Appunti prof.ssa Bessoa. A. 2009-2010 diritto processuale civile: il procedimento ordinario di cognizione, libro II CPC
Elaboratrice: Luisa Agliassa
Lezione XV - II - parte
Mercoledì 21 ottobre 2009
Oggetto della seconda parte del corso è il Libro II CPC: saranno trattati lo svolgimento del processo di cognizione di primo grado sia di fronte al Tribunale, sia di fronte al Giudice di Pace; il procedimento sommario di cognizione, introdotto ex novo dalla Legge n. 69 del 2009, quale ulteriore alternativa a disposizione dell’attore, per le cause che spettano al giudice monocratico di Tribunale; i vari mezzi d’impugnazione; in linea generale, soffermandosi sulle differenze rispetto al processo civile ordinario, la disciplina del rito del lavoro/delle c. d. cause di lavoro.
Il procedimento ordinario di cognizione di primo grado davanti al Tribunale
Entro il Titolo I del Libro II CPC, per un totale di 147 articoli, il legislatore disciplina in modo dettagliato il procedimento che si svolge davanti al tribunale, mentre il Titolo II del Libro II CPC, dedicato al procedimento davanti al giudice di pace, contiene solo 11 articoli.
La composizione collegiale o monocratica del Tribunale in fase decisoria
Come si è già ricordato più volte, di regola, post riforma degli anni ’90, il tribunale è giudice monocratico; eccezionalmente, soltanto per talune controversie, elencate tassativamente ex artt. 50-bis, 50-ter e 50-quater CPC, la prima fase processuale (cioè la fase introduttiva + la fase di istruzione della causa) è affidata al giudice istruttore, mentre la decisione vera e propria della causa è presa da un collegio, composto da tre giudici. Tuttavia, come si è già detto, la maggior parte del Titolo I del Libro II CPC, non essendo stato toccato dalla riforma degli anni ’90, è ancora oggi disegnata sull’originaria ripartizione di ruoli tra giudice istruttore e collegio, mentre solo poche disposizioni di esso riguardano il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.
Quale insieme d’articoli inserito ex D. LGS n. 51 del 1998, la Sezione VI bis del Capo I del Titolo I del Libro I CPC, rubricata “Della composizione del Tribunale”, si occupa di questa tematica.
In particolare, quale elenco numericamente limitato di cause molto delicate, per cui è ancora prevista ex lege la garanzia della decisione collegiale da parte di 3 giudici, è ex art. 50-bis.1 CPC stabilito che «Il Tribunale giudica in composizione collegiale nelle cause nelle quali è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero».
[Come si è già visto, si tratta di cause nelle quali il legislatore CPC ravvisa un interesse pubblico, che vanno al di là dei diritti soggettivi delle parti. Si veda la precedente analisi dell’art. 70 CPC, rubricato “Intervento in causa del PM”]
- Salvo che sia altrimenti disposto, nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa [Si tratta di cause relative alla materia fallimentare];
- Nelle cause devolute alle sezioni specializzate [Come si è già visto, è stabilito che «Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura», ex art. 102.2 Costituzione. Esempi: il Tribunale dei Minori, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e/o le Sezioni Specializzate Agrarie];
- Nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
- Nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione [Si tratta di cause relative alla materia societaria], nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
- Nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima [quale scelta legislativa che è stata sottoposta a critica, poiché materia testamentaria non è apparsa a tal punto delicata da essere sottoposta a decisione collegiale];
- Nelle cause di cui alla Legge 13 aprile 1988, n. 117 [cioè nelle cause relative alla responsabilità civile dei giudici].
- Nelle cause di cui all’articolo 140-bis del Codice del consumo di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 [cioè le c. d. class actions a tutela dei diritti omogenei dei consumatori, quali ulteriore ipotesi ex art. 50-bis.1 CPC, inserita ex Legge n. 244 del 2007].
Inoltre, è stabilito che «Il Tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto», ex art. 50-bis.2 CPC. [Come si è già detto, si tratta della c. d. volontaria giurisdizione, disciplinata nel Capo VI del Titolo II del Libro IV CPC, quale importante branca processualcivilistica che, invece di tutelare un diritto soggettivo, tutela un mero interesse].
In via generale e residuale, d’altro canto, è stabilito che «Fuori dei casi previsti dall’articolo 50-bis, il Tribunale giudica in composizione monocratica», ex art. 50-ter CPC.
Infine, ex art. 50-quater CPC, rubricato “Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale”, è stabilito che «Le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 50-ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice. [Ciò significa che la nullità derivante dalla loro inosservanza non è ritenuta una nullità assoluta e relativamente insanabile ex art. 158 CPC]. Alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l’articolo 161, primo comma [cioè la regola della conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame]».
1. La fase di introduzione della causa
L’atto di citazione - è stabilito che «La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa», ex art. 163.1 CPC; quale limite alla discrezionale scelta dell’attore riguardo la data dell’udienza, è stabilito che «Il Presidente del tribunale stabilisce al principio dell’anno giudiziario con decreto approvato dal Primo Presidente della Corte di appello i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti», ex art. 163.2 CPC.
Il contenuto dell’atto di citazione
Come si è già detto, l’atto di citazione ha due principali funzioni: la c. d. vocatio in ius, cioè la citazione/la chiamata in causa del convenuto, quale funzione propria dell’atto di citazione; e la c. d. editio actionis, cioè l’identificazione della domanda, quale funzione propria di tutti gli atti introduttivi del processo.
A tal proposito, ex art. 163.3 CPC, quale elenco dei requisiti formali dell’atto di citazione, è stabilito che «L’atto di citazione deve contenere:
- L’indicazione del Tribunale davanti al quale la domanda è proposta (quale requisito indispensabile per la citazione del convenuto e, di conseguenza, attinente alla validità dell’atto di citazione. Si tratta di individuazione di ufficio giudiziario - e non di giudice persona fisica -);
- Il nome, il cognome e la residenza dell’attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto (cioè le parti processuali, quale elemento soggettivo d’identificazione della domanda e, di conseguenza, attinente alla validità dell’atto di citazione. Tuttavia, l’indicazione delle parti è fatta rientrare dal legislatore entro la vocatio in ius) e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono (legalmente) (volontariamente) (qualora le parti processuali abbiano capacità di essere tali, ma non abbiano capacità processuale). Se attore o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio (cioè il);
- La determinazione della cosa oggetto della domanda (quale elemento oggettivo d’identificazione della domanda dell’attore e, di conseguenza, attinente alla validità dell’atto di citazione) petitum;
- L’esposizione dei fatti (cioè la causa petendi, quale eventuale elemento oggettivo d’identificazione della domanda dell’attore e, di conseguenza, attinente alla validità dell’atto di citazione) e degli elementi di diritto (l’esposizione) [quale requisito attinente alla preparazione della causa. In particolare, l’esposizione degli elementi di diritto non attiene alla funzione di identificazione della domanda, perché, secondo il principio per cui iura novit curia, è il giudice che individua la norma di diritto applicabile alla fattispecie e, dunque, alla base della domanda dell’attore!], costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni (dell’attore) (quale requisito attinente alla preparazione della causa);
- L’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione (quale requisito attinente alla preparazione della causa);
- Il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata [cioè l’avvocato e, eventualmente, la procura alle liti, quali requisiti attinenti alla preparazione della causa. In particolare, è evidenziato che la procura alle liti deve essere indicata «qualora questa sia stata già rilasciata», poiché è stabilito che «La procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata», ex art. 125.2 CPC];
- L’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione [quali requisiti indispensabili per la citazione del convenuto e, di conseguenza, attinenti alla validità dell’atto di citazione].
Poiché il legislatore vuole che il convenuto abbia un lasso di tempo adeguato e abbastanza ampio - che decorre dalla notificazione dell’atto di citazione (quale avvenuta conoscenza legale, in capo al convenuto, della proposizione di una domanda nei suoi confronti) a 20 giorni prima dell’udienza di comparizione (quale termine ultimo per non incorrere nelle decadenze ex art. 38.1 CPC ed ex art. 167.2 CPC) - per predisporre le proprie difese (cioè per contattare un avvocato, il quale, poi, deve avere il tempo di predisporre un atto difensivo), nel fissare il giorno della prima udienza, l’attore deve osservare un termine dilatorio, secondo la prof.ssa eccessivo a livello di dilatazione dei tempi processuali: ex art. 163-bis.1 CPC, rubricato “Termini per comparire”, è stabilito che «Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all’estero».
Motivo per cui, al fine di predisporre le proprie difese, il convenuto avrà rispettivamente (90-20) = 70 giorni - cioè poco più di 3 mesi, che, pre Legge n. 263 del 2005, erano solo 40 giorni, quale lasso di tempo più ragionevole secondo la prof.ssa -, oppure (150-20) = 130 giorni.
Tuttavia, è stabilito che «Nelle cause che richiedono pronta spedizione (cioè le cause che hanno una certa urgenza), il Presidente può, su istanza dell’attore e con decreto motivato in calce all’atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma», ex art. 163-bis.2 CPC.
Inoltre, è stabilito che «Se il termine assegnato dall’attore eccede il minimo indicato dal primo comma, il convenuto costituendosi prima della scadenza del termine minimo può chiedere al Presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest’ultimo termine, l’udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall’attore», ex art. 163-bis.3 CPC: in genere, l’attore intende ottenere velocemente un dictum del giudice a quo, ma, talvolta, l’attore può fissare l’udienza molto in là nel tempo - al fine di posticipare il più possibile la decisione del giudice -, qualora, temendo che sia proposta una domanda nei suoi confronti da parte del medesimo convenuto, instauri un’azione di accertamento in proposito.
L’invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso d’abbreviazione dei termini e a comparire nell’udienza indicata dinanzi al giudice designato, ai sensi dell’art. 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167.
[In particolare, quale decadenza cui va incontro il convenuto incorso in mancata costituzione in termini - di massimo 20 giorni prima dell’udienza di comparizione -, è stabilito che «L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata», ex art. 38.1 CPC; allo stesso tempo, è stabilito che nella comparsa di risposta il convenuto «a pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio», ex art. 167.2 CPC. Queste due decadenze sono stabilite al fine di far organizzare la propria difesa al convenuto entro un lasso di tempo adeguato, ma non irragionevolmente eccessivo!]
Lezione XVI
Lunedì 26 ottobre 2009
La nullità dell’atto di citazione
Secondo il principio generale di tassatività della nullità/dell’invalidità dell’atto processuale (In particolare, come si è già detto, è stabilito che «Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge», ex art. 156.1 CPC), quale norma lunga e complessa, composta da sei commi, l’art. 164 CPC identifica i casi in cui la mancanza di un requisito formale ex art. 163.3 CPC determina la nullità dell’atto di citazione, dando una disciplina diversa, a seconda che il requisito formale attenga alla funzione di vocatio in ius - quale ipotesi disciplinata nei primi 3 commi dell’art. 164 CPC - o di editio actionis - quale ipotesi disciplinata negli ultimi 3 commi dell’art. 164 CPC -.
In particolare, la disciplina della nullità dell’atto di citazione ex art. 164 CPC è stata riformata ex Legge n. 353 del 1990, ispirandosi al modello della disciplina della nullità della notificazione dell’atto di citazione ex art. 291.1 CPC.
Per quanto attiene i requisiti formali relativi all’in ius vocatio
In particolare, quali vizi di nullità conseguenti alla mancanza dei requisiti formali corrispondenti alla funzione di vocatio in ius, è stabilito che «La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell’articolo 163 (cioè l’indicazione del Tribunale davanti a cui l’attore propone la domanda e/o l’individuazione delle parti processuali), se manca l’indicazione della data dell’udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ex art. 163-bis.1 CPC».
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Procedura Civile - Parte generale ex LIBRO I CPC
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Procedura civile
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Procedura Civile - I mezzi d'impugnazione ex LIBRO II CPC
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Lezione 7, Procedura civile