Le regole dell’informazione – Dal cartaceo al bit
Parte prima: nozioni generali
Capitolo 1 – Libertà di manifestazione del pensiero e diritti della persona
Modelli costituzionali e diritti fondamentali
La Costituzione rappresenta la legge fondamentale sulla quale poggia un sistema giuridico. Nelle parole di Hobbes, la legge fondamentale di ogni Stato è quella anche se viene a mancare lo Stato stesso decade come un edificio a cui vengono abolite le fondamenta.
L’ordinamento giuridico non è costituito da un sistema di norme dotate della medesima forza e uguale gerarchia, poste sullo stesso piano di valore, ma è piuttosto un ordinamento a gradi, composto di differenti livelli di norme. La produzione e la validità del livello successivo sono stabilite dal livello normativo precedente.
Potremmo vederlo come una piramide.
La Costituzione fornisce il presupposto giuridico per la produzione e la validità delle leggi ordinarie, dei regolamenti governativi, dei decreti ministeriali, dei regolamenti locali e così via. Ne discende che le fonti normative poste su un piano sottordinato non potranno in nessun modo porsi in contrasto con il livello superiore.
Principio di gerarchia delle fonti normative.
Tuttavia la Costituzione non è solo l’insieme delle regole che dà forma a un ordinamento, ma può essere intesa anche come ordinamento generale dei rapporti politici e sociali di uno Stato. In essa sono rappresentati i principi giuridici da cui dipende la determinazione degli organi supremi dello Stato, la loro formazione, i loro rapporti e la loro sfera d’azione, oltre che la posizione del singolo di fronte allo Stato.
Questi rapporti sono profondamente mutati ed evoluti nel corso della storia, ma possiamo affermare che la nostra Costituzione riflette i caratteri fondamentali della nostra epoca.
Per questo, accanto ad una Costituzione formale, intesa come insieme di regole giuridiche scritte, può teorizzarsi una Costituzione materiale, intesa come insieme di valori, fini condivisi, forze politiche e sociali che garantiscono l’effettiva unità e permanenza di un ordinamento.
Nelle Costituzioni europee del 900, troviamo: la sovranità popolare, la supremazia della Costituzione, l’idea dello Stato come soggetto dotato di poteri propri per il perseguimento di interessi pubblici, affermazione e garanzia dei diritti individuali, il principio democratico, in base al quale si afferma l’esistenza di diritti politici.
Il rapporto tra diritti e Stato nelle Costituzioni europee attuali per la parte in cui si allontana da quella francese-rivoluzionaria, si avvicina a quella Americana e per la parte in cui si allontana da quella Americana si avvicina a quella francese.
Il costante ampliamento delle libertà individuali
Per quanto riguarda l’esperienza italiana, bisogna notare come diritti e doveri individuali siano rappresentati dalla prima parte della Carta Costituzionale, dall’art. 13 e seguenti, nella parte intitolata ‘diritti e doveri dei cittadini’. In realtà molte delle posizioni individuali sono riferibili alla generalità dei soggetti, come esseri umani, a prescindere dallo status di cittadini italiani che a essi possa essere riconosciuto, mentre solo i diritti politici sono riconosciuti ai soggetti che intrattengono con lo Stato Italiano un rapporto formale di cittadinanza.
Va capito se l’elenco dei diritti che viene riportato nella nostra Costituzione rappresenta una lista chiusa, quindi se necessita di un procedimento di revisione costituzionale.
All’origine della codificazione dei diritti umani di molte Costituzioni così come della nostra, vi è una concezione filosofica che si radica nella dottrina giusnaturalista, cioè la concezione che esistano diritti spettanti all’uomo in quanto tale e indipendentemente dall’apparato statale e dalla legge, i quali sono inviolabili da parte dei poteri pubblici, inalienabili e imprescrittibili. Inoltre, sono una categoria in espansione, non statica ed immobile nel tempo, pertanto quello che appare fondamentale in una determinata epoca non lo è più in quella successiva. La loro protezione, risulta legata ai bisogni della società in un determinato momento storico.
La dottrina ha individuato diverse generazioni di diritti fondamentali, variabili a seconda delle epoche storiche:
- Diritti tradizionali: prima generazione di diritti, sanciti nelle costituzioni liberal democratiche. Si tratta di libertà perlopiù negative, rivendicate nei confronti dello Stato, ‘libertà da…’, in base ai quali un soggetto ha la possibilità di agire senza essere impedito, o di non agire senza essere costretto (def. Libertà negative).
- Diritti sociali, politici ed economici: seconda generazione di diritti, consistono in richieste specifiche rivolte allo Stato, rivendicazioni per ottenere prestazioni che contribuiscano a riequilibrare le posizioni dei singoli nella società. Sono pertanto libertà positive, libertà nello Stato. Per esempio: diritto di voto, di associazione…
Con la trasformazione da Stato monoclasse a Stato pluriclasse. Le libertà positive richiedono un impegno maggiore, dal momento che per la loro realizzazione non è più sufficiente la semplice proclamazione o il riconoscimento del diritto ma si richiede un fare positivo da parte dello Stato.
L’orizzonte rimane quello istituzionale, dove lo Stato è parametro e punto di riferimento delle diverse tipologie di diritti.
Introduzione di una categoria di situazioni soggettive che prescindono dallo Stato e autorità nazionale, rivolgendosi alla tutela di valori assoluti e globali.
- Diritti di terza generazione: spezzano quest’impostazione e introducono una categoria di situazioni soggettive che prescindono dallo Stato e dall’autorità nazionale. Es; tutela di valori assoluti e globali, diritto alla pace, sviluppo, ambiente..
- Quarta generazione di diritti: legati agli ultimi sviluppi del progresso tecnologico, diritto alla riduzione del digital divide.
È possibile immaginare i diritti individuali espressi dalla Costituzione come un elenco chiuso, modificabile solo attraverso una revisione costituzionale, oppure il relativismo storico che caratterizza la concessione stessa dei diritti umani richiede una visione più aperta? Art. 2.
L’articolo 2 della Costituzione come fattispecie aperta
‘’La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali, e richiede d’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale’’. Art. 2.
Si noti l’utilizzo del verbo riconoscere, che rinvia all’idea di un ordine di diritti antecedenti o presupposto rispetto allo Stato e al potere politico di impronta giusnaturalistica. Viene accettato solo come enfatizzazione dell’importanza dei diritti umani all’interno del nostro ordinamento.
Afferma l’obbligo dello Stato di garantire questi diritti, rivelando che i diritti dell’uomo, non autosufficienti, richiedono un intervento attivo (libertà positive) da parte del potere politico per la loro piena realizzazione. Necessità di protezione giurisdizionale, mediante un apparato sanzionatorio idoneo in caso di violazione di questi diritti.
L’inviolabilità, a sua volta, limita la possibilità di incidere sul contenuto e sull’effettività di questi diritti, esercitabili nei confronti di tutti (assoluti), non cedibili (inalienabili), non suscettibili di costituire oggetto di disposizioni con atti di volontà (indisponibili e irrinunciabili) non estinguibili per il mancato esercizio (imprescrittibili).
Prima tesi: dottrina positivista ha proposto una lettura che considera questa disposizione come una fattispecie chiusa in cui troverebbero anticipazione e sintesi i diritti successivamente codificati. In questa visione l’art. 2 sembra non aggiungere nulla di nuovo ai diritti individuali.
Seconda tesi: sono una fattispecie aperta, che permette l’inserimento e l’integrazione nella nostra Costituzione di nuovi valori che, nel corso del tempo, vengono espressi dalle società e dalla coscienza collettiva.
La nascita e la tutela dei diritti è strettamente legata ai bisogni che la società manifesta in un determinato momento storico, ai progressi della tecnica e del sapere.
In questo quadro, l’articolo 2 Cost permette di riconoscere non solo i diritti e le libertà ma tutte le nuove domande di libertà, di diritti che emergono e vengono progressivamente riconosciuti. È la lettura migliore dell’articolo 2.
Elasticità e modernità della nostra Costituzione.
Una delle caratteristiche fondamentali delle Costituzioni moderne, insieme alla rigidità (che ne impedisce la modificazione attraverso un procedimento deliberativo a semplice maggioranza) proprio l’elasticità, ossia la capacità delle disposizioni costituzionali di rinnovarsi ed adattarsi ai mutamenti del sociale, la possibilità di essere interpretate e applicate in modo differente a seconda delle circostanze e delle esigenze è fondamentale.
Ne favorisce una maggiore longevità rispetto alle leggi ordinarie e tende a conformare le norme costituzionali come programmi, obiettivi da perseguire, disposizioni generali suscettibili di essere riempite a seconda delle condizioni.
Importanza dei diritti fondamentali della persona all’interno delle Costituzioni moderne.
I modelli costituzionali attualmente prevalenti in Europa occupano una posizione intermedia tra la tradizione francese (la rivoluzione contro l’ancien regime porta alla creazione di un’unica autorità e legge, espressione della volontà generale, da cui dipende l’esistenza dei diritti e delle libertà dei cittadini) e quella Americana (la Costituzione federale americana pone all’origine dell’ordinamento i diritti naturali dell’uomo che rappresentano la base e il fondamento del governo per cui lo Stato viene costruito sui diritti dell’uomo e non viceversa). In questa versione, lo Stato – legislatore è espressione di un particolare tipo di diritti, quelli politici.
Stato e diritti smettono così di contrapporsi: si afferma il diritto di partecipazione dei cittadini alla determinazione delle scelte politiche, alla direzione politica della vita collettiva, senza tuttavia rinunciare alla protezione dei diritti individuali e civili.
Diritti politici e individuali convivono.
La protezione internazionale dei diritti dell’uomo: i diritti di informazione nelle fonti sovranazionali
La protezione internazionale dei diritti dell’uomo ha trovato piena consapevolezza nel secondo dopoguerra, quando l’opera di codificazione dei principi generali ha conosciuto un impulso più forte, traducendosi in una serie di Dichiarazioni emanate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
L’ONU infatti ha seguito la prassi di emanare Dichiarazioni in cui sono racchiuse regole riguardanti i rapporti tra Stati e rapporti interni.
- Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948), Dichiarazione sull’eliminazione della discriminazione razziale (1963), Dichiarazione sull’eliminazione delle discriminazioni contro la donna (1967).
Dalle Dichiarazioni bisogna distinguere gli accordi internazionali, approvati sotto l’egida delle Nazioni Unite, tra cui ricordiamo la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (1989).
All’interno dell’ONU è attiva una Commissione dei diritti dell’uomo, presso la quale è possibile denunciare eventuali violazioni dei diritti umani.
- Sotto il profilo giuridico, tuttavia, l’internazionalizzazione dei diritti fondamentali incontra ostacoli.
Le Dichiarazioni non costituiscono un’autonoma e valida fonte normativa.
L’assenza di un potere mondiale legislativo in capo all’ONU non rende le norme vincolanti.
- Un ruolo di importante rilievo nel nostro ordinamento va alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà del Consiglio d’Europa (CEDU), l’art. 10 prevede che ‘’ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione, includendo la libertà d’opinione, di ricevere o comunicare informazioni o idee e senza limiti’’.
In tempi recenti, la Corte Costituzionale è intervenuta con due sentenze, facendo luce su alcuni aspetti fondamentali circa l’applicazione della CEDU.
Precisa che tra gli obblighi internazionali dell’Italia vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme della CEDU, nel significato attribuito dalla corte specificatamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione. [sent. 348-349]
Ciò significa che le norme della CEDU sono norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono ad un livello subcostituzionale ed è quindi necessario che siano conformi alla Costituzione e soggette a controllo legittimo.
La Corte costituzionale non sembra condividere l’orientamento per cui i diritti derivanti dalla CEDU entrerebbero nell’ordinamento italiano quali principi generali del diritto comunitario.
Del tutto distinto è il problema dell’efficacia e della forza che, all’interno del nostro ordinamento, vanno riconosciute ai patti e alle convenzioni siglate tra Stati, sia europei che extraeuropei.
Va ricordato che gli accordi assumono efficacia sul piano interno a seguito della ratifica da parte di una fonte nazionale, un procedimento particolare che consente di recepire all’interno dell’ordinamento nazionale il contenuto degli accordi tra Stati.
Art. 117. Le leggi sia statali sia regionali sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, ne discende che gli obblighi assunti sul piano internazionale rappresentano un limite costituzionale per l’attività del legislatore ordinario, sia statale che regionale e può ricavarsi una collocazione a livello superprimario delle norme di esecuzione dei patti tra Stati.
Ciò significa che le leggi con cui lo Stato italiano ratifica gli obblighi assunti sul piano internazionale finiscono per godere di forza e resistenza maggiori rispetto alle leggi ordinarie dello Stato.
Un effetto indiretto è che la codifica di diritti e accordi attraverso patti internazionali favorisce una protezione esterna dell’individuo contro violazioni dello Stato di appartenenza.
Importanza della protezione internazionale dei diritti umani nel quadro della globalizzazione.
Lo sviluppo tecnologico ha comportato una riduzione del tempo per coprire le distanze, gli spostamenti fisici e la comunicazione con l’effetto l’erosione dei confini territoriali, politici e giuridici. Ciò richiede nuove forme di regolazione della libertà di manifestazione del pensiero rispetto a quelle tradizionali.
Dobbiamo inoltre ricordare la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000 ed entrata in vigore il 1° febbraio del 2003: ‘’ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione, che include quella di opinione e ricevere o comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte di autorità pubbliche. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati’’.
A livello comunitario si può dire che si sta accentuando l’attenzione ai diritti all’informazione.
Libertà di manifestazione del pensiero e forma democratica dello Stato
- Tra i diritti fondamentali un’importanza centrale va attribuita alla libertà di manifestazione del pensiero. All’interno del sistema costituzionale italiano, la libertà di manifestazione del pensiero trova una collocazione in primo piano. Questa caratterizza tipicamente la formazione dello Stato liberale, a garanzia della libertà di coscienza, di opinione e del pluralismo di idee. In assenza di questa, non potrebbe esservi democrazia (ne è un presupposto fondamentale). Il carattere, presupposto e fondante della libertà di manifestazione del pensiero, la pietra angolare, dell’ordinamento democratico, un diritto coessenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione, la condizione preliminare per l’attuazione ad ogni livello centrale e locale della forma propria dello Stato Democratico. [sent. 348/1990]. Sono le ragioni ideali del riconoscimento di questa libertà a portare anche l’affermazione dello Stato democratico.
Tale diritto può avere natura:
- Individuale: la libertà di manifestazione del pensiero quale strumento per la realizzazione degli interessi della persona.
I suoi sostenitori intendono questa libertà come un valore supremo e accettano con difficoltà l’idea di limitazioni e controlli e di una regolazione penetrante rispetto ad un diritto che rappresenta un valore individuale da tutelare in sé. La libertà di espressione è interpretata come assenza di impedimento o costrizione, nel quadro della libertà negativa, autonomia e autodeterminazione dell’individuo. Seguendo quest’impostazione, la libertà di espressione dell’individuo finisce laddove inizia un’analoga libertà riconosciuta ad un suo simile, mentre i vincoli e le limitazioni posti nell’interesse generale sono mal tollerati nella prospettiva individualista.
- Funzionale: strumentalità agli interessi della collettività.
Sostenuta da coloro che la considerano un valore supremo del tutto rispetto all’individuo che deve accettare limitazioni che si giustificano in nome delle esigenze della collettività.
La libertà di espressione spetta all’uomo nella sua qualità di membro di una comunità e come tale può essere soggetta a vincoli e restrizioni per il bene comune, come regole strumentali alla formazione dell’opinione pubblica libera e consapevole, alla tutela della completezza e imparzialità delle informazioni, alla salvaguardia del pluralismo delle idee.
Modelli teoretici elaborati all’interno dei sistemi a common law, ma applicabili anche agli ordinamenti continentali
- 1°: più antico, facoltà che spetta ad ogni individuo di manifestare liberamente compiute su internet producono conseguenze tangibili ne
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