Concetti Chiave
- La stipulazione e l'esecuzione di un contratto possono coincidere, ma spesso sono differite a causa di termini di adempimento o della natura della prestazione.
- I contratti si suddividono in a esecuzione istantanea, differita e continuata, con quest'ultimi che possono essere a tempo determinato o indeterminato.
- I contratti a esecuzione differita e continuata prevedono che la prestazione avvenga dopo la stipulazione, creando così un legame temporale tra le parti.
- Eventi straordinari possono creare uno squilibrio tra le parti, rendendo onerosa la prestazione, e permettere la risoluzione del contratto secondo l'art. 1467 C.C.
- La risoluzione del contratto in caso di eventi imprevedibili è regolata dall'art. 1467, che protegge la parte che subisce un onere eccessivo.
Stipulazione ed esecuzione del contratto
Stipulazione ed esecuzione del contratto possono pressoché coincidere, ma è più frequente che siano differiti nel tempo. Il differimento può derivare:
- dalla previsione, nel contratto, di un termine di adempimento dell’obbligazione;
- dal fatto che la prestazione, per via della sua natura, non sia immediatamente eseguibile;
- dalla necessità che la cosa venga a esistenza o sia individuata.
Quali sono le tipologie di contratti e le loro differenze?
Sulla base di ciò si distingue fra contratti a esecuzione istantanea e contratti a esecuzione differita; esiste anche un tertium genus: quello dei contratti a esecuzione continuata o periodica. Questi ultimi, a loro volta, possono essere stipulati a tempo determinato o indeterminato.
I contratti a esecuzione differita e a esecuzione continuata o periodica sono accomunati dal fatto che la prestazione viene resa in un momento successivo alla stipulazione.
Eventi straordinari e risoluzione contrattuale
Talvolta può accadere che sopraggiunga un evento straordinario e imprevedibile a causa del quale si crea uno squilibrio fra le parti; la normale alea del contratto può essere sconvolta, così da rendere il sinallagma eccessivamente oneroso per una delle parti. Questa fattispecie è regolata dall’art. 1467 C.C.
Art. 1467: nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali differenze tra i contratti a esecuzione istantanea e quelli a esecuzione differita?
- Cosa succede se si verifica un evento straordinario che rende eccessivamente onerosa la prestazione di un contratto?
- Quali sono le caratteristiche dei contratti a esecuzione continuata o periodica?
I contratti a esecuzione istantanea prevedono che la prestazione venga eseguita immediatamente, mentre i contratti a esecuzione differita richiedono che la prestazione avvenga in un momento successivo alla stipulazione, come indicato nel testo.
In caso di eventi straordinari e imprevedibili che creano uno squilibrio tra le parti, la parte che deve eseguire la prestazione può richiedere la risoluzione del contratto, come stabilito dall'art. 1467 C.C.
I contratti a esecuzione continuata o periodica prevedono prestazioni che si svolgono nel tempo e possono essere stipulati a tempo determinato o indeterminato, con la prestazione che avviene successivamente alla stipulazione, come descritto nel testo.