Concetti Chiave
- L'accordo tra le parti ha forza di legge e produce effetti immediati, salvo condizioni sospensive o termini iniziali.
- Gli effetti del contratto possono cessare per volontà delle parti o a causa di eventi previsti dalla legge, come inadempimento o impossibilità sopravvenuta.
- In caso di inadempimento, il giudice può condannare l'inadempiente a eseguire la prestazione e risarcire i danni.
- La legge consente di non adempiere se l'altra parte non esegue perfettamente, con possibilità di inviare una diffida o chiedere risoluzione giudiziale.
- Il contratto può essere risolto per impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità, quest'ultima valutata dal giudice.
Qual è la forza di legge dell'accordo?
L'accordo tra le parti ha forza di legge, produce effetti immediato (salvo condizione sospensiva o termine iniziale).
L'accordo tra le parti può anche interrmpere l'effetto del contratto; ad esempio quando è previsto ce una parte possa a determinate condizioni, recedere.
Gli effetti del contratto possono cessare per volontà delle parti, o per eventi
previsti dalla leggi come:
- per inadempimento
- impossibilità sopravvenuta
- eccessiva onerosità
- Se il contratto è valido, l'inadempiamente sarà condannato dal fiudice alla prestazione + danno.
Ma la legge prevede che "all' inadempimento non si adempie". Se l'altra parte non adempie perfettamente posso non eseguire la mia prestazione e inoltrare una diffida a adempiere (cioè dare un termine alla parte per l'esecuzione della prestazione, si sollecita l'altra parte ad adempiere) o chiedere la risoluzione giudiziale del contratto (dunque no diffida).
- Risoluzione per impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile: il contratto si scioglie
- Risoluzione per eccessiva onerosità notevole, non prevedibile: valutata al giudice. Non è previsto per i contratti aleatori
Inadempimento e risoluzione
Risoluzione per impossibilità e onerosità
Domande da interrogazione
- Qual è la forza di legge dell'accordo tra le parti?
- Cosa succede in caso di inadempimento di un contratto valido?
- Quando è possibile la risoluzione del contratto per impossibilità o eccessiva onerosità?
L'accordo tra le parti ha forza di legge e produce effetti immediati, salvo condizioni sospensive o termini iniziali, e può interrompere l'effetto del contratto in determinate circostanze.
In caso di inadempimento, il giudice condanna l'inadempiente alla prestazione e al risarcimento del danno, ma la legge consente di non adempiere se l'altra parte non adempie perfettamente, con la possibilità di inviare una diffida o chiedere la risoluzione giudiziale.
La risoluzione è possibile per impossibilità sopravvenuta non imputabile e per eccessiva onerosità notevole e non prevedibile, con quest'ultima valutata dal giudice, ma non è applicabile ai contratti aleatori.