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Diritto

Insieme di regole volte a disciplinare gli interessi individuali e collettivi all’interno di una società, evitando o risolvendo i conflitti tra portatori di diversi interessi.

Definizione: Impedire che qualcuno affermi i propri interessi con l’uso della forza.

Funzione.

Norma giuridica

La norma giuridica è un «comando generale ed astratto rivolto dallo Stato ai consociati, con il quale viene imposta a tutti una certa condotta, sotto la minaccia di una sanzione».

Definizione.

Struttura

Precetto: comando contenuto nella norma.

Sanzione: minaccia di una punizione in caso di inosservanza del precetto.

Caratteristiche

Generalità: si riferisce ad un numero indeterminato di destinatari.

Astrattezza: si riferisce ad un numero indefinito di casi.

Coercibilità: in caso di inosservanza di una norma vi è una sanzione che, a seconda dei casi, può avere ruolo riparatorio, punitivo o preventivo.

Classificazione norme giuridiche

  • Norme imperative: non possono essere modificate dalla volontà delle parti.
  • Norme dispositive: possono essere modificate dalle parti adattandole alle proprie esigenze.
  • Norme generali: vengono applicate in tutto il territorio dello Stato.
  • Norme locali: vengono applicate solamente in alcune zone del territorio dello Stato.
  • Norme singolari: dette anche norme-fotografie, sono quelle rivolte ad una persona in particolare.
  • Norme speciali: sono quelle rivolte ad una determinata categoria di persone.
  • Norme eccezionali: sono quelle rivolte ad una determinata categoria di situazioni.

Norme non giuridiche

Le norme non giuridiche o norme sociali sono ulteriori regole che disciplinano la convivenza all’interno di una società e sono «le regole di buona educazione, morali e religiose».

Definizione.

A differenza delle norme giuridiche, queste non sono scritte e la violazione non implica alcuna conseguenza sul piano legale.

Caratteristiche.

Fonti del diritto

Le fonti del diritto sono «quegli atti e quei fatti capaci di creare le norme giuridiche».

Definizione.

Fonti atto: atti normativi posti in essere da enti o organi nell’esercizio delle proprie funzioni, scritte.

Fonti di produzione: atti e fatti capaci di creare e produrre le norme giuridiche.

Fonti fatto: determinate da fatti naturali o sociali considerate idonee a produrre diritto, non scritte.

Classificazione

Pubblicazioni necessarie, o legali: precedono e condizionano l’entrata in vigore della norma giuridica.

Fonti di cognizione: testi e documenti da cui si ricava la conoscenza delle norme giuridiche.

Pubblicazioni non necessarie, o notiziali: svolgono una mera funzione pubblicitaria o di conoscenza e non hanno alcuna relazione con l’entrata in vigore della norma giuridica.

Pluralità delle fonti

La pluralità delle fonti è la caratteristica principale di tutti i moderni ordinamenti giuridici e questo presuppone l’esistenza di regole che disciplinino i rapporti fra esse, per evitare che si intralcino a vicenda.

Caratteristica principale.

I tre principi ordinatori che coordinano le fonti del diritto sono:

Principio gerarchico: secondo il principio gerarchico, le fonti di grado inferiore non possono immettere nell’ordinamento giuridico norme giuridiche contrastanti con quelle immesse dalle fonti di grado superiore, né tantomeno possono abrogarle. Diversamente, le fonti di grado superiore possono modificare o abrogare norme giuridiche immesse da fonti di grado inferiore.

Principi ordinatori.

Principio cronologico: il principio cronologico serve a risolvere possibili contrasti tra norme di pari grado. Secondo tale principio, prevale la norma giuridica creata per ultima, che abrogherà la precedente.

Principio di competenza: tale principio serve a delimitare il rapporto tra la legge statale e la legge regionale, stabilendo che determinate fonti possono creare norme solo in certe materie e non in altre.

Art. 117 Cost.

Gerarchia delle fonti

Costituzione: la Costituzione, 1° gennaio 1948, detta i princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico, i diritti e i doveri dei cittadini. Inoltre, regola la struttura dello Stato, i rapporti tra Stato ed i cittadini ed anche i rapporti tra i diversi poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

Fonti costituzionali, leggi costituzionali e di revisione costituzionale

  • Leggi costituzionali: integrano la Costituzione disciplinando in modo più completo materie che la Costituzione non disciplina in maniera completa.
  • Leggi di revisione costituzionale: modificano la Costituzione.

Esistono però dei limiti per la modifica della Costituzione, ad esempio non è possibile introdurre la monarchia e non si può eliminare l’assetto repubblicano.

Fonti europee

Le fonti europee sono atti normativi emanati dagli organi dell’UE vincolanti all’interno del nostro Stato in quanto membro. I principali atti normativi dell’UE sono:

  • Regolamenti comunitari: sono atti normativi che contengono norme giuridiche automaticamente operative negli Stati aderenti, senza che sia necessaria una legge che ne recepisca il loro contenuto.
  • Direttive previste dai Trattati europei: sono atti normativi il cui contenuto deve essere recepito dagli Stati membri in fonti normative interne.

Leggi ordinarie

Le leggi ordinarie devono essere approvate da entrambe le camere del Parlamento, con la successiva promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Lo Stato può impugnare una legge dinanzi alla Corte Costituzionale in via principale, mentre la Regione può farlo soltanto quando limita la sua sfera di competenza.

Fonti primarie e altri atti aventi forza di legge

Gli altri atti aventi forza di legge si suddividono in:

  • Decreti legge: il Decreto legge può essere emanato dal Governo solo nei casi straordinari di necessità e urgenza. Una volta pubblicato in Gazzetta ufficiale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Entro 60 giorni dalla sua pubblicazione deve essere convertito in Legge dal Parlamento, pena l’inefficacia. A differenza del Decreto legislativo, il Decreto legge viene deliberato direttamente dal Governo sotto la sua responsabilità senza aver ottenuto alcuna delega da parte del Parlamento.
  • Decreti legislativi: il Decreto legislativo viene adottato dal Governo sulla base di una legge-delega del Parlamento che ne fissa i criteri e i termini a cui il Governo deve attenersi. A differenza del Decreto legge, il Decreto legislativo non ha bisogno di una legge di conversione in quanto vi è già l’approvazione da parte del Parlamento.

Leggi regionali

In seguito alla riforma costituzionale del 2001, la potestà legislativa generale appartiene allo Stato e alle Regioni ma la competenza è attribuita per materie. La competenza a legiferare può essere esclusiva dello Stato, concorrente tra Stato-Regioni e residuale delle Regioni.

  • Materie di competenza esclusiva dello Stato: dazi e dogane, Giustizia, Immigrazione, Organizzazione dello Stato, Politica economica e monetaria, Rapporti internazionali.
  • Materie di competenza concorrente Stato-Regioni: Beni culturali, Istruzione, Ordinamento sportivo, Porti e aeroporti, Ricerca scientifica, Tutela e sicurezza del lavoro.
  • Materie di competenza residuale delle Regioni: Agricoltura e artigianato, Polizia amministrativa regionale e locale, Trasporti, Turismo.

Codici

I Codici sono delle leggi che regolano una determinata materia in maniera completa. L’emanazione del Codice spetta al Governo su incarico del Parlamento. I Codici attualmente presenti sono: civile, di procedura civile, penale, di procedura penale, della navigazione, della strada.

Regolamenti

I Regolamenti possono essere governativi quando sono emanati dal Governo e non governativi quando, invece, sono emanati da altri enti come l’università.

I Regolamenti governativi, a seconda del soggetto che li emana, si dividono in:

  • Regolamenti del Presidente del Consiglio, emanati nell’esercizio delle sue funzioni.
  • Regolamenti Ministeriali, emanati dai singoli ministri nell’ambito del proprio Ministero.
  • Regolamenti Interministeriali, emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e riguardanti materie afferenti a più ministeri.

Inoltre è importante distinguere i regolamenti indipendenti dai regolamenti emanati in virtù di legge:

  • Regolamenti indipendenti: disciplinano una materia non regolata dalla legge né riservata alla stessa.
  • Regolamenti emanati in virtù di legge: si muovono nell’ambito di una riserva di legge. La riserva di legge svolge una funzione di garanzia in quanto vuole assicurare che la disciplina di una materia delicata sia regolata soltanto dalla legge primaria e non da fonti secondarie.

Fonti secondarie e riserva di legge

La riserva di legge si distingue in:

  • Riserva di legge assoluta: quando la Costituzione riserva esclusivamente alla Legge il potere di disciplinare una determinata materia.
  • Riserva di legge relativa: quando la Costituzione riserva alla Legge il potere di disciplinare i principi fondamentali di una determinata materia lasciando la parte restante alla disciplina dei regolamenti governativi.

Consuetudini o usi normativi

La Consuetudine consiste in un comportamento costante ed uniforme tenuto dai consociati con la convinzione che tale comportamento sia moralmente obbligatorio.

Dalla definizione emergono due elementi che devono sussistere affinché la consuetudine sia fonte creatrice di norme nel nostro ordinamento:

  • Elemento oggettivo, diurnitas: ovvero l’abitudine a seguire un certo comportamento in un determinato periodo di tempo.
  • Elemento soggettivo, opinio iuris ac necessitatis: ovvero che quel comportamento sia giuridicamente obbligatorio.

Esistono tre tipologie di consuetudini:

  • Consuetudo secundum legem: richiamata dalle leggi scritte.
  • Consuetudo praeter legem: che disciplina un ambito non ancora disciplinato dalla legge.
  • Consuetudo contra legem: contraria alla legge.

Efficacia delle norme giuridiche

L’efficacia della norma giuridica consiste nella sua «capacità di produrre effetti».

Definizione.

Il problema dell’efficacia delle norme giuridiche è di tipo temporale, ovvero quando entrano in vigore le norme e di tipo spaziale, ovvero dove valgono le norme.

Problemi.

Ogni norma giuridica ha una efficacia limitata nel tempo, perché dopo un certo periodo di tempo può essere modificata, sostituita o abrogata da altre norme.

Efficacia delle norme giuridiche nel tempo

  • Dopo la promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica, vi è la successiva pubblicazione, ovvero l’atto con cui la legge viene portata ufficialmente a conoscenza dei destinatari.
  • La legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
  • Il periodo di tempo tra la pubblicazione e l’entrata in vigore della legge è chiamato vacatio legis.
  • Una volta entrata in vigore, la legge non ammette ignoranza, ignorantia legis non excusat; può però capitare che nel Diritto penale possa aver rilievo l’ignoranza inevitabile.

Efficacia delle norme giuridiche nello spazio

Il problema dell’efficacia delle norme giuridiche nello spazio va affrontato in base al cd. principio della territorialità: i cittadini di un paese sono soggetti al diritto privato del territorio nazionale. Tuttavia può capitare che un fatto o un comportamento abbia elementi di contatto con altre legislazioni straniere. Nel momento in cui si presenta un conflitto di leggi, possiamo trovare soluzione nelle norme del Diritto privato internazionale. Pertanto, un giudice italiano potrà trovarsi in una situazione nella quale dovrà applicare una norma straniera, i suoi effetti però non possono essere contrari all’ordine pubblico.

Esempio della coppia sposata che vive a Roma e che è composta da un cittadino italiano e una cittadina francese. Il loro rapporto matrimoniale sarà regolato dalle norme del codice civile del paese in cui si sono sposati.

Principio di irretroattività delle norme giuridiche

In base al codice civile, la legge dispone solo per l’avvenire quindi disciplina i rapporti e le situazioni che si verificano dopo la sua entrata in vigore.

Effetto irretroattivo: ogni comportamento precedente alla entrata in vigore della legge, anche se contrario all’ordinamento giuridico, non è normalmente punibile.

Effetto retroattivo: in alcuni casi però, la legge può avere effetto retroattivo: è il caso dell’applicazione di una legge penale favorevole al reo, ovvero al soggetto che ha compiuto un reato prima dell’entrata in vigore della legge. Tuttavia, per alcune norme del Diritto penale non è mai ammessa la retroattività.

Perdita dell’efficacia delle norme giuridiche

Decorso del termine.

Annullamento: l’annullamento da parte della Corte costituzionale di una norma consiste nella sua dichiarazione di invalidità per contrasto con un’altra norma di grado superiore: deve essere pronunciato con una sentenza del giudice ed ha effetto irretroattivo, quindi, non può essere applicata ai fatti che si sono verificati prima della sua dichiarazione d’invalidità.

Abrogazione: l’abrogazione si ha quando una legge viene sostituita in tutto o in parte da un’altra legge o atto avente forza di legge successiva, disciplinando la materia con nuove disposizioni. L’abrogazione può solo operare tra fonti di pari grado e può avvenire:

  • Per volontà del legislatore e si può avere un’abrogazione.
  • Tacita, quando la legge successiva disciplina la stessa materia con norme incompatibili rispetto a quelle contenute nella legge precedente.
  • Espressa, quando la legge successiva dichiara espressamente che quella precedente è abrogata.

Referendum abrogativo.

Per volontà popolare, in seguito a referendum abrogativo. Art. 75 Cost.

La Costituzione ammette il ricorso al referendum solo per l’abrogazione di leggi già esistenti: pertanto il popolo non può modificare o introdurre una nuova legge.

  • Possono essere sottoposti a referendum solo le leggi ordinarie o atti aventi forza di legge.
  • Non possono essere sottoposti a referendum le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia o di indulto.
  • La richiesta di referendum può essere fatta da 5 consigli regionali o 500.000 elettori.

Interpretazione delle norme giuridiche

Per poter applicare una norma, occorre in primo luogo capirne il senso: interpretare una norma significa «capire il giusto significato della norma e la volontà del legislatore, identificare il giusto significato delle parole e i collegamenti grammaticali e sintattici esistenti tra essi».

Definizione.

Questo compito spetta soprattutto al giudice, ma anche agli studiosi del diritto, agli avvocati e al legislatore.

A chi spetta.

Art. 12 disposizioni sulla legge in generale

Interpretazione letterale: volta ad attribuire alla norma il significato che si evince immediatamente dalle parole utilizzate, cd. vox iuris, voce della legge.

1° comma.

Interpretazione logica: superato il significato che si evince immediatamente dalle parole utilizzate, si identifica la volontà del legislatore, cd. ratio legis, ragione della legge, ovvero gli scopi e i motivi per cui il legislatore abbia emanato tale norma. L’interpretazione logica è chiamata anche interpretazione teleologica, dal greco telos, scopo, fine.

Di fronte alla cd. lacuna di legge, il giudice si avvale dell’analogia, applicando norme che regolano casi simili o materie analoghe; ciò non è consentito per le leggi penali e le leggi eccezionali.

2° comma.

Analogia legis: quando il caso è disciplinato ricorrendo ad un’altra norma che regola un caso simile o materie analoghe.

Analogia iuris: quando il caso è disciplinato ricorrendo ai principi generali dell’ordinamento giuridico, es. tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, la buona fede si presume sempre, ecc.

Rapporti e situazioni giuridiche

Nel nostro ordinamento giuridico, si parla di situazioni giuridiche soggettive attive, di vantaggio, e passive, di svantaggio, che una determinata norma giuridica attribuisce ad un soggetto nell’ambito di un determinato rapporto giuridico.

Definizione.

Diritto soggettivo

Il diritto soggettivo è «il potere di agire nel proprio interesse o di pretendere che qualcun altro tenga un determinato comportamento nell’interesse del titolare del diritto».

Definizione.

Potere del proprietario o del locatore.

Esempio.

Si divide in due principali categorie:

  • Diritti assoluti: si possono far valere erga omnes e quindi nei confronti di tutti, es. diritti della personalità, diritti reali.
  • Diritti relativi: si possono far valere solo nei confronti di determinati soggetti, es. diritti di famiglia, diritti di credito.

Diritto potestativo: potere di incidere sulle situazioni giuridiche altrui senza che possano giuridicamente impedirlo, es. rapporto di lavoro.

Facoltà

La facoltà è «la possibilità, riconosciuta al titolare di un diritto, di tenere un determinato comportamento consentito dalla norma»; quindi, indica una libertà di scelta, un comportamento facoltativo.

Definizione.

Situazioni giuridiche attive.

Essendo titolare di un bene, posso decidere di utilizzarlo, venderlo o distruggerlo.

Esempio.

Aspettativa

L’aspettativa è «la posizione di chi non è ancora titolare di una situazione giuridica attiva, ma è in attesa di diventarlo, se si verificherà un determinato evento».

Definizione.

L’interesse di un titolare prevale rispetto all’interesse di un altro soggetto.

L’aspettativa si distingue in:

  • Aspettativa di fatto: non è tutelata dal diritto e quindi non è regolata da alcuna norma giuridica.
  • Figlio unico che spera di divenire erede del patrimonio paterno e al quale non resta che attendere senza avere possibilità di compiere atti conservativi su quel patrimonio.
  • Esempio.
  • Aspettativa di diritto: è tutelata dal diritto, e quindi il soggetto che la detiene può compiere atti conservativi sul diritto atteso.
  • Eredità lasciata.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jhunrivera di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Iorio Giovanni.
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