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Notifica, etichettatura e pubblicità negli integratori
La procedura di notifica ha da sempre rappresenta to un valido sistema per accertare la conformità alla normativa vigente, al fine di garantire la sicurezza dell'integratore alimentare e la corretta informazione ai consumatori. Il Ministero della Salute valuta la notifica e, nel caso di esito positivo, l'integratore alimentare viene inserito nel registro degli integratori alimentari pubblicato sul sito del Ministero. Diversamente, se vi sono dei rilievi da porre all'azienda notificante, il Ministero, entro 90 giorni dall'invio della notifica, può chiedere specifica documentazione sul razionale alla base della composizione del prodotto stesso, sui diversi costituenti (valutati non solo singolarmente ma anche per la possibilità di effetti tra loro interferenti), sull'adeguatezza delle quantità di assunzione consigliate, sui metodi di analisi e sulla sicurezza d'uso (compresi gli aspetti relativi alla purezza e alla presenza di specifici contaminanti). Nel caso di rilievi da parte del Ministero, l'azienda notificante ha 30 giorni per rispondere per iscritto a quanto richiesto dal Ministero. Infine, se l'esito della valutazione è negativo, il Ministero può fare richiesta di non immettere il prodotto incommercio.
Cosa dice la legge a riguardo
In merito alla notifica, l'articolo 7 del dm 169 /2004 riporta che nell'etichettatura e nella pubblicità non è consentita la citazione della pro-cedura di notifica. La pubblicità degli integratori è soggetta a due divieti fondamentali dalle norme vigenti:
• il divieto di ingannevolezza ( artt. 2 e 3 del Decreto Legislativo 74/1992), ribadito nella specifica materia alimentare, dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 109 / 1992;
• il divieto di attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie ( art. 2 del Decreto Legislativo 109/1992), ribadito nel contesto della normativa specifica sui prodotti destinati a un'alimentazione particolare (Decreto Legislativo 111 / 1992).
Inoltre, la normativa sugli integratori alimentari(art.7 della Direttiva 2002/46/CE e art. 7 del De-creto Ministeriale 169 /2004) impone che nell' etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità non siano presenti indicazioni che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non è in grado di apportare sostanze nutritive in quantità sufficienti e, limitatamente agli integratori a base di estratti di piante o altre sostanze naturali, le indicazioni non devono indurre a far credere che solo per effetto di tale derivazione non vi sia il rischio di incorrere in effetti collaterali indesiderati.
Casi particolari
Sono previste norme particolari per integratori proposti come coadiuvanti di regimi dietetici ipocalorici volti alla riduzione del peso. Nella pubblicità e nelle etichette di questi prodotti non è permesso fare cenno ai tempi e all'entità di perdita di peso che può derivare dal consumo di tali prodotti alimentari. Tali norme sono state ulteriormente ribadite anche nelle Raccomandazioni sugli integratori alimentari proposti come coadiuvanti di diete per il controllo e la riduzione del peso, pubblicate dal Ministero della Salute (revisione marzo 2018).Pubblicità e diciture
Come previsto dal Regolamento (CE) 1924/2006, in esse viene indicato di riportare nell'etichettatura e nella pubblicità di integratori alimentari una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equili-brata e di uno stile di vita sano. Inoltre, si precisa anche che ove si proponesse l'uso di un integratore alimentare nel contesto di una dieta volta alla riduzione del peso, si invita a riportare in etichetta e nella
pubblicità, alla luce di quanto rappresentato, anche informazioni sull'esigenza che la dieta ipocalorica sia nutrizionalmente adeguata e che comunque, se viene seguita per periodi prolungati, è bene sentire il parere del medico. Infine, non va fatto alcun riferimento all'uso in caso di obesità conclamata.
Dal 2 luglio 2018 la notifica elettronica degli integratori alimentari è ufficialmente diventata effettiva.
Come notificare un prodotto
Accedendo al portale del Ministero della Salute,l'osa deve inserire le seguenti informazioni:
•dati dell' OSA (da inserire solo al primo accesso
nel sistema);
• informazioni relative al prodotto da notificare:
• stabilimento di produzione;
• composizione, forma di presentazione/formato/ gusti, se applicabile;
• dose giornaliera, se applicabile;
• elenco degli ingredienti;
• quantità degli ingredienti, quando previsto dalla normativa vigente;
• nome preciso dell'ingrediente ai sensi dell'art. 17 del Regolamento 1169/2011;
• presenza in etichetta delle indicazioni obbligatorie previste dalla normativa specifica (Dir. 2002/46/CE; DL 169/2004);
• presenza in etichetta di indicazioni volontarie ai sensi del Regolamento 1924/2006;
• una copia dell'etichetta in formato PDF conforme a quella usata per la commercializzazione;
• bollettino o bonifico attestante il versamento dei diritti spettanti al Ministero della Salute.