Parte 1 - cap. 0
L'introduzione allo Stato - UE
Rapporto di coordinamento
Caratteristica peculiare è il collegamento peculiare tra,.
L'Unione europea si fonda su una struttura tipica di diritto internazionale: gli Stati partecipanti, parte dell'Unione, conferiscono determinati poteri all'UE, che, a sua volta, ripartisce le competenze a diversi organi, trattandosi di un sistema complesso.
Nel 1951, tra 6 Stati europei (Germania, Francia, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo), viene concluso il Trattato istitutivo C.E.C.A. (Comunità Europea Carbone e Acciaio), formando così quello che fu il primo Trattato dell'UE, in vigore dal 1952, di matrice economica, gestendo quei comparti dell'industria che svolgevano un ruolo fondamentale a livello bellico.
Negli anni successivi si formarono:
- CEE, Comunità economica europea: aveva come obiettivo la creazione di un Mercato Comune, dove fattori produttivi e risultati della produzione potessero liberamente circolare tra un paese e l'altro, senza ostacoli, quali dazi, frontiere, ecc.
- Comunità europea dell'energia atomica, CEEA o EURATOM: scopo di gestire in condivisione il comparto dell'energia atomica per scopi non bellici.
Nel 1986, attraverso l'Atto unico europeo, parte un processo di riforma del sistema, che diede luogo a una revisione significativa dei Trattati originari, orientata in tre direzioni:
- Introduzione della maggioranza qualificata come regola di voto, al posto dell'unanimità, per semplificare.
- Prevista la cooperazione con il Parlamento europeo, che si vede riconoscere per la prima volta un ruolo incisivo.
- Viene introdotta una prima forma di cooperazione in politica estera.
Oggi possiamo ora confrontare la situazione che si presentava al termine degli anni 50: il processo europeo si è sviluppato su tre linee evolutive:
- Aumento degli Stati: da 6 Stati a 28 Stati, il cui più importante fu nel 2004, quando si passò da 15 a 25, con i paesi dell'est e Cipro e Malta.
- Progressivo aumento delle competenze dell'UE: la CEE ha assunto in questo senso un ruolo estremamente importante. Con l'Atto unico europeo, gli Stati modificano il trattato CEE ampliando le competenze dell'UE, ad esempio in materia di politica sociale, ambientale, ecc. Nel 1992 si conclude il Trattato di Maastricht: creazione della Cittadinanza Europea, attraverso l'istituzione di disposizioni che sanciscono diritti, ad es. elettorali, reciproca assistenza tra Stati, a determinati soggetti, creando, di fatto, lo status di Cittadino Europeo.
All'entrata in vigore di questo trattato, si passa da una CEE alla semplice CE, non più solo economica, con Politica Estera e Sicurezza Comune, Giustizia e affari interni: di fatto nasce l'UE, come somma della cooperazione tra gli Stati Membri, anche in materia dei due nuovi settori qui visti.
- Intensificazione dei meccanismi di cooperazione: con il Metodo Comunitario, ovvero gli Stati rinunciano ai loro poteri sovrani in favore di una organizzazione superiore, senza che questa si trasformi in uno Stato federale. Questo sistema è una via di mezzo tra Stato Nazionale e Organizzazione Internazionale, che assume l'accezione di Organizzazione Sovrannazionale, coniata per l'esclusività dell'UE.
Come si manifestano questi passaggi di poteri? Occorre fare almeno 3 esempi di novità:
- Creazione di istituzioni: formate da individui, che agiscono in rappresentanza dei Paesi Comunitari. Queste istituzioni agiscono nell'interesse esclusivo dell'UE. Gli Stati non possono controllare queste istituzioni, perdendo così il loro potere di influenza sulle decisioni.
- Formulazione di norme comuni: attribuito il Potere Legislativo a particolari Istituzioni Comunitarie. Si agisce attraverso deliberazioni, che possono essere contrarie al volere di alcuni Stati, che però dovranno adattarsi alla volontà sovrana.
- Atti automaticamente in vigore dell'UE: per es. i Regolamenti, che entrano in vigore all'interno degli Stati, però, senza bisogno del permesso dello Stato interno.
Pilastri
I 3 fondanti dell'Unione risulteranno essere:
- Comunità europee, che costituiscono il pilastro comunitario.
- PESC in materia di politica estera e Sicurezza comune.
- GAI in materia di giustizia e Affari Interni.
Dopo la caduta del muro di Berlino e lo smembramento del blocco sovietico, si ebbe un ulteriore ampliamento dell'UE con il Trattato di Amsterdam, con l'avviamento del processo di adesione di ben altri 10 Stati! L'imponente aumento degli Stati fece risultare necessario un "riesame" dei trattati sul funzionamento e sulla composizione delle Istituzioni, che portò nel 2003 al Trattato di Nizza, trattato caratterizzato dalla ridotta portata degli emendamenti.
L'U.E. ha tentato più volte di avviare un processo di costituzionalizzazione, fine '90 - 2000. Il tentativo che più merita di essere ricordato è quello del 2004, anno importante in cui si celebrava il più grande allargamento dell'UE, da 15 a 25. Fu adottato a Roma il Trattato costituzionale, con il quale si provava a mettere da parte i trattati esistenti e racchiuderli. Il tentativo fallì, poiché condizione necessaria era la ratifica da parte di tutti gli Stati membri e due Stati, Francia e Paesi Bassi, hanno fatto il referendum popolare e la gente ha detto no. La situazione si è parzialmente sbloccata con il Trattato di Lisbona, accantonando una volta per tutte la velleità costituzionale.
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In seguito al Trattato di Lisbona del 2009, altro Trattato di revisione, segna di fatto la successione dell'Unione europea alla CE, pertanto si può dire che non esiste più la Comunità europea, trasformatasi nell'Unione Europea. Questa "successione" comporta l'abbattimento dei 3 pilastri prima citati. Dopo il trattato di Lisbona il Metodo Comunitario diventa la regola, questo non toglie che ci possano ancora essere delle eccezioni, es. riguardo alla politica estera il metodo è ancora intergovernativo, ma non importa, perché appunto è un'eccezione.
Ricordiamo che il trattato di Lisbona ha modificato il trattato di Maastricht, trattato sull'Unione Europea e, ovviamente, quello istitutivo, cambiando il nome in Trattato sul funzionamento dell'U.E. - TFUE. Si può dire che l'U.E. ha una sorta di "Costituzione materiale" consistente nei suoi trattati, nello specifico definiti nell'insieme "carta costituzionale di base". I Trattati sono al vertice delle fonti dell'U.E. Da ricordare anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, priva di qualsiasi valore giuridico prima del trattato di Lisbona. È anch'essa, oggi, al vertice delle fonti dell'U.E.
Ordunque, guardiamo, in sunto, che fine hanno fatto le famigerate 3 comunità:
- La CEE: prima si trasforma in CE, perdendo la "e" di "economica", e poi in U.E.
- La CECA: aveva, aimè, una scadenza. Ed era di 50 anni. Trascorso il termine questa materia entra a far parte del mercato comune di cui si occupa la U.E., in poche parole viene estinta.
- La CEEA: per la delicatezza della materia trattata si è deciso di non farla assorbire dall'U.E., quindi continua ad esistere ancora oggi. Ha le stesse istituzioni dell'U.E. e continua, buona buona, ad occuparsi del suo specifico settore.
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Parte 1 - cap. 1
Profili generali
Il TUE e il TFUE sono 2 Trattati formalmente distinti ma che compongono un unico complesso normativo:
- Nuovo TUE, o Trattato sull’Unione Europea, Trattato di Maastricht: contiene i Principi Fondanti dell’Unione e le Regole di Base dell’Unione. Come ad esempio:
- Carta dei Diritti Fondamentali: che ha ugual valore giuridico del TUE stesso.
- Principio di Democrazia.
- Sistema delle Competenze.
- TFUE, Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea: che, come si può facilmente intuire, “organizza il funzionamento dell’Unione e determina i Settori, i Limiti e le Modalità di esercizio delle sue Competenze” [Art.1 par. 1 TFUE].
La Comunità, come espressamente indicato dalla Corte di Giustizia, costituisce una novità, un Ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore di quegli Stati che hanno rinunciato limitatamente ai loro Poteri Sovrani.
La diretta efficacia delle Norme dell’Unione sui suoi cittadini va di pari passo con la supremazia delle Norme dell’Unione: l’efficacia diretta sarebbe infatti priva di significato se uno Stato potesse unilateralmente annullarne gli Effetti. In un quadro di questo tipo è già chiara una forte differenza dal Diritto Internazionale, poiché qui il Privato non è mero destinatario “formale” delle norme dell’UE, ma è Destinatario Sostanziale, Diretto, a Pieno Titolo. Infatti, l’individuo partecipa direttamente attraverso il Parlamento Europeo e può far valere dinanzi ai Giudici nazionali norme di quel diritto.
Gli Stati rimangono i Diretti Responsabili per l’Adempimento degli Obblighi imposti dall’UE ed in capo ad essi saranno imposte le Sanzioni in caso di inadempimento. Ricordiamo che la Corte può Sanzionare, ma non annullare la norma che è causa di una eventuale Antinomia.
Sentenza Van Gend en Loos
L'efficacia diretta, o applicabilità diretta, è un principio che consente ai singoli di invocare direttamente una norma europea dinanzi a una giurisdizione nazionale o europea. Tale principio si applica unicamente ad alcuni atti europei ed è inoltre subordinato a diverse condizioni, cioè che gli obblighi siano:
- Precisi.
- Chiari.
- Incondizionati e non richiedano misure complementari di carattere nazionale o europeo.
Che siano risolte in via pregiudiziale le seguenti questioni (2), di cui importante è la:
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- Se l'Art. 12 del trattato CEE, divieto di discriminazione in base alla nazionalità, abbia effetto interno, in altre parole, se i cittadini degli Stati membri possano trarre direttamente da detto articolo dei diritti che il giudice è tenuto a tutelare?
L'efficacia diretta del diritto europeo è stata introdotta dalla Corte di giustizia con la sentenza Van Gend en Loos del 5 febbraio 1963. In tale sentenza la Corte ha stabilito che il diritto europeo non solo impone obblighi agli Stati membri ma attribuisce anche diritti ai singoli. I singoli possono pertanto avvalersi di tali diritti e invocare direttamente le norme europee dinanzi alle giurisdizioni nazionali ed europee. Non è quindi necessario che lo Stato membro recepisca la norma europea in questione nel proprio ordinamento giuridico interno.
L'efficacia Diretta ha due aspetti: verticale e orizzontale.
- L'efficacia diretta verticale si spiega nei rapporti tra i singoli e lo Stato: i singoli possono far valere una norma europea nei confronti dello Stato.
- L'efficacia diretta orizzontale si manifesta nei rapporti tra singoli, ossia consente a un singolo di invocare una norma europea nei confronti di un altro singolo.
A seconda del tipo di atto in questione, la Corte di giustizia ha distinto tra efficacia diretta piena, orizzontale e verticale, ed efficacia diretta parziale, solo verticale.
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Parte 1 - cap. 2
Sistema delle competenze
Principio di attribuzione: <<Il sistema giuridico creato dai Trattati è basato sull’Attribuzione alle Istituzioni della Competenza ad Agire, per mezzo degli Strumenti previsti dagli stessi Trattati, in una serie di materie e solo in quelle>>.
Art. 5 c.2 TUE: “l’UE agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati Membri nei trattati per realizzare gli Obiettivi da questi stabiliti”.
La Corte di Giustizia ha affermato che “quando si affida, nei Trattati, un compito preciso alle Istituzioni, si deve ammettere, perché tale disposizione non perda significato, che essa attribuisca [loro] i Poteri Indispensabili per svolgere questa missione” – Teoria dei poteri impliciti.
Caso Open Skies
Commissione VS Regno di Danimarca, sostenuto da: Paesi Bassi.
Il Regno di Danimarca, avendo concluso nel 1995 un accordo detto di “Open Sky” con gli USA nell’ambito del trasporto aereo, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’ex Trattato CE, artt. 5 e 52, nonché del diritto derivato emanato sulla base del medesimo Trattato, con particolare riguardo ai regolamenti 2407 2408 2409, compresi nel cd. “terzo pacchetto” del 1992 [licenze di esercizio dei vettori aerei stabiliti nella Comunità; accesso alle rotte intracomunitarie; tariffe passeggeri e merci per i servizi aerei.]
La Corte afferma che vi è una competenza della Comunità a stipulare accordi internazionali anche quando tale competenza non le è espressamente attribuita dai Trattati.
Focus sulla competenza della Comunità nel settore aereo: la Comunità ha competenza esterna, implicita, ma tale competenza non è esclusiva.
Il Regno di Danimarca non ha dunque violato alcuna competenza della Comunità in quanto non esclusiva. Risulta che il Regno di Danimarca ha però violato la normativa derivante dal regolamento 2409 del cd. “terzo pacchetto” in materia di tariffe per passeggeri e merci.
Le Competenze sono enumerate in alcuni Arrt.:
- Art. 3 TFUE – Competenza esclusiva: in questi settori l’UE ha una competenza esclusiva, una eventuale Azione Statale risulta illecita, indipendentemente dalla sua compatibilità o meno con le norme UE. Questa competenza spetta alle Istituzioni dell’Unione l’esercizio della competenza in particolari settori, come ad esempio:
- Politica Monetaria.
- Unione Doganale.
- Regole di Concorrenza Mercato Comune.
- Art. 4 TFUE – Competenza concorrente: in questi settori l’UE ha una competenza concorrente, è l’ipotesi più ricorrente, laddove la competenza concorrente degli Stati potrà esercitarsi solo laddove l’UE non abbia esercitato la sua. È sancito così un Principio di Accessorietà, un Limite nella non pregiudicabilità della norma statale nei confronti della norma UE. Qualora l’UE decida di Cessare l’esercizio della competenza, in maniera Reversibile gli Stati possono ricominciare/cominciare ad utilizzarla. Questa competenza spetta alle Istituzioni dell’Unione l’esercizio della competenza in particolari settori, come ad esempio:
- Trasporti.
- Energia.
- Protezione dei Consumatori.
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- Art. 4 /5/6 TFUE – Competenza parallela: in questi settori l’UE ha una competenza parallela, cioè di Supporto (3,4), per svolgere Azioni intese a Sostenere, Coordinare o Completare l’azione degli Stati Membri. Questa competenza non impedisce, di fatto, agli Stati, di esercitare la loro competenza. Questa competenza spetta alle Istituzioni dell’Unione l’esercizio della competenza in particolari settori, come ad esempio:
- Turismo.
- Sport e Cultura.
- Industria.
La riferibilità del Principio delle Competenze di Attribuzione alle sole competenze disciplinate dai trattati ha una significativa Attenuazione grazie alla c.d. Clausola di flessibilità: questa consente, a determinate Condizioni, un’Azione dell’UE anche al di fuori di una attribuzione specifica di competenza.
Nell’Art. 352 TFUE, ex art. 308 TCE, “Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate”. Le disposizioni possono avere inoltre valore Legislativo Erga Omnes. Evidenti sono i Limiti Procedurali, individuabili in:
- Delibera all’Unanimità del Consiglio.
- Proposta della Commissione.
- Approvazione del Parlamento.
- Limite intrinseco: la clausola non può Ampliare i poteri dell’UE.
- Non può servire per il conseguimento degli Obiettivi riguardanti la PESC [par. 4].
Gran parte delle Competenze affidate all’UE, hanno come contrappeso il Principio di sussidiarietà: tale principio ha assunto portata generale con il TUE.
Art. 5 TUE: “…nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.”
Un altro importantissimo principio che caratterizza l’UE, è il c.d. Principio di Leale Collaborazione, Art. 8 Protocollo N.2. Tale principio è oggetto di Trattazione specifica all’interno del Protocollo sull’applicazione dei Principi di Sussidiarietà e Proporzionalità, che stabilisce le condizioni di verifica di attivazione del processo.
Il Protocollo si caratterizza per 2 Novità:
- Limite ai soli Progetti Legislativi, Limite Applicativo.
- Nuova Procedura di Controllo che coinvolge i Parlamenti degli Stati: ciascun parlamento ha 8 Settimane per contrastare il progetto.
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Parte I - cap. 3
Il quadro istituzionale
Quadro istituzionale dell’UE: Art. 13 par. 1 TUE: fanno parte
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Lezioni, Diritto dell'Unione Europea
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