Diritto penale dell’impresa – Ambrosetti, Mezzetti, Ronco [2009]
1universitaria.me@libero.itDiritto Penale dell’impresa – Ambrosetti, Mezzetti, Ronco [2009]
Capitolo I
Legalità, determinatezza e offesa nel diritto penale dell’economia
§ 1. Il reato funzionalmente economico
Correva l'anno 1985 quando C P, maestro del diritto penale dell’economia, in un ESARE EDRAZZI suo scritto intitolato “Interessi economici e tutela penale” poneva l’attenzione sul tema della tutela penale degli interessi economici interrogandosi su quali fossero i coefficienti che conferissero il requisito dell’economicità al fenomeno criminale ed alla disciplina normativa.
Sul punto l’Autore individua due possibili approcci:
- Uno di tipo funzionale, in forza del quale si ritiene “economico” il reato strumentalmente connesso all’esercizio di una attività economica;
- Uno di tipo effettuale, in base al quale si definisce “economico” il reato che lede interessi economici, così come, comunemente, classificati sulla scorta dei criteri individuati ed adottati dalla dottrina penalistica e dagli apparati codicistici.
In entrambi i casi il concetto di reato economico – secondo P EDRAZZI – tenderebbe a dilatarsi in modo smisurato sino a perdere valore ai fini dell’individuazione di un campo organico di disposizioni.
È da rilevare come l’approccio di tipo funzionale, più che gli aspetti strettamente giuridici, privilegia considerazioni di stampo sociologico/criminologico sollevando soluzioni che attengono alla criminalizzazione dei protagonisti degli atti economici nonché alla individuazione delle sanzioni idonee a contrastare la criminalità che si annida nel mondo degli affari.
Sotto questo secondo aspetto (sanzioni interdittive) un significativo impulso alla materia si è realizzato con l’introduzione delle nuove sanzioni in materia di:
- Interdizione temporanea e sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese [artt. 32 bis e 35 bis];
- Incapacità di contrattare con la P.A. con riferimento ai delitti commessi in danno o in vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa [art. 32 quater].
È da rilevare, inoltre, che l’approccio funzionale è all’origine di una svolta storica concernente l’introduzione, per la prima volta – ad opera del d.lgs. 8 Giugno 2001, n. 231 – del concetto di responsabilità da reato delle persone giuridiche.
La normativa di cui si parla nasce significativamente dalla ratifica di tre Convenzioni Internazionali in tema di tutela degli interessi finanziari nell’ambito della Comunità europea:
- La Convenzione PIF relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee del 1995; universitaria.me@libero.itDiritto Penale dell’impresa – Ambrosetti, Mezzetti, Ronco [2009]
- La Convenzione sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle 3 operazioni economiche internazionali del 1997;
- La Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati Membri dell’Unione Europea del 1997.
Mentre, però, tali Convenzioni non enunciavano disposizioni specifiche in ordine ai criteri di imputazione della responsabilità a carico degli enti collettivi né alla tipologia delle relative sanzioni, con l’emanazione del d.lgs. 8 Giugno 2001, n. 231 si riconosce la necessità di una disciplina preventiva e repressiva, che va oltre le semplici persone fisiche ma, che coinvolge anche l’ente collettivo per l’esercizio criminale dell’attività aziendale.
Scopo della normativa è, infatti, quello di rafforzare la tutela penale di fronte ai sempre più frequenti fenomeni di criminalità ad opera delle imprese! Si conviene, infatti, che sebbene l’atto illecito è posto dal singolo operatore aziendale esso è, molto spesso, frutto di una politica di impresa, i cui effetti si ripercuotono, in misura sproporzionata rispetto alla responsabilità del singolo, sul tessuto sociale e, dunque, sulla intera collettività.
Ne consegue che, il criterio principale di misura della responsabilità penale dell’impresa è da rinvenirsi nell’entità del profitto che, con pratiche criminali, l’ente collettivo consegue!
§ 2. L’infiltrazione della criminalità organizzata nel circuito lecito dell’economia e la dilatazione del reato funzionalmente economico
L'infiltrazione criminale nell'economia è un fenomeno ormai non più nuovo. Alla sua origine si riscontrano molteplici cause, prime fra tutte la massiccia disponibilità di capitali liquidi derivanti dall'accumulazione illecita e la necessità di investimento di tali capitali nel circuito finanziario ed economico legale.
Le principali attività economiche riconducibili alla criminalità organizzata consistono nella:
- Ridistribuzione criminale della ricchezza conseguita, ad esempio, grazie alle frodi per il conseguimento di erogazioni ai danni dello Stato, degli enti pubblici e delle Comunità Europee;
- Produzione e commercio illegale di servizi e beni proibiti dalla legge si pensi, ad esempio, al narcotraffico, all'usura, al gioco d'azzardo oppure al traffico dei rifiuti;
- Produzione legale di servizi e di beni con capitali di provenienza criminale, realizzati grazie, soprattutto, al riciclaggio ed all'impiego in attività economiche o finanziarie lecite di danaro, beni o altre utilità provenienti da delitti.
Allo scopo di contrastare i fenomeni criminali ed il dilatarsi delle loro aree di incidenza notevole è stato il lavoro del legislatore comunitario e nazionale.
Negli ultimi due decenni, infatti, significativo è lo sviluppo normativo che ha cercato di catturare la creazione di una serie di nuove fattispecie criminose che si aggiungono alle già esistenti e tradizionali figure di delitti.
In particolare: universitaria.me@libero.itDiritto Penale dell’impresa – Ambrosetti, Mezzetti, Ronco [2009]
- All'estorsione tradizionale si è affiancata quella aggravata compiuta al fine di agevolare 4 l'associazione mafiosa;
- Alla truffa tradizionale si è affiancata la frode compiuta per carpire contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concesse da parte dello Stato, di enti pubblici o delle Comunità Europee;
- Alle figure classiche del peculato sono state affiancate le nuove fattispecie della malversazione a danno dello Stato e delle Comunità Europee e dell'indebita percezione di erogazioni a danno dei medesimi enti.
In ordine agli illeciti in materia ambientale il legislatore, all'art. 260 del d.lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, introduce e disciplina il delitto di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” finalizzato a reprimere e contrastare le attività criminose delle c.d. “ecomafie” le quali, con sempre maggiore insistenza, tendono ad acquisire illecitamente il monopolio della gestione e del trattamento dei rifiuti.
Complessa è anche la normativa sul contrasto al riciclaggio dei profitti criminali ed al reinvestimento degli stessi in attività formalmente lecite. Qui, il legislatore ha introdotto precise prescrizioni dirette alla limitazione della circolazione del denaro contante ed al controllo sull'operato degli operatori bancari e finanziari, nonché su tutti i soggetti svolgenti attività professionale private.
A tale scopo, il legislatore italiano, in forza soprattutto di pressanti direttive europee aventi ad oggetto specificatamente la lotta al riciclaggio, ha introdotto, con l'approvazione del d.lgs. n. 56 del 2004 e del d.lgs. n. 231 del 2007, precise disposizioni volte ad estendere alcuni obblighi di identificazione dei clienti, conservazione delle informazioni e segnalazione di operazioni sospette nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari, nonché anche ad alcune categorie di professionisti (dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro ecc..).
Si sono, infine, introdotte specifiche sanzioni, pecuniarie ed interdittive, nei confronti degli enti in relazione ai reati di ricettazione e di riciclaggio di danaro [previsti ai sensi degli art. 648, 648 bis e 648 ter c.p.] e si è stabilito che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti di riciclaggio, è possibile richiedere l'applicabilità della confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto dell'attività criminale ovvero, nei casi in cui quest'ultima non sia possibile, la confisca di danaro o altre utilità delle quali il reo ha disponibilità anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto o profitto del reato.
§ 3. (Segue) La trasformazione della confisca e la centralità del delitto di associazione mafiosa
In tema di confisca, in Italia si è assistito ad una profonda trasformazione dell'istituto dovuta, in larga misura, alla distorsione del sistema economico provocata dalla formazione di cospicui patrimoni illeciti prodotti grazie ad attività criminali.
In forza degli artt. 2 bis e 2 ter della Legge n. 575 del 1975, la confisca dei patrimoni è divenuta la sanzione cruciale contro le persone indiziate di appartenere ad associazioni di stampo mafioso, le quali, in virtù del principio dell'inversione dell'onere della prova, sono tenute a dimostrare la provenienza non illecita della propria ricchezza.
universitaria.me@libero.itDiritto Penale dell’impresa – Ambrosetti, Mezzetti, Ronco [2009]In tal senso, l’art. 12 sexies del d.lgs. 306/1992, introduttivo di una nuova ipotesi di confisca, 5 amplia la nozione di ricchezza privata al denaro, ai beni e alle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.
A livello europeo si è poi introdotta la specifica ipotesi di confisca per equivalente, ovvero la confiscabilità di beni di valore corrispondente ai proventi del reato.
A tale scopo, gli Stati Membri sono tenuti ad adottare, all'interno del proprio ordinamento, tutte le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per consentire la confisca di strumenti, proventi o beni patrimoniali il cui valore corrisponde ai proventi del reato.
L'apparato normativo di contrasto all'esercizio criminale dell'attività economica conosce il suo apice nel complesso sistema imperniato sull'art. 416 bis c.p. il quale:
- Da un lato, prevede rigorose sanzioni repressive, personali e patrimoniali nei confronti di coloro che sono indiziati di appartenere ad associazioni mafiose;
- Dall’altro, specifica i caratteri e le finalità dell'associazione di tipo mafioso in quanto indirizzata ad acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo delle attività economiche mediante concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici ed allo scopo di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri.
N.B. il termine “controllo” in relazione ai provvedimenti amministrativi deve essere inteso nel senso di capacità degli associati di condizionare l'attività degli organi della P.A., non soltanto mediante l'esercizio di una pressione diretta su quest’ultimi, ma soprattutto con lo scoraggiare, attraverso pratiche intimidatorie, la partecipazione di eventuali concorrenti alle gare d'appalto o alle richieste di concessioni.
Ovviamente, qui si discute di una finalità sì di tipo economico ma di per sé non illecita poiché essa rientra perfettamente nella sfera di garanzia prevista all'art. 41 della nostra Carta Costituzionale a favore della libertà di iniziativa economica! Ne consegue che di illecito c’è soltanto il fine per cui si vuole conseguire la gestione e/o il controllo e non anche il metodo.
Altro dato da sottolineare, rinvenibile dalla lettura dell’art. 416 bis, comma 3 c.p. è l’esplicita previsione del legislatore di evitare l’elusione della legge attraverso la punibilità, per l'acquisizione della gestione o del controllo delle attività economiche, di soggetti terzi mediante l'interposizione fittizia o reale.
Continuando su questa scia non possiamo tralasciare quanto esposto sull’argomento dall’art. 513 bis c.p. in ordine al delitto di illecita concorrenza effettuata con minaccia o violenza.
La disposizione in esame punisce con la pena detentiva chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva compie atti o comportamenti volti a scoraggiare la concorrenza con violenza o minaccia.
Non a caso la disposizione è collocata nel Titolo VIII del codice di rito relativo ai delitti contro l'economia pubblica.
Essa, infatti, lede l'ordine economico, sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato, riflettendo l'effetto distorsivo provocato dalle condotte illecite sul naturale iter della stessa libertà di mercato. universitaria.me@libero.itDiritto Penale dell’impresa – Ambrosetti, Mezzetti, Ronco [2009]
§ 4. La trasformazione del reato funzionalmente economico
6Il processo di sviluppo del diritto penale, a partire dall'inizio degli anni ‘80 del secolo passato, mostra con chiarezza l'imponente trasformazione subita dalla categoria dei reati di tipo economico.
Nei primi anni del Novecento, infatti, in una società agricolo industriale, ancora caratterizzata dalla centralità della rendita fondiaria e dalla rilevanza del patrimonio inteso in senso statico, la tutela penale era incentrata quasi esclusivamente sul patrimonio dei singoli soggetti, riservando soltanto uno sguardo fugace alla tutela dell'economia intesa in senso pubblicistico e globale come complesso dell'apparato produttivo dello Stato.
Con l'avvento più tardi della società post industriale del capitalismo globalizzato si assiste ad un rovesciamento economico epocale tant'è che la consistenza statica del patrimonio individuale non possiede più una rilevanza centrale.
La tutela penale dei beni individuali tende così ad affievolirsi e ci si concentra sulle condotte articolate e complesse riguardanti l'acquisizione, la gestione e la circolazione della ricchezza, ovvero su quegli aspetti nei quali si annidano le aggressioni più insidiose per l'economia sia interna che internazionale.
Le vicende criminose sono particolarmente difficili da investigare e reprimere, poiché, come spesso accade, i colpevoli si avvalgono dei più raffinati strumenti della tecnologia finanziaria e contabile.
Ulteriori fattori di complicazione sono poi indotti dalla globalizzazione, che de-localizza i comportamenti criminosi da ambiti spaziali determinati, e dalla informatizzazione, che, pur lasciando tracce oggettive dei comportamenti criminosi, consente ai protagonisti di mantenere l'anonimato.
§ 5. Il reato oggettivamente economico
Come si diceva all’inizio di questo capitolo [cfr §1], secondo l’approccio di tipo effettuale, si definisce “economico” il reato che lede interessi economici, così come, comunemente, classificati sulla base dei criteri individuati ed adottati dalla dottrina penalistica e dagli apparati codicistici.
Se ne conclude che, secondo l’impostazione del P EDRAZZI bisogna, dunque, avere riguardo alla natura del bene giuridico su cui incide offensivamente la condotta umana. Tuttavia, difficoltà oggettive si frappongono, nel campo del diritto dell'economia, all'elaborazione di un sistema ispirato alla tutela ed alla individuazione della nozione materiale oggettiva del bene giuridico.
Infatti, come è stato sostenuto dallo stesso P EDRAZZI i beni tutelati in questa branca del diritto penale non possono non essere “altamente controversi", incontrando "un limitato grado di accettazione in seno alla collettività”.
Dall'altra parte, la stessa nozione di bene giuridico postula estrema cautela prestandosi essa, infatti, a dilatarsi in “sfere concentriche” sempre più vaste ed estendendosi, in tale maniera, a fattispecie incriminatrici che vanno ben oltre la soluzione concretamente individuata dal legislatore.
In ultimo, si aggiunge che le profonde mutazioni epocali della globalizzazione e della dematerializzazione, intervenute dopo il crollo dei regimi socialisti, hanno, ancora più che in universitaria.me@libero.itDiritto Penale dell’impresa – Ambrosetti, Mezzetti, Ronco [2009]passato, scosso le certezze degli studiosi di riuscire ad individuare un limitato numero di 7 fattispecie chiare e distinte nel campo del diritto penale dell'economia.
§ 6. Il richiamo all’etica degli affari e delle relazioni economiche
Altro tema di scottante attualità che investe il campo del diritto penale dell’economia, oltre ai già
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto penale dell'economia, prof Melchionda, libro consigliato Diritto penale dell'impresa, Ambro…
-
Riassunto esame Diritto penale commerciale, prof. F. D'Alessandro, libro consigliato "Diritto penale dell'impresa" …
-
Riassunto esame Diritto penale, Prof. Ambrosetti Enrico, libro consigliato Cocco-Ambrosetti, Ambrosetti
-
Riassunto esame Diritto penale, Prof. Bernardo Enrico, libro consigliato Trattato breve di diritto penale - riassun…