Il processo cumulativo
Domanda di annullamento del contratto per dolo o errore riconoscibile
Pluralità di domande contro la stessa parte connesse per domanda di adempimento in via pregiudizialità-dipendenza subordinata. Pluralità di domande contro la domanda risarcitoria o restitutoria stessa parte connesse da accessorietà. Domanda di nullità, risoluzione o annullamento = connessione oggettiva e soggettiva rispetto dell'art. 10, c. 2 c.p.c.
Pluralità di domande contro la stessa parte
Azioni incompatibili (cumulo alternativo) stessa parte non altrimenti connesse. Domanda di sostituzione o riparazione del bene difettoso (art. 130 cod. cons.) preferenza per un'azione (cumulo = cumulo meramente soggettivo e condizionato) domanda di nullità meramente oggettivo contrattuale + azione di adempimento contrattuale.
Litisconsorzio facoltativo
Connessione stretta
Connessione per titolo e oggetto (es. litisconsorzio facoltativo unitario impugnazione delle deliberazioni assembleari delle società).
Connessione debole
Connessione per titolo pro quota o parziario (es. condebito ereditario).
Connessione intermedia
Connessione per oggetto (es. condebito solidale).
Connessione impropria
Risoluzione di identiche questioni (es. domande per retribuzione di più lavoratori contro il comune datore di lavoro).
L'intervento volontario lato passivo
Actio confessoria e fideiussione
- Actio confessoria servitutis → actio negatoria.
- Fideiussione: eccezione del diritto relativo all'oggetto o debitore principale per inesistenza del debito principale nei confronti di alcune parti o del fideiussore per inesistenza dell'obbligo fideiussorio.
Intervento principale
- Azione di rivendica diritto relativo all'oggetto nei confronti di tutte le parti.
- Cessione contestata del credito per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi abbia un proprio interesse.
Intervento adesivo
Legittimati sono terzi cui la sentenza resa sarebbe comunque opponibile come giudicato, compromettendo l'esercizio del diritto in forma specifica del loro diritto.
Esempi di intervento
Nel processo di evizione del bene: il compratore convenuto ha l'onere di chiamare in causa il venditore, se questi non interviene, altrimenti perde il diritto alla garanzia se il venditore prova che esistevano terzi titolari di un rapporto dipendente, cui la sentenza non sarebbe stata opponibile.
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