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N°1 Codice civile: fonti del diritto

Disposizione sulle leggi in generale (pag. 97)

1. Leggi costituzionali: “parte nobile”, riguarda la tutela delle istanze/diritti innati con le persone. Parte economica, principi del rispetto degli individui. Evita la sovrapposizione dei poteri, permette di progredire nell’ordine democratico.

  • Legislativo: Creare le leggi, portarle a compimento nella loro formazione.
  • Esecutivo: Consiglio dei ministri.
  • Giudiziario: Applica le leggi.

2. Leggi ordinarie e comunitarie: racchiude diverse tipologie, si intende serie di norme che disciplinano una determinata materia. Entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Allo stesso livello troviamo le leggi regionali, che però hanno valenza solo nel loro territorio. Nell’art. 117 della Costituzione si parla delle competenze dello Stato, della regione e quelle concorrenti, entrambi.

Decreti legge e decreti legislativi. Equiparati a leggi ordinarie. Per la loro emanazione hanno un processo differente dalle leggi ordinarie, descritto dall’art. 70 e seguenti della Costituzione. Dal 70 all’82 viene descritto il potere legislativo e come lo esercita.

Decreti legge: creati ed emessi dal Governo. È una delega dal separamento dei poteri, va utilizzata in casi di estrema necessità nella quale non si può attendere il procedimento ordinario.

Questi provvedimenti normativi hanno forza di legge pari alle norme ordinarie. Entro 60 giorni dalla pubblicazione il decreto legge deve essere approvato dal Parlamento e convertito in legge: se no decade con effetto retroattivo.

Il problema è che si discute poco della legge, spesso viene chiesto che venga approvata con la fiducia, intimorendo che se non passasse cadrebbe anche il Governo.

Decreti legislativi: art. 77. Viene presentata una legge delega dal Parlamento con i principi base da seguire. È praticamente un’investitura del Parlamento al Governo, motivata da cose di grande importanza dove il Governo è più competente. Questa non deve essere convertita in legge in quanto partita dal Parlamento.

3. Regolamenti: subordinate alle leggi ordinarie. Subordinate agli organi esecutivi indipendenti per specificare meglio le regole nel loro settore, attenendosi alla legge ordinaria.

È una fonte di diritto secondaria. Sono precisazioni regolamentarie che solitamente non vengono dal Parlamento.

4. Norme corporative: sparite, non ci sono più le corporazioni.

5. Usi: alla base della piramide gerarchica, questi derivano da tradizioni millenarie.

Opinio iuris ac necessitatis (convincimento giuridico necessario).

La popolazione tiene un comportamento che ritiene necessario: convincimento che diventa fonte del diritto. Le regole consuetudinarie regolamentate dall’oralità si applicano perché le persone le accettano entrambe. Regole portate avanti con la convinzione che sia necessario.

Gli usi, se accordati dai concorrenti, prevalgono sulle norme, se decidono di sottomettersi ad esse.

Però, secondo art. 9, disposizioni sulla legge in generale, solo se raccolte ufficialmente. NB: non sulle leggi imperative, sulle dispositive.

Regola generale del diritto

Art. 12 leggi in generale.

Infine, l’interpretazione giurisprudenziale dei giudici crea a loro volta regole differenti?

Interpretazione norme: interpreti, giudici, avvocati, giuristi, chi crea le leggi.

Nell’interpretare il primo criterio è quello di letterarietà: bisogna dargli il significato tecnico giuridico. Più competente è il legislatore, più il criterio di letterarietà, espressione, è sicuro.

Anche la forma è importante, punteggiatura. Interpretazione anche per volontà del legislatore.

Bisogna oggettivare il criterio soggettivo della ratio legis per capire l’intenzione del legislatore. Ma come? Comprendendo come ha dato vita a quella legge, ossia osservando il lavoro di indagine dei bisogni della collettività che è stato affidato alla commissione per la legge.

Dietro la norma ci sono tutti gli atti parlamentari che danno vita alla storia che ha creato la norma. Dibattito della commissione utile per la norma finale. La ratio legis si trova negli atti parlamentari. Viene oggettivato il pensiero di tanti.

Art. 12

Chi è il destinatario? Chi è chiamato ad applicarle? I giudici. Allora è rivolta solo a loro? No, la locuzione applicare non esclude gli interpreti in generale, perché prima di applicarla bisogna interpretarla. Per applicare una legge basta una semplice azione, comprare il giornale, atto di compravendita.

2 comma: processo ermeneutico, arte dell’interpretazione.

Sistema si presenta fallace. Caratteristiche: incompletezza, arriva dopo gli eventi.

Applicazione delle norme

Il diritto non è completo, arriva sempre dopo i fenomeni sociali, ci sono lacune nell’ordinamento.

Come fare? Il secondo comma pone l’analogia: il diritto non accetta vuoti di disciplina, perché una volta che arriva una controversia un giudice non può lasciarla perché non esiste la norma. È tenuto a dare una decisione. Se non esiste la norma si procede per analogia, ossia fattispecie simili.

Si chiama analogia legis, caso concreto a cui fare riferimento. Se non ci sono casi simili i giudici fanno riferimento ai principi generali dell’ordinamento, analogia iuris: sovranazionali, costituzionali, orientamento delle corti, della giurisprudenza.

Nelle analogie è necessario che il caso concreto abbia la stessa ratio.

Le interpretazioni giurisprudenziali non sono vincolanti per gli altri interpreti, nemmeno per gli stessi giudici.

L’interpretazione del legislatore può avvenire con un’altra norma, “norma interpretativa”, vincolante per tutti gli altri interpreti.

Efficacia della legge nel tempo

Prima che si attivi, si presume che uscita la norma si conosca da parte di tutti.

Norme UE pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale UE. Se la norma entra immediatamente in vigore deve essere espresso esplicitamente. I testi ufficiali delle norme si trovano sulla Gazzetta Ufficiale.

La norma non regola i rapporti precedenti alla sua stessa esistenza: non dispone che per l’avvenire, art. 11.

Per non creare problemi la nuova norma dovrebbe essere su argomenti non trattati. Se invece si inserisce in argomenti già trattati può generare conflitti: bisogna trovare soluzioni.

Efficacia delle leggi

Una data materia disciplinata diventa nuova in altra parte. In caso di contrasto con:

  • Norme precedenti ci si basa sul criterio di temporalità: lex posterior derogat priori, deroga a quella precedente, prevale l’ultima.
  • Principio della specialità: se la norma successiva è più generale e quella precedente era più specifica, amplia la sua sfera d’azione. Lex specialis derogat generali.
  • Principio di irretroattività della norma: la norma non si rivolge a rapporti giuridici preesistenti, a meno che non lo preveda specificatamente il legislatore.
  • Vicenda abrogativa: abrogazione di una legge con altre norme, abrogata da quando viene pubblicata sulla Gazzetta. Solitamente con la norma abrogata c’è anche quella nuova. L’abrogazione può avvenire anche in forma tacita: abrogazione senza specificarlo esplicitamente. La norma scompare per desuetudine: certi comportamenti non più osservati/giuridicamente rilevanti. Altra abrogazione avviene per l’emanazione di una norma del tutto differente dalla precedente, che magari esiste ma non si è a conoscenza, es. ce ne sono del 1800, i legislatori non le conoscono tutte.

Legge 218 del 1995 e art. 17 leggi in generale

Regola i rapporti internazionali di diritto privato, art. 16 delle “disposizioni delle leggi in generale”.

Criteri di collegamenti servono a precisare che si tratti di rapporti civili aventi come protagonisti cittadini non italiani. Su molte materie c’è uniformità di trattamento: cittadino straniero subisce l’applicazione di leggi italiane secondo i criteri di collegamento, riferimento a norme sovranazionali.

Il problema è che lo straniero in generale non è sottoposto a leggi italiane se non ci sono criteri di collegamento specifici, a meno che non ci siano convenzioni e trattati tra Stati.

Trattato istitutivo Unione europea: ultima modifica 2007.

Trattato di Lisbona: ha creato il cittadino europeo, vera e propria Costituzione europea, diventa fonte di diritto per noi. Anche trattati privatistici e di carattere pubblico.

Situazioni giuridiche soggettive

Cosa sono: attengono al modo di agire della persona. Categoria generale a cui appartengono due situazioni giuridiche soggettive.

Situazioni attive

1. Attive: una situazione giuridica è una situazione/comportamento in cui si trova un soggetto destinatario di una norma, soggettiva perché riguarda una persona, dal punto di vista del vantaggio se attiva. Si conferisce al titolare una posizione di vantaggio. La faccio valere quando concretamente mi viene fatto un torto e posso farlo valere di fronte a un giudice: vederla sotto il profilo processuale, poter agire concretamente. Relazione tra il titolare e la collettività.

Diritto soggettivo: posizione giuridica di cui può essere titolare una persona, a cui il sistema giuridico dà una funzione giuridicamente rilevante.

Si distingue in:

  • Assoluto: Diritti della personalità e diritti reali quando si identifica in una posizione di vantaggio giuridicamente rilevante e che può essere esercitato nella generalità degli altri consociati. Esempio: diritto di società. Beneficia solo colui che è titolare. Se io ho il mio giardino posso non fare entrare nessuno, esercito il mio diritto contro la collettività.
  • Relativo: Quando la posizione di vantaggio riconosciuta dal titolare può essere fatta valere nei confronti di una o più persone rilevate specificate. Esempio: diritto di credito/potestativi. Ho credito di 1000 perché ho venduto un computer. Posso far valere il mio diritto di credito solo al singolo che ha acquistato il PC.
  • Diritto potestativo: Struttura giuridica vicina al diritto relativo. Costituisce una pretesa, ma ha un potere più forte: quello di modificare la sfera giuridica altrui senza che il destinatario debba fare qualcosa.

Esempio: diritto di recedere di far cessare il rapporto giuridico. Se una delle parti vuole assumere il diritto di recesso l’altra parte non può intervenire. Stato di soggezione per la parte passiva perché non può agire per opporsi o modificarne la destinazione.

Potestà: non sono i diritti potestativi. Hanno in sé il contenuto misto di potere e dovere. Contemporaneamente attivo e passivo. Costituito da prerogative di vantaggio. Porta comunque a obblighi. Non implica la relazione, è un potere-dovere che si differisce perché entrambe le situazioni si trovano nello stesso soggetto.

Interesse legittimo: individua una situazione giuridica studiata e analizzata nel diritto amministrativo. Situazione giuridica che attiene rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione. Posizione giuridica di favore che il privato ha nei confronti della pubblica amministrazione che consente al privato di poter pretendere dalla pubblica amministrazione un comportamento improntato alla legittimità e correttezza del giusto utilizzo del potere.

Esempio: bando di gara pubblico. Si fissano determinate regole. Indicano il modus procedendi per poter partecipare e avere così requisiti per vincere il bando. Se poi quella che vince gli mancano i requisiti richiesti, gli altri privati hanno l’interesse legittimo di intervenire, per la regolarità della pubblica amministrazione.

Numero 500 1999: applicabile come principio il risarcimento da parte della pubblica amministrazione quando lede gli interessi del privato. Prima si annullava la procedura e basta.

Facoltà: individuano il modo di atteggiarsi del diritto soggettivo senza identificarsi con esso. Ci vengono dette le facoltà. Modi in cui può manifestarsi il diritto soggettivo.

Aspettativa: attesa di venire titolare di un diritto. È giuridicamente irrilevante. È una situazione di fatto. Diventa rilevante quando ne dà rilievo una norma di legge.

Esempio: la persona concepita, ancora nel grembo materno, è già destinataria di tutele, destinatario di una donazione e di ereditarietà. Sono subordinate al momento della nascita, mentre attende di nascere ha un’aspettativa.

Situazioni passive

2. Passive: situazione giuridica di svantaggio.

  • Dovere: Corrisponde al diritto soggettivo assoluto. Indica posizione di svantaggio passiva a cui si trovano i destinatari, ha come suo contenuto quello di astenersi dal compiere qualsiasi azione che può nuocere all’esercizio del mio diritto. Azione passiva perché bisogna astenersi dal nuocere i diritti dell’altro.
  • Obbligo: A fronte del diritto soggettivo relativo. Indica posizione giuridica passiva, ma non un comportamento di astensione. Comportamento di collaborazione, senza il quale chi richiama il diritto relativo non avrebbe soddisfacimento. Deve cooperare con chi richiede il diritto di credito. È colui che è tenuto dall’ordinamento a tenere un certo comportamento attivo per realizzare la pretesa soggettiva di chi ha la posizione favorevole attiva. Esempio di prima: diritto di credito. Si richiede di riavere il prestito. Colui che è richiamato non può stare fermo, deve agire per risarcire le rate.
  • Stato di soggezione: La parte passiva del diritto potestativo. Costui non può assumere nessun comportamento per contrastare chi assume un diritto potestativo.
  • Categoria dell’onere: Non sempre in correlazione con una figura attiva. È un comportamento passivo, è un dovere che deve tenere il soggetto per un interesse suo.

Esempio: tizio che deve alienare un immobile, gli serve certificato di abitabilità. È onerato a chiedere il certificato. È un comportamento, costretto, passivo che deve tenere nel suo interesse per vendere la casa.

Classificazione degli atti

Atti giuridicamente rilevanti cui il compimento dà il potere di tradurre in azione.

Fatto: accadimento naturale oggettivo. Estraneo all’uomo, giuridicamente irrilevante se non tenuto conto da norme di legge. Nascita, morte, piante sul confine.

Atto: modo di agire che fa parte della sfera soggettiva della gente. Esso infatti è una dichiarazione di volontà con cui la persona esercita i suoi poteri/diritti. Volontà diventa giuridicamente rilevante quando viene esternata e resa palese all’interessato. Atto può essere classificato in tre modi diversi:

  • Atto giuridico in senso stretto: Dichiarazione di volontà giuridicamente rilevante che, una volta manifestata, non può che produrre gli effetti previsti dalle norme. Esempio: se io accetto l’eredità, si segue di conseguenza degli effetti previsti dalla legge.
  • Atto giuridico negoziale: Se si dichiara una volontà, trattabile una volta manifestata, si dice negoziabile, nec ozium = agire. Consente al dichiarante di esprimere la propria volontà liberamente che produce effetti che il sistema giuridico prende in considerazione, e consente al dichiarante di modificarne gli effetti. Unilaterali o contratto. Rende i soggetti liberi di agire creando atti per soddisfare i loro interessi: principio autonomia dei privati.

Esempio: procura: se ti vuoi far rappresentare da qualcuno perché non ci sei personalmente. La devi manifestare secondo quali sono i tuoi migliori interessi dati e stabiliti. Il dichiarante stabilisce la forma e l’atto che più corrispondono ai suoi interessi.

  • Unilaterali: Accettazione eredità, appena manifestata è giuridicamente perfezionata senza che altri intervengano.
  • Bi/pluri-laterale: Struttura soggettiva muta l’atto.

Comportamento: vedi successioni.

Il Codice civile

Struttura: formato da 6 libri.

  • Famiglia: Innanzitutto le norme sono per le persone, dunque identifichiamo come primo libro si tratta dei soggetti giuridici, rapporti di famiglia. Per sottolineare teleologicamente.
  • Successioni: Mortis causa, a causa di morte. Con lo scopo di sistemare i rapporti patrimoniali. Diritto con lo spirito di tutela dell’individuo. Disciplina anche della donazione, inter vivus, atto gratuito, regolato da una ratio legis con l’intenzione di beneficiare il destinatario. Strutturalmente sarebbe un contratto, ma prevale lo spirito dell’istituto che la struttura.
  • Della proprietà: Disciplina dei beni in generale, e tutti i diritti reali di godimento, strumenti attraverso cui si possono utilizzare i beni. Norme su possesso: diverso da proprietà.
  • Delle obbligazioni.
  • Del lavoro: Contiene istituti importanti, ha sviluppato delle sue discipline, diritto commerciale, diritto del lavoro.
  • Della tutela giurisdizionale dei diritti: Contiene un insieme di istituti. Serve ai privati quando devono andare a difendersi di fronte a un giudice. Troviamo gli effetti delle sentenze. Prescrizione, trascrizione, azioni a tutela dei creditori ecc.

Si passa dal diritto alle persone, ai rapporti che si instaurano sulle cose e i diritti connessi, fino ai rapporti patrimoniali e contrattuali. L’ordine non è dunque casuale ma sistematico.

Libro primo: famiglia

Criteri per cui una persona viene presa in considerazione dal diritto:

  • Capacità: Collegamento diritto, persona nuova. È un fatto naturale. Art. 1 Codice civile fa assurgere il fatto naturale a fatto giuridico.

Nascita: fatto naturale. Per creare un collegamento naturale fa sì che la nascita sia un fatto giuridico, entra nel diritto solo per il fatto di essere considerato capace al momento della nascita. Capace di cosa? Capacità è un’attitudine, ad essere considerati dal diritto come sogge

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Kripto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Pasquino Teresa.
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