Organizzazione e soggetti dell'ordinamento sportivo
La riforma del CONI e dello sport italiano del 2021
In attuazione della l. delega 8 agosto 2019, n. 86, il Governo ha emanato (si veda la legge "Sostegni bis" approvata) il d. lgs entrato in vigore il 6 aprile 2021, via definitiva il 23 luglio 2021, n. 106, che ha però l'entrata in vigore delle nuove norme in materia di lavoro sportivo e di vincolo sportivo al 1° luglio 2022. La riforma è stata differita nella sua applicazione al 1° gennaio 2022, con specifico riferimento all'applicazione delle norme che riguardano:
- Contratto di lavoro sportivo
- Abolizione del vincolo sportivo
- La disciplina dei rapporti di rappresentanza e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo
- Gli impianti sportivi, gli organismi sportivi e le discipline sportive invernali
I d.lgs di cui si fa cenno sopra sono i seguenti:
- D.lgs. n. 36:
- Focalizza l'attività sportiva quale fattore culturale, educativo, sociale e quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale
- Individua l'ambito dell'attività motoria, quale strumento di promozione della salute
- Promuove l'attività sportiva per il miglioramento della qualità della vita mediante la promozione di "stili di vita corretti" tesi all'inclusione sociale ed al benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie
- Promuove l'esercizio dell'attività sportiva da parte di tutti e in condizioni di sicurezza
- Riconosce il diritto alla pratica sportiva dei minori e la piena attuazione del loro preminente interesse morale e materiale
- Promuove le pari opportunità delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo, tanto nel settore professionistico quanto in quello dilettantistico
- Incentiva la pratica sportiva da parte dei cittadini con disabilità, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile
- Valorizza la formazione e crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, dei lavoratori sportivi, specialmente dei giovani atleti, nonché una preparazione professionale che ne favorisca l'accesso all'attività lavorativa alla fine della carriera sportiva
- Sostiene e tutela il volontariato sportivo
- Valorizza la figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti
- D.lgs. n. 37: Agente sportivo
- Garantire l'esercizio unitario della funzione su tutto il territorio nazionale, distinguendone le competenze rispetto a quelle riservate agli avvocati (consulenza legale assistenza stragiudiziale dalla legislazione nazionale e dei lavoratori sportivi, delle società e delle associazioni sportive)
- D.lgs. n. 38:
- Obiettivo di promuovere e regolare attività di costruzione, ristrutturazione e sicurezza degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici, al fine di favorirne l'ammodernamento, con particolare riguardo alla sicurezza degli stessi e dei loro fruitori e degli spettatori
- D.lgs. n. 39:
- Istituire il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e promuovere linee guida in relazione ai fattori di rischio di discriminazioni, molestie e violenze in danno di donne e di minori, o per ragioni di etnia, religione, disabilità, età ed orientamento sessuale
- D.lgs. n. 40:
- Promuovere e garantire anche negli sport invernali livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità
Carta Europea dello Sport di Rodi del 1992
Unica nozione ad oggi esistente di "qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento dei risultati in competizioni di tutti i livelli".
Riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici
D.lgs. n. 36/2021 -> Riordina e riforma la disciplina degli enti sportivi professionistici e dilettantistici.
- Enti sportivi dilettantistici. Quanto a questo primo ambito vengono delineate all’art. 6, I co., le forme giuridiche che gli enti sportivi dilettantistici dal fine non lucrativo possono assumere:
- Associazione sportiva priva di personalità giuridica
- Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato
- Società di cui al Libro V, Titolo V, c.c.
"Gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono Art. 6, II co. -> assumere la qualifica di enti del terzo settore e di impresa sociale."
*Enti del terzo settore (ETS): organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni.
Risulta ammessa la compatibilità di qualità di associazione o società sportiva dilettantistica e di ente del terzo settore, anche al fine di poter accedere ai vantaggi, fiscali e non, previsti dal Codice del Terzo Settore.
"Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Art. 6, III co. -> alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante."
La natura dilettantistica degli enti viene certificata attraverso l'iscrizione di questi al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport, il quale, avvalendosi di "Sport e Salute S.p.A.", esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della riforma.
Enti sportivi professionistici
D.lgs. n. 36/2021, art. 13 -> Costituzione e affiliazione delle società sportive professionistiche
- Le società sportive professionistiche sono costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. È obbligatoria la nomina del collegio sindacale.
- L'atto costitutivo prevede che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali.
- L'atto costitutivo prevede altresì che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.
- Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico se svolge attività sportiva paralimpica.
- Negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'organo è formato da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza, tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo Decreto legislativo del 28/02/2021 n. 36 - Pagina11 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della citata legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci. Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni del presente comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- L'affiliazione può essere revocata dalla Federazione Sportiva Nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.
- La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.
D.lgs. n. 36/2021, artt. 15 – 18 dedicati alle persone fisiche (atleti, tecnici, dirigenti e direttori di gara).
Lavoro sportivo
Disposizioni in materia di lavoro sportivo
D.lgs. n. 36/2021, Titolo V -> In cui si rinvengono tre capi:
- Lavoro sportivo
- Disposizioni a sostegno delle donne nello sport
- Disposizioni in materia di laureati in scienze motorie
Federazioni sportive
Federazioni sportive internazionali
FSI -> Hanno il principale compito di organizzare i campionati internazionali. Ad esse fanno riferimento le singole Federazioni Sportive Nazionali (FSN), indipendentemente dal riconoscimento o meno della specifica disciplina come sport olimpico rientrante nei Giochi o meno.
Funzione normativa FSI: Emanazione di statuti, regolamenti e codici sportivi vincolanti per le FSN, una volta diventate membri delle rispettive Federazioni Internazionali. Tramite questa funzione viene riconosciuta alle FSI l'autonomia e l'indipendenza nell'amministrazione dell'attività sportiva di loro interesse.
Le varie Federazioni Internazionali:
- Federation Internationale de Gymnastique (prima FSI operativa dal 1881)
- Union Cycliste Internationale (1900)
- International Association of Athletics Federations (1913)
- Federation Internationale de Football Association (FIFA): sede a Zurigo (Svizzera)
- Union of European Football Associations (UEFA): sede a Nyon (Svizzera), si tratta di una Federazione organizzata in forma di società, legalmente costituita e registrata ai sensi del codice civile svizzero nel 1954
Sia FIFA che UEFA sono Federazioni Internazionali molto note, impegnate nella promozione del giuoco del Calcio rispettivamente a livello mondiale ed europeo, organizzando ciascuno proprie competizioni e tornei.
Organizzazione interna delle federazioni sportive
Ai singoli Statuti delle Federazioni Sportive spetta regolare organizzazione interna:
- Presidente
- Segretario
- Assemblea: con funzioni elettive, di approvazione del bilancio, e più in generale deliberative e/o consultive. Essa è composta da diverse componenti ed è costituita dai delegati di società ed associazioni, singoli associati, nonché talvolta da rappresentativi delle varie componenti dei soggetti tesserati.
- Giunta/Consiglio Federale; Organo esecutivo: con funzioni direttive/organizzative ed attuative delle delibere assembleari.
- Organi di Giustizia
Ciascuna Federazione Sportiva Nazionale ha piena autonomia nell'organizzazione con delegazioni e assemblee territoriali, tramite le quali promuove gare e competizioni in ambito nazionale, favorendo la crescita e la diffusione della pratica sportiva, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità con appositi programmi di formazione.
Tra le varie FSN troviamo:
- Federazione Ginnastica Italiana (FGI)
- Federazione Ciclistica Italiana (FCI)
- Federazione Italiana Di Atletica Leggera (FIDAL)
- Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)
- Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM)
- Federazione Italiana Tennis (FIT)
Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
L. n. 426/1942 -> COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (C.O.N.I.)
Art. 5 -> Riconosce le 24 Federazioni Sportive Nazionali esistenti all'epoca come "organi del CONI", con regolamenti interni, approvati dal Presidente del CONI, le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport controllato.
Sono organi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano:
- La Federazione italiana atletica leggera (F.l.D.A.L.)
- La Federazione italiana sport invernali (F.l.S.I.)
- La Federazione italiana atletica pesante (F.l.A.P.)
- La Federazione italiana nuoto (F.l.N.)
- La Reale Federazione italiana canottaggio (R.F.I.C.)
- La Federazione italiana scherma (F.l.S.)
- La Reale Federazione ginnastica di Italia (R.F.G.I.)
- La Federazione italiana sport equestri (F.l.S.E.)
- La Federazione ciclistica italiana (F.C.I.)
- La Federazione pugilistica italiana (F.P.I.)
- La Reale Federazione italiana della vela (R.F.I.V.)
- La Federazione italiana tiro a segno (F.l.T.S.)
- La Federazione italiana giuoco calcio (F.I.G.C.)
- La Reale Federazione motociclistica italiana (R.F.M.I.)
- La Reale Federazione italiana motonautica (R.F.I.M.)
- La Federazione automobilistica sportiva italiana (F.A.S.I.)
- La Federazione italiana tennis (F.l.T.)
- La Federazione italiana tiro a volo (F.l.T.A.V.)
- La Federazione italiana rugby (F.L.R.)
- La Federazione italiana pallacanestro (F.l.P.)
- La Federazione italiana hockey e pattinaggio a rotelle (F.l.H.P.R.)
- La Federazione italiana golf (F.l.G.)
- La Federazione italiana della caccia (F.l.C.)
- La Federazione italiana del pentathlon moderno (F.l.P.M.)
Una sola FSN per ogni sport, mentre è ammesso che una FSN possa disciplinare più sport come accade per la Federazione Di Atletica Leggera (FIDAL).
Decreto Melandri e privatizzazione delle FSN
L. 242/1999 (cd. Decreto Melandri) -> Con la quale si procederà alla cd. Privatizzazione delle FSN. All'interno di una Federazione possono essere costituite Leghe di società o di atleti dotate di ampi poteri di autogoverno e di autoregolazione (es.: organizzazione dell'attività agonistica delle proprie associate, mediante la compilazione del calendario dei campionati; criteri di iscrizione; omologazione degli impianti sportivi). Si tratta di organismi riconosciuti dalla rispettive Federazioni come enti di natura privatistica, rappresentativi di società ad esse affiliate in possesso del titolo sportivo per partecipare ad uno stesso campionato.
Tra le varie Leghe, si ricordano:
- Lega Calcio (1946)
- Lega maschile di serie "A"
Natura giuridica delle federazioni
FSN -> Hanno natura privatistica (d.lgs. 242/1999): si tratta, infatti, di associazioni con personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro. Le fonti di natura privatistica dell'attività sportiva cui sono soggetti tutti gli affiliati e i tesserati alla Federazione, in conformità ai principi stabiliti dal CONI e nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi della rispettiva Federazione Internazionale riconosciuta dal CIO, sono:
- Statuti delle FSN e delle Discipline Sportive Associate
- Regolamenti federali (compresi regolamenti tecnici, di giustizia e di disciplina)
Lo Statuto e i Regolamenti della FIGC fungono da modello di riferimento per gli altri settori sportivi. Alle Federazioni, però, è stata riconosciuta anche dopo la riforma del 1999, una ambivalente natura (cd. natura giuridica mista):
- Pubblicistica: quando esse assumono la qualifica di organi del CONI; di seguito le attività di rilevanza pubblicistica svolte dalle Federazioni Sportive Nazionali (art. 23, Statuto CONI):
- Curare la partecipazione degli atleti alle competizioni internazionali
- Formare atleti e tecnici
- Assicurare il regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi all'interno del territorio nazionale
- Vigilare sull’utilizzazione dei contributi pubblici
- Prevenire e contrastare il doping
- Curare la preparazione olimpica di alto livello favorendo la partecipazione degli atleti alle Olimpiadi
- Assicurare l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi pubblici
- Privatistica: quando esercitano autonomia tecnica, organizzativa e gestoria
Differenze tra norme del CONI e norme delle singole Federazioni Sportive
- Norme del CONI: efficaci nei confronti di tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo italiano
- Norme delle singole Federazioni Sportive: hanno efficacia soltanto all'interno delle stesse Federazioni verso i loro associati
Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva
Discipline sportive associate
Si tratta di enti preposti all'organizzazione e gestione delle attività sportive relative a discipline che non godono della qualificazione di "sport olimpico", in quanto non inserite nei programmi del CIO, ma tuttavia presentano un'organizzazione e articolazione delle attività, anche agonistiche, di considerevole livello di pratica e diffusione. Si tratta di associazioni senza scopo di lucro con personalità di diritto privato, composte dalle associazioni e società sportive e, nei casi previsti dagli Statuti, anche dai singoli tesserati, che per poter svolgere la propria attività...
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