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Situazioni di garanzia

D. Situazioni di garanzia

Situazioni di garanzia patrimoniale

1. Responsabilità patrimoniale

Responsabilità patrimoniale è un istituto mediante il quale il patrimonio del debitore inadempiente viene assoggettato all’azione esecutiva del creditore al fine di realizzare il suo interesse.

Difatti, l’art. 2740, co. 1, cc dispone che: “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”.

Dunque, il patrimonio del debitore costituisce garanzia generica dell’obbligazione.

Si parla di garanzia generica perché appunto riguarda tutti i beni, presenti e futuri, del debitore; difatti, se il debitore non adempie all’obbligazione originaria, il creditore può chiedere al giudice l’espropriazione e la conseguente vendita dei beni del debitore.

Quindi, il diritto attribuito al creditore insoddisfatto.

1 LiberaWmwnte Situazioni di garanzia

Di aggredire i beni del debitore inadempiente è un diritto potestativo espropriativo.

La formulazione dell’art. 2740 è imprecisa quando afferma che “il debitore risponde dell’adempimento”.

Ciò ha portato un orientamento dottrinale ad affermare che la responsabilità patrimoniale costituisce elemento essenziale della struttura del rapporto obbligatorio, asserendo che il punto di riferimento oggettivo del diritto del creditore non è la prestazione, ma il patrimonio del debitore, che consente al creditore di soddisfare il suo interesse.

Questo orientamento, però, non può essere condiviso, in quanto la responsabilità patrimoniale opera esclusivamente a seguito dell’inadempimento.

Quindi, la responsabilità patrimoniale riguarda il momento patologico del rapporto obbligatorio, e non quello fisiologico.

Ciò non significa però che a seguito dell’inadempimento sorge subito il diritto del creditore di aggredire i beni del debitore; difatti, la responsabilità patrimoniale presuppone, oltre all’inadempimento dell’originaria obbligazione, anche l’inadempimento della conseguente obbligazione risarcitoria.

Quindi, la responsabilità patrimoniale costituisce una fase ulteriore ed eventuale rispetto alla responsabilità personale ex art. 1218 cc.

La responsabilità personale e la responsabilità patrimoniale non sono sovrapponibili, pur operando entrambe a seguito dell’inadempimento.

In altre parole, a seguito dell’inadempimento dell’obbligazione.

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Sorge prima la responsabilità personale del debitore, ossia sorge un’altra obbligazione legale che consiste nella corresponsione di una somma di denaro equivalente al danno subito (risarcimento per equivalente) o alla rimozione diretta del danno (risarcimento in forma specifica); se il debitore risulta inadempiente anche all’obbligo di risarcire il danno, allora sorge la responsabilità patrimoniale, ossia la soggezione, attuale o potenziale, dei beni presenti e futuri del debitore all’azione esecutiva del creditore insoddisfatto.

Per poter attivare l’azione esecutiva è necessario un valido titolo esecutivo, ossia una sentenza di condanna che autorizzi il creditore ad aggredire il patrimonio del debitore inadempiente.

La funzione della responsabilità patrimoniale è quella di soddisfare l’interesse creditorio, a seguito dell’inadempimento dell’obbligazione originaria.

Nonostante ciò, la responsabilità patrimoniale non è sempre satisfattoria dell’interesse creditorio; difatti, l’interesse creditorio viene soddisfatto soltanto quando l’obbligazione originaria è pecuniaria, in quanto consente al creditore di perseguire la medesima utilità che l’adempimento spontaneo del debitore gli avrebbe procurato sul piano sostanziale; al di fuori di questa ipotesi, il diritto potestativo espropriativo sui beni del debitore fa conseguire al creditore l’equivalente pecuniario del danno causatogli dall’inadempimento, così che il creditore otterrebbe un surrogato della prestazione originaria.

Quindi, la soddisfazione dell’interesse creditorio è condizionata da una doppia fase: la prima è quella della responsabilità personale, la seconda (eventuale) è quella della responsabilità patrimoniale, ricorrendo all’esecuzione forzata.

Esecuzione forzata

L’esecuzione forzata è il rimedio di cui può avvalersi il creditore al fine di ottenere l’adempimento di una prestazione.

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Che non viene eseguita volontariamente dal debitore, ma sulla base di un provvedimento del giudice.

Quindi, l’esecuzione è forzata perché il comportamento del debitore non dipende dalla sua volontà, ma da un’imposizione che segue ad un intervento dell’autorità.

L’esecuzione forzata può essere in forma generica o in forma specifica.

Esecuzione forzata in forma generica o per espropriazione

Consiste nell’adempimento coatto di un’obbligazione pecuniaria.

Quindi, questa prima forma di esecuzione forzata ha ad oggetto, originariamente o a seguito della sua trasformazione operata dal risarcimento del danno, la consegna di una somma di denaro.

Di conseguenza, il creditore ottiene l’equivalenza in denaro della perdita patrimoniale subita, che di norma non soddisfa l’interesse primario del creditore, in quanto ottiene un’utilità che è sì di valore equivalente, ma non corrispondente a quella a cui mirava nell’obbligazione originaria.

Esecuzione forzata in forma specifica

Consiste nell’adempimento coattivo di un’obbligazione di consegna o rilascio, di un’obbligazione di fare o di non fare o di un’obbligazione di contrarre.

Essa è caratterizzata dall’identità tra il bene dovuto, il bene aggredito e quello conseguito.

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Art. 2930 cc: esecuzione forzata per consegna o rilascio

L’esecuzione forzata per consegna o rilascio si ha quando, non essendo adempiuto l’obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, il creditore può ottenere la consegna o il rilascio forzati.

In altre parole, se l’obbligazione di dare, che deve avere ad oggetto una cosa specifica o generica, purché specificata nel genere e nella quantità, non viene adempiuta dal debitore, e non viene adempiuta neppure l’obbligazione di risarcire il danno, allora il creditore che abbia ancora utilità a ricevere la cosa può chiedere al giudice il titolo che lo autorizzi a ricevere quella cosa dal debitore.

Quindi, mediante l’esecuzione forzata per consegna o rilascio il creditore ottiene lo stesso bene che il debitore avrebbe dovuto fargli conseguire originariamente.

Art. 2931 cc: esecuzione forzata degli obblighi di fare

L’esecuzione forzata degli obblighi di fare si ha quando, non essendo adempiuto l’obbligo di fare, il creditore può ottenere che esso sia eseguito da un terzo, incaricato dal giudice, a spese dell’obbligato.

In altre parole, se l’obbligazione di fare non viene adempiuta dal debitore, non potendo questo essere costretto a tenere un comportamento contro la propria volontà, allora il creditore può chiedere al giudice l’esecuzione forzata in forma specifica, e cioè il giudice incarica un terzo.

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Di fare ciò che il debitore si era impegnato a fare e non ha fatto, ponendo a suo carico le spese dell’obbligazione.

Ovviamente questa forma di esecuzione forzata presuppone che la prestazione abbia il carattere della fungibilità, ossia la sostituibilità in sede esecutiva del soggetto obbligato con un altro soggetto, nominato dal giudice.

In altri termini, deve essere indifferente il fatto che, per il soddisfacimento dell’originario interesse del creditore, la prestazione sia eseguita da un soggetto diverso dal debitore.

Inoltre, la dottrina prevalente ritiene che per l’esperibilità dell’esecuzione forzata degli obblighi di fare sia necessario anche un altro requisito, ossia l’invadenza della sfera possessoria dell’obbligato.

(Ad esempio: se il proprietario del fondo vicino si è impegnato a tagliare l’albero che mi crea problemi di visuale, luce e quant’altro, e non adempie, io posso chiedere l’esecuzione forzata in forma specifica, in quanto, innanzitutto, la prestazione è fungibile, perché in base al titolo che mi viene dato dal giudice si può mandare un’altra persona a tagliare l’albero; e poi c’è il requisito dell’invasione della sfera possessoria di un altro soggetto, perché l’albero si trova sul fondo di proprietà di un altro soggetto.

Al contrario, se l’albero da abbattere è cresciuto sul mio fondo e chiedo ad un tagliaboschi di venire ad eseguire la prestazione, ma questo non adempie all’obbligazione di fare, non posso chiedere l’esecuzione forzata in forma specifica, perché nonostante la prestazione sia fungibile, non si ha l’ulteriore requisito dell’invasione della sfera possessoria di un altro soggetto, in quanto l’albero si trova nella mia proprietà; semmai posso chiedere il risarcimento del danno al tagliaboschi.

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Ma non relativamente alle vicende che riguardavano l’albero).

Art. 2933 cc: esecuzione forzata degli obblighi di non fare

L’esecuzione forzata degli obblighi di non fare si ha quando, non essendo adempiuto l’obbligo del non fare, il creditore può ottenere che sia distrutto, a spese dell’obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell’obbligo.

In altre parole, se l’obbligazione di non fare non viene adempiuta, e cioè il debitore fa quello che si era impegnato a non fare, allora il creditore può ottenere che un terzo, incaricato dal giudice, distrugga ciò che è stato fatto in violazione dell’obbligo, a meno che la distruzione non contrasti con l’economia nazionale (in questo caso, può ottenere solo il risarcimento del danno).

Art. 2932 cc: esecuzione forzata in forma specifica dell’obbligo di contrarre

L’esecuzione forzata in forma specifica dell’obbligo di contrarre si ha quando, non essendo adempiuto l’obbligo di concludere un contratto, l’altra parte può ottenere una sentenza che produce gli stessi effetti del contratto non concluso.

Dunque, anche questa forma di esecuzione forzata consente al creditore di ottenere il risultato che avrebbe conseguito con l’adempimento spontaneo del debitore.

Concludendo, l’esecuzione in forma generica attua la responsabilità patrimoniale, mentre l’esecuzione in forma specifica è una forma di realizzazione coatta del debito.

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2. Limitazioni della responsabilità patrimoniale

Il principio della responsabilità patrimoniale, art. 2740, co. 1, cc, secondo cui il patrimonio presente e futuro del debitore è assoggettabile all’azione esecutiva di tutti i creditori, trova una deroga nello stesso art. 2740, co. 2, cc, il quale sancisce che: “Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”.

Dalla formulazione della disposizione si evince che la legge, e solo la legge, può stabilire dei regimi speciali di responsabilità patrimoniale che sono esonerati dalla responsabilità generale dell’art. 2740, co. 1, cc.

Di conseguenza, essendo solo la legge a prevedere le ipotesi di limitazione della responsabilità patrimoniale del debitore, e quindi essendo la disposizione di cui all’art. 2740, co. 2 una norma imperativa, gli atti di autonomia negoziale che prospettino limitazioni della responsabilità patrimoniale sono dichiarati nulli.

8 LiberaWmwnte Situazioni di garanzia

Ex art. 1418, co. 1, cc.

Invece, sono considerati validi:

  • Sia il contratto mediante il quale il creditore e il debitore stabiliscono un ordine di precedenza sui beni da sottoporre all’azione esecutiva;
  • Sia il factum de non exequendo ad tempus, mediante il quale il creditore si obbliga, per un determinato periodo di tempo, a non chiedere la soddisfazione del credito in via di esecuzione forzata.

Le limitazioni della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740, co. 2, cc consistono nella sottrazione di taluni beni del patrimonio del debitore dall’eventuale azione esecutiva del creditore; tali beni non faranno perciò più parte della garanzia generica di cui all’art. 2740, co. 1, cc.

Tuttavia, non rientrano nella previsione della disposizione:

  • Le clausole che limitano l’ammontare del quantum debeatur, cioè quelle che stabiliscono l’importo massimo fino al quale il debitore inadempiente si obbliga a rispondere;
  • Le clausole che escludono in toto la responsabilità patrimoniale, come ad esempio nelle ipotesi di colpa lieve.

Quindi, il nostro ordinamento permette al debitore di segregare una parte del suo patrimonio per destinarlo al perseguimento di finalità specifiche.

Per questo si parla di segregazione patrimoniale.

Così, il patrimonio del debitore non è più una massa unica e indistinta.

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Offerta generalmente alla responsabilità di tutti i creditori, ma esso può presentarsi frazionato e distinto in parti quanti sono i regimi speciali che introducono limitazioni nella responsabilità patrimoniale dell’art. 2740 cc.

Il patrimonio segregato reca con sé la distinzione dei creditori che saranno funzionalmente collegati a quella parte di patrimonio debitorio che ha giustificato il sorgere del rapporto obbligatorio finalizzato alla destinazione.

Fondi patrimoniali

Sono esempi di segregazione patrimoniale i fondi patrimoniali, i quali determinano un vincolo su un insieme di beni, mobili o immobili, conferiti dai coniugi o dai terzi al fine di soddisfare i bisogni della famiglia.

Come si può notare si tratta di una limitazione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 cc e di una compressione dei diritti dei creditori.

Altro esempio di segregazione patrimoniale sono i cd. patrimoni destinati ad uno specifico affare, introdotti a seguito della riforma del diritto societario all’art. 2447 bis cc, in base al quale: “La società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato ad uno specifico affare […]”.

Quindi, il legislatore consente alle società di scindere una parte del proprio patrimonio e decidere di utilizzare quella parte di patrimonio solo per uno specifico affare.

Di conseguenza, i creditori sociali non possono agire su tutto il patrimonio della società, ma solo su quella parte che non è stata destinata ad un determinato affare; sull’altra parte del patrimonio, quella destinata ad uno specifico affare, invece, potranno rifarsi solo i creditori che sono in contatto con la società rispetto a quel determinato affare.

Dunque, come si può notare c’è una limitazione operata dalla legge nel campo della responsabilità patrimoniale.

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E quindi della garanzia patrimoniale, perché i creditori generici si troveranno un patrimonio inferiore su cui rivalersi.

Atti di destinazione

Altra limitazione della garanzia patrimoniale sono gli atti di destinazione previsti dal legislatore nel 2005 all’art. 2645 ter cc, in base al quale gli atti di autonomia negoziale possono determinare vincoli di destinazione su beni immobili e beni mobili registrati, destinandoli, per un periodo non superiore a 90 anni o per la durata della vita della persona beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’art. 1322, co. 2, cc.

Quindi, il legislatore dà la possibilità di staccare parte del patrimonio per destinarlo alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità o a pubbliche amministrazioni o a persone fisiche.

Di conseguenza, i creditori non potranno aggredire tutto il patrimonio, ma la parte che è stata destinata viene fatta salva, la quale però può essere oggetto di esecuzione da parte dei soli creditori che sono in relazione con lo scopo dedotto dall’interesse meritevole di tutela.

Come si può notare si ha un meccanismo molto simile a quello previsto dall’art. 2447 bis cc per le società; c’è una differenza però: nell’art. 2645 ter cc il punto qualificante la norma è il riferimento agli interessi meritevoli di tutela posti a fondamento dell’atto di autonomia negoziale in virtù del quale si realizza un’ipotesi di segregazione patrimoniale.

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Quindi, nel rispetto degli obiettivi protetti dall’ordinamento giuridico e dei suoi principi fondamentali, l’atto di autonomia negoziale, seppur per un tempo definito nel massimo (90 anni), può segregare il patrimonio.

E si può anche destinare l’intero patrimonio; ma se così fosse, tutti i creditori estranei allo scopo dedotto dall’interesse meritevole di tutela posto a fondamento dell’atto di autonomia negoziale non avrebbero più a disposizione la responsabilità patrimoniale.

Inoltre, non sempre si può segregare il patrimonio ai sensi dell’art. 2645 ter cc, ma la garanzia patrimoniale si può

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LiberaWmente17 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Caterini Enrico.
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