Sentenza – “Faccini Dori”
Parti
- Sig. Paola Faccini Dori
- Recreb Srl
Vicenda
Giudice Conciliatore di Firenze.
Il, con Ordinanza 24 gennaio 1992, recepita solo il 18 marzo a norma dell’art. 177 del Trattato CEE, competenze della Corte, ha posto (sulla Corte “la Corte ha potere sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità...”) una questione pregiudiziale vertente su:
- Interpretazione della Direttiva CEE n° 577/’85: per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali.
- Possibilità di far valere tale direttiva in un contratto commerciante/consumatore.
La sig.ra Faccini Dori aveva acquistato dalla Interdiffusion Srl, che cederà il suo credito alla Recreb Srl, un corso di inglese per corrispondenza mentre si trovava alla Stazione Centrale di Milano. Dopo alcuni giorni (4), la signora intendeva annullare l'ordine, ma il contratto non prevedeva il diritto di recesso unilaterale (all'epoca nemmeno previsto dal codice civile).
La sig. Faccini Dori però invocava il diritto di recesso stabilito dalla direttiva dell'85 (85/577/CEE).
Scopo della direttiva
- Migliorare la tutela dei consumatori.
- Porre fine alle disparità tra legislazioni interne, che possono avere cattive conseguenze nel Mercato Comune.
NB IV “Considerando”: “nel caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali del commerciante, si considera il momento di sorpresa che coglie il consumatore (non solo nelle vendite a domicilio) e che spesso non gli permette di confrontare il rapporto qualità/prezzo con altre offerte”. Di conseguenza…
V “Considerando”: scopo di accordare il diritto di recesso al consumatore, da esercitarsi entro un termine di 7 gg.
La Recreb chiede al Giudice Conc. di Firenze una ingiunzione di pagamento + spese + interessi. Faccini Dori si oppone (il) Sig. davanti allo stesso giudice ⇒ Appella alla Direttiva!
L’Italia doveva entro il dicembre ‘87, ma non ha attuato la direttiva (attuata poi solo nel ’92). È pacifico che il giudice si interroga: “Si può/poteva applicare ugualmente?”.
Viene proposta alla Corte dunque, la seguente questione pregiudiziale:
- La Direttiva 85/577/CEE è da considerarsi sufficientemente precisa e dettagliata?
- La Direttiva 85/577/CEE – fra scadenza termine (24 mesi) attuazione/giorno della conformazione effettiva si ha prodotto effetti?