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Riassunto esame Diritto dello sport, prof. Liotta, libro consigliato Lezioni di diritto sportivo, Liotta - Santoro

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Primo: l’ordinamento sportivo

Analisi della nozione di sport

Analizzare la nozione di sport non è agevole per l’interprete giuridico, giacché difetta in dottrina una nozione unanimemente condivisa di sport, né vi è concordia circa i criteri sui quali fondare una definizione valevole in astratto.

Gli studi in campo filosofico e sociologico offrono, invece, diverse definizioni del fenomeno sportivo. Così, ad esempio, in prospettiva filosofica, si è definito lo sport come una categoria primordiale dell’agire umano, i cui altissimi valori vanno posti nella sfera più elevata dell’attività dell’uomo, accanto alla scienza e all’arte mentre, in prospettiva sociologica, lo sport è visto come gioco o esercizio, occasionale o organizzato, competitivo o isolato, spontaneo o obbligato, che presenta il contenuto di movimento fisico (G. Magnane), ovvero come “forma di cultura”, sull’assunto che la cultura si manifesta sin dall’antichità proprio come gioco.

La letteratura giuridica, a differenza di altre, quali filosofica, sociologica, non si è occupata, come sarebbe stato opportuno, della questione relativa alla definizione di sport, tralasciandola anche per le notevoli difficoltà che implica. Si è in questo senso ritenuto che la via preferibile da percorrere non sia quella della sussunzione della fattispecie entro un astratto concetto di attività sportiva, ma di riconoscere, case by case, così come l’esperienza di common law suggerisce, la sussistenza dell’attività sportiva solo allorquando, nella comparazione dei contrapposti interessi in gioco, essa sia giudicata portatrice di interessi prevalenti, quindi meritevoli di tutela, rispetto a quelli che fanno capo alla controparte.

La valorizzazione della ricerca sul piano degli interessi meritevoli di tutela che possano giustificare la qualificazione di una data attività umana come sportiva, con le conseguenze che ne discendono, ad esempio, con riguardo al regime di responsabilità applicabile per i danni cagionati a terzi, appare certamente condivisibile con riguardo alle attività che non sono inquadrabili entro date discipline sportive regolamentate in seno all’ordinamento del CONI, ma non anche con riguardo a quelle regolamentate, le quali sono già riconosciute come sportive dallo stesso ordinamento giuridico dello sport istituzionalizzato.

Il riconoscimento da parte del CONI di una disciplina sportiva deve ritenersi, infatti, elemento sufficiente al fine della qualificazione come sportiva di una data attività umana, senza che occorra soffermarsi sull’accertamento della meritevolezza degli interessi in concreto. In assenza, invece, di riconoscimento formale in seno all’ordinamento del CONI, l’operazione ermeneutica che miri a verificare il contenuto sostanziale dell’attività in questione al fine della sua possibile qualificazione come sportiva può essere validamente condotta, sempre che essa si svolga sul terreno dei principi e delle regole proprie dell’ordinamento sportivo, e non delle regole e dei modelli di diritto comune.

Definizione di attività sportiva

I limiti sopra evidenziati dell’approccio case by case alla identificazione del concetto di attività sportiva comportano l’abbandono di una simile prospettiva di analisi e, di contro, la scelta di percorrere la via diretta alla ricostruzione in positivo di una generale nozione di sport.

Nell’ambito della scienza giuridica, quei pochi che hanno posto attenzione alla definizione di sport hanno accolto orientamenti diametralmente opposti. Da un lato, si tende a sviluppare una ricerca con metodo induttivo e, perciò, intesa a rinvenire caratteri comuni tra le diverse manifestazioni di attività cosiddette sportive sui quali fondare una nozione unitaria di sport; dall’altro, si preferisce sviluppare una ricerca con metodo deduttivo, tramite il rinvio limitato al sistema normativo positivo delle Federazioni sportive, così da ritenere che la nozione di sport vada riferita esclusivamente alle discipline che sono oggetto di apposita regolamentazione federale.

Un simile discorso dovrebbe, peraltro, tener conto del fatto che l’estraneità di un’attività al quadro ordinamentale sportivo potrebbe essere valutata sia dal lato soggettivo che da quello oggettivo. Dal lato soggettivo, l’estraneità di un’attività al sistema sportivo, quand’anche essa sia coincidente con una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI, dipenderebbe dal fatto che il praticante non faccia parte del sistema sportivo istituzionalizzato, in quanto soggetto non tesserato presso alcuna società o associazione sportiva affiliata ad una Federazione, o Ente di promozione sportiva, ovvero Disciplina sportiva associata inserita nell’organigramma del CONI.

L’estraneità dal lato oggettivo dipenderebbe, invece, dal fatto che si tratti di un’attività non compiutamente riferibile ad alcuna disciplina sportiva riconosciuta dal CONI, come nel caso di una partita di calcio giocata fuori da un campo regolamentare, ovvero più radicalmente dal fatto che si tratti di un’attività non riferibile ad alcuna disciplina sportiva del CONI, come nel caso di sport di nuova generazione. V’è poi chi, negando la valenza di una definizione univoca di sport, riferisce tale nozione a realtà diverse variamente caratterizzate.

L’opinione secondo cui la nozione di sport vada riferita esclusivamente alle attività regolamentate dal CONI non è a nostro avviso condivisibile, giacché pecca di formalismo giuridico, assumendo a criterio di qualificazione delle attività come sportive non già elementi intrinseci alle stesse, bensì il dato estrinseco rappresentato dall’atto formale di riconoscimento da parte del CONI.

Secondo l’opinione qui criticata detto riconoscimento avrebbe carattere costitutivo della natura sportiva di una data disciplina, con l’effetto di ritenere escluse dall’ambito delle attività sportive quelle non dotate di regolamentazione da parte di una Federazione riconosciuta dal CONI, seppur presentino profonde similitudini con attività sportive regolamentate e di potervi ritenere all’opposto incluse attività che poco o nulla hanno in comune con lo sport tradizionalmente inteso.

Il criterio formale del riconoscimento in seno al sistema CONI va incontro all’ulteriore obiezione che prende spunto dalla circostanza dell’incremento nel tempo delle Federazioni sportive nazionali dalla data di istituzione del CONI stesso quale ente pubblico con funzioni di organizzazione e potenziamento dello sport nazionale. Infatti, il numero iniziale di ventiquattro Federazioni sportive si è nel tempo sino ad oggi più che raddoppiato.

È pacifico che, anche ove si voglia limitare il discorso alle attività sportive riconosciute dopo la data di costituzione del CONI, tali attività siano esistite anche prima del loro formale riconoscimento, in quanto attività esercitate di fatto in forma organizzata e associativa.

L’atto di riconoscimento a fini sportivi da parte del CONI riveste carattere costitutivo soltanto nei riguardi dell’associazione che rappresenta una specifica disciplina sportiva, in quanto attribuisce ad essa la natura di Federazione sportiva ovvero di Disciplina sportiva associata con la conseguente applicazione delle relative norme statutarie (artt. 20-25 dello Statuto del CONI), ma non già anche nei riguardi dell’attività sportiva in sé e per sé considerata, per la quale tale atto di riconoscimento ha efficacia meramente dichiarativa.

Giova richiamare in proposito la distinzione concettuale tra soggettività giuridica e personalità giuridica, che è impiegata dalla dottrina per identificare gli enti di fatto quali centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive pur se non dotati di riconoscimento giuridico. La soggettività giuridica preesiste al riconoscimento ed è condizione sufficiente perché un ente sia soggetto di diritto, titolare di diritti e doveri e della capacità di agire per il loro esercizio.

Il riconoscimento della personalità giuridica assegna all’ente il quid pluris rappresentato dall’autonomia patrimoniale, che comporta la separazione del patrimonio dell’ente dai patrimoni personali dei singoli soci o associati, con la conseguente applicazione di un sistema di regole specifiche non anche applicabili agli enti di fatto.

La via da percorrere, nel tentativo di definire l’attività sportiva, deve, quindi, indirizzarsi nel senso di rinvenire i caratteri costitutivi di essa, senza porre rilievo al dato esterno relativo all’esistenza di una Federazione, o altro ente sportivo operante nel sistema CONI, che la rappresenti. Appare opportuno richiamare in proposito le osservazioni di quella isolata dottrina che, in questa linea di pensiero, ha posto particolare attenzione alla ricerca di una definizione di sport (T. Perseo).

Gioco, sport e competizione

Al riguardo, al fine di poter cogliere il contenuto sostanziale dell’attività sportiva propriamente detta, si è in primo luogo affermata la necessità di distinguere tra il gioco e lo sport, e la differenza è stata individuata nella serietà di fini che caratterizza lo sport rispetto al gioco puro e semplice. La serietà di fini si manifesta, in particolare, nell’eccezionale qualità dell’impegno, di ordine preminentemente fisico, ma anche intellettuale, volitivo e morale, correlato alla particolare natura dell’agonismo sportivo, che si realizza nel bisogno individuale e collettivo di un superamento continuo dei propri record.

A questo elemento soggettivo deve accompagnarsi l’elemento oggettivo della competizione, che si concreta nell’antagonismo di forze contrapposte con l’osservanza di un comportamento leale e conforme alle regole previamente fissate. In questo senso, dunque, l’attività sportiva viene necessariamente connessa alla nozione di competizione, della quale gli elementi della antitesi, dell’agonismo, della lealtà e della osservanza delle regole costituiscono i cardini fondamentali.

In questo ordine di idee, il requisito della competizione, che, come sopra detto, caratterizza le attività sportive, comporta l’esclusione dal novero di esse delle attività non supportate da una adeguata preparazione, che coinvolge sia la forma psico-fisica che l’istruzione tecnica, nonché delle attività non supportate da una organizzazione stabile, la quale abbia l’autorità di disciplinare l’attività in questione, fissando le regole tecniche che assicurano, nell’ambito di ogni attività sportiva, la unicità di contenuto di tutte le manifestazioni, necessaria per la comparazione dei risultati e, dunque, per assicurare il carattere competitivo.

Peraltro, secondo la dottrina qui richiamata, il requisito dell’organizzazione va ulteriormente specificato nel senso che, mentre per la qualificazione sportiva dell’attività è necessario che essa rientri nel novero degli sport ufficialmente riconosciuti dall’ordinamento sportivo, è invece irrilevante che il praticante sia parte del sistema sportivo in qualità di tesserato presso la Federazione di riferimento.

Poiché si afferma, dunque, che l’attività sportiva debba consistere necessariamente in un’attività regolamentata in seno all’ordinamento sportivo, si conclude nel senso che soltanto le discipline sportive riconosciute dal CONI rientrano nella nozione di sport, mentre risulta indifferente che il praticante di uno sport riconosciuto dal CONI sia tesserato presso una società o associazione sportiva a sua volta affiliata alla Federazione che rappresenta quel dato sport.

Ciò significa, in altri termini, che deve considerarsi sport anche l’attività praticata al di fuori di un’associazione o società sportiva, come, ad esempio, nel caso di una partita di calcio disputata nel campo che è pertinenza di una casa privata, da chi non è iscritto presso alcuna associazione o società sportiva affiliata alla FIGC, come è stato pure affermato dalla giurisprudenza.

Secondo un’opinione difforme, che ha ricevuto l’avallo anche di altra parte della giurisprudenza, non sarebbe da riconoscere natura propriamente sportiva alle attività che, in astratto riconducibili a specifiche discipline sportive, siano esercitate con carattere meramente occasionale, ovvero per semplice svago o finalità puramente amatoriale.

L’avallo normativo, per coloro che sostengono il riconoscimento del carattere sportivo alle sole attività ricomprese nel sistema sportivo istituzionalizzato facente capo al CONI, si rinviene nell’art. 3 della legge istitutiva dello stesso CONI (L. 16 febbraio 1942, n. 426, oggi abrogata) là dove vengono assegnati a questo ente il coordinamento e la disciplina dell’attività sportiva “comunque e da chiunque esercitata”.

Correlativamente, secondo quanto prescritto dal CONI, rientrano nella nozione di “Attività sportiva” o “Pratica sportiva” le “attività ufficiali delle FSN e DSA”, “attività regolamentate dalle FSN e DSA (agonistiche) e le attività ma non destinate all’agonismo, ovvero tutte le attività propedeutiche, formative o di mantenimento delle suddette discipline sportive”.

Un’ulteriore ragione a fondamento del riconoscimento della qualifica sportiva alle sole discipline regolamentate in seno al CONI risiede nella circostanza che il carattere competitivo, che, come sopra detto, caratterizza l’attività sportiva, non potrebbe sussistere al di fuori delle attività sportive regolamentate dal CONI. Se così fosse, infatti, non verrebbe assicurata l’uniformità delle manifestazioni e, quindi, la comparabilità dei risultati di gara.

Entrambe le motivazioni sopra dette si espongono ad obiezioni critiche. Avverso la motivazione fondata sull’art. 3 della L. n. 426/1942 potrebbe osservarsi il contrario che proprio il fatto che il legislatore abbia assegnato al CONI la funzione di coordinamento di ogni attività sportiva “comunque e da chiunque esercitata” lascerebbe intendere che esistano attività sportive al di fuori di quelle formalmente e direttamente riferibili al CONI stesso. L’elemento della competizione, come imprescindibilmente correlato al riconoscimento in seno al sistema del CONI, si riduce a criterio di valutazione di stampo meramente formalistico, di nessuna valenza sostanziale.

In conclusione, ci sembra di poter affermare che il carattere competitivo sia un elemento costitutivo dell’attività sportiva, ma esso non vada necessariamente correlato al fatto che l’attività stessa sia regolamentata in seno al CONI, giacché quel che necessita è l’organizzazione dell’attività in forma associata con il rispetto di regole uniformemente condivise, quale che ne sia la fonte, eteronoma, vale a dire interna all’ordinamento sportivo istituzionalizzato (sistema CONI), ovvero autonoma, e cioè esterna al menzionato ordinamento.

D’altra parte, un’attività, pur riconosciuta da una Federazione sportiva o da una Disciplina sportiva associata perde in concreto la connotazione sportiva e diviene pratica di attività motoria là dove il suo esercizio sia diretto non puramente al fine competitivo, bensì ad altri fini (ludico-ricreativo, formativo in ambito scolastico, di integrazione sociale, etc.).

Così, per fare un esempio, la pratica del gioco della pallavolo o del calcio a cinque nelle scuole, che compone i programmi di insegnamento dell’educazione fisica, non corrisponde all’esercizio di attività sportiva, giacché la sua finalità è quella di “concorrere, con le altre componenti educative, alla formazione degli alunni e delle alunne, allo scopo di favorirne l’inserimento nella società civile, in modo consapevole e nella pienezza dei propri mezzi”.

La disciplina sulle certificazioni sanitarie

La distinzione tra attività sportiva e attività motoria ricorre anche nella disciplina in materia di certificazioni sanitarie. I referenti normativi che qui si richiamano sono il Decreto legge Balduzzi ed il D.M. 24 aprile 2013, i quali prevedono le seguenti differenti tipologie di certificazioni sanitarie:

  • Certificato medico agonistico;
  • Certificato medico non agonistico;
  • Certificato medico per l’esercizio di attività ludico-motoria;
  • Certificato medico per l’esercizio di attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare;
  • Certificato medico agonistico per disabili.

Dalla sopraddetta elencazione si ricava la principale distinzione posta, ai fini del rilascio delle certificazioni sanitarie, tra l’attività sportiva e l’attività ludico-motoria e, all’interno della prima, tra le attività agonistiche e quelle non agonistiche (altrimenti denominate nelle carte federali ‘amatoriali’).

Invero, il legislatore statale rivela una certa confusione almeno a livello terminologico allorché, nel regolamentare la certificazione per l’attività ludico-motoria, finisce per accorpare le nozioni di attività motoria e amatoriale. L’art. 2 del Decreto Balduzzi, definisce, infatti, l’attività ludico-motoria, amatoriale “praticata da

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dello sport e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Liotta Maurizio.
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