Capitolo 1: Armonizzazione UE
Prima venivano utilizzate le direttive (che vanno recepite e quindi non portano all'armonizzazione), successivamente vengono utilizzati i regolamenti che, dopo l'approvazione del consiglio e del parlamento, sono già validi. Dal 2000 l'armonizzazione sta avvenendo grazie all'adozione dei principi contabili dello IASB e gli IFRS (obbligatori in tutti i paesi che hanno aderito per le aziende consolidate e le società quotate); l'Italia ha esteso l'obbligo anche alle banche, assicurazioni e ai bilanci di esercizio.
Italia e armonizzazione
L'armonizzazione si realizza con gli schemi di conto economico e di stato patrimoniale.
Fonti giuridiche e professionali
Le fonti giuridiche sono basate sul Codice civile. Le fonti professionali si basano su OIC (per disciplina nazionale) e IASB per coloro che adottano gli IFRS.
In Italia, le società quotate devono adottare gli IFRS, mentre quelle non quotate devono adottare la disciplina del Codice civile supportata dai principi dell'OIC.
La disciplina nazionale è fondata sugli articoli dal 2423 al 2435 ter del Codice civile, che disciplina la redazione del bilancio per le SPA estese a tutte le altre imprese. Le imprese vengono divise in base alla dimensione per la redazione del bilancio in modi differenti per ridurre le spese di redazione:
- Micro imprese: non hanno superato per due anni consecutivi – totale attivo 175,000 – totale ricavi 350,000 – dipendenti 5. Bilancio: SP, CE
- Piccole imprese: non ha superato per due anni consecutivi: -tot attivo 4,400,000 -tot ricavi 8,800,000 – dipendenti 50. Bilancio: SP, CE, nota integrativa
- Medio grandi imprese: ha superato per due anni consecutivi: - tot attivo 4,400,000 -tot ricavi 88,000,000 -dipendenti 50. Bilancio: SP, CE, nota integrativa, rendiconto, relazione sulla gestione.
La disciplina nazionale va integrata con i principi nazionali; in passato veniva fatto dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal consiglio nazionale dei ragionieri che avevano il compito di interpretare le norme giuridiche di bilancio. Oggi viene fatto dall'OIC.
Per fare sì che la disciplina internazionale sia valida, i principi contabili dello IASB devono essere iscritti sulla gazzetta ufficiale dell'UE. Fino al 2001 i principi contabili erano SIC e IAS, dal 2001 IFRS e IFRIC. Un aumento dell'armonizzazione internazionale c'è stato grazie all'obbligo di redazione del rendiconto finanziario (per le medio-grandi imprese), valutazione del fair value (prezzo ipotetico futuro) e valutazione del costo ammortizzato dei crediti, debiti e titoli di debito.
La disciplina internazionale fa prevalere gli investitori mentre quella nazionale i portatori di interesse.
COVID: Decreto liquidità 23/2020
- Rinvio di un anno delle norme di insolvenza
- Deroga sul principio di continuità aziendale
Capitolo 2: Principi generali di bilancio
Art 2423: Clausola generale di bilancio che si sviluppa in 6 commi e il suo scopo è quello di garantire chiarezza delle informazioni di bilancio.
Comma 1
Elenca la composizione dello schema di bilancio:
- SP: rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa
- CE: evidenzia il risultato economico dell’esercizio dell’azienda
- Nota integrativa: fornisce informazioni per integrare il contenuto degli schemi di SP e CE
- Rendiconto finanziario: mostra i flussi di disponibilità liquide
(Il bilancio deve essere redatto dagli amministratori)
Comma 2
Dichiara che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’impresa.
Chiarezza: bisogna rispettare gli schemi di bilancio e non possono essere raggruppate le voci (ex crediti e debiti non possono essere raggruppati).
Verità: il bilancio deve essere attendibile in modo da poter essere controllato.
Correttezza: chi redige il bilancio deve essere neutro e onesto; non ci devono essere dei comportamenti opportunisti.
Comma 3
Se le informazioni obbligatorie non bastano per una rappresentazione veritiera e corretta bisogna offrire delle informazioni complementari.
Comma 4
Non è necessario rispettare gli obblighi di rilevazione e valutazione se non sono indispensabili per una rappresentazione veritiera e corretta.
Comma 5
Se uno degli articoli non permette la correttezza e la verità, non bisogna applicarla e deve essere emessa una deroga nella nota integrativa.
Comma 6
Il bilancio deve essere redatto in un’unica moneta di conto (euro).
Art 2423 bis
Completa i postulati del bilancio descrivendo i principi di redazione:
- Principio di prudenza: gli elementi positivi sono di competenza solo se realizzati entro la data di chiusura mentre gli elementi negativi sono di competenza anche se realizzati dopo. Valutazione separata degli elementi eterogenei in modo da evitare che plusvalenze vadano a coprire minusvalenze.
- Principio di continuità aziendale: l’impresa deve essere in funzionamento (deroga 2020 COVID).
- Principio di rappresentazione sostanziale: deve prevalere la sostanza sulla forma.
- Principio di competenza: i ricavi sono di competenza se il ciclo produttivo è finito e lo scambio è avvenuto; i costi sono di competenza se correlati ai ricavi.
- Principio di costanza dei criteri di valutazione: devo utilizzare gli stessi criteri per comparare i bilanci.
- Principio di rilevanza
- Principio di comparabilità:
- Nel tempo: tra bilanci redatti in date diverse.
- Nello spazio: tra bilanci di aziende diverse.
Principi di bilancio della disciplina internazionale
IAS1-Framework: strumento volto all’armonizzazione dei principi contabili; fornisce informazioni sulle finalità di bilancio; offre assistenza ai Board nella definizione di nuovi standard (in caso di contrasto tra Framework e standard prevalgono gli standard).
Capitolo 3: Premesse
Economicità aziendale: capacità dell’azienda a remunerare e soddisfare autonomamente i portatori di interesse.
Il bilancio d’esercizio è la situazione patrimoniale finanziaria e reddituale d’impresa volta in un preciso istante.
I valori dello SP e CE vengono raggruppati in:
- Macroclassi: obbligatorie sia per SP che per CE (lettere maiuscole)
- Classi di valori: obbligatorie per SP (numeri romani)
- Singole voci: obbligatorie per CE (numeri arabi)
Stato patrimoniale (art 2424, 2424bis)
Fornisce informazioni riguardo la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e mostra la struttura e la composizione del capitale netto di funzionamento. I valori sono di processi in corso di svolgimento e sono necessarie stime e congetture. Il prospetto è a sezioni contrapposte (attivo, passivo). Il criterio di classificazione è per destinazione economica (per quale utilizzo viene usato). I valori devono essere esposti al netto dei fondi.
Alcune voci compaiono sia nell’attivo immobilizzato che nell’attivo circolante:
- Anticipi a fornitori:
- Per materie prime, semilavorati e merci: attivo circolante (rimanenze)
- Per immobilizzazioni: attivo immobilizzato (immob. mat e imm)
- Crediti:
- Di regolamento (ex crediti verso clienti): attivo circolante
- Di prestito: attivo immobilizzato (immob. Finanziarie)
- Titoli e partecipazioni:
- Investimenti durevoli: attivo immob (finanziarie)
- Investimenti temporanei: attivo circolante
- Fondi:
- Svalutazione crediti e ammortamento: attivo con segno meno
- TRF, fondo rischi ed oneri: passivo
Lo stato patrimoniale secondo i principi contabili può essere redatto secondo due criteri:
- Corrente/non corrente (fa parte o no del ciclo operativo)
- Liquidità/esigibilità (a breve o a lungo termine)
Conto economico (art 2425)
Rappresenta la situazione reddituale dell’impresa in funzionamento con una sintesi di valori positivi e negativi che determinano il reddito d’esercizio, ossia la variazione del capitale netto di funzionamento. Il reddito d’esercizio è un valore ipotetico in quanto determinato da stime e congetture.
Forma scalare - criterio di classificazione: per natura (raggruppa componenti negativi del reddito con la stessa natura).
Regole:
- Ricavi, proventi, costi e oneri devono essere iscritti al netto dei resi, abbuoni, sconti e imposte.
- Variazioni delle rimanenze di magazzino se processo di trasformazione iniziato: valore produzione (+/-)
- Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci: costi della produzione.
- Resi e abbuoni:
- Su vendite: valore della produzione (ricavi vendita)
- Su acquisti: costi della produzione (per materie prime)
- Sopravvenienze, plusvalenze, minus:
- Attive: valore produzione (altri ricavi)
- Passive: costi della produzione (oneri diversi)
C.E. Principi internazionali
Può avvenire in due modi:
- Per destinazione
- Per natura
Non vi è uno schema vincolante ma bisogna rispettare un contenuto minimo. Anche esso è in forma scalare.
Rendiconto finanziario (art 2425 ter)
Dimostra in termini di variazioni e flussi ciò che ha portato alla formazione dei valori di fine periodo (serve per capire la liquidità che abbiamo a fine esercizio), evidenziando anche l'impatto della dinamica reddituale su quella finanziaria. Mostra anche la composizione delle disponibilità liquide (che poi andranno inserite nello SP) all’inizio e alla fine dell’esercizio, e i flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, di investimento e di finanziamento.
Decreto legislativo 139/2015: obbligo di redazione del rendiconto finanziario.
Risorsa finanziaria: disponibilità liquide; cause che hanno generato variazioni della risorsa finanziaria vengono distinte in 3 aree:
- Area operativa: insieme dei flussi finanziari generati dalle operazioni di produzione e di vendita. Possono essere utilizzati due metodi:
- Diretto: vengono mostrate tutte le entrate e le uscite evidenziando anche tutte le cause che le hanno generate. È un metodo lungo.
- Indiretto: parto dal risultato finale del C.E. e faccio delle variazioni tenendo conto di tutti gli oneri e proventi che non hanno avuto impatto durante l’esercizio (ex: ammortamento), poi mostro da che cosa è formato il capitale circolante netto.
- Area di investimento: flussi finanziari derivanti dall’acquisto o vendita di immobilizzazioni e da attività finanziarie non immobilizzate (titoli, partecipazioni).
- Area di finanziamento: operazioni che provocano la modificazione del capitale proprio e dell’indebitamento dell’impresa.
Regole:
- Interessi incassati e pagati: area operativa
- Dividendi incassati: area operativa
- Dividendi pagati: area di finanziamento
Rendiconto finanziario secondo principi internazionali IAS 7
Il bilancio in forma abbreviata (art 2435 bis) e delle microimprese (art 2435 ter)
Forma abbreviata può essere redatto da società che non hanno superato determinati parametri (micro e piccole imprese) e che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati.
- SP con macroclassi e classi di valori
- Nel CE possono essere raggruppate alcune voci
- Nota integrativa in forma semplificata
- La relazione sulla gestione può essere omessa
- No rendiconto finanziario
Micro imprese possono anche evitare la redazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione oltre al rendiconto.
Prospetto delle variazioni del PN
Si trova all'interno della nota integrativa. Fornisce informazioni sulle cause che hanno fatto variare il PN. Nell'articolo 2427 si richiede di fornire informazioni in merito alla formazione e all'utilizzo del patrimonio netto.
Capitolo 4: Nota integrativa (art 2427)
È un documento costitutivo del bilancio, non obbligatorio per tutte le imprese e non deve essere approvato dall’assemblea.
Ha tre funzioni:
- Integrativa: integra elementi ed informazioni che non possono essere forniti dagli schemi di bilancio.
- Illustrativa: mostra i criteri adottati dagli amministratori per i processi valutativi, ossia le scelte adottate.
- Esplicativa: descrive gli aspetti presentati negli schemi di bilancio che all'interno di essi non possono essere descritti in maniera dettagliata e commenta le variazioni intervenute nelle voci.
Non ha uno schema obbligatorio ma ha un contenuto minimo illustrato in punti:
- 2/9: informazioni sullo SP
- 10/14: informazioni sul CE
- 15/22: informazioni varie (anche extracontabili)
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata hanno l’obbligo di fornire informazioni soltanto su alcune voci. Le microimprese non devono redigere la nota integrativa.
La nota integrativa deve contenere il prospetto delle variazioni di PN che per lo IASB è un documento obbligatorio. Deve anche contenere eventuali deroghe. Si devono indicare eventuali incertezze sulla capacità di azienda a funzionare, ossia eventuali rischi sui piani aziendali futuri. Infine, deve contenere informazioni complementari che, anche se non richieste esplicitamente dalla legge, sono indispensabili per raggiungere il fine del bilancio.
Relazione sulla gestione (art. 2428)
È un documento molto importante che fa parte del sistema informativo di bilancio ed è obbligatorio per tutte le società, ad eccezione di quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata e le microimprese.
La relazione contiene informazioni sull’attività svolta e sulle prospettive future della società, il documento serve a rendere conto dell’operato degli amministratori nel corso dell’esercizio. Non va approvata dall’assemblea e viene redatta dagli amministratori.
Ha un carattere discorsivo e descrittivo e non è previsto uno schema rigido. Più ampie sono le dimensioni dell’impresa, maggiori devono essere le informazioni.
Due livelli informativi:
- Informazioni obbligatorie per tutte le imprese
- Informazioni obbligatorie solo per le società maggiori
Contenuto comma 1: “un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente, della situazione della società e dell’andamento del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta”.
- Descrivere la collocazione della società nei mercati; altre informazioni si riferiscono ai costi (del lavoro, delle materie prime dei servizi e degli oneri finanziari), ai ricavi (andamento dei volumi di vendita) e agli investimenti (immobilizzazioni acquisite).
- Descrivere i principali rischi (di mercato, di cambio, di interesse, di credito, ecc.) e le incertezze (che riguardano i valori attivi e passivi di bilancio) cui la società è esposta.
La relazione andrà dunque a contenere un insieme di informazioni che consentono di valutare non solo l’andamento dell’attività dell’esercizio già chiuso, ma anche le prospettive di evoluzione futura grazie alla conoscenza degli eventi che possono incidere sulla formazione del risultato degli esercizi futuri.
Contenuto comma 2
Obbligo di coerenza: le informazioni che gli amministratori devono fornire devono essere tanto più dettagliate possibili. Per una corretta comprensione della situazione della società nell’analisi potrebbe essere necessario utilizzare alcuni indicatori finanziari o indici di rendimento (ROE - rapporto tra reddito al netto delle imposte e patrimonio netto, ROI – rapporto tra reddito operativo e media dell’attivo patrimoniale meno partecipazioni e altri investimenti all’inizio e alla fine dell’esercizio, ROS – rapporto tra reddito operativo e ammontare delle vendite di beni e servizi) e non, comprese le informazioni sull’ambiente (danni causati all’ambiente, sanzioni per danni ambientali..), e sul personale (morti su lavoro, infortuni gravi..).
Il comma 2 richiede dunque informazioni più specifiche, in particolare le informazioni sulle attività di ricerca e di sviluppo utili per conoscere le strategie dell’impresa e le sue prospettive di crescita, i rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti ed infine il possesso di azioni proprie o dell’impresa controllante.
Gli amministratori devono illustrare anche i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
L’insieme di tutti i documenti che compongono il bilancio deve essere depositato nel Registro delle Imprese.
Capitolo 5: Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono delle attività: risorse economiche in un preciso istante con un beneficio economico futuro. Rappresentano la struttura tecnica, organizzativa e strategica dell’azienda. Sono fattori produttivi pluriennali e sono quindi impiegati in più esercizi. Deve essere fatto l’ammortamento con cui si misura la cessione graduale della loro utilità.
Le immobilizzazioni possono avere perdite o aumenti di valore ovvero svalutazioni e rivalutazioni ma il minor valore non deve essere mantenuto se le cause di svalutazione sono venute meno. Le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al valore netto contabile (VCN), ossia il costo originario al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni.
Le fonti di riferimento sono gli art. 2424, 2425, 2426, 2427 c.c., OIC 16 (immob. materiali), OIC 24 (immob. immateriali), OIC 9 impairment test (perdita durevole). Sono comprese tra le immobilizzazioni anche quelle in corso di costruzione e gli anticipi pagati ai fornitori per il loro acquisto.
L’articolo 2424 le divide in:
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