6-L’atto illecito
103-L’atto illecito in generale
L’atto illecito è l’atto riprovato dal diritto perché lede un interesse altrui tutelato da un precetto giuridico.
Esulano dalla nozione di atto illecito il caso in cui la lesione dell’interesse altrui è conseguenza dell’esercizio legittimo di una potestà pubblica o di un diritto.
Ogni ordinamento giuridico considera atto illecito se compiuto in circostanze tali che costituiscono violazione di un precetto giuridico, lecito se tale violazione non vi è.
Per fare un esempio estremo: l’uccisione di un uomo è normalmente illecita, ma è lecita l’uccisione di un nemico di guerra o, nel diritto romano, l’uccisione del proprio figlio o schiavo consumata dal paterfamilias nell’esercizio della propria potestà.
L’azione è un comportamento dell’autore e l’evento è la lesione di un interesse altrui, tutelato da un precetto giuridico.
Sono in relazione di causalità fra di loro, cioè l’evento deve essere riferibile all’azione, quindi riferibile a qualcuno come suo autore, e ciò costituisce l’imputabilità.
L’antigiuridicità dell’azione: l’azione cioè deve consistere in un comportamento contrario al diritto.
Illecito pubblico e illecito privato
È pubblico l’atto illecito che lede un interesse della collettività o che viola un diritto pubblico; è privato l’atto illecito che lede un interesse privato o che viola un diritto privato.
Nel diritto romano gli atti illeciti pubblici si denominano crimina e gli illeciti privati delicta. Nel diritto moderno gli illeciti pubblici prendono il nome di reati.
Quali illeciti siano pubblici e quali privati è un problema che ogni ordinamento giuridico risolve per conto proprio.
Illecito pubblico e illecito privato differiscono tra di loro per il tipo di sanzione, per come essa viene applicata e per la persona che deve prendere l’iniziativa dell’applicazione della sanzione. Non differiscono dal punto di vista della struttura.
Uno stesso atto illecito se lede contemporaneamente un diritto pubblico e privato, può essere contemporaneamente illecito pubblico e illecito privato, con la conseguenza che gli saranno applicabili sanzioni proprie dell’uno e dell’altro.
Nel diritto romano l’uccisione dello schiavo altrui ad esempio era illecito privato ma anche omicidio (illecito pubblico).
104-La sanzione e la responsabilità
La sanzione è la conseguenza della violazione del precetto posto a tutela di un interesse altrui.
Dobbiamo distinguere due precetti: un primo precetto il quale fissa il carattere della illiceità; un secondo precetto il quale stab
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