Prima dell’Illuminismo
Prima dell’Illuminismo: incertezza (x colpa di mancanza codificazioni), ingerenza potere esecutivo su giudiziario, eccesso di arbitrio (pena con metodi terroristici, spettacolarità delle sanzioni x impressionare la collettività).
Modello prevalente = inquisitorio (solo accusa, no garanzia di difesa di inquisito).
Imputato = nemico x tribunale (ancor prima di FTva incriminazione).
Confusione tra reato e peccato (la legge operava sia nell’interesse dello Stato che in quello della religione).
L’illuminismo penale
Razionalizza il DP.
- 1) Principio di legalità = certezza del diritto (ergo > protezione interessi collettivi).
- 2) Giudice = bocca della legge (no discrezionalità ma applicazione di ‘meccanico’ sillogismo giudiziario).
- 3) Danno sociale = unica cosa da punire (x tutelare collettività).
- 4) Necessità e proporzione della pena = applicabilità solo nei casi che FTvamente lo richiedono (e in proporzione al danno sociale provocato da atto illecito).
Principi accantonati in periodi di autoritarismo ma sempre sottesi a applicazione norme penali x casi concreti.
“Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria = compendio importantissimo x una politica criminale razionale e moderna (dopo 1764 Beccaria ebbe grande fortuna Ita e estero) → illuminismo penale.
- 1786 Granducato di Toscana = riforma Leopoldina (mitigazione delle pene, proporzionalità, tipizzazione dei reati, eliminazione della tortura, abolizione prove privilegiate) 1.
- 1789 Dichiarazione dei diritti dell’uomo (es. principio di legalità, dannosità sociale, necessità e proporzione delle pene, presunzione di innocenza ecc.).
- 1791 = codice penale F rivoluzionario.
- 1810 codice penale napoleonico = regresso → reintroduzione pena di morte, pene infamanti e odiose (gogna, marchio, confisca ecc.), tentativo = consumazione, delitti contro lo Stato puniti severamente ecc.
- Fine ‘800 = Pellegrino Rossi (ritorno di principio di retribuzione male pena/male delitto).
La nascita della moderna scienza penalistica italiana e la cd scuola classica
- 1) Scuola classica: da 2a ½ ‘800: Francesco Carrara → fondamenti illuministici; anche su principi di natura spirituale.
- 2) Scuola positiva: fine ‘800 ca: Cesare Lombroso → ‘positiva’ x’ basata su; Raffaele Garofalo → ‘positivismo criminologico’; Enrico Ferri → (cioè estensione di ‘positivismo filosofico anche a diritto penale e criminologia).
Due differenti concezioni di reato
- 1) Concezione classica = reato = ente giuridico commesso da un agente con libero arbitrio; per la libera scelta di commettere l’atto illecito, l’agente subisce una pena retributiva per ristabilire l’ordine sociale turbato.
- 2) Concezione positiva = il reato è un elemento bio-psicologico della società ed è commesso da un agente pericoloso socialmente la cui sanzione deve essere una pena preventiva (il fine quindi è non castigare ma recuperare alla vita sociale).
I tre esponenti della scuola positiva
- 1) Cesare Lombroso: aspetti biologici del soggetto proteso al reato (caratteristiche fisiche/conformazioni biologiche danno propensione al delitto). Tesi scientificamente non comprovate; Lombroso individua:
- A) Delinquente nato 2.
- B) Delinquente d’occasione.
- C) Delinquente per passione.
- 2) Raffaele Garofalo: aspetti psicologici del soggetto proteso al reato (caratteristiche psicologiche abnormi portano a delitto); Garofalo individua:
- A) Delinquente pazzo.
- B) Delinquente nato incorreggibile 3.
- C) Delinquente per abitudine acquisitiva.
- D) Delinquente per passione.
- 3) Enrico Ferri: aspetti ambientali portano il reo a delinquere (x questo è meglio agire con correttivi sull’ambiente esterno – detti sostitutivi penali – x eliminare sconnessioni ambientali e sociali che portano a delinquere. Tesi scientificamente più credibili.
Genesi ed evoluzione dell’indirizzo tecnico-giuridico
Fine ‘800 nascita della scuola eclettica (media tra posizioni penalistiche delle due scuole) → Germania Franz von Liszt (che considera aspetti penali del reato oltre che storici, politici, sociologici e psicologici → scienza penale cd integrata).
Scuola tecnico-giuridica (Arturo Rocco): vincolo del giurista al testo della legge penale, senza lasciarsi influenzare da aspetti di natura differente (extra-giuridici, che pure concernono il DP ma non devono influenzare il giurista professionista) → posizione autoritaria (Fascismo) ma con principio di legalità e divieto di analogia (principi liberali).
Giuseppe Bettiol (stesso periodo di Rocco) → vede anche altre branche attinenti al DP (es. la morale) che deve tutelare non un interesse ma un valore (un quid metastorico) = giusnaturalismo cattolico + liberalismo kantiano.
Il movimento della nuova difesa sociale
Nel 2° dopoguerra → Francia = nuova difesa sociale (movimento penalistico-dottrinale che influenza in Italia le posizioni di Filippo Gramatica → cerca il superamento del diritto punitivo).
Francia = Marc Ancel (+ successo internazionale) → ok principi di ‘positivismo criminologico’ con connotati di maggior ‘umanità’.
- 1) Da ‘responsabilità penale’ a ‘antisocialità’ (attenzione a specifica disposizione d’animo del reo).
- 2) Da concezione retributiva a pedagogica/retributiva della pena.
Gli orientamenti attuali della scienza penalistica
Da anni ’70 in poi (piena applicazione principi di Costituzione) rivitalizzato il DP alla luce del garantismo costituzionale (principi di legalità, irretroattività, ‘responsabilità personale’ del reo, rieducazione ecc.).
Ripulite man mano molte impostazioni fasciste del DP.
Parte Prima – Diritto penale e legge penale
Capitolo 1 – Caratteristiche e funzioni del diritto penale
Premessa
Diritto penale (DP) = branca del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato.
Reato = fatto al cui verificarsi la legge riconnette sanzioni penali.
Sanzione penale = conseguenza giuridica connessa al fatto di reato realizzato da un soggetto agente: 2 specie:
- 1) Inflizione della pena in senso stretto.
- 2) Comminazione di una misura di sicurezza.
Il fine è lo stesso:
- 1) Prevenzione generale: obiettivo = distrazione da commissione di reati x tutta la collettività (inflizione sanzione).
- 2) Prevenzione speciale: obiettivo = distrazione da commissione di nuovi reati x il reo (mediante inflizione sanzione).
Principi DP: MNC
Materialità - 3 principi fondamentali x DP: necessaria lesività.
- 1) Principio di materialità = cogitationis poenam nemo patitur (non c’è reato se non c’è comportamento esterno materiale).
- 2) Principio di necessaria lesività o offensività = comportamento materiale deve porre in pericolo beni giuridici.
- 3) Principio di colpevolezza = all’agente si deve poter muovere un rimprovero per averlo commesso.
Funzioni di tutela del diritto penale: la protezione dei beni giuridici
Fine DP = protezione del bene giuridico (interesse, giuridicamente rilevante, meritevole di tutela).
Funzione di utilità del bene giuridico = bene tutelabile quando produce utilità a consociati (sennò uso di legge penale = sproporzionato x eccesso).
Valutazione storica di concetto di bene giuridico (BG):
- 1) Tedesco Birnbaum: prima concezione storica di BG (BG = espressione di 1 o + interessi di collettività meritevoli di tutela; sennò non riceve disciplina).
- 2) Franz v. Liszt: BG = preesistente a realtà sociale (esprime bisogni di collettività ma norma di tutela = successiva).
- 3) Arturo Rocco: BG (o meglio oggetto giuridico) = interesse strettamente connesso a norma penale; BG anzi è solo l’oggetto di disciplina della norma penale incriminatrice (quindi BG determinato dopo disciplina DP) → FSG (formale, sost. specifico e sost. generico):
- A) Oggetto giuridico formale (es. interesse Stato a obbedienza proprie leggi).
- B) Oggetto giuridico sostanziale generico (es. interesse Stato a propria conservazione ed esistenza).
- C) Oggetto giuridico sostanziale specifico (interesse del soggetto passivo del reato).
- 4) Concezione metodologica: BG = non unico o preminente valore del DP, ma altre cose = impo (es. condotta penalmente rilevante, gravità di lesione ecc.).
- 5) Da nazismo/fascismo: BG = rispetto dello stato etico (impersonato da dittatore): ogni consociato deve agire nel rispetto dello Stato e x il suo sviluppo (commistione tra diritto e etica).
- 6) Da 2° dopoguerra in poi: BG = ambito puramente giuridico (nessun riferimento alla morale).
Costituzione su DP: NIRRL
DP (branca di diritto pubblico) = forte congruenza con Costituzione (alla luce di qt si valutano le situazioni penalmente rilevanti).
Necessità, irretroattività - Costituzione = principio di stretta necessità x applicazione del DP; inoltre responsabilità personale, rieducazione (Costituzione): libertà personale di tutti.
- 1) Art. 25 Cost.: principio di irretroattività.
- 2) Art. 27 Cost.: principio di responsabilità personale.
- 3) Art. 27 Cost.: principio di funzione rieducativa.
- 4) Art. 13 Cost.: principio di libertà personale di ogni uomo.
Quindi DP giustificato solo se chiamato a tutelare un interesse (o BG) che trova giustificazione nei valori della Costituzione (anche se da questa non viene espressamente menzionato).
- A) Costituzione pone limiti a poteri statali e promuove diversi modelli di società (in astratto), sempre in rapporti a dei valori fondamentali.
- B) Il DP opera su situazioni concrete, valutando tutti gli aspetti del vivere sociale (anche se non consoni con Costituzione, ma penalmente rilevanti).
Due considerazioni
- 1) DP può disciplinare BG difficilmente ‘afferrabili’ o configurabili o beni di interesse superindividuale? → cfr es. cd ‘beni senza oggetto’ (BSO, la cui determinazione è impossibile o difficile: violazione di norma che disciplina BSO non porta danno sociale tangibile, semmai morale) → la Costituzione non deve dirigere la condotta morale di un popolo (ma non si deve lasciare che i BSO non vengano tutelati → x qut è impo il DP!).
- 2) Come si esplicano alcune forme di tutela previste dalle norme penali? Con differenti modalità.
Forme di tutela del DP: SOPAD
- 1) Reati di sospetto = legge penale reprime comportamenti di un soggetto puntando l’attenzione sul soggetto piuttosto che sui suoi effettivi comportamenti.
- 2) Reati ostativi = legge penale agisce su ‘condotte prodromiche’ (non nec lesive, ma che anticipano condotte lesive di BG) → DP interviene frapponendo ostacoli tra momento anticipativo e momento concretamente effettivo.
- 3) Reati di pericolo presunto = reati solo presunti o cmq valutati possibili su base empirica (considerando condotte di agente).
- 4) Delitti di attentato = azioni preparatori di reati contro la personalità dello Stato che potrebbero creare reale nocumento.
- 5) Reati a dolo specifico con condotta neutra = azioni non di per sé illecite anzi tutelate da Costituzione stessa (es. associazione), ma messe in atto con intento illecito (es. associazione sovversiva, con dolo specifico).
Corte Costituzionale
Corte Costituzionale (CC): ha sindacato su tutta la legge (quindi anche su legge penale, norma ordinaria).
No sindacato di natura politica in merito (ma valori di Costituzione = grosso vincolo interpretativo x norma penale).
Eppure sindacato = condotto + volte in passato (e ancora lo è) anche con risultato politico.
Sentenze possibili:
- 1) Sentenze di rigetto: + frequenti (x via delle difficoltà nel trattare norma penale) (CC non prende in considerazione causa di illegittimità di norma ordinaria rispetto a Costituzione; giudice deve applicare legge dubbia).
- 2) Sentenze manipolative: x modificare senso e portata norma penale non chiara (semmai ‘riletta’ in chiave costituzionale).
- 3) Sentenze di accoglimento: meno frequenti (CC accoglie dubbi di costituzionalità: la legge non sarà + applicata).
CC può: rigettare, manipolare, accogliere.
I principi di ‘sussidiarietà’, di ‘meritevolezza di pena’, di ‘frammentarietà’ e di ‘autonomia’
Principi del DP: SMFA, sussidiarietà, meritevolezza, frammentarietà, autonomia.
A Principio di sussidiarietà
Si ricorre al DP se non è stato possibile porre rimedi punitivi di altra natura (civili, amm.vi ecc.). DP = extrema ratio.
Ricorso a DP, oltre che necessario conforme allo scopo (= meritevole di applicazione) OK uso del DP se punizione di illecito può avvenire nel modo + completo possibile.
Se minimo dubbio che ricorso a DP porti a incertezza rispetto a FTva capacità punitiva applicazione DP = ingiustificata.
- 1) Teoria restrittiva = ricorso a norma penale solo nei casi di strettissima necessità (nessun altro intervento punitivo avrebbe = forza).
- 2) Teoria ampliativa ricorso a DP sempre auspicabile (x forza deterrente e capacità di impressionare).
Cfr PdS diritto amm.vo e diritto UE (con sue accezioni).
Necessità di creare vincolo alla norma penale rispettando la Costituzione → 2 situazioni:
- A) Interventi x circoscrivere il ‘penalmente rilevante’ x non allargare portata norma penale a ambiti morali (Stato democratico e di diritto non deve orientare la condotta ‘morale’ dei propri cittadini).
- B) Interventi x portare norma penale vs. protezione di beni giuridici di rilevanza collettiva (es. salute, ambiente ecc.).
B Principio di meritevolezza della pena
Ricorso a norma penale non x tutte le lesioni BG; necessario quando azione dannosa del s-a presenta carica offensiva che rende necessario DP.
C Principio di frammentarietà
DP = frammentario x 3 ragioni:
- 1) DP non disciplina tutte le forme possibili di aggressione a medesimo BG (solo aggressioni previste da legge penaliste codicistica e specialistica).
- 2) X DP = ‘penalmente rilevante’ ciò che suscita indignazione di intero OG (quello che OG può considerare penalmente rilevante).
- 3) X DP = non ‘penalmente rilevante’ quello che giudicato tale dalla morale.
X prevenzione generale: PdF fa venire meno esigenza di prevenzione generale (rispetto a tutti i possibili comportamenti aggressivi di BG).
X prevenzione speciale: anche in qt caso il PdF non ha valenza (fine = recupero del reo vs. tutti i tipi di reato e quindi completo recupero sociale).
Problema di mentalità da ‘vittima’ di reo che commette illecito che viene punito x fatto (previsto da CP) mentre altri no (con mentalità aggressive <>).
Partizioni di diritto penale
CP = parte generale (criteri di imputazione soggettivi e oggettivi, conseguenze giuridiche del reato, elementi di punibilità) e parte speciale (catalogo di fattispecie su singoli fatti illeciti).
Parte generale = contiene principi e richiede > approfondimento teorico (presupporrebbe già studio p.speciale).
Parte speciale = organizzata con criterio sistematico condivisione x “BG di categoria” (reati che offendono medesimo BG, es. patrimonio, fede pubblica ecc.).
Parte speciale = di + antica formazione; attua la parte generale.
Le due parti (speciale e generale) si integrano a vicenda.
Caratteristiche del codice Rocco
Codice Penale (CP) = cd codice Rocco (dal nome del guardasigilli del 1930, in pieno periodo fascista).
Rispondenza a principi liberali ma emanato durante dittatura (→ quindi strumento sanzionatorio = inasprito).
Sistema del doppio binario = sanzione della pena (tradizionale) + sanzione della misura di sicurezza (entrambe al fine concorrente di punire il reo ma anche recuperarlo alla vita di società).
Numerosi interventi di riforma (x cambiare parti troppo legate a fascismo).
Codice Rocco, interventi riformatori e legislazione speciale
- A) DLL n° 288/1944 - particolare disciplina di intervento dei cittadini (previsto intervento vs. abusi di pubblici ufficiali). Esercizio di cd exceptio veritatis (cittadino può provare verità di addebito mosso nei suoi confronti all’atto di imputazione per un fatto determinato). Attenuanti generiche (circostanze non tipizzate) a fini di umanizzare condanna.
- B) DLL n° 222/1944 - abolizione pena di morte (scelta politica penale poi ribadita da Costituzione nel 1948 e nel 1994).
- C) Legge 127/1958 - no disciplina penale x reati a mezzo stampa (non + responsabilità oggettiva direttore giornale, ma responsabilità x colpa).
- D) Legge 191/1962 e 1634/1962 - riforma di istituto di sospensione condizionale e della pena e della libertà condizionale (finalità di recupero sociale).
- E) Legge 689/1981 - riforma dell’istituto della depenalizzazione (estensione a illeciti già depenalizzati e a quelli + tipicamente amministrativi – la pena + prevista è la multa -).
- F) Legge cd novella del 1974 - riforma di ambiti di disciplina ‘generale’ del CP: comparazione attenuanti/aggravanti del reato; recidiva da aggravante obbligatoria a facoltativa; libertà condizionale anche in caso di 2° condanna.
- G) Legge 354/1998 - riforma ordinamento penitenziario (miglior vivibilità delle carceri e miglior opera di recupero di condannato).
Interventi su parte ‘speciale’
- 1 Art. 270 bis; - introduzione di reati di ‘associazioni con finalità di
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