conferita al Governo, ossia al Presidente del Consiglio e ai ministri nel loro insieme e pertanto al Consiglio dei ministri. L'atto avente forza di legge emanato dal Governo, di cui è fonte la legge di delega, è detto decreto legislativo. Una legge delega può prevedere l'emanazione di uno o più decreti legislativi.

Attraverso la legge delega, il Parlamento può anche conferire all'esecutivo il compito di raccogliere la normativa vigente in una determinata materia in un testo unico, detto testo unico innovativo. Le norme contenute nei decreti delegati, come qualsiasi atto avente forza di legge, sono soggette alla giurisdizione della Corte costituzionale.

La legge delega deve contenere nel suo testo, in base all'art 76 Cost.:

  • L'indicazione dell'oggetto definito dell'intervento normativo, deve trattarsi cioè non di generiche materie, ma di specifici oggetti.
  • I principi e i criteri direttivi, nel rispetto dei quali sono adottati i necessari decreti legislativi. La legge delega può contenere nel suo testo l'eventuale obbligo per il Governo di adottare i decreti legislativi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
  • La determinazione della procedura per l'acquisizione del parere vincolante delle Camere sulla conformità dei decreti legislativi propri ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega. Per le deleghe di durata superiore ai 25 mesi, il parere delle competenti Commissioni parlamentari è obbligatorio, anche se non espressamente richiesto nella legge delega.

I rapporti Stato-Chiesa cattolica

In Italia, il problema dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica emerse già durante il processo di unificazione. Lo Statuto albertino, pur concedendo la tolleranza per gli altri culti, affermava che il cattolicesimo era la sola religione dello Stato. Negli anni successivi, però, furono proclamate delle leggi anticlericali, che diedero inizio alla fase separatista dei rapporti tra il Regno di Sardegna – e poi il Regno d’Italia – e la Chiesa. Esse esclusero, per esempio, il controllo della Chiesa sull’istruzione, abolirono il tribunale ecclesiastico, il diritto di asilo nei luoghi sacri.

Dopo l’Unità d’Italia furono denunciati tutti i concordati tra la Chiesa e gli Stati preunitari, cancellando l’insegnamento della religione nelle scuole e fu sospeso il riconoscimento di ordini, corporazioni e congregazioni religiose, di cui lo Stato incamerò parte dei beni; il Codice civile del 1866 ammise poi il matrimonio civile come l’unico valido. Nel 1868 la Sacra Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari stabilì che la partecipazione alla vita politica "non era conveniente" per i cattolici, ai quali fu vietato di votare alle elezioni politiche. Il governo italiano decise di regolare con un atto unilaterale la posizione del pontefice, fu così emanata la legge delle Guarentigie, che riconosceva al papa la piena libertà nell’esercizio del suo magistero spirituale e la sovranità sui palazzi del Vaticano.

Inoltre, la legge disciplinava i rapporti tra Stato e Chiesa stabilendo la reciproca indipendenza. Pio IX rifiutò questa legge e si dichiarò prigioniero dello Stato italiano ribadendo ufficialmente la formula del non expedit. Pio X, nel 1903-14, pur non abolendo il non expedit, permise ai cattolici di entrare in Parlamento a titolo personale. Ai cattolici fu consentito di votare i candidati liberali che si erano impegnati a osteggiare eventuali provvedimenti.

Il "cammino comunitario" della Corte costituzionale

Il cammino comunitario della Corte costituzionale può essere suddiviso in tre fasi:

Prima fase (1964-1973)

In cui la Corte di Giustizia dichiara la prevalenza del diritto comunitario su quello dei singoli Stati, e dall’altra, la Corte Costituzionale pone i trattati europei sullo stesso livello dei trattati internazionali, affermando che la loro applicazione nell’ordinamento interno sarebbe avvenuta precedentemente all’approvazione di una legge di ratifica o ordine di esecuzione, richiamando l’art. 11 cost., il quale esprime il carattere derogatorio dei trattati. Con due sentenze la corte rimane salda all’idea che il trattato UE sia applicabile con criterio cronologico.

Seconda fase (1973-1984)

Alla fine del 1973 si ha la consapevolezza della Corte circa la portata degli impegni comunitari e delle incisive modifiche al sistema costituzionale che la loro realizzazione aveva determinato. Con le sentenze del 1973 e del 1975 la Corte conferma la sua impostazione dualistica nei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario, ma sottolinea il carattere vincolante per gli Stati e per i loro cittadini dei regolamenti comunitari. Quanto al problema delle garanzie costituzionali nei confronti degli atti normativi comunitari, la Corte, muovendo dall’impostazione dualistica, esclude sia la loro sottostà al referendum abrogativo sia la loro sindacabilità in sede di giudizio di legittimità costituzionale.

La ripartizione delle competenze normative tra fonti comunitarie e fonti interne procede lungo la linea dell’art. 11 cost. dove l’invasione da parte della legge nazionale della sfera comunitaria si risolve in violazione della norma costituzionale.

Terza fase (dal 1978)

Si arriva ad un accordo tra le due giurisprudenze in seguito alla sentenza Simmenthal del 1978 della Corte di Giustizia, con la quale si chiede all’Italia di abbracciare la tesi monista. Nel 1984, con la sentenza n.174 Granital, la Corte Costituzionale, pur ribadendo la tesi dualista per cui “il diritto interno e quello comunitario sono distinti ancorché coordinati”, introduce il principio di non applicazione del diritto interno sia che segua, sia che preceda il diritto comunitario. Quindi, esso non viene disapplicato, bensì non viene in rilievo. Allo stesso tempo, la Corte elabora la teoria dei controlimiti, affermando il primato delle fonti comunitarie qualora esse non siano diverse rispetto ai principi supremi della Costituzione.

Il referendum abrogativo

Il referendum abrogativo è previsto dall’art. 75 della Costituzione, il quale stabilisce che 500.000 cittadini o 5 Consigli regionali, possono proporre all’intero corpo elettorale «l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge». La dottrina prevalente include fra le fonti del diritto l’atto che dichiara l’avvenuta abrogazione in caso di vittoria del sì. L’abrogazione semplice e pura non è mai un ‘‘non disporre’’, ma è un ‘‘disporre diversamente’’, e in quanto tale costituisce ‘‘esercizio di potestà normativa’’.

In generale quindi non sono abrogabili con il referendum tutte le leggi gerarchicamente superiori alle leggi ordinarie, per questo è richiesta l’abrogazione in Parlamento. Il referendum abrogativo deve seguire un procedimento molto preciso prima di arrivare al voto, come prima cosa deve ottenere il giudizio positivo della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale dovrà verificare che la domanda sia posta agli elettori in modo chiaro, ben comprensibile e non possa suscitare incomprensioni o dubbi. Il giudizio finale è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, se positivo si può procedere con le votazioni, se negativo invece, sarà respinto. Ogni referendum abrogativo può svolgersi solamente in un periodo che va dal 15 aprile al 15 giugno.

Il referendum costituzionale

Il referendum costituzionale svolge una funzione di garanzia, esso è previsto a tutela delle minoranze alle quali è data la possibilità, di chiedere all’intero corpo elettorale di pronunciarsi sulla legge costituzionale voluta dalla maggioranza. L'art. 138 della Costituzione prevede la possibilità di richiedere il referendum costituzionale dopo la seconda votazione da parte delle camere di una legge di revisione costituzionale o di una legge costituzionale.

Le camere in seconda deliberazione devono raggiungere la maggioranza assoluta, cioè è necessario il voto favorevole del 50% più 1 dei componenti della Camera. Qualora si raggiunga, in entrambe le Camere, la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti di ogni Camera non sarà possibile richiedere il referendum.

Decorso questo periodo, il Capo dello Stato, entro sessanta giorni, fissa con un decreto la data della consultazione, che deve avvenire tra il 50 e il 70 giorno successivo al decreto di emanazione. A differenza del referendum abrogativo, la tipologia di referendum costituzionale non prevede il raggiungimento del quorum elettorale pari ad almeno il 50%+1 degli aventi al diritto al voto.

La rigidità costituzionale

La Costituzione è l'atto più alto dell'ordinamento, in quanto determinato dal potere costituzionale, tutti gli altri atti di fonte sono subordinati alla Costituzione, in quanto creati dai poteri costituiti, cioè regolati e disciplinati dalla Costituzione. La caratteristica principale della costituzione è la rigidità; La rigidità della costituzione significa che può essere modificata solo attraverso uno speciale processo di revisione costituzionale. La costituzione italiana è rigida, il che significa che è difficile modificarla, perché l'Assemblea Costituente ha voluto evitare di ripetere in futuro l'esperienza di un regime dittatoriale come quello appena caduto.

I "controlimiti"

I contro-limiti sono rappresentati dai supremi principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dai diritti inalienabili della persona. All'ingresso dell'ordinamento interno è possibile aggiungere entrambe le norme internazionali, generalmente accettate e richiamate dall'articolo 10. La Corte Costituzionale ha richiamato tali limiti in una relativa sentenza. Nella sua risoluzione 238 del 2014, ha affermato che l'accesso alla giustizia è un diritto inalienabile a chiedere riconoscimento.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JonnyCampus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Podetta Marco.
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