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Diritto processuale civile

Volume secondo. Il processo di cognizione e le impugnazioni

Parte prima. Il processo di primo grado

Capitolo I. L’introduzione della causa

Caratteri generali del processo di cognizione di primo grado. L’atto di citazione.

1) Art. 163 c.p.c.

La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

L'atto di citazione deve contenere:

  • L'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
  • Il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
  • La determinazione della cosa oggetto della domanda;
  • L'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
  • L'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
  • Il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;
  • L'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167.

L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.

Il processo di cognizione è disciplinato dal libro secondo del codice: ha per oggetto il dictum del giudice sulla fondatezza o meno del diritto che si fa valere con la domanda giudiziale, la cui pronuncia ha sempre e comunque alla base un contenuto essenziale costituito dall’accertamento (art. 2909 c.c.).

Lo svolgimento del processo ordinario si articola in tre momenti: l’introduzione, l’istruzione e la decisione.

Il processo di cognizione, in primo grado, si introduce con l’atto di citazione a comparire ad udienza fissa. Si tratta di un atto redatto direttamente dalla parte che vi inserisce, oltre alle sue difese, anche l’indicazione dell’organo giudiziario di fronte al quale comparire, la data dell’udienza di comparizione.

I requisiti dell’atto di citazione sono fissati dall’art. 163 e hanno il duplice scopo di evocare un soggetto di fronte al giudice (vocatio in ius), e nel rendergli note le ragioni per le quali lo si convoca (edictio actionis).

Requisiti della vocatio in ius e dell’edictio actionis

Attengono alla vocatio in ius i seguenti requisiti.

L’indicazione dell’udienza di comparizione (punto 7), con espresso invito al convenuto a costituirsi in giudizio almeno 20 gg. prima dell’udienza, oppure 10 gg. per l’abbreviazione dei termini.

Inoltre, come requisito si inserisce in tale categoria l’indicazione delle parti (punto 2).

In questo caso l’indicazione deve essere precisa: specificando la residenza dell’attore e la residenza, il domicilio o la dimora del convenuto. È poi opportuno inserire le generalità delle parti.

Se le parti sono una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve indicare la denominazione con l’indicazione dell’organo che lo rappresenta in giudizio.

Attengono all’edictio actionis i seguenti requisiti.

Punto 3): la determinazione della cosa oggetto della domanda → il petitum (immediato o mediato).

Punto 4): l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda → causa petendi? No perché anche la causa petendi è da ricomprendersi al punto n. 3), infatti.

Art. 164 comma 4 prevede la nullità della citazione sia in caso di omissione, sia in caso di assoluta incertezza del punto n. 3).

Per il legislatore il punto n. 4) si riferisce alle c.d. allegazioni, cioè all’esposizione della vicenda storica della causa, costituita dall’indicazione delle modalità di tempo, luogo e azione. Prima del ’90 la mancanza di tale indicazione non era sanzionata con la nullità.

La riforma del ’90 ha introdotto le preclusioni, in base alle quali il convenuto deve proporre in prima battuta le proprie eccezioni a pena di decadenza, è divenuto essenziale che l’attore indichi fin dall’inizio necessariamente tutti i fatti costituenti la vicenda storica della causa.

Pertanto ne consegue che la nullità per omessa indicazione dei fatti di causa (164 4° co.) è stata proposta come conseguenza della creazione di un processo con preclusioni. Pertanto l’omissione di cui al punto 4) del 163 causa la nullità dell’atto introduttivo solo quando riguarda l’omissione di fatti, ma non quella degli elementi di diritto che nulla hanno a che fare con il rispetto delle preclusioni.

Punto 5): riguarda l’indicazione nell’atto di citazione delle prove a supporto della domanda (mezzi di prova e documenti). Al 164 non sono previste nullità o decadenze per l’omessa indicazione delle prove.

Con il nuovo art. 183 riformato nel 2005 i mezzi di prova deducibili nel corso del giudizio possono essere a fortiori.

Punto 6): è imposta nell’atto di citazione l’indicazione del nome del procuratore e della procura alle liti, sempre necessaria tranne che per le cause dal giudice di pace di valore inferiore a € 1.100,00, per cui la parte può stare in giudizio anche personalmente.

Art. 4 d.l. 193/2009 ha introdotto l’obbligo per l’attore di indicare nell’atto di citazione il proprio codice fiscale e quello del convenuto.

Il difensore e la parte dovranno poi sottoscrivere l’atto e notificarlo al convenuto. → È dalla notifica della citazione che si determina la pendenza della lite.

2) I termini a comparire. La notificazione della citazione

Per il codice fra la data della notificazione della citazione e la data dell’udienza di comparizione, deve esserci un termine minimo ritenuto congruo per assicurare il diritto di difesa della controparte.

Tale termine di comparizione è di 90 giorni se il luogo della notifica è in Italia, o di 150 giorni se si trova all’estero.

Tali termini sono liberi, non si calcolano né il dies a quo, né il dies ad quem.

a) È possibile abbreviare i termini, nelle cause che richiedono pronta spedizione, mediante istanza al presidente del tribunale, che se ritiene fondati i motivi di urgenza può abbreviare fino alla metà dei termini di comparizione. Ci sono casi poi di abbreviazione ex lege come per il decreto ingiuntivo in cui i termini sono ridotti della metà.

b) È possibile chiedere l’abbreviazione del termine eccedente, su richiesta del convenuto allorché il termine a comparire fissato dall’attore sia eccessivamente lungo. Il convenuto, costituendosi prima del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che l’udienza venga fissata con congruo anticipo, sempre nel rispetto del termine minimo. Il presidente provvede con decreto.

3) La nullità della citazione

La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163.

Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità [157 c.p.c.] della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.

La costituzione del convenuto [166-171 c.p.c.] sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini (1).

La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo (2).

Il giudice, rilevata la nullità (3) ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda (4). Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione (5).

Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi del secondo comma (6) dell'articolo 183 e si applica l'articolo 167.

La nullità della citazione è disciplinata dall’art. 164 del codice, con riferimento ai soli vizi formali di essa.

Esistono due tipi di vizi: vizi della vocatio in ius e vizi dell’edictio actionis.

Viene stabilita la nullità dell’atto qualora sia omesso o sia assolutamente incerto alcuno dei requisiti di cui ai punti 1-2-7 dell’art. 163. La nullità si verifica anche se è assegnato un termine a comparire inferiore a quelli indicati dall’art. 163-bis.

È prevista la nullità della citazione se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui al n. 3 o se manca l’indicazione dei fatti di cui al punto n. 4 dell’art. 163.

La legge prevede una possibile sanatoria, che può realizzarsi in due modi diversi:

  • Con l’ordine di rinnovazione della citazione, nel caso in cui il convenuto non si sia costituito in giudizio;
  • A seguito di costituzione del convenuto se questa ha avuto luogo. → Se nullità per termine inferiore, il giudice deve fissare una nuova udienza di comparizione.

Entrambe le sanatorie operano ex tunc, quindi retroagiscono alla data di notifica dell’atto originario.

Anche in tali casi è prevista la sanatoria, la quale funziona così:

  • Se il convenuto non si costituisce, attraverso la rinnovazione della citazione.
  • Se il convenuto si è costituito ed eccepisce la nullità, attraverso l’integrazione della domanda da parte dell’attore, con un ulteriore atto, ad esempio memoria, depositato in cancelleria. Ciò comporta comunque lo spostamento della prima udienza con un’automatica remissione in termini del convenuto.

Queste sanatorie operano ex nunc, dal momento della rinnovazione o integrazione.

Ulteriori vizi

È possibile rilevare ulteriori vizi:

Se l’attore non ottempera ai provvedimenti impartiti dal giudice per la sanatoria della citazione. Il problema è risolto solo per l’ipotesi dell’ordine di rinnovazione della citazione conseguente ad un vizio della vocatio in ius, per cui il mancato rispetto dell’ordine comporta l’estinzione del processo.

La stessa sanzione vale anche per il caso di mancata rinnovazione dell’atto di citazione per le nullità di cui all’art. 164 5° co. (edictio actionis). Nulla dice l’art. 164 per le ipotesi di inottemperanza all’ordine di integrazione della domanda. → Anche in tal caso si ritiene giusto pensare all’estinzione del processo.

L’estinzione del processo viene dichiarata d’ufficio o comunque anche su eccezione della parte se si costituisce.

Nulla viene stabilito dall’art. 164 circa i vizi formali dell’atto o circa i vizi extraformali. Quindi ci si rifà ai principi generali, ex art. 156, che nell’ipotesi di vizi di forma non previsti espressamente dalla legge a pena di nullità stabilisce che questa si verifichi ugualmente quando il requisito è indispensabile al raggiungimento dello scopo dell’atto.

Per i requisiti extraformali come ad esempio la sottoscrizione dell’atto, la nullità vale solo se il vizio concerne l’originale dell’atto e non anche la copia. Questi due tipi di vizi non sono suscettibili di sanatoria.

4) La comparsa di risposta. Disciplinata all’art. 167

Di fronte alla citazione avversaria, il convenuto si difende con la comparsa di risposta.

Art. 167.

Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.

Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269.

Il convenuto deve indicare tutte le proprie difese, i mezzi di prova di cui intende avvalersi e le conclusioni che si chiedono al giudice.

Con l’introduzione delle preclusioni, il convenuto deve ottemperare ad una serie di prescrizioni che rientrano nell’ottica del dovere di chiarire immediatamente la propria posizione.

Al convenuto è imposto di prendere subito posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda → è un onere, infatti l’eventuale mancanza non è sanzionata, mentre per l’attore è un obbligo.

I veri e propri obblighi del convenuto sono quelli imposti dal 2° e 3° comma del 167:

  • Proposizione di eventuali domande riconvenzionali;
  • Proposizione delle eccezioni non rilevabili d’ufficio;
  • La dichiarazione di voler chiamare in causa eventuali terzi.

L’inottemperanza a tali disposizioni comporta la decadenza del convenuto dal potere di espletare tali attività. Per evitare la decadenza non è sufficiente che le domande riconvenzionali, le eccezioni o la chiamata in causa siano effettuate nella comparsa di risposta, ma occorre che il convenuto si costituisca in giudizio con il predetto atto almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione, o 10 giorni in caso di abbreviazione dei termini.

Anche il convenuto ha l’obbligo di indicare nella comparsa di risposta il codice fiscale, il numero di fax/indirizzo PEC del procuratore, per le comunicazioni di cancelleria. Anche in tal caso l’omissione non comporta alcuna nullità e il cancelliere provvederà alle notificazioni ai sensi dell’art. 170.

Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale, è prevista l’eventuale nullità della stessa e il regime della relativa sanatoria. La nullità è prevista solo in relazione all’edictio actionis e ha luogo quando è omesso o risulta assolutamente incerto l’oggetto o il titolo della domanda, con l’effetto anche qui che la sanatoria si produce ex nunc.

Per quanto riguarda la chiamata in causa di terzi: non basta dichiarare di voler chiamare in causa un terzo, ma occorre anche chiedere espressamente al giudice istruttore nella comparsa di risposta lo spostamento della prima udienza, allo scopo di consentire al convenuto la citazione del terzo.

Allo spostamento il giudice provvede entro 5 giorni dalla richiesta. Dopodiché il convenuto effettuerà la chiamata in giudizio del terzo per la nuova udienza con atto di citazione e nel rispetto dei termini per comparire. La chiamata in giudizio di un terzo non è libera, ma è vincolata all’autorizzazione del giudice (Cass. SS.UU. n. 4309/2010).

5) La costituzione in giudizio delle parti

La notifica della citazione e la redazione della comparsa di risposta sono attività che radicano il contraddittorio tra le parti. Per effetto della notifica della citazione si determina la pendenza della lite, ma ciò non è sufficiente a rendere noto all’ufficio giudiziario la sua esistenza, pertanto serve un atto formale idoneo ad instaurare un rapporto anche col giudice. Tale atto è la costituzione in giudizio.

a) Art. 165: deve essere fatta dall’attore entro 10 giorni dalla notifica della citazione, o 5 in caso di abbreviazione dei termini, e si effettua depositando in cancelleria il fascicolo di parte e la nota di iscrizione a ruolo.

Alla costituzione dell’attore deve seguire la costituzione del convenuto ex art. 166, e ciò avverrà attraverso il deposito del suo fascicolo di parte in cancelleria, senza nota di iscrizione a ruolo.

La costituzione del convenuto può avvenire fino alla prima udienza, ma se vuole proporre domande riconvenzionali, eccezioni in senso stretto o chiamate in causa di terzi, la costituzione deve avvenire almeno 20 giorni prima dell’udienza, 10 in caso di abbreviazione dei termini, venendosi a verificare a suo carico la decadenza dalla possibilità.

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eleonoramurianni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Lupoi Michele.
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