Facoltà di giurisprudenza - Istituzioni di diritto romano
Professore Mario Fiorentini
Professoressa Giorgia Maragno
A.A. 2022/2023
Sommario
- I. Istituzioni pag. 1
- II. Periodi della storia del diritto romano pag. 1-3
- III. Legge delle Dodici Tavole pag. 3-4
- IV. Giustiniano imperatore pag. 5
- V. Introduzione al diritto pag. 5-6
Capitolo I
- 1. Ius pag. 7
- 2. Diritto oggettivo e soggettivo pag. 7
- 3. Per i romani pag. 7-9
Capitolo III
- 1. Il processo pag. 10
- 2. Il processo privato pag. 10
- 3. Legis actiones pag. 10-12
- 4. Legis action sacramenti pag. 13
- 5. Manus iniectionem pag. 13-16
- 6. Processo formulare pag. 16-25
Capitolo IV
- 1. Fatti e negozi giuridici pag. 26-28
- 2. Mancipatio pag. 29-30
- 3. Negozi giuridici non formali pag. 30-31
- 4. Il dolo pag. 31-32
- 5. La violenza pag. 32-33
- 6. L’errore pag. 33-35
- 7. La condictio pag. 35-38
- 8. La rappresentanza pag. 38-40
Capitolo V
- 1. Persone e famiglia pag. 41-43
- 2. Le azioni adiettizie pag. 43-45
- 3. Status familiae pag. 45-46
- 4. Il matrimonio pag. 46-48
- 5. I fili familias pag. 48-51
- 6. La tutela degli impuberi pag. 51-52
- 7. I minori di 25 anni. La cura minoris pag. 52-53
- 8. Furiosi e prodighi pag. 53-54
- 9. La tutela mulieris pag. 54
Capitolo VI
- 1. Le res pag. 55-56
- 2. I diritti reali pag. 56-61
- 3. La proprietà pag. 61-63
- 4. Estensione e limiti pag. 63-64
- 5. Rapporti di vicinanza. Altre limitazioni legali della proprietà pag. 64-66
- 6. I modi di acquisto della proprietà pag. 66-67
- 7. Perdita della proprietà pag. 67
- 8. La mancipatio e la in iure cessio pag. 68
- 9. La traditio pag. 69-71
- 10. Altri modi di acquisto della proprietà a titolo derivativo pag. 71-72
- 11. L’usucapione pag. 72-76
- 12. La perdita del dominium ex iure Quiritium pag. 76
- 13. La rei vindicatio pag. 76-77
- 14. Le altre azioni e rimedi giudiziari a difesa della proprietà quiritaria pag. 77-78
- 15. L’azione Publiciana e la proprietà pretoria pag. 78-80
- 16. Le servitù prediali pag. 80-82
- 17. L’usufrutto pag. 82-84
- 18. Il quasi usufrutto pag. 84
- 19. La superficie, gli agri vectigales e l’enfiteusi pag. 84-86
- 20. Pegno e ipoteca pag. 86-88
- 21. Il possesso pag. 88-89
Capitolo VII
- 1. Obbligazioni pag. 90-93
- 2. Le fonti delle obbligazioni pag. 93-100
- 3. Contratti reali pag. 100-102
- 4. Contratti verbali pag. 102-107
- 5. Contratti innominati. Il precario pag. 107-109
- 6. I delitti pag. 110-113
- 7. Le obligationes quasi ex delicto pag. 113
- 8. L’adempimento (solutio) pag. 113-114
- 9. La remissione del debito e la transazione pag. 114-115
- 10. La novazione pag. 115-116
- 11. La compensazione pag. 116-117
- 12. Altri fatti giuridici estintivi delle obbligazioni pag. 117-118
- 13. Trasmissione di crediti e debiti pag. 118-119
- 14. Obbligazioni parziarie e solidali pag. 119-120
- 15. Gli atti in frode dei creditori pag. 121-122
Capitolo IX
- 1. Le successioni mortis causa pag. 123-124
- 2. Gli eredi necessari e gli eredi volontari. L’acquisto dell’eredità pag. 124-126
- 3. La successione ab intestato pag. 127-128
- 4. Il testamento pag. 128-129
- 5. L’istituzione di erede (eredi institutio) pag. 129-130
- 6. La (cosiddetta) successione necessaria formale pag. 130-131
- 7. I legati pag. 131-136
I. Istituzioni
Istituzioni corrisponde al latino institutiones, derivato a sua volta da instituo.
Il termine istituire in senso traslato vuol dire, tra l’altro, istruire, ammaestrare, insegnare. E Institutiones erano detti nell’antichità classica manuali elementari introduttivi allo studio di questa o quella disciplina, in cui tutta la materia, ordinata in sistema, veniva esposta sinteticamente.
Ci sono note nella letteratura latina Institutiones di retorica (la Institutio oratoria di Quintiliano) e di teologia (i libri Institutionum divinarum di Lattanzio). Più famose le Institutiones di diritto scritte da giureconsulti (Gaio, Fiorentino, Ulpiano, etc.) tra il II e il III secolo d.C., nonché le Institutiones, sempre di diritto, che l’imperatore Giustiniano fece compilare nel 533 ad uso della cupida legum inventus, “gioventù desiderosa di apprender leggi”.
È per riguardo a questa tradizione che ancor oggi si continuano, col termine “Istituzioni”, a indicare manuali (e corsi) giuridici elementari - raramente di discipline non giuridiche - dove tutta la materia viene esposta in maniera ordinata, sistematica e sintetica.
II. Periodi della storia del diritto romano
Età arcaica
Età arcaica: si intende l’età che va dalle origini della città (754 a.C., secondo la tradizione) a metà circa del sec. III a.C. Il regime costituzionale è dapprima monarchico - imperniato su rex, senato e assemblea popolare (comitia curiata) - e dopo, dalla fine del secolo VI a.C., repubblicano, imperniato su magistrature, senato e assemblee popolari (ancora comitia curiata; poi comitia centuriata, tributa e concilia plebis). E Roma, inizialmente modesto villaggio di pastori e agricoltori, si espande nel Lazio e poi nel resto della penisola. Diventa potenza militare, la società si evolve verso forme di vita diverse da quella primitiva, si sviluppano attività commerciali.
Età preclassica
Età preclassica: si apre a metà circa del secolo III a.C.: corrisponde agli anni dell’apogeo e poi della crisi della repubblica. Hanno inizio le guerre puniche (264 a.C.), Roma estende la sua influenza su tutto il Mediterraneo, diventa la potenza egemone rispetto ai popoli le cui terre si affacciano in questo mare e, almeno nei fatti, li assoggetta.
La società romana si evolve ulteriormente, diventa opulenta, si affina spiritualmente (determinante al riguardo l’influsso della civiltà greca, o comunque ellenistica). I traffici commerciali, anche con gli altri popoli, si intensificano. La accennata evoluzione comporterà peraltro, tra conflitti sociali e guerre civili, la crisi e la fine delle istituzioni repubblicane.
Età classica
Età classica: con la fine della repubblica romana e l’avvento del principato fondato da Ottaviano Augusto (27 a.C.) si fa iniziare l’età classica del diritto romano. Sotto l’aspetto costituzionale si è dinanzi a un regime ibrido, non più repubblicano e non ancora monarchico. Sopravvivono gli organi repubblicani, cui si sovrappongono il princeps e i suoi funzionari. Il dominio territoriale di Roma si ingrandisce ulteriormente e cresce economicamente, spiritualmente e culturalmente la società romana.
Il diritto privato si sviluppa ancora e notevolmente; nuove fonti si aggiungono alle precedenti: senatoconsulti e costituzioni imperiali, emanazioni rispettivamente del senato e del principe; si estingue però l’attività legislativa del popolo (l’ultima lex comiziale, di cui abbiamo notizia, è del tempo di Nerva: 96-98 d.C.) e il pretore, dalla metà del secolo II d.C., perde il ruolo innovatore del ius.
Ius controversum: difformità di opinioni tra giuristi circa l’attendibilità o meno di correttezza di una norma applicabile.
Pretore: nuovo magistrato con il potere di emanare editti (ius dicere, guida del processo):
- L’editto pretorio conteneva l’insieme delle mezzi giudiziari/azioni che il pretore avrebbe fornito.
- A ogni nuovo pretore, non c’era sempre un nuovo editto: rimaneva sostanzialmente lo stesso e si cambiava qualcosa: edictum perpetuum/edictum tralaticium si trasferiva di anno in anno da pretore a pretore.
Ma ciò che più importa rilevare è che si infittisce la schiera dei giureconsulti e che il loro livello scientifico raggiunge il più alto grado. Si parla pertanto di giurisprudenza classica e, per estensione, si dicono classico il diritto su cui essi operarono che interpretarono, elaborarono e produssero e classico il periodo in cui essi vissero.
Classici per la purezza di forme e per la tecnica raggiunti dal lavorio scientifico dei giuristi ma classici, anche e soprattutto, perché il metodo dei giuristi, non di per sé le soluzioni adottate - viene additato come un modello universale: classico appunto.
Il sistema giuridico dell’epoca considerata può essere ricostruito pressoché per intero, essendoci pervenuti (soprattutto attraverso il Corpus iuris civilis) in notevole quantità sia scritti di giureconsulti classici sia costituzioni imperiali.
Morte Alessandro Severo.
Età postclassica
Età postclassica: l’attività giurisprudenziale si inaridisce quasi improvvisamente durante la prima metà del secolo III d.C., in concomitanza con una delle tante crisi che travagliarono l’impero romano (anarchia militare). Si è soliti tuttavia continuare a parlare di età classica con riferimento a tutto il III secolo e sino all’abdicazione di Diocleziano (305 d.C.) perché le costituzioni di diritto privato di questo imperatore, per forma e contenuti, esprimono ancora il tipo di cultura dei giuristi vissuti sino al secolo III. È con riferimento al tempo successivo a Diocleziano, praticamente con l’ascesa al trono di Costantino agli inizi del secolo IV (312 d.C.), che gli studiosi parlano di età postclassica del diritto romano.
Il principato è ormai un lontano ricordo, ché già con Diocleziano, a conclusione di un lento e travagliato sviluppo, si consolida un sistema di governo assoluto e dispotico - il dominato - alla sommità del quale sta l’imperatore.
L’impero, per ragioni soprattutto strategiche di difesa, viene diviso in due parti (395 d.C.): la pars Occidentis con capitale Roma, la pars Orientis con capitale Bisanzio, divenuta Costantinopoli. In ognuna di esse sta un imperatore.
Tuttavia fattori interni (economici, sociali, morali; tra questi, il trionfo del Cristianesimo, divenuto nel 380, con Teodosio I, religione di Stato) ed esterni (invasioni barbariche), determinano quel processo di indebolimento e disgregazione territoriale dell’impero che porterà, con la deposizione nel 476 di Romolo Augustolo da parte del re ostrogoto Odoacre, alla fine dell’impero romano d’Occidente.
Sopravvivrà l’impero d’Oriente, e sarà un imperatore d’Oriente, Giustiniano, salito al trono nel 527, ad intraprendere vittoriosamente la riconquista dell’Italia (e di altre regioni dell’Occidente). Il successo - sappiamo - ebbe durata effimera (si vanificò pochi anni dopo la morte dell’imperatore) e, in ogni caso, l’impero d’Occidente non fu più ricostituito.
Per il diritto privato e la scienza giuridica che lo riguarda l’età postclassica è età di decadenza. Il calo rispetto al periodo precedente è netto; l’imperatore rimane l’unica fonte viva del diritto ma le costituzioni imperiali - pure spesso se a carattere innovativo e su punti di rilievo - già a partire da Costantino rivelano un deciso scadimento di livello tecnico e stilistico, un vero e proprio imbarbarimento, anche dal punto di vista linguistico. Ciò almeno sino alla fine del secolo V.
Non vi saranno per un lungo periodo giuristi degni di questo nome. Tuttavia lo studio del diritto sopravvive: sia in Occidente sia in Oriente si avranno modesti ed oscuri rielaboratori di opere classiche e compilatori di raccolte ed antologie giuridiche, in massima parte di materiale classico.
Carattere ufficiale ebbe il Codice Teodosiano, compilazione di costituzioni imperiali da Costantino a Teodosio II, che questo imperatore d’Oriente ordinò e fece portare a compimento nel 438. Dal secolo V gli studi giuridici - privi però di originalità nei risultati, fondati più che altro sulla conoscenza degli scritti dei giuristi classici (tenuti in grande considerazione) e della legislazione imperiale - subirono tuttavia notevole impulso, minore in Occidente, maggiore in Oriente.
Tant’è che nel VI secolo Giustiniano poté concepire quella grande compilazione di giurisprudenza classica (iura) e costituzioni imperiali (leges) che oggi porta il nome di Corpus iuris civilis.
La ricostruzione del diritto postclassico e giustinianeo, per la ricchezza delle fonti pervenute sino a noi, non dà luogo a problemi dal punto di vista della completezza. Le difficoltà nelle quali ci si imbatte sono di altro ordine: di valutazione e di coordinamento delle diverse fonti.
III. Legge delle dodici tavole
- Non è un codice (: norme autosufficienti, coerenti e complete).
- Sono le prime leggi scritte, civili e penali (emanate del 451 d.C.).
- Uguali per tutti (anche se la legge non sanciva, di base, una parità di diritti tra patrizi e plebei).
- Pubbliche in quanto erano appese nel foro dove tutti potevano consultarle.
- Cambia la storia giuridica.
- Prima erano non scritte: leggi regie mores maiorum (abitudini, norme non scritte che prevedono sanzioni. Venivano tramandate da giudice a giudice, spesso a scapito dei plebei).
- Contenevano disposizioni su diritto di proprietà, testamenti, famiglia.
Re: politico titolare del supremo comando, possedeva il potere e giurisdizionale (lavorava come giudice, faceva da tramite tra la società umana e divina mostrando il legame tra politica e religione).
Senatori: rappresentanti dei gruppi gentilizi, avevano un potere inferiore a quello del Re ma rappresentavano una porzione importante del potere dello Stato.
Popolo: aveva pochissimo potere comparato agli altri 2/3.
Dal 450 a.C. ci sarà un’interpretazione delle 12 tavole dal monopolio del collegio pontificale formato da uomini politici, élite politica che interpretava la legge.
Seconda fase età monarchica, Roma era una potenza mercantile; fine della fase monarchica = tracollo (6 sec estremamente ricco, merci orientali - 7 sec povertà assoluta nelle abitudini funerarie; norme di “eguaglianza”, contenimento del lusso funerario, per esempio pianto funerario, per delimitare il potere gentilizio).
Le leggi delle 12 tavole ci fanno vedere una società diversa da quella attuale.
Metà 3 sec a.C.: viene eletto per la prima volta un pontefice massimo plebeo: Tiberio Coruncanio cominciò a dare in pubblico consulta/responsi: forma di democratizzazione; il popolo riesce a capire il ragionamento grazie al quale si è arrivati alla sentenza, è partecipe del processo.
I cittadini cominciano a non andare dai pontefici per cercare consiglio giuridico, ma da altri privati cittadini (attività non retribuita, perché l’essere pagato dava vita ad una divisione/subordinazione. Riceveva in cambio un regalo però, ed in assenza di quello il “cliente” poteva essere chiamato in giudizio) (perché erano capaci di dare risposte concrete e valide e spendibili).
Esperti di diritto/giuristi possono commettere errori: si fa?
- Difetti nella costruzione logica del procedimento (come partendo dall’inizio si aggiungono ragionamenti logicamente coerenti tra di loro).
- Disaccordo tra gli esperti porta alla formazione di scuole che permettevano di scambiarsi opinioni giuridiche.
- Vengono scritti libri e pubblicati, e fungono da discussione tra tutti coloro che sono in disaccordo; circolazione di opere permetteva di leggere, informarsi e successivamente controbattere.
- L’opinione del giurista viene presa in considerazione, come fonte attendibile, durante i processi.
242 a.C., prima guerra punica (devasta la Sicilia), il carico di lavoro del pretore è troppo e il ruolo si sdoppia:
- Pretore per cittadini.
- Pretore peregrino: romani e stranieri/stranieri tra loro; editti con azioni per stranieri: modo completamente diverso di costruzione giudiziaria rispetto a quello per i romani.
IV. Giustiniano imperatore
Quando diventa imperatore Giustiniano, nel sec. VI, egli ha ottime doti militari e diplomatiche. È il più lungo impero della storia romana, dura più di 50 anni.
Ha un duplice scopo:
- Recuperare i territori perduti in occidente, ciò viene attuato con una serie di guerre riconquista l’Italia, l’Africa, parte della Spagna. Sono conquiste effimere che perderà molto presto.
- Recuperare una struttura del diritto vicina a quella classica. Incarica una commissione di leggere gli autori classici, estrarre dei frammenti e inserirli in una raccolta chiamata “digesto”. Opera suddivisa in 50 libri, quasi 10000 frammenti.
Prima del digesto aveva fatto compilare una raccolta di costituzioni imperiali che chiamò Codex. Codex divenne velocemente obsoleta. Del primo non abbiamo quasi nulla (solo un manoscritto di papiro egizio), fa scrivere pochi anni dopo una seconda edizione. Giustiniano emana 50 costituzioni. Nel primo codice c’era una costituzione che nel secondo non c’era.
Le costituzioni non sono raccolte su iniziativa pubblica ma da un solo privato dopo la morte di Giustiniano: 167 novellae constitutiones, costituzioni nuove rispetto alla seconda edizione del Codex. Sono in greco, poi vennero tradotte in latino: epitole iuliane.
Le strutture criminalistiche sono modellate sul diritto romano.
V. Introduzione al diritto
La fonte del diritto diventa la costituzione imperiale, cioè la volontà dell’imperatore, che si manifesta mediante leggi generali.
L’impero con i figli di Costantino si divide in una parte Orientale e una Occidentale. Dal punto di vista della struttura della norma il legislatore vuole far vedere che anche se l’impero è suddiviso la legislazione è unitaria.
Lo fa con una specie di sotterfugio, cioè le leggi sono sempre emanate a nome degli i
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