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Cap. 3 Il giudice istruttore e le sue valutazioni

Il giudice istruttore non è una figura presente in tutte le legislazioni processuali, anzi, si è trattato di una vera e propria invenzione del legislatore del 1942. Sotto il vigore del codice del 1865, si era manifestato un autorevole movimento d’opinione che reclamava una trasformazione del nostro processo civile sotto il segno dell’oralità; oralità significava soprattutto processo per udienze assai concentrato e con la partecipazione personale e diretta del giudice, modello di difficile realizzazione in un sistema che voleva riconoscere ampio spazio alla trattazione collegiale delle cause anche in primo grado.

La prima difficoltà nasceva da un non sopportabile aumento dei costi, in quanto il bilancio del nostro Paese non tollera la spesa che comporta l’impegno congiunto di un collegio di almeno 3 magistrati per tutta la durata del processo.

In secondo luogo, alcune attività, quali quelle di direzione e di impulso e talune di accertamento dei fatti, sono svolte meglio dal giudice singolo che dal giudice collegiale. Venne fuori l’idea che, nelle controversie assegnate alla decisione del giudice collegiale, la direzione del processo potesse essere affidata ad un giudice singolo, organicamente collegato al collegio. Questo giudice, al quale furono affidati tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, avrebbe agito in raccordo con il collegio, raccordo che la riforma del 1950 avrebbe reso costante con l’introduzione della possibilità di controllo immediato, tramite reclamo, dei provvedimenti più significativi del giudice istruttore. Inoltre, egli era e continua ad essere relatore della causa al collegio e come tale normalmente è anche l’estensore della decisione.

Le valutazioni e i provvedimenti del giudice istruttore

Abbiamo visto, al cap. 2, le attività del giudice istruttore con riferimento alle valutazioni preliminari quanto alla fase dell’istruzione e della rimessione della causa in decisione. È da stabilire se il giudice debba motivare la sua scelta di invitare subito le parti a precisare le conclusioni, rilevante quando egli sia di fronte all’alternativa tra il dare immediato ingresso a una questione preliminare o pregiudiziale ovvero rinviarla alla definizione dell’intera questione di merito. È ovvio che il giudice si fa guidare da una valutazione di probabilità e cioè se riterrà assai probabile che la questione sia fondata, inviterà le parti a precisare le conclusioni. In caso contrario, una anticipazione della decisione sulla sola questione preliminare o pregiudiziale si risolverebbe in una inutile frammentazione del processo per il ruolo delle sentenze non definitive con un dispendio di atti e tempo da evitare.

Ci sembra possibile affermare che anche se le ordinanze devono essere motivate, ex art. 134, questo sia un caso in cui il giudice possa limitarsi a supportare la sua decisione con formule di stile: “poiché ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni; poiché ritiene opportuna la decisione congiunta del merito e della questione preliminare, invita le parti a formulare o precisare le proprie richieste istruttorie”, senza ulteriori specificazioni che necessariamente indicherebbero una presa di posizione su determinati temi della controversia.

Regola fondamentale: le ordinanze del giudice istruttore, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa. Da cui discendono due corollari:

  • Le ordinanze, tranne poche eccezioni, possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate;
  • Le parti, senza bisogno di mezzi di impugnazione, possono riproporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo a norma del 189, tutte le questioni risolte al giudice istruttore con ordinanza revocabile.

Restano non modificabili, non revocabili: le ordinanze pronunciate sull’accordo delle parti, le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge, quali quelle con cui vengono sostituite persone del processo; o vengono disposte condanne a pagamenti di somme; o vengono decise questioni attinenti lo svolgimento del processo, cancellazione o sospensione.

Tra le ordinanze del giudice istruttore vi erano quelle con cui egli rimetteva in termini la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, ora possono essere emesse “anche” da lui. Sulla competenza il giudice provvede con ordinanza contro cui è possibile il solo regolamento di competenza, al fine di semplificare la disciplina.

Le ordinanze decisorie

Nel processo civile ordinario, il cuore della causa è rappresentato dalla fase istruttoria, cioè quella in cui si raccolgono le prove. Questa fase inizia con l’udienza prevista dall’articolo 184 c.p.c., ma prima di approfondirla nel dettaglio, conviene soffermarci su alcuni poteri del giudice istruttore che possono concludere in tutto o in parte il processo, anche prima della sentenza. Questi poteri si concretizzano in tre tipi di ordinanze “decisorie”, introdotte dopo il ’90:

  • Ordinanza per il pagamento di somme non contestate (art. 186-bis c.p.c.)
  • Ordinanza-ingiunzione (art. 186-ter)
  • Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruttoria (art. 186-quater)

Finalità di queste ordinanze: servono a semplificare e velocizzare la risoluzio

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mariapaola.serracf di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Izzo Silvia.

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