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6-L’atto illecito

103-L’atto illecito in generale

L’atto illecito è l’atto riprovato dal diritto perché lede un interesse altrui tutelato da un precetto giuridico.

Esulano dalla nozione di atto illecito il caso in cui la lesione dell’interesse altrui è conseguenza dell’esercizio legittimo di una potestà pubblica o di un diritto.

Ogni ordinamento giuridico considera atto illecito se compiuto in circostanze tali che costituiscono violazione di un precetto giuridico, lecito se tale violazione non vi è.

Per fare un esempio estremo: l’uccisione di un uomo è normalmente illecita, ma è lecita l’uccisione di un nemico di guerra o, nel diritto romano, l’uccisione del proprio figlio o schiavo consumata dal paterfamilias nell’esercizio della propria potestà.

L’azione è un comportamento dell’autore e l’evento è la lesione di un interesse altrui, tutelato da un precetto giuridico.

Sono in relazione di causalità fra di loro, cioè l’evento deve essere riferibile all’azione, quindi riferibile a qualcuno come suo autore, e ciò costituisce l’imputabilità.

L’antigiuridicità dell’azione: l’azione cioè deve consistere in un comportamento contrario al diritto.

Illecito pubblico e illecito privato

È pubblico l’atto illecito che lede un interesse della collettività o che viola un diritto pubblico; è privato l’atto illecito che lede un interesse privato o che viola un diritto privato.

Nel diritto romano gli atti illeciti pubblici si denominano crimina e gli illeciti privati delicta. Nel diritto moderno gli illeciti pubblici prendono il nome di reati.

Quali illeciti siano pubblici e quali privati è un problema che ogni ordinamento giuridico risolve per conto proprio.

Illecito pubblico e illecito privato differiscono tra di loro per il tipo di sanzione, per come essa viene applicata e per la persona che deve prendere l’iniziativa dell’applicazione della sanzione. Non differiscono dal punto di vista della struttura.

Uno stesso atto illecito se lede contemporaneamente un diritto pubblico e privato, può essere contemporaneamente illecito pubblico e illecito privato, con la conseguenza che gli saranno applicabili sanzioni proprie dell’uno e dell’altro.

Nel diritto romano l’uccisione dello schiavo altrui ad esempio era illecito privato ma anche omicidio (illecito pubblico).

104-La sanzione e la responsabilità

La sanzione è la conseguenza della violazione del precetto posto a tutela di un interesse altrui.

Dobbiamo distinguere due precetti: un primo precetto il quale fissa il carattere della illiceità; un secondo precetto il quale stab

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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