Diritto privato 16.09
Cap. 1 - L’ordinamento giuridico
Gli individui hanno bisogno di ordinare i loro comportamenti con delle regole, affinché ciascuno possa, nel rispetto di esse, manifestare la propria libertà.
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Ordinamento giuridico: sistema omogeneo e coerente; complesso di regole e di principi ordinati, in conformità dei valori prescelti, per essere rapportati a una collettività di individui.
“Diritto oggettivo” destinato a tutta la collettività ≠ “diritto soggettivo” riferito ai poteri riconosciuti ai soggetti, per la realizzazione di interessi, proprio dal “d.o” meritevoli di tutela.
Bisogna fare una distinzione tra “diritto naturale” (complesso di regole non scritte, che sorreggono l’ordine naturale dei rapporti umani, fondatori sull’uguaglianza) e “diritto ingiusto” (contrario alla natura delle relazioni umane).
L’ordinamento non è giusto, ma è un sistema di regole accettate dalla collettività e tra loro coordinate sulla base di rapporti prestabiliti che possono essere giusti/non giusti.
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Si parla di fatti “leciti” o “illeciti” secondo la conformità ai modelli di comportamento individuati dall’ordinamento.
Le regole giuridiche devono essere:
- Accettate dalla collettività.
- Necessarie per la convivenza fra gli appartenenti della collettività.
- Poste in essere dagli organi (*) ai quali la collettività ha attribuito il potere di formarla.
(* = fonti dell’ordinamento)
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Si esprimono attraverso le “disposizioni normative”: testo legislativo che rappresenta la formulazione linguistica attraverso la quale si individua il comportamento.
Distinzione per struttura delle disposizioni normative
La sua struttura dipende dalla natura della prescrizione: se regola (descrive un fatto specifico, descrivendone la disciplina astratta) o principio (descrive qualcosa di astratto, non specifico).
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= enunciazione normativa di una situazione tipo, che si può riscontrare molte volte (“fattispecie astratta”); in contrapposizione si ha “fattispecie concreta”.
Caratteristiche:
- Percettive: esprimono un precetto, la prescrizione di un comportamento, il suo contenuto.
- Coattive: la necessità che la disposizione sia osservata, l’attuazione non può essere posta in dubbio.
- Sanzionabili: (violazione → sanzione) conseguenze negative a carico del trasgressore.
- Generali: rivolta ad una generalità di individui (es. cittadini).
- Astratte: è ipotetica, cioè riferibile a una molteplicità di ipotesi configurabili nei casi concreti.
(4-5) perché “tutti i cittadini sono eguali di fronte alla legge, senza distinzioni”.
Distinzione per natura delle disposizioni normative
Fanno riferimento alla caratteristica della norma; le disposizioni normative, sebbene debbano essere osservate, possono essere modificate nel loro contenuto.
- Derogabili: si consente un comportamento differente rispetto alla norma, al fine di realizzare i miei interessi; la deroga non è sempre possibile (es. rapporti contrattuali, ma quando previsto Cost.).
- Inderogabili: la modalità attuativa prevista è l’unica possibile.
- Di diritto comune.
- Di diritto speciale: detta regole particolari, a riferimento ad una particolare disciplina.
- Eccezionali: si prevede un’eccezione a regole generali o ad altre leggi.
Cap. 3 - L’ordinamento giuridico e le sue partizioni
Cx
Diritto pubblico
In questo gruppo si organizzano, nell’interesse di tutti, certe attività, attribuendo allo Stato (o agli enti ad esso delegati) un potere che consente di imporre un comportamento; è un insieme di regole destinate a realizzare interessi generali (interessi pubblici).
Tecniche regolamentari di intervento: imposizione ai singoli determinati comportamenti.
Partizioni:
- Diritto costituzionale.
- Diritto amministrativo.
- Diritto penale.
- Diritto processuale.
Diritto privato
Si disciplinano le relazioni che si creano fra gli individui che compongono la società, riconoscendo ad ognuno dei poteri, ma sempre sulla base del riconoscimento di una posizione di eguaglianza; mira a regolare interessi particolari (interessi privati).
Tecniche regolamentari di intervento: meccanismi caratterizzati e fondati sulla libertà, autonomia e eguaglianza.
Partizioni:
- Diritto civile.
- Diritto commerciale.
- Diritto del lavoro.
- Diritto dei trasporti.
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È un errore tener conto della distinzione per scomporre l’ordinamento in “due settori” indipendenti.
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Diritto pubblico: riguarda esclusivamente i rapporti e le attività dello Stato o degli enti pubblici che attengono alle tipiche funzioni fondamentali (leg., ese., giudiz.).
Diritto privato: si individua per le materie che regola (rapporti economici, personali e familiari), per gli strumenti tecnici (es. contratto e impresa) e per i principi sui quali si fonda.
Cap. 9 - Tutela giurisdizionale e prove (processo civile)
Le situazioni soggettive si realizzano con l’attuazione spontanea dei soggetti.
Può capitare che altri ledano la mia situazione, o che essa sia contestata. Di ogni situazione deve poter esser garantito l’effettivo esercizio → se sono creditore di Andrea, devo poter vedere tutelato il mio credito di fronte al suo inadempimento dell’obbligazione.
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Strumento giudiziale più comune: tutela delle situazioni soggettive attraverso gli organi predisposti dall’ordinamento, allo scopo di chiedere giustizia.
Attore e convenuto
Attore:
- Dà l’impulso attraverso una domanda (azione).
- Interesse, ha la legittimazione ad agire.
Convenuto:
- Possibilità di difendersi e di manifestare le ragioni del suo comportamento.
- Da richiesta del giudice, dimostra ciò che richiama.
- Chiede di respingere la domanda, opponendo le sue ragioni.
La tutela degli interessi si manifesta con il principio dispositivo: spetta al sogg. decidere se mettere in moto, con l’azione, il processo civile e valutare il modo attraverso il quale dimostrare la fondatezza della sua pretesa.
Onere della prova: è l’attore che deve dimostrare i fatti, mentre il convenuto deve dimostrarne l’inefficacia.
Giudice
Sulla base della domanda, emette un provvedimento, in forma di:
- Sentenza: atto finale del processo nel quale è formulato il giudizio dell’organo giurisdizionale. Vengo condannato o no?
- Ordinanza: atto che provvede allo svolgimento del processo e per questo è normalmente ordinatoria. Si rimette la questione delle parti dinanzi alla Corte quando si pone un problema di legittimità.
- Decreto: provvedimento emesso quando non vi è contraddittorio; può essere rivisto, non diventa definitivo. Diritto di famiglia.
Il giudice, chiamato a decidere, si pronuncia su quanto gli viene richiesto, secondo le prove ammesse.
- Legali: atto pubblico (atto redatto da notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato); scrittura privata (qualunque documento scritto da un privato, e sottoscritto con firma autografa dal soggetto interessato. Fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni se autenticata da notaio).
- Libere: testimonianza (dichiarazione orale eseguita da un terzo, davanti al giudice e sotto giuramento, sui fatti attinenti al processo. Non è ammessa quando il legislatore richiede una certa forma e quando il valore del contratto supera 5k lire).
- Storiche: attestano un fatto, si limitano a ricostruire la struttura di questo fatto; documentali, testimonianza, giuramento, confessione.
- Critiche o logiche: necessitano di un’elaborazione dell’autorità giurisdizionale che, attraverso la conoscenza di un fatto noto, fa desumere la dimostrazione di un altro fatto incerto, da provare (= presunzioni).
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Il processo civile è disciplinato sotto la forma del procedimento di cognizione, di esecuzione (o esecutivo) e del cautelare.
Procedimento di cognizione
- Il giudice è chiamato a decidere chi ha ragione/torto, ha la funzione di individuare la disciplina del diritto sostanziale applicabile.
- “Sentenza dichiarativa”: pronuncia di mero accertamento, scopo esclusivo di verificare quale sia la situazione esistente.
- “Sentenza di condanna”: pronuncia che impone l’osservanza di quell’accertamento, quando preteso dall’attore.
- “Sentenza costitutiva”: il provvedimento può costituire, modificare o estinguere una situazione soggettiva; all’accertamento si accompagna un mutamento della situazione.
- Fase di appello: terminato il procedimento, le parti possono chiedere che la sentenza emessa sia riesaminata da un altro giudice.
- “Terzo grado”: innanzi alla C. di Cassazione; non entra nel merito della questione perché non valuta ma verifica il precedente giudizio. “Decisione non più appellabile” = passata in giudicato, definitiva.
Procedimento di esecuzione
La sentenza di condanna passata in giudicato è “titolo esecutivo”: atto nel quale risulta il contenuto e l’esistenza di una pretesa e consegue l’assoggettamento alle misure coercitive per l’adempimento di quella pretesa.
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Presupposto per dare inizio al procedimento di esecuzione, in cui la pretesa di un sogg. può trovare attuazione coattivamente.
Procedimento cautelare
Avviene quando nel corso del procedimento si manifesta il pericolo che i beni oggetto di contestazione possano essere sottratti al giudizio. Vendita bene del quale reclamo il diritto di proprietà.
Procedimento di volontaria giurisdizione
Caratterizzato dalla mancanza del contraddittorio perché la decisione non riguarda interessi di conflitto.
Si conclude con un decreto non definitivo, avente natura di decreto.
Processi riguardanti famiglia: genitori chiedono autorizzazione per vendere un bene al figlio minore.
Cap. 2 - Fonti del diritto
Fatti e atti idonei a produrre regole giuridiche.
→
Nei sistemi giuridici attuali vi sono due metodi di produzione delle regole:
- Precedente giudiziario: consiste nell’attribuire forza vincolante a decisioni intervenute su casi analoghi a quello che si deve decidere. Paesi anglosassoni →
- Atto legislativo: provvedimento il cui testo contiene regole di diritto, è stato emesso a seguito di un procedimento più o meno complesso da un organo al quale è stata riconosciuta l’autorità di legiferare. Paesi di tradizione romanistica →
In corrispondenza dei modi di produzione, si qualificano i sistemi giuridici secondo il loro grado di apertura a fonti diverse da quelle tipiche:
Sistema chiuso: riconosce natura di norma solo alle regole espressamente formulate dagli atti legisl.
Sistema aperto: si dà la possibilità al giudice di decidere secondo principi di fonti anche extralegisl.
Parlando di fonte, si fa riferimento ai soggetti/procedimenti da seguire per produrla (fonti di produzione) e al modo di manifestarsi della regola (fonti di cognizione).
“Fonti atto”: testi scritti.
“Fonti fatto”: tradizione, consuetudini.
Nell’ordinamento italiano gli organi sono lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e altri (sogg. pubblici, privati e sovranazionali) → pluralismo delle fonti.
Gerarchia delle fonti
L’ordine gerarchico si può rappresentare attraverso una piramide, in cui si impone alle fonti di grado inferiore di rispettare il contenuto delle fonti superiori: internazionali, Trattato dell’UE, trattati →
Gerarchia dei valori
(Si ispira alla gerarchia delle fonti.)
L’ordine delle fonti rappresenta l’ordine di importanza, scelta che un ordinamento fa con riferimento ad una certa filosofia di vita.
Questo dà luogo ai valori che l’ordinamento intende tutelare e realizzare in via preferenziale → non è solo una scelta tecnica, ma anche una scelta ideologica.
Costituzione
2° dopoguerra: società italiana si ribella a forme di autorità irrispettose di libertà e democrazia →
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(1948) a una eguaglianza formale si affianca una sostanziale.
- Le disposizioni costituzionali sono direttamente applicabili.
- Interpretazione costituzionalmente conforme: l’interprete deve non solo individuare il significato delle disposizioni normative, ma anche di tutelare il valore che, nell’ordine gerarchico dell’ordinamento, merita di essere salvaguardato.
Trattati internazionali e Trattati istitutivi dell’UE
La Repubblica ammette limiti alla propria sovranità → fonti sovranazionali affiancate alle nazionali.
- Norme del diritto internazionale generalmente riconosciute: disposizioni di natura consuetudinaria, insieme di principi che la società delle nazioni ha accettato come regole di convivenza civile.
- Disposizioni previste dai Trattati e dalle Convenzioni internazionali: espressione dei principi di convivenza civile, ma non sono obbligatorie.
- CEDU: “disposizioni contenute nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo”. Secondo la Corte Cost. queste hanno rango superiore alle disposizioni nazionali.
Leggi in senso stretto
Atti a contenuto normativo approvati dai due rami del Parlamento, promulgati dal Pres. Rep. entro un mese dall’approvazione e successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Atti legislativi
- Decreti legislativi: atti emanati dal Governo su delega delle Camere.
- Decreti legge: provvedimenti aventi forza di legge, adottati dal Governo, in casi straordinari presentati per l’approvazione alle Camere il giorno stesso in cui vengono predisposti.
- Leggi regionali.
Regolamenti e direttive
- Regolamenti UE (atti che conferiscono diritti e obblighi agli Stati membri allo stesso modo di una comune legge nazionale. Funzione di disciplinare una determinata materia). Entrano direttamente a far parte dell’ordinamento giuridico senza discrezionalità.
- Direttive UE (atti emanati dagli organi dell’UE nelle materie in cui non è possibile pervenire a una disciplina unitaria come per i regolamenti, ma è auspicabile una legislazione interna che segua comuni indirizzi). Necessitano di una legge che le faccia entrare nell’ordinamento italiano.
Regolamenti
Fonti sottordinate alla legge, prodotte dal Governo, Regioni, Province e Comuni; si regolano particolari materie già disciplinate dalla legge o altre non considerate da alcuna legge.
Usi e consuetudini
Fonti non scritte e non statuali; rapporto ripetuto nel tempo in modo costante con la convinzione che si tratti di un comportamento giuridicamente doveroso.
Rapporto codice civile e Costituzione
Non vi è sempre una concordanza di valori, es. diritto di famiglia.
Questo poneva l’interprete di fronte alla necessità di comprendere quale fosse la norma da applicare e, se la Cost. potesse essere direttamente applicabile nei rapporti inter-privati.
Art. 143 “la donna è sogg. alla potestà famigliare”.
Art. 29 Cost “i coniugi sono uguali moralmente e giuridicamente”.
No al 1975 (prima della riforma del dr di famiglia).
Problema diretta applicabilità delle norme → Art. 32 diritto alla salute.
Il bene salute non ha bisogno di una norma che ne sancisca l’immediata prescrittibilità, è direttamente applicabile.
Cap. 4 - Applicazione e interpretazione delle leggi
Interpretazione della legge: procedimento attraverso il quale si specifica il significato delle disp. normative e, per ciò, attraverso il quale si individuano le norme.
La fattispecie astratta (norma) deve essere interpretata.
La fattispecie concreta (mio caso) deve essere quantificata.
La mia fattispecie concreta può essere ricondotta a quella astratta? = interpretazione.
- Dottrinale: fatta dagli studiosi del diritto a fine scientifici, didattici o pratici - non è vincolante.
- Giurisprudenziale: posta in essere dai giudici quando decidono una controversia - vincola le parti alle quali la decisione si riferisce. Con quella norma risolvono un conflitto.
- Autentica: si spiega il contenuto di una disposizione non chiara - è vincolante per tutti.
Come si interpreta? Il procedimento interpretativo segue due vie:
Interpretazione letterale
Individua la norma attraverso il significato che alle parole della disposizione viene assegnato dal linguaggio comune e tecnico.
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Le parole possono avere un significato diverso in considerazione del contesto nel quale sono utilizzate.
“Pesca”: azione o frutto?
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Le parole devono essere prese in considerazione in connessione tra loro, non separatamente.
Interpretazione funzionale o logica
Comprendere quale fosse l’intenzione del legislatore, ovvero a ciò che ha effettivamente voluto.
Si deve seguire un criterio storico e sistematico.
1967: V trapianto da vivente di rene.
Ora: Art. 5 c.c. X lesioni permanenti.
Non è stata dichiarata incostituzionale, ora viene interpretata.
Procedimento analogico
Quando non vi sono disposizioni normative che direttamente sono collegabili a un determinato fatto, l’interprete ricorre all’analogia.
Legis: si ricorre a un procedimento interpretativo di somiglianza con fatti già previsti o materie analoghe e si applica, al fatto non disciplinato, la materia di quelli.
Iuris: se rimane ancora dubbio, si ricorre ai principi generali dell’ordinamento.
Non tutte le disposizioni normative possono essere applicate analogicamente:
- Penali (vieta di punire chi commette un fatto non previsto come reato dall’ordinamento con una disposizione entrata in vigore successivamente al fatto commesso).
- Eccezionali.
Sillogismo
Il procedimento di ricerca tra le disposizioni normative quella che più.
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