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Appunti prof.ssa Bessoa

Parte generale, libro I CPC.

Elaboratrice: Luisa Agliassa.

12 I lezione.

Lunedì 21 settembre 2009.

Introduzione generale

Il testo base della procedura civile è il CPC del 1942 - di cui noi analizzeremo i primi due libri -, ma troviamo norme processualcivilistiche anche nel Libro VI CC, intitolato «Della tutela dei diritti», di cui il Capo I del Titolo IV racchiude alcune disposizioni generali in materia di tutela giurisdizionale (= Tutela davanti al giudice) dei diritti, quali il principio dispositivo, la disciplina generale dell’azione costitutiva ex art. 2907 C. C., il concetto di cosa giudicata ex art. 2908 C. C. e art. 2909 C. C. Alcune leggi speciali, di cui si tratterà in seguito.

Funzioni del diritto processuale civile

Oggetto del corso è il sistema giustizia civile, così come offerto al nostro Stato: la giustizia civile è lo strumento attraverso cui trova tutela il diritto soggettivo, una volta che sia stato violato. Pertanto, mentre il diritto sostanziale individua astrattamente i diritti soggettivi, il diritto processuale dà effettività/effettiva tutela al diritto sostanziale: nel caso in cui non fosse previsto ex lege alcuno strumento per porre rimedio alla violazione del diritto soggettivo, l’esistenza del diritto soggettivo ex lege sarebbe una mera enunciazione di principio.

A tal proposito, bisogna considerare che, se il legislatore italiano si limitasse a prevedere il processo ordinario di cognizione, cui segue l’assoluzione o la condanna del convenuto (previa pronuncia della sentenza), egli prevederebbe una tutela in via astratta, ma, in concreto, non darebbe all’attore lo strumento per ottenere un’effettiva soddisfazione del proprio diritto soggettivo. Infatti, nel caso in cui il convenuto abbia perso la causa (il che, in linguaggio tecnico, si dice “il convenuto sia soccombente”), egli può ottemperare o meno alla propria obbligazione; per questo motivo, accanto al processo ordinario di cognizione, entra in gioco il processo esecutivo, che comporta la sostituzione dell’obbligato, che spontaneamente non ottempera alla sentenza di condanna, con organi dello Stato dotati di potere coercitivo [In particolare, un tipo di azione esecutiva è la c.d. espropriazione forzata: il c.d. ufficiale giudiziario pignora i beni del convenuto inottemperante, vendendoli forzosamente, al fine di ricavare una somma da versare all’attore creditore, per soddisfarne il proprio diritto soggettivo].

Inoltre, il diritto processuale svolge anche una funzione deterrente: nel caso in cui il legislatore non preveda strumenti per rendere effettivo il diritto soggettivo violato, i cittadini rispetterebbero ancora di meno i propri obblighi.

Fasi del processo civile italiano

Salvo casi eccezionali, il processo civile è un processo di parte, un c. d. processo dispositivo (anche detto principio della domanda): ex art. 2907.1 C. C., «alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda di parte». Ciò significa che il soggetto che si afferma titolare di un diritto soggettivo (vs soggetto titolare del diritto, quale sottigliezza terminologica che chiarifica che sarà solo il giudice a dire che si tratta veramente del soggetto titolare del diritto) propone, ad un giudice funzionario dello Stato, una domanda di condanna nei confronti di un certo soggetto, quando ritenga che il suo diritto sia stato leso da tale controparte; pertanto, l’attore, al fine di addivenire ad una soluzione della controversia tra sé medesimo ed il convenuto in giudizio, affida al giudice la decisione della controversia.

Dal canto suo, il giudice dovrà accertare come si sono effettivamente verificati i fatti (addotti a propria difesa sia dall’attore, sia dal convenuto) e, dopo averli ricostruiti, applicare ad essi la corretta norma giuridica, emanando una sentenza.

A rigore di logica, quindi, le fasi del processo civile individuate dal CPC e, più in generale, le fasi di qualunque tipo di processo sono le seguenti:

  • Fase introduttiva, in cui sono individuate le parti e la domanda è proposta al giudice;
  • Fase di istruzione della causa, suddivisa a sua volta nella c.d. fase di trattazione, in cui sono individuate le questioni controverse di fatto e di diritto, e nell’eventuale c. d. fase di istruzione probatoria, in cui sono eventualmente assunti i mezzi di prova (= Elementi dati al giudice, affinché possa formare il proprio convincimento. Tipico mezzo di prova è la prova testimoniale);
  • Fase decisoria, in cui la causa è decisa.

Correttezza e giustizia della decisione del giudice

Per quanto sopra detto, da un punto di vista teorico, un sistema di giustizia civile deve garantire che vi siano delle decisioni/delle sentenze corrette e giuste, sia dal punto di vista dell’accertamento dei fatti, sia dal punto di vista dell’applicazione delle norme giuridiche.

Come può il legislatore garantire la correttezza e la giustizia della sentenza civile? Che tipo di processo civile deve predisporre allo scopo di avere un sistema efficiente di giustizia civile?

In primo luogo, il legislatore deve impostare un sistema giudiziario ben funzionante, con un adeguato numero di giudici e con rispettive adeguate strutture [Infatti, il giudice non opera da solo, bensì è affiancato dall’ufficio giudiziario, dagli ausiliari del giudice, dal cancelliere, dagli ufficiali giudiziari], rispetto al tipo di domanda di giustizia esistente in Italia.

In secondo luogo, il legislatore deve fissare regole processuali che consentano di conseguire l’obiettivo della correttezza della sentenza, quali:

  • La garanzia della preparazione e della professionalità dei giudici;
  • La garanzia del diritto di difesa delle parti, che possano far valere al 100% le loro ragioni;
  • La garanzia della collegialità dell’organo giudicante, il che implica una maggiore ponderazione della sentenza, determinata dal confronto di diverse opinioni riguardo la controversia, purché i soggetti giudicanti non superino il numero di 3 o 5 (il che renderebbe la decisione comune troppo difficile da raggiungere, a causa della molteplice disparità di opinione);
  • La garanzia del controllo della sentenza previa impugnazione, il che implica più gradi di giudizio, sempre in termini ragionevoli;1

[…]

Il legislatore può operare in materia di giustizia civile avendo come unico obiettivo/parametro di riferimento la correttezza della decisione del giudice?

No, il legislatore deve tenere contemperare questo obiettivo fondamentale con il problema dei tempi, poiché un processo, in cui siano date possibilità difensive senza limiti temporali alle parti ed in cui vi siano dai 3 ai 5 gradi di giudizio, senza dubbio, porterà ad una decisione più corretta, ma si scontra con il parametro temporale!

Tempo ragionevole di durata del processo civile ordinario di cognizione

In particolare, il nostro legislatore costituzionale afferma che il legislatore deve garantire che il processo si svolga in un tempo ragionevole: che cosa si intende con quest’espressione? Perché, affinché il sistema giustizia civile funzioni bene, è importante che la decisione sia presa dal giudice, in un tempo ragionevole e che da un certo momento in poi non sia più possibile metterla in discussione e quindi sia definitiva?

[A questo proposito, i processualcivilisti parlano di efficacia di giudicato: ad un certo punto, scende il giudicato sulla pronuncia del giudice che, quindi, salvo casi eccezionali, non può più essere posta in dubbio] Dobbiamo pensare che il processo civile è un processo tra privati, motivo per cui è importante che il privato ottenga una riparazione del proprio diritto in tempi ragionevoli.

Esempio: pensando ad una sentenza di divorzio, si consideri che il divorzio è un diritto indisponibile, motivo per cui i coniugi devono recarsi necessariamente dal giudice statale (e non possono recarsi dall’arbitro); di conseguenza, il fattore tempo ha un’importanza a maggior ragione fondamentale.

Costi del processo civile ordinario di cognizione sopportabili dalla collettività e dal singolo cittadino

Inoltre, esiste l’ulteriore dimensione dei costi del processo: affinché il sistema giustizia civile sia ben funzionante, il cittadino deve potervi accedere a costi sopportabili per la collettività; infatti, dato che i servizi pubblici sono molteplici, la collettività deve sostenere costi limitati per ciascuno di essi, tra cui anche la giustizia.

Allo stesso tempo, un sistema giustizia, in cui costi molto alti sono fatti sopportare al singolo attore, comporterebbe che il diritto di rivolgersi al giudice, anche se previsto in astratto, non sarebbe possibile in concreto. In particolare, oltre al c. d. contributo unificato, l’attore deve sopportare l’ulteriore costo dell’avvocato: in base ad una specifica scelta legislativa, questo è un costo sempre necessario.2

Nel nostro ordinamento la difesa personale è estremamente limitata, ridotta ad un unico tipo di giudice di fronte al quale si può far valere la propria pretesa, il c. d. giudice di pace; pertanto, di regola, per far valere un proprio diritto soggettivo, il cittadino ha l’obbligo di rivolgersi ad un avvocato e, di conseguenza, sostenerne il costo. Questa scelta del legislatore italiano è stata determinata dal fatto che, a causa della complessità di costruzione dei diritti soggettivi e, più in generale, delle norme sostanziali e processuali, il singolo cittadino non è in grado, nella maggior parte dei casi, di difendersi personalmente.

In ogni caso, citando una nozione relativa alle spese del processo, la c.d. regola della soccombenza afferma che l’attore ha l’onere di anticipare le spese processuali, ma, nel momento in cui il giudice definisce la causa, egli pronuncia/attribuisce le spese a carico della parte che perde il processo. Di conseguenza, se l’attore perde la causa, dovrà sostenere, oltre alle proprie spese, anche quelle del convenuto: secondo un processualcivilista, questa regola fa sì che una parte ottenga nel processo proprio ciò cui ha diritto e che, quindi, il proprio diritto non sia decurtato delle spese! È chiaro che la regola della soccombenza gioca a favore di una minore proposizione delle domande al giudice: l’attore sarà spinto a riflettere su tale proposizione, perché, nonostante in Italia le spese processuali non siano molto elevate, il dover eventualmente pagare anche le spese della controparte è comunque un deterrente!

Principi fondamentali del processo civile

Quali principi fondamentali del processo civile, possiamo individuare:

  • La terzietà e l’imparzialità del giudice - Il giudice deve essere un soggetto non coinvolto nella controversia, sia rispetto alle parti (= non avere rapporti di amicizia o di parentela con l’attore e/o con il convenuto), sia rispetto all’oggetto della causa (= non avere un interesse rispetto alla controversia).
  • Il principio del contraddittorio - Poiché il processo civile è processo di parte, ivi deve essere garantita la tutela del diritto di difesa: il convenuto in giudizio, al pari dell’attore, deve sempre avere la possibilità di fare valere le sue ragioni.

Principi sovranazionali in materia di processo civile ordinario di cognizione

Oltre ai tre parametri di cui sopra (= Decisione giusta e corretta + Tempo ragionevole + Costo contenuto), il legislatore italiano deve anche tener conto, a livello europeo, dell’art. 6.1 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, rubricato “Diritto ad un processo equo”, quale norma sovranazionale circa principi cardine/garanzie fondamentali in materia processualcivilistica: «Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole davanti ad un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile […]».

Da questa norma, in primo luogo, si ricava il diritto di azione/di accesso alla giustizia/di rivolgersi ad un giudice di ogni cittadino per la «determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile». Inoltre, si ricava esplicitamente il principio dell’indipendenza ed imparzialità del giudice funzionario di Stato; allo stesso tempo, è esplicitato il parametro/la garanzia del termine ragionevole di giudizio.

Infine, se pur non espressamente stabilito dall’art. 6.1 CEDU, la giurisprudenza della Corte Europea ha ricorrentemente ribadito il c. d. principio della parità delle armi: le parti devono essere trattate in modo eguale davanti al giudice, cioè devono avere eguali facoltà di fronte al giudice.

Principi costituzionali in materia di processo civile ordinario di cognizione

Il legislatore ordinario italiano, nel delineare il processo civile, deve parimenti tenere conto degli artt. 24 e 111 della Costituzione.

In particolare, ex art. 24.1 della Costituzione, «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi», quale ribadito diritto di accesso alla giustizia/diritto di azione in capo a ciascun cittadino.

Inoltre, ex art. 24.2 della Costituzione, «La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento», il che significa che il diritto di difesa deve essere garantito in ogni grado di giudizio (= Primo grado + Appello e Cassazione, quale giudizio di impugnazione + Ulteriori gradi di impugnazione c.d. straordinaria) e, più nello specifico, in ogni momento di ciascun grado di giudizio [Ciò significa che, ad esempio, non è sufficiente che l’attore, nell’instaurare il processo, convenga in giudizio la propria controparte, instaurando il contraddittorio nei suoi confronti; al contrario, deve anche essere garantito il principio di parità delle armi, dando ad entrambe le parti, in ogni fase del processo, la medesima facoltà di difesa].

D’altro canto, ex art. 24.3 della Costituzione, «Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione», quale comma a garanzia del diritto di accesso alla giustizia ai non abbienti, indipendentemente dai costi della giustizia. In particolare, fino a qualche anno fa, il diritto di azione dei non abbienti era scarsamente garantito, poiché era relegato all’istituto del c. d. gratuito patrocinio, secondo il quale l’avvocato svolgeva il proprio compito gratuitamente, il che accadeva molto raramente; inoltre, ulteriore causa di scarso utilizzo del gratuito patrocinio era anche determinato dal fatto che non era più stato aggiornato il limite di reddito, entro cui potervi accedere.

Al contrario, ex D. P. R. n. 115 del 2002, oggi lo Stato garantisce maggiormente la tutela del cittadino non abbiente, previa il c.d. patrocinio a spese dello Stato, secondo il quale l’avvocato del singolo cittadino non abbiente è pagato dallo Stato. In particolare, quale sarà la soglia della non abbienza, che consente a spese dello Stato di avvalersi dell’opera di un avvocato per far valere il proprio diritto violato?

Al fine di accedere al patrocinio a spese dello Stato, oltre al vaglio preliminare secondo cui le ragioni dell’attore non abbiente devono risultare non manifestamente infondate, la soglia di reddito è di 10900 €.

Invece, ex art. 111.1 della Costituzione, «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge»; a lungo, la dottrina si è interrogata sul significato del termine giusto processo, domandandosi se si tratta di garanzia ulteriore rispetto a quelle statuite ex art. 24 della Costituzione. Sicuramente, con questo termine il legislatore costituzionale italiano ha inteso richiamare l’equa e pubblica udienza ex art. 6.1 CEDU; in secondo luogo, in questo termine è sottesa l’idea della correttezza

Note

1 Il processo civile italiano si struttura in più gradi: oltre ad un primo grado, qualora la sentenza ivi emessa sia attaccata attraverso un mezzo di impugnazione (e, perciò, non passi in giudicato), abbiamo l’Appello e l’ulteriore possibilità del ricorso per Cassazione, oltre a mezzi di impugnazione c.d. straordinari.

In particolare, i giudici civili di I grado sono: il Tribunale (che è un giudice togato, il processo davanti al quale costituisce il modello del processo di cognizione di I grado) ed il giudice di pace (che è un giudice non togato sostitutivo della precedente figura del conciliatore). Inoltre, eccezionalmente, la Corte d’appello, che di regola è giudice d’appello, può avere anche competenze come giudice di I grado. Un tempo, c’era anche la figura del pretore, che oggi è stata abolita.

2 Mentre nell’ordinamento italiano il rivolgersi all’avvocato è previsto come obbligo, in altri ordinamenti è lasciata la facoltà di scelta al cittadino: se il cittadino vuol provare a difendersi personalmente, lo può sempre fare, mentre, se egli ritiene di non averne il tempo o di non avere una sufficiente preparazione giuridica, si rivolge ad un avvocato.

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher L.Agliassa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Besso Marcheis Chiara.
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