DIRITTO PRIVATO
1) CAPACITÀ GIURIDICA VS CAPACITÀ DI AGIRE XX
La capacità giuridica è l’attitudine del soggetto ad essere titolare di diritti e doveri. La
capacità giuridica è attribuita a tutti i soggetti senza distinzione di sesso, razza, lingua,
opinioni politiche o religiose, di condizioni personali o sociali conformemente all’art. 3
Cost.
La capacità giuridica si acquista:
Con la nascita della persona fisica
In alcuni casi è riconosciuta un’eccezionale capacità subordinata all’evento della
nascita, si tratta delle ipotesi di capacità:
Del nascituro concepito
Del nascituro non concepito
Si ha nascita con l’indipendenza dal corpo materno che si realizza con la respirazione
polmonare, la nascita è condizione necessaria ma anche sufficiente per l’acquisto della
capacità giuridica, non occorre la vitalità, se il neonato è morto subito dopo la nascita ha
comunque acquisito capacità giuridica e ciò che ne consegue. Entro 10 giorni la nascita
deve essere dichiarata all’ufficiale dell’atto civile per la formazione dell’atto di nascita, se
la stessa è avvenuta in clinica entro 3 gg. Può essere resa la dichiarazione presso la
Direzione sanitaria che la trasmetterà all’ufficiale di stato civile.
La perdita della capacità giuridica si ha con la morte della persona fisica, si ha morte con
La cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo che vengono accertate con
Modalità definite dal ministero della salute. Entro le 24 ore dal decesso la morte è
Dichiarata all’ufficiale di stato civile per la formazione dell’atto di morte.
Quando vi sia incertezza in ordine alla sopravvivenza di una persona rispetto ad un’altra
Perché perite in un unico contesto, la legge presume, fino a prova contraria, che esse
Siano morte contestualmente (presunzione di commorienza).
Vi sono anche altre ipotesi di incertezza sull’esistenza dell’individuo, scomparsa, assenza,
ovvero morte presunta.
La capacità di agire è l’idoneità del soggetto a porre in essere in proprio atti negoziali
destinati a produrre effetti nella propria sfera giuridica.
La capacità di agire si acquista:
Con la maggiore età
In alcune ipotesi previste dal legislatore:
In caso di emancipazione per matrimonio ( 16° anno di età)
Per l’ammissione al lavoro (16° anno di età)
La perdita della capacità di agire si perde con:
La morte della persona fisica
L’interdizione giudiziale e l’interdizione legale
2) CARATTERISTICHE DEL POSSESSO, X
Il possesso non è un diritto, ma una situazione di fatto che comporta l’esercizio di un
potere su un bene.
IUS POSSESSIONIS – designa l’insieme dei vantaggi che il possesso di per sé genera a
favore del possessore.
IUS POSSIDENDI – designa la situazione di chi ha effettivamente diritto a possedere il
bene: diritto che implica il potere di rivendicare il bene stesso presso chiunque lo
sine titulo ius possessionis ius possidendi
possieda ( es. il ladro ha lo ma non lo che
spetta invece al proprietario)
Oggetto del possesso sono i beni materiali, non possono essere oggetto di possesso le
cose di cui non si può acquistare la proprietà (es. i beni demaniali ed i beni del
patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali).
Occorre ditinguere tra:
Possesso pieno (art. 1440 comma 1)
È il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della
proprietà od altro diritto reale.
Caratterizzato dal concorso di due elementi costitutivi:
Elemento oggettivo (Corpus possessionis) consiste per il soggetto nell’avere
la disponibilità di fatto del bene.
Elemento soggettivo (animus possidendi) consiste nella volontà del
possessore di esercitare sul bene i poteri del proprietario o del titolare di
altro diritto reale.
Detenzione
È un mero potere di fatto sulla cosa, non accompagnato dall’intenzione di
esercitare un’attività corrispondente ad un diritto reale.
Si caratterizza per il concorso di due elementi:
Elemento oggettivo (corpus possessionis) consistente per il soggetto
nell’avere la disponibilità di fatto della cosa.
Elemento soggettivo (animus detinendi) consistente nella volontà del
soggetto di godere e disporre del bene ma nel rispetto dei diritti che sul
bene riconosce spettare ad altri (es. inquilino – proprietario)
Possesso mediato
E’ un possesso indiretto o non pieno
E’ caratterizzato dal solo elemento soggettivo (animus possidendi) che si identifica
nella volontà del possessore di esercitare sul bene il potere del proprietario o
titolare di altro diritto reale, laddove la disponibilità materiale compete al detentore.
IL POSSESSO SI DISTINGUE IN:
Possesso Legittimo
Si ha quando il potere di godere del bene è esercitato dall’effettivo titolare del
diritto di proprietà, quindi la situazione di fatto coincide con la situazione di diritto.
Possesso illegittimo
Si ha quando il potere di godere e disporre del bene è esercitato da persona diversa
dall’effettivo titolare del diritto di proprietà. La situazione di fatto non coincide con
la situazione di diritto e si articola in:
Possesso illegittimo in buona fede – il possessore ignora di ledere l’altrui
diritto, semprechè detta ignoranza non dipenda da sua colpa grave.
Possesso illegittimo di mala fede - si ha quando il possessore ha acquisito la
materiale disponibilità del bene conoscendo il difetto del proprio titolo
d’acquisto.
Possesso illegittimo vizioso – si ha quando il possessore ha acquisito la
materiale disponibilità del bene non solo in malafede, ma addirittura con
violenza (es. rapina) o clandestinità (es. furto)
3) SUCCESSIONE LEGITTIMA
Può essere definita come l’insieme delle norme suppletive derogabili dalla volontà
privata attraverso il testamento.
Presupposti della successione legittima sono:
Evento della morte
Mancanza in tutto od in parte della successione testamentaria per:
Inesistenza di un testamento
Esistenza di un testamento contenente solo disposizioni a titolo particolare o
disposizioni a titolo universale a singola quota
Irrilevanza del testamento per successiva revoca
Nullità del testamento
Inefficienza dell’istituzione testamentaria
Il titolo a succedere consiste in una determinata relazione familiare del successibile con
Il de cuius, oppure in mancanza, nel rapporto di cittadinanza del de cuius con lo Stato,
il quale però succede solo nelle attività e non nelle passività.
Nella successione legittima l’eredità si devolve:
Al coniuge
Ai discendenti legittimi e naturali
Agli ascendenti legittimi
Ai parenti collaterali
Ad altri parenti non oltre il sesto grado
Allo Stato
4) ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE XX
E’ l’esatta esecuzione della prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio, da cui
consegue l’estinzione dell’obbligazione e la liberazione del debitore.
La liberazione del debitore deve valutarsi sotto diversi aspetti:
Come modalità dell’esecuzione
In relazione al profilo della persona destinataria dell’adempimento
In relazione al profilo della persona autrice dell’adempimento
In relazione al luogo di adempimento
In relazione al tempo di adempimento
Le modalità dell’adempimento sono:
Deve essere esatto
Deve essere integrale, il creditore può rifiutare l’adempimento parziale, anche se
l’obbligazione sia divisibile, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge o
dagli usi
Il debitore nell’adempiere deve usare la diligenza del buon padre di famiglia
Singoli aspetti della diligenza sono:
La cura
La cautela
La perizia
La legalità
Sono legittimati a ricevere il pagamento
Il creditore che abbia la capacità di ricevere
Il rappresentante del creditore
La persona indicata dal creditore
La persona autorizzata dalla legge o dal giudice
Il luogo dell’adempimento è determinato nell’ordine
Dalla volontà delle parti
Dagli usi
Dalla natura della prestazione od altre circostanze obiettive
Dalle norme suppletive di cui all’art. 1182 cc
Tempo dell’adempimento
L’esecuzione deve avvenire entro il termine di scadenza stabilito dalle parti
In mancanza di espressa indicazione circa il tempo dell’adempimento la prestazione
può esigersi immediatamente
Se è indicato un termine si presume a favore del debitore
Nel caso in cui sia convenuto un termine a favore del creditore, questi può esigere
l’adempimento prima della scadenza mentre il debitore non può adempiere prima
Termine a favore di entrambi – né il debitore né il creditore possono pretendere di
eseguire od ottenere la prestazione prima della scadenza
Adempimento del terzo
Se la prestazione è fungibile (es. una somma di denaro), il creditore non può
legittimamente rifiutare la prestazione che gli venga offerta da un terzo in modo
libero, spontaneo ed unilaterale, anche quando quest’ultimo agisca all’insaputa del
debitore.
5) ANNULLABILITÀ.
Costituisce un’anomalia di minore gravità della nullità, deriva dall’inosservanza delle
regole che, pur dettate nell’interesse generale mirano a proteggere particolarmente
uno dei soggetti.
Cause generali dell’annullabilità sono:
Incapacità legale o naturale del soggetto, nel caso di incapacità di intendere e di
volere (incapacità naturale) è richiesta anche la mala fede dell’altro contraente
Vizi della volontà – errore, violenza, dolo
Caratteri dell’annullabilità:
L’azione tendente a far annullare un negozio, l’azione di annullamento è un’azione
costitutiva, mira a far modificare una situazione giuridica preesistente: il negozio
aveva prodotto i suoi effetti, la sentenza di annullamento li elimina.
Salvo diversa disposizione di legge la legittimazione a chiedere l’annullamento
spetta solo alla parte nel cui interesse l’invalidità è prevista dalla legge.
L’annullabilità di un atto non può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Se l’atto non
viene impugnato ad iniziativa di chi vi sia legittimato, produce i suoi effetti.
L’azione di annullamento è soggetta a prescrizione, di regola il termine di
prescrizione è di 5 anni, sono stabiliti termini diversi in relazione a specifiche
fattispecie. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è cessata la causa
che ha dato luogo al vizio.
Mentre l’azione di annullamento è soggetta a prescrizione, la corrispondente
eccezione può essere sollevata in ogni tempo dalla parte che sia stata convenuta in
giudizio per l’esecuzione del contratto.
Effetti dell’annullamento
Se la domanda di annullamento viene accolta dal giudice, l’annullamento ha effetto
retroattivo, si considera come se il negozio non avesse prodotto alcun effetto
giuridico.
Devono essere restituite le prestazioni eventualmente eseguite in attuazione del
negozio annullabile
Se il negozio è annullato per incapacità di uno dei contraenti, l’incapace è tenuto a
restituire la prestazione ricevuta solo nei limiti in cui essa è stata rivolta a suo
vantaggio.
Se l’annullamento viene annullato per incapacità legale di una delle parti, il principio
dell’efficacia retroattiva viene applicato anche rispetto ai terzi.
6) CARATTERI DELLA PERSONA GIURIDICA X
La persona giuridica è quell’organismo unitario, caratterizzato da una pluralità di
individui o da un complesso di beni, al quale viene riconosciuta dal diritto capacità di
agire in vista di scopi leciti e determinati.
Gli elementi costitutivi (o presupposti materiali) per l’esistenza della persona giuridica:
una pluralità di persone, un patrimonio autonomo, uno scopo lecito e determinato
per la realizzazione di interessi scientifici, artistici, commerciali, di beneficenza, ma i
primi due elementi non concorrono necessariamente o non si presentano allo
stesso modo importanti.
La pluralità di persone in alcuni tipi di persone giuridiche si può presentare non in
primo piano o mancare, mentre è essenziale in altri tipi di persone giuridiche (come
le associazioni).
La presenza di questi elementi di solito si deve dedurre dall’atto costitutivo della
persona giuridica, nel quale trova manifestazione la volontà di coloro che gettano le
basi dell’ente (atto che per la categoria delle cosiddette fondazioni è detto negozio
di fondazione), e dallo statuto della stessa.
Il momento giuridico dell’attribuzione della personalità giuridica all’ente qualificato
dagli elementi o presupposti summenzionati è il riconoscimento giuridico, che ha
efficacia costitutiva
A seguito del riconoscimento, l’ente può legittimamente esprimere una propria
volontà con gli organi predisposti, e legittimamente avere un proprio patrimonio
Il riconoscimento può assumere forme diverse, essere cioè conferito con la
preventiva determinazione delle condizioni volute dalla legge per concedere la
personalità giuridica, e per quegli enti rispetto ai quali le condizioni richieste si
siano verificate, l’attribuzione in concreto della personalità deriva dalla sola
osservanza di formalità, ovvero può essere conferito specificatamente mediante un
provvedimento dell’autorità amministrativa
La capacità giuridica della persona giuridica, conseguente al riconoscimento, è più
limitata rispetto a quella propria delle persone fisiche
La capacità di agire della persona giuridica deve essere ammessa anche se il suo
esercizio richiede la partecipazione di rappresentanti (amministratori), i quali
comunque derivano la loro posizione giuridica dalla volontà dell’ente.
La funzione di pubblicità concernente la vita delle persone giuridiche è esercitata,
analogamente a quanto avviene per le persone fisiche con i registri dello stato
civile, dallo Stato, il quale vi provvede mediante la tenuta e la conservazione (presso
la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia) di un pubblico registro
delle persone giuridiche.
Delle persone giuridiche si danno numerose distinzioni sulla base della presenza di
elementi determinati a caratterizzare un tipo. La distinzione fondamentale è quella
tra associazioni e fondazioni. Con il d. lgs. n. 231 è stata introdotta nel sistema
giuridico italiano un’articolata disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica.
7) DIRITTI E DOVERI DEL MATRIMONIO XXX
Diritti e doveri personali dei coniugi:
Principio di eguaglianza tra i coniugi (ex art. 29 comma 2 Cost)
Il codice civile stabilisce i diritti e doveri nascenti dal matrimonio, sancendo
che marito e moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono gli stessi doveri
con carattere di reciprocità
I coniugi devono concordare l’indirizzo della vita familiare e la residenza
della famiglia (ex art. 144 cc)
L’ordinamento italiano prevede che la moglie aggiunga al proprio cognome
quello del marito e che i figli nati all’interno del matrimonio assumano il
cognome paterno
La fedeltà coniugale costituisce un obbligo anche se privo di sanzione, esso
viene violato anche qualora uno dei coniugi stabilisca con terzi relazioni non
necessariamente di natura sessuale, ma che per la loro intensità e modalità
risultino incompatibili con la posizione del coniuge
I coniugi devono aiutarsi reciprocamente moralmente e materialmente
I coniugi devono contribuire all’interesse della famiglia e garantirne
l’ordinata esistenza
Obbligo di coabitazione
I coniugi sono tenuti, in relazione alle proprie capacità a contribuire ai
bisogni della famiglia
Diritti e doveri personali dei coniugi: incoercibilità
I suddetti obblighi sono di carattere personale, quindi insuscettibili di coercizione
Tuttavia il giudice nel pronunciare la separazione può dichiarare a quale dei coniugi
essa sia addebitabile
Diritti e doveri dei coniugi: ordini di protezione
La legge 4 aprile 2001 n. 154 ha introdotto specifiche misure contro la violenza
nelle relazioni familiari, in particolare:
Sanzioni penali
Strumenti civilistici a carico dei responsabili di violenze ai danni di coniuge
e/o convivente:
Di cessazione della condotta pregiudizievole
Di allontanamento dalla casa familiare del responsabile della violenza
Del divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla
vittima
Intervento dei servizi sociali ed altre istituzioni
Erogazione assegno periodico a favore dei familiari qualora, per
effetto dell’allontanamento siano sprovvisti dei mezzi adeguati
8) MODI DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE NON SATISFATTORI X
- Novazione oggettiva: è il contratto con il quale le parti sostituiscono un rapporto tra
loro intercorrente con un nuovo rapporto avente titolo od oggetto diverso
Tesi del contratto solutori (dottrina prevalente) la novazione &egra
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