Processo di cognizione
Processo di primo grado: giudizio in cui il giudice è chiamato: processo di cognizione ordinario.
- Ad accertare la situazione di fatto esistente tra le parti in controversia;
- Ad individuare la norma giuridica che deve essere applicata nella fattispecie;
- A decidere con sentenza, definendo la questione sorta.
Ha per oggetto il dictum del giudice sulla fondatezza o meno del diritto che si fa valere con la domanda giudiziale; scopo fondamentale è l’accertamento di una situazione giuridica sino a quel momento semplicemente affermata o non contestata. Sia che l'azione sia di mero accertamento, che costitutiva o di condanna, la pronunzia ha pur sempre e comunque alla base un contenuto essenziale costituito dall'accertamento, che potrà esaurirsi in se stesso, o al quale seguirà la costituzione, modificazione o estinzione del diritto o l'imposizione della condanna: l’«accertamento» è alla base della cosa giudicata (art. 2909 c.c.).
Svolgimento del giudizio
Lo svolgimento del giudizio si articola in tre momenti:
- Introduzione della causa;
- Istruzione della causa;
- Decisione della causa.
Introduzione della causa
Fase preparatoria.
- Proposizione e notificazione della domanda (art. 163);
- Designazione del giudice istruttore;
- Costituzione in giudizio delle parti.
Atto di citazione
Art. 163 c.p.c. – Il processo di cognizione in primo grado si introduce con atto di citazione a comparire ad udienza fissa. L’atto di citazione è un atto redatto direttamente dalla parte; oltre alle sue difese, deve contenere una serie di requisiti che gli consentano di adempiere al suo duplice scopo: chiamare un soggetto di fronte al giudice (vocatio in ius) e rendergli note le ragioni per le quali lo si convoca (editio actionis).
Contenuto:
- Indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
- Indicazione delle parti e delle persone che li rappresentano o assistono;
- Determinazione della cosa oggetto della domanda (bene della vita di cui si chiede la tutela, insieme del petitum e della causa petendi. Nullità della citazione, non solo nel caso di omissione, ma anche in quello della sua assoluta incertezza);
- Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni (allegazioni, esposizione della vicenda storica della causa, costituita dall'indicazione delle modalità di tempo, luogo e azione. Dopo la riforma del '90 che ha introdotto le c.d. preclusioni, in base alle quali il convenuto deve proporre in prima battuta tutte le proprie eccezioni a pena di decadenza, è essenziale che l'attore debba indicare fin dall'inizio tutti i fatti necessariamente costituenti la vicenda storica della causa, venendosi altrimenti a menomare la facoltà di eccepire dell'altra parte. Nullità della citazione in caso di omessa indicazione dei fatti);
- Indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti che offre in comunicazione (non è prevista la nullità dell'atto per omessa indicazione delle prove; né è prevista alcuna decadenza per l'attore che non le indichi, diversamente da quanto stabilito per il processo del lavoro, il quale prevede invece che all'udienza di discussione possano essere proposte prove ulteriori rispetto a quelle dedotte negli atti introduttivi, solo se le parti dimostrino di non averle potute proporre prima, il che ha per presupposto l'obbligo di indicare tutte le prove disponibili, fin dall'atto introduttivo);
- Indicazione del procuratore e della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;
- Data dell'udienza di comparizione (la citazione ad udienza fissa è stabilita direttamente dalla parte a differenza dei procedimenti da ricorso, nei quali essa è fissata invece dal giudice), invito al convenuto a costituirsi in giudizio almeno 20 gg. prima dell'udienza indicata, o 10 gg. prima, nel caso di abbreviazione dei termini, con l'avvertimento che la costituzione dopo tale termine comporta le decadenze previste dagli artt. 38 e 167.
Il difensore, o la parte personalmente, nei casi in cui è consentita la sua difesa personale, dovranno poi sottoscrivere l'atto e notificarlo al convenuto. È dalla notifica della citazione che si determina la pendenza della lite.
Termini a comparire
Art. 163-bis c.p.c. – Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi, non si calcolano né il giorno e l’ora iniziali, né il giorno e l’ora finali, non minori di 90 giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di 150 giorni se si trova all’estero (termini minimi).
Abbreviazione dei termini: nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell’attore e con decreto motivato, se ritiene fondati i motivi di urgenza, abbreviare fino alla metà i termini minimi di comparizione.
Vi sono anche dei casi di abbreviazione dei termini a comparire, come nell'opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale i termini minimi sono ridotti a metà.
Riduzione del termine eccedente: allorché il termine a comparire fissato dall'attore è eccessivamente lungo, il convenuto costituendosi in giudizio prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che l'udienza venga fissata con congruo anticipo rispetto a quella indicata dall'attore, sempre però nel rispetto del termine minimo. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore almeno 5 giorni liberi prima della nuova udienza fissata dal presidente.
Nullità della citazione
Art. 164 c.p.c. – Riferimento ai vizi formali.
Nullità della citazione per vizi relativi alla vocatio in ius (chiamata in giudizio):
- Se è omessa o assolutamente incerta l’indicazione del giudice, delle parti, della data della prima udienza di comparizione o manchi l’avvertimento al convenuto a costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza (art. 163 n. 1, 2 e 7);
- Se è assegnato un termine a comparire inferiore a quelli minimi.
Sanatoria:
- Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice dispone d’ufficio la rinnovazione della citazione ad opera dell’attore entro un termine perentorio. Se la rinnovazione avviene, il vizio è sanato e gli effetti sostanziali e procedurali della domanda si producono dalla data della prima notificazione; se non avviene, il processo si estingue;
- Se il convenuto si è costituito comunque, i vizi della citazione sono sanati e gli effetti sostanziali e procedurali restano salvi. Se, però, il convenuto costituendosi lamenta la mancanza dell’avvertimento del giorno dell’udienza o il termine di comparizione troppo breve, il giudice deve fissare altra udienza di comparizione nel rispetto dei termini.
Entrambe le sanatorie operano ex tunc, retroagiscono alla data di notifica dell'atto originario, per cui se nel frattempo si è verificata una decadenza o è maturato un termine di prescrizione, ciò è senza effetto.
Nullità della citazione per vizi dell'editio actionis (proposizione della domanda):
- Se è omesso o assolutamente incerto l’oggetto della domanda (art. 163 n. 3, petitum e causa petendi) o se manca l'indicazione dei fatti (allegazioni, art. 163 n. 4: la nullità si verifica nel caso della «mancanza» della indicazione dei fatti, non anche in quello di una loro incertezza, ancorché assoluta; inoltre, la nullità riguarda solo l'omissione dell'indicazione dei fatti, non anche degli «elementi di diritto» di cui parla il n. 4: ciò in quanto a tale ultima mancanza può supplire il giudice, in riferimento al principio iura novit curia).
Sanatoria:
- Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice dispone d’ufficio la rinnovazione della citazione ad opera dell’attore entro un termine perentorio. Se la rinnovazione non avviene, il processo si estingue;
- Se il convenuto si è costituito in giudizio ed eccepisce la nullità dell’atto per incertezza della editio actionis, il giudice dà all’attore un termine perentorio per integrare la domanda; in mancanza il processo si estingue. L'integrazione della domanda dovrà essere effettuata dall'attore con un ulteriore atto, che può essere anche una semplice memoria da depositarsi in cancelleria. Ciò comunque dovrà comportare lo spostamento della prima udienza, un'automatica rimessione in termini del convenuto, che deve potere essere messo in condizione di svolgere le proprie difese rispetto alla domanda integrata. Nella nuova udienza il convenuto deve potere usufruire ex novo di tutti i poteri previsti dall'art. 183, ma deve anche potere depositare 20 giorni prima di essa una nuova comparsa di risposta art. 167, con le nuove difese.
Mentre la rinnovazione della citazione comporta un rinvio automatico dell'udienza, nel caso dell'integrazione della domanda, tale rinvio deve essere concesso dal giudice.
La sanatoria per vizi concernenti l’editio actionis, a differenza di quella relativa ai vizi della vocatio in ius, opera ex nunc, cioè dal momento della rinnovazione della citazione o dalla integrazione dell'atto; le eventuali decadenze o prescrizioni maturatesi nel frattempo sono perfettamente efficaci.
Se l'attore non ottempera ai provvedimenti impartiti dal giudice per la sanatoria della citazione, cioè all'ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, il processo si estingue. L'estinzione va dichiarata d'ufficio e quindi anche nel caso di contumacia della parte.
Se invece il convenuto si costituisce in giudizio, il problema rileva solo per i vizi dell'editio actionis che comportino la necessità di integrare la domanda, giacché se si tratta di vizi inerenti alla vocatio in ius, la costituzione del convenuto li sana automaticamente; se dunque l'integrazione non avviene, il convenuto può proporre l'eccezione di estinzione o il giudice può rilevarla d'ufficio.
La nullità di cui all'art. 164 riguarda solo la mancanza dei requisiti formali previsti per l'atto di citazione dall'art. 163; per gli eventuali altri vizi:
- Formali dell'atto: nullità quando il requisito è indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, es. se la citazione è priva delle conclusioni previste dal n. 4 dell'art. 163;
- Extraformali: nel caso che la citazione sia priva della sottoscrizione, si è ritenuta l'inesistenza dell'atto, quando tale requisito manchi nell'originale. Nel caso di sottoscrizione apposta da persona non abilitata, si è ritenuto che l'atto sia semplicemente nullo non suscettibile di sanatoria.
Comparsa di risposta
Art. 167 – Di fronte alla citazione avversaria, il convenuto si difende con la comparsa di risposta.
Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti, nonché l'indicazione delle conclusioni che si chiedono al giudice.
Conseguenza che può derivare al convenuto da una mancata precisa contestazione delle richieste dell'attore è che l’attore può ottenere l'ordinanza di pagamento di eventuali somme non contestate.
A pena di decadenza il convenuto deve:
- Proporre le eventuali domande riconvenzionali;
- Proporre le eccezioni, processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio e quelle di incompetenza per materia, valore e territorio; quella per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente;
- Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione e deve chiedere lo spostamento della prima udienza, allo scopo di consentire al convenuto la citazione del terzo nel rispetto dei termini minimi previsti dall'art. 163-bis. Il giudice deve obbligatoriamente provvedere entro 5 giorni dalla richiesta allo spostamento della prima udienza. Dopodiché il convenuto effettuerà la chiamata in giudizio del terzo per la nuova udienza con atto di citazione e nel rispetto dei termini a comparire. La chiamata in giudizio del terzo ad opera del convenuto è perfettamente libera, non vincolata ad alcuna autorizzazione del giudice: e ciò, a differenza di quella eventualmente richiesta dall'attore in prima udienza, che va espressamente autorizzata.
L'inottemperanza a tali disposizioni comporta la decadenza del convenuto dal potere di espletare tali attività; per evitare la decadenza occorre anche che il convenuto si costituisca in giudizio con la comparsa di risposta almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione, o 10 giorni prima, nel caso di abbreviazione dei termini.
Se è omesso o risulta assolutamente incerto l’oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, nullità esclusivamente con riferimento alla editio actionis non essendovi in questo caso alcuna vocatio in ius, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla, sanatoria che potrà avvenire depositando una nuova comparsa di risposta. La sanatoria si produce ex nunc, restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti medio tempore anteriormente alla integrazione dalla controparte, es. se la domanda riconvenzionale ha per oggetto il pagamento di un controcredito, l'eventuale prescrizione maturatasi nelle more è perfettamente efficace.
Costituzione in giudizio delle parti
La notifica della citazione e la redazione della comparsa di risposta costituiscono attività che valgono a radicare il contraddittorio fra le parti. La costituzione in giudizio si riferisce ad un atto formale con il quale la parte è legalmente presente nel processo, mentre la comparizione rappresenta una situazione di fatto: se, infatti, la parte costituita non compare si dice che è assente.
Per effetto della notifica della citazione, si determina la pendenza della lite, cioè la lite è ormai sorta. L’esistenza deve essere resa nota all’ufficiale giudiziario mediante un atto formale posto in essere dalle parti, costituzione in giudizio, idoneo ad instaurare un rapporto anche con il giudice.
Costituzione dell’attore – art. 165 c.p.c. – L’attore, entro 10 giorni dalla notifica della citazione al convenuto, ovvero entro 5 giorni, nel caso di abbreviazione dei termini minimi a comparire, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d’iscrizione a ruolo, atto con il quale la parte chiede che la causa sia inserita nel ruolo dell'ufficio giudiziario ed in cui sono riassunti gli estremi della lite, oltre al nome delle parti, e il proprio fascicolo di parte, fascicolo contenente l'originale della citazione notificata, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se la citazione è notificata a più persone, l’originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro 10 giorni dall’ultima notificazione.
Alla costituzione dell'attore ed alla iscrizione a ruolo della causa, deve seguire anche la costituzione del convenuto, altrimenti l'ufficio non potrà essere a conoscenza delle sue ragioni.
Costituzione del convenuto – art. 166 c.p.c. – Ricevuta la notifica della citazione, il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione o da quella fissata dal giudice istruttore, ovvero almeno 10 giorni prima, nel caso di abbreviazione dei termini minimi a comparire, depositando in cancelleria il proprio fascicolo, fascicolo di parte contenente la comparsa di cui all’art. 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.
Se il convenuto si costituisce tardivamente, può costituirsi fino alla prima udienza, non potrà proporre domande riconvenzionali, eccezioni in senso stretto o chiamate in causa di terzi. In ogni caso potrà chiedere di essere rimesso in termini se la mancata costituzione è dovuta ad un fatto a lui non imputabile o a causa della nullità della notifica della citazione o nullità della stessa.
Nell'inerzia dell'attore, la costituzione in giudizio può essere effettuata anche dal convenuto 20 giorni prima dell'udienza di comparizione, o 10 giorni prima, nel caso di abbreviazione dei termini.
La costituzione del convenuto ha lo stesso effetto di quella dell'attore: essa è cioè ugualmente idonea a determinare l'iscrizione a ruolo della causa presso l'ufficio giudiziario, senza che a carico dell'attore si verifichi alcuna decadenza e consentendo che quest'ultimo possa a sua volta costituirsi oltre il termine a lui assegnato dall'art. 165, 10 giorni prima della notifica o 5 nel caso di abbreviazione dei termini, e fino alla prima udienza.
Se una delle parti si costituisce nei termini, l'altra può costituirsi fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze previste. Se non si costituisce almeno a tale udienza, essa è dichiarata contumace.
Estinzione del processo per inattività delle parti (mancata costituzione di entrambe le parti).
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