Concetti Chiave

  • La stipulazione e l'esecuzione di un contratto possono coincidere, ma spesso sono differite a causa di termini di adempimento o della natura della prestazione.
  • I contratti si suddividono in a esecuzione istantanea, differita e continuata, con quest'ultimi che possono essere a tempo determinato o indeterminato.
  • I contratti a esecuzione differita e continuata prevedono che la prestazione avvenga dopo la stipulazione, creando così un legame temporale tra le parti.
  • Eventi straordinari possono creare uno squilibrio tra le parti, rendendo onerosa la prestazione, e permettere la risoluzione del contratto secondo l'art. 1467 C.C.
  • La risoluzione del contratto in caso di eventi imprevedibili è regolata dall'art. 1467, che protegge la parte che subisce un onere eccessivo.

Stipulazione ed esecuzione del contratto

Stipulazione ed esecuzione del contratto possono pressoché coincidere, ma è più frequente che siano differiti nel tempo. Il differimento può derivare:

- dalla previsione, nel contratto, di un termine di adempimento dell’obbligazione;

- dal fatto che la prestazione, per via della sua natura, non sia immediatamente eseguibile;

- dalla necessità che la cosa venga a esistenza o sia individuata.

Quali sono le tipologie di contratti e le loro differenze?

Sulla base di ciò si distingue fra contratti a esecuzione istantanea e contratti a esecuzione differita; esiste anche un tertium genus: quello dei contratti a esecuzione continuata o periodica. Questi ultimi, a loro volta, possono essere stipulati a tempo determinato o indeterminato.

I contratti a esecuzione differita e a esecuzione continuata o periodica sono accomunati dal fatto che la prestazione viene resa in un momento successivo alla stipulazione.

Eventi straordinari e risoluzione contrattuale

Talvolta può accadere che sopraggiunga un evento straordinario e imprevedibile a causa del quale si crea uno squilibrio fra le parti; la normale alea del contratto può essere sconvolta, così da rendere il sinallagma eccessivamente oneroso per una delle parti. Questa fattispecie è regolata dall’art. 1467 C.C.

Art. 1467: nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le principali differenze tra i contratti a esecuzione istantanea e quelli a esecuzione differita?
  2. I contratti a esecuzione istantanea prevedono che la prestazione venga eseguita immediatamente, mentre i contratti a esecuzione differita richiedono che la prestazione avvenga in un momento successivo alla stipulazione, come indicato nel testo.

  3. Cosa succede se si verifica un evento straordinario che rende eccessivamente onerosa la prestazione di un contratto?
  4. In caso di eventi straordinari e imprevedibili che creano uno squilibrio tra le parti, la parte che deve eseguire la prestazione può richiedere la risoluzione del contratto, come stabilito dall'art. 1467 C.C.

  5. Quali sono le caratteristiche dei contratti a esecuzione continuata o periodica?
  6. I contratti a esecuzione continuata o periodica prevedono prestazioni che si svolgono nel tempo e possono essere stipulati a tempo determinato o indeterminato, con la prestazione che avviene successivamente alla stipulazione, come descritto nel testo.

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