Il diritto privato nel sistema giuridico
Il diritto privato si occupa:
- Delle organizzazioni, create per obiettivi generali o comuni a più persone, che il singolo non sarebbe in grado di realizzare agendo in modo isolato;
- Dei beni, cioè delle entità capaci di soddisfare interessi e bisogni umani;
- Del'uso dei beni, stabilendo chi può usarli e chi no, in che modi e in che limiti possono essere usati;
- Dei debiti e crediti, cioè dei rapporti fra chi è debitore, obbligato a fare o fare qualcosa nell'interesse di un altro, e quest'ultimo (il creditore), che può pretendere quel qualcosa da lui;
- Di contratti, il principale strumento legale per movimentare risorse e realizzare operazioni economiche. Incidono sulla proprietà e sull'uso dei beni, creano debiti e crediti;
- Dei danni, quando qualcuno subisce l'aggressione di un suo bene, il diritto privato stabilisce se questa perdita rimane a carico del danneggiato o se invece il danneggiato la può ribaltare a qualcun altro;
- Delle attività economiche organizzate, svolte da operatori economici professionali che producono beni e servizi e li scambiano sul mercato;
- Della famiglia, delle relazioni fra marito e moglie e fra genitori e figli, negli aspetti sia personali che economici;
- Delle successioni per causa di morte, cioè di quello che accade ai beni, ai debiti e ai crediti di una persona quando questa muore.
Il diritto privato si occupa di indirizzare i comportamenti degli uomini in un senso che sia socialmente desiderabile, o comunque di far corrispondere ai comportamenti umani le conseguenze socialmente più appropriate. Funzione del diritto è risolvere i conflitti e se possibile prevenirli. Tale funzione di risoluzione dei conflitti è molto importante, perché evita che i cittadini si facciano giustizia da sé, e così assicuri la pace sociale. Gli interessi di cui si occupa il diritto privato sono di tipo economico-materiale e interessi di tipo morale.
Diritto oggettivo e diritti soggettivi
Il diritto oggettivo è un complesso o un “sistema di norme giuridiche". Il diritto soggettivo significa potere di azione o pretesa che uno ha nei confronti di qualcun altro. Fra i due elementi vi è una connessione molto stretta, nel senso che i diritti soggettivi dipendono dal diritto oggettivo: è il diritto oggettivo che stabilisce quali sono, a chi spettano e in cosa consistono i diritti soggettivi.
Norme giuridiche
La norma giuridica serve per influire sui comportamenti umani. È composta da due elementi fondamentali: regola e sanzione. Con regola si intende una regola, un comando indirizzato agli uomini per orientarne il comportamento nel senso desiderato. Con sanzione si intende la conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla violazione della regola. Essa può avere:
- Ruolo satisfattivo: soddisfa in modo diretto e pieno l'interesse leso
- Ruolo compensativo: non ripristina l'interesse leso, ma semplicemente lo sostituisce con un surrogato di valore economico equivalente
- Ruolo punitivo: punta a colpire un comportamento riprovevole
- Ruolo deterrente/preventivo
L'interpretazione delle norme giuridiche
Applicare la norma significa stabilire se la fattispecie concreta di cui ci si occupa corrisponde alla fattispecie astratta descritta dalla norma stessa. Spesso però la norma non è formulata in modo abbastanza chiaro. Per applicare la norma, bisogna prima interpretarla. Interpretazione è l’attività finalizzata a identificare il giusto significato delle parole e dei loro collegamenti sintattici che la norma usa per descrivere la fattispecie astratta. Si ha:
- Interpretazione restrittiva, che dà alle norme un significato più limitato rispetto ad altri possibili;
- Interpretazione estensiva, che individua un significato più ampio rispetto ad altri possibili.
Se ne ricava che la norma può significare due cose diverse: norma come testo e cioè come l’insieme delle formule linguistiche e norma come precetto, che corrisponde al preciso significato da attribuire al testo e definisce la regola effettivamente imposta ai destinatari della norma. L’interpretazione delle norme è un’attività regolata dal diritto: chi interpreta deve seguire i criteri fissati dalle norme giuridiche che regolano l’interpretazione. I criteri fondamentali dell’interpretazione sono due:
- Per il criterio letterale, le norme vanno interpretate secondo il comune significato che le parole e le frasi del testo hanno nella lingua italiana;
- Il criterio logico, che porta a prescegliere fra i vari significati possibili in base al criterio letterale, quello che meglio corrisponde all'intenzione del legislatore. A sua volta, tale concetto può intendersi in due modi, soggettivo e oggettivo:
- In senso oggettivo esso si riferisce alle opinioni e agli interessi concretamente manifestati da coloro che hanno formulato la norma, si può parlare di criterio psicologico;
- In senso soggettivo come lo scopo che obiettivamente la norma mira a realizzare (come si usa dire, la sua ratio). Si parla allora di criterio teleologico.
L'interprete ha sempre dei margini di libertà, discrezionalità e autonomia: ecco perché lo stesso testo normativo può essere interpretato in modi diversi da interpreti diversi, il grado di autonomia dell'interesse dipende dalle clausole generali. La loro caratteristica è non avere un significato buono una volta per tutte, perché ricevono significato dal contesto in cui devono essere applicate.
La certezza del diritto è la possibilità di prevedere razionalmente quali conseguenze deriveranno, in base al diritto, da un determinato comportamento o fatto. La certezza del diritto è socialmente utile, perché permette a chiunque di sapere con precisione quali sono i suoi diritti e i suoi obblighi, cosa può fare e cosa non può fare, dunque mette la gente in condizione di organizzarsi, fare scelte, prendere iniziative in modo sensato.
Le lacune del diritto e l'analogia
L’interprete può trovarsi a constatare che nessuna norma presente nell’ordinamento prevede la fattispecie concreta di cui sta cercando la disciplina. Si può allora dire che c’è una lacuna del diritto. L’analogia consiste nell’applicare al caso, non direttamente previsto da nessuna norma, una norma che regola un caso simile o una materia analoga. Il divieto di analogia vale per le norme penali, il cui campo di applicazione, per la gravità delle sanzioni, deve essere delimitato in modo assolutamente preciso e rigoroso e per le norma eccezionali o speciali, che derogano a una qualche regola generale in nome di esigenze particolari o circoscritte.
Se non si riesce a trovare neppure una norma la quale preveda casi simili o materie analoghe, essendo impossibile il ricorso all’analogia, il caso va regolato applicando i principi dell’ordinamento giuridico: questi s’identificano con le regola fondamentali che stanno alla base della nostra organizzazione giuridica, sociale e politica. Essi si ricavano per lo più da complessi di norme che si ispirano a qualche obiettivo comune. Si individuano vari tipi di interpretazione:
- L’interpretazione autentica è quella fatta da un’altra norma (norma interpretativa) di grado pari o superiore a quello della norma interpretata;
- L’interpretazione giudiziale è quella fatta dai giudici;
- L’interpretazione amministrativa è quella fatta dagli organi della pubblica amministrazione, può essere non formale e tradursi nei comportamenti e nelle prassi dall’organo amministrativo oppure formalizzarsi in documenti quali circolari o istruzioni;
- L’interpretazione dottrinale è quella fatta dagli studiosi del diritto nell’ambito della loro attività scientifica.
Solo l'interpretazione autentica vincola tutti gli altri interpreti. Invece gli altri tipi di interpretazione non sono vincolanti: un giurista può sostenere un'interpretazione diversa da quella dei giudici. In alcuni sistemi giuridici, come quelli inglesi e statunitensi di common law, vale il principio del precedente vincolante: le decisioni e le interpretazioni delle norme date dai giudici di grado superiore vincolano i giudici di grado inferiore, che sono tenuti ad osservarle anche nelle loro decisioni. In questi sistemi si può dire che le decisioni giudiziarie sono vere e proprie fonti del diritto. Negli ordinamenti di civil law le decisioni giudiziali non sono fonti del diritto.
Diritto privato e diritto pubblico
Le norme che compongono l’ordinamento giuridico dello Stato si ripartiscono convenzionalmente in due grandi categorie: norme di diritto pubblico e norme di diritto privato:
- Il diritto privato si ispira ai principi dell’autonomia delle persone e della parità fra loro;
- Il diritto pubblico si ispira ai principi opposti: soggezione e subordinazione di qualcuno a qualcun altro.
Il diritto pubblico è il complesso delle norme che attribuiscono a una pubblica autorità il potere di incidere sulle posizioni delle persone, anche senza e anche contro la volontà di queste. Il diritto privato si basa sull’autonomia delle persone, che lascia libere di scegliere e agire nel proprio interesse, senza costringerle a subire imposizioni esterne. Il diritto privato è il diritto comune perché può applicarsi sia a persone private che agiscono per fini privati, sia ad apparati pubblici che agiscono per fini pubblici. Una medesima situazione può essere regolata, al tempo stesso, da norme del diritto privato e da norme del diritto pubblico, ad esempio la proprietà.
Le principali aree del diritto privato
Il diritto privato costituisce, all’interno del sistema giuridico, un settore molto vasto.
- Il diritto civile è l’area più corposa e più antica del diritto privato. Si occupa di rapporti di famiglia, successioni ereditarie, proprietà e uso delle cose, debiti e crediti, contratti, danni e risarcimenti, associazioni e altre organizzazioni senza scopo di profitto. Il diritto civile identifica i propri contenuti con riferimento a determinati istituti giuridici, le altre aree del diritto privato lo fanno con prevalente riferimento al tipo di realtà economico-sociale.
- Il diritto commerciale si occupa dell’esercizio professionale di attività economiche e delle organizzazioni create a questo fine.
- Il diritto industriale si occupa della concorrenza fra le imprese, nonché dei diritti sulle creazioni intellettuali.
- Il diritto del lavoro si occupa dei rapporti fra datori di lavoro e lavoratori subordinati.
- Il diritto della navigazione si occupa di trasporto aereo, marittimo e per acque interne.
Le fonti del diritto privato
Le fonti del diritto
Fonti del diritto sono i fattori capaci di creare norme giuridiche in un dato ordinamento giuridico. Esse permettono al diritto di rinnovarsi. Nel nostro ordinamento vale il principio della pluralità delle fonti: non esiste un solo tipo di fonte del diritto, ma ne esistono tanti tipi diversi create da autorità diverse seguendo modalità diverse. Le fonti del diritto italiano sono:
- Le fonti costituzionali che sono la costituzione, le leggi costituzionali e di revisione costituzionale;
- Le fonti primarie, ossia la legge ordinaria, gli atti aventi forza di legge (decreto legge e decreto legislativo), le leggi regionali e i regolamenti dell’unione europea;
- Le fonti secondarie, ossia i regolamenti del Governo o delle altre autorità amministrative.
L’esistenza di fonti diverse pone il problema del loro coordinamento, per evitare le antinomie. Le fonti del diritto privato sono il codice civile, la principale fonte, la costituzione e la legislazione speciale.
Il codice civile
Il codice civile è il testo normativo ampio e complesso che raccoglie organicamente l’insieme delle norme relative a una determinata materia. I codici stanno sullo stesso piano delle altre fonti primarie. Essi nascono nell’Europa di fine settecento, quella che si usa chiamare l’età delle codificazioni, prototipo di essi è il codice civile francese (code Napoleon) del 1804. Non tutti i sistemi giuridici hanno un codice civile. Nei sistemi giuridici anglo-americani (common law) non c’è codice civile. Essi si basano essenzialmente non su fonti scritte, ma su regole e principi elaborati dai giudici nelle loro sentenze. Il primo codice civile dell’Italia unita fu il codice civile del Regno d’Italia emanato nel 1865. Oggi in vigore abbiamo il codice civile del 1942.
Struttura e contenuti del codice civile
Il codice civile è preceduto dalle disposizioni sulla legge in generale (o preleggi) che riguardano le fonti del diritto, l’efficacia delle norme, i criteri per la loro interpretazione. Gli articoli sono 2969, alcuni abrogati e altri aggiunti. Il codice si divide in sei libri:
- Il primo libro “Delle persone e della famiglia”. Contiene le regole sulla capacità e sulla posizione giuridica generale delle persone fisiche, sulle organizzazioni con scopo non di profitto e le regole in materia di famiglia;
- Il secondo libro s’intitola “Delle successioni”. Contiene le regole che disciplinano la sorte del patrimonio di una persona, dopo che questa abbia cessato di vivere, e inoltre le regole sulla donazione;
- Il terzo libro s’intitola “Della proprietà”. Riguarda la definizione e la classificazione dei beni, la disciplina del diritto di proprietà e di altri diritti sulle cose, la disciplina del possesso;
- Il quarto libro s’intitola “Delle obbligazioni” ed è il più ampio. Contiene la disciplina generale delle obbligazioni e degli atti o dei fatti da cui le obbligazioni derivano (i contratti e i fatti che causano un danno, obbligando qualcuno a risarcirlo);
- Il quinto libro s’intitola “Del lavoro” e riguarda la disciplina delle attività economiche organizzate, oggetto del diritto commerciale, industriale e del lavoro. Contiene regole sull’impresa, sul lavoro subordinato, sulle organizzazioni con scopo di profitto, sui marchi, sul diritto d’autore e sui brevetti industriali e sulla concorrenza;
- Il sesto libro s’intitola “Della tutela dei diritti”. Comprende istituti che riguardano la concreta attuazione dei diritti, quali la prescrizione e la decadenza, la trascrizione immobiliare e le garanzie reali del credito.
In appendice al codice ci sono poi le disposizioni di attuazione e transitorie, che precisano le modalità applicative di talune norme del codice stesso.
La costituzione
Gli istituti del diritto privato esprimono importanti principi di organizzazione dei rapporti sociali. La costituzione costituisce anch’essa fonte importante del diritto privato. La costituzione è ricca di norme significative per la configurazione di molti istituti del diritto privato sulla libertà di associazione, sulla difesa in giudizio dei propri diritti e interessi, sulla famiglia, sulla tutela dei lavoratori e sull’iniziativa economica privata. Le norme costituzionali operano come criterio di controllo della legittimità delle norme ordinarie, operano come stimolo e direttiva al legislatore ordinario affinché adegui a quei più avanzati principi la vecchia disciplina degli istituti privatistici. Gli articoli della costituzione non esprimono solo generali principi guida, bensì anche norme giuridiche che possono trovare applicazione diretta ai rapporti fra privati.
La decodificazione
Fino agli anni ’70 il codice civile era tradizionalmente considerato l’unica fonte davvero importante dell’intero diritto privato. Si registrò un incremento quantitativo e sempre di più le regole andavano cercate non nel codice, ma in leggi speciali. In questo modo porzioni sempre più grandi del diritto privato si collocavano fuori dal codice. Per descrivere questi sviluppi si usa il termine decodificazione, che allude a una crescente marginalità del codice di fronte all’avanzata della legislazione speciale. Oggi il legislatore prova a raccogliere unità entro un unico testo legislativo le norme relative a un determinato settore, che prima si presentavano sparse in tanti testi diversi, dando così vita ai nuovi codici.
Diritto internazionale privato
Il diritto privato moderno nasce e si sviluppa, con le grandi codificazioni, come diritto degli Stati nazionali, sicché ogni Stato ha il suo diritto privato. Quando una fattispecie concreta non è totalmente italiana, ma presenta elementi di collegamento con altri Stati, ad essa si applica il diritto italiano o il diritto di un altro Stato? In situazione del genere si crea un conflitto di leggi: questo viene risolto dalle norme del diritto internazionale privato, che servono precisamente a individuare quale fra i diritti dei diversi Stati coinvolti il giudice deve applicare alla fattispecie.
Un secondo problema riguarda le esigenze dell’economia globalizzata. Sorge così un’esigenza di armonizzazione internazionale del diritto privato, che superi le differenze dei diritti privati nazionali in favore di un diritto uniforme. Uno strumento generale è costituito dalle convenzioni internazionali: testi normativi concernenti una determinata materia concordata dagli Stati che vi partecipano. Con la ratifica della convenzione, ciascuno degli Stati aderenti trasferisce nel proprio diritto interno le norme della convenzione, che in questo modo vengono a valere uniformemente per tutti. Le convenzioni sono strumenti internazionali: uniformano il diritto fra tutti gli Stati che liberamente vi aderiscono. Altri strumenti di uniformazione del diritto sono di tipo sovrannazionale, tipicamente quelli dell’Unione europea.
- I regolamenti creano norme direttamente vincolanti non solo per gli Stati membri, ma anche per tutti gli individui e le organizzazioni presenti al loro interno e valgono sulla legislazione interna.
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