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Diritto privato

Introduzione

Diritto = insieme delle regole (norme giuridiche) per la soluzione dei conflitti che insorgono tra uomini. Le norme possono essere imperative o dispositive:

  • Imperative → in cui abbiamo un precetto (regola) imperativo, quindi inderogabili dalle parti.
  • Dispositive → in cui è previsto un precetto, tuttavia le parti possono derogare tale precetto.

Questa distinzione è importante per lo studio del diritto privato, perché incide sul concetto di autonomia privata, ovvero più norme imperative regolamentano una determinata situazione (es. un contratto), meno spazio c'è per agire con il potere dell'autonomia privata (e viceversa).

Le norme contenute all'interno del codice civile circoscrivono il diritto privato. Esistono in realtà diverse branche del diritto: accanto al diritto privato infatti, vi è anche il diritto costituzionale, penale, pubblico; tutte queste branche studiano le questioni giuridiche ma le studiano in differenti profili. Il diritto pubblico ad esempio si occupa più di ciò che riguarda lo stato, l'organizzazione dello stato; quello penale di tutto ciò che è penalmente rilevante (della commissione di reati), mentre quello privato (in cui è possibile discernere il diritto civile, commerciale e altre sottocategorie), si occupa di regolamentare i rapporti tra privati, cioè tra privati cittadini (= tra persone fisiche e persone giuridiche o tra persone fisiche e persone fisiche o tra persone giuridiche e persone giuridiche). Questi rapporti possono essere di svariata natura, possono essere contrattuali, relativi a diritti reali o relativi a risarcimento del danno. Inoltre, in realtà, uno stesso atto può interessare svariati rami del diritto, quindi ad esempio può interessare sia il diritto privato che il diritto penale (ad esempio investo qualcuno e muore = il fatto illecito può interessare sia il diritto privato (art.2043) sia il diritto penale).

Fonti del diritto

Le fonti del diritto sono atti/fatti in grado di creare norme giuridiche. Il codice civile è per noi la fonte primaria, perché in esso sono regolamentati tutti gli istituti di cui ci occuperemo nel corso. Esistono però altre fonti, le quali si distinguono in:

  • Fonti di cognizione = documenti materiali che consentono di studiare la materia (es. c.c.).
  • Fonti di produzione = processi che portano alla conclusione di un processo di elaborazione di un diritto e che quindi portano alla norma (ad esempio il passaggio dalla camera dei deputati, al senato e la doppia approvazione per arrivare alla cosiddetta legge ordinaria).

Opera di novellazione: in generale, le fonti del diritto (come il codice civile) subiscono diversi processi anche modificativi → ad esempio, l'impostazione originaria del c.c. del '42, che ha subito una serie di modifiche: ad esempio, la riforma del 1975 del diritto di famiglia, con riferimento al regime patrimoniale di famiglia, ha subito una sostituzione del regime di separazione con un regime di comunione legale (significa che ogni acquisto fatto dopo il matrimonio rientra nella comunione legale; si tratta di un regime residuale, cioè le parti possono scegliere un regime diverso, se no si applica il regime di comunione legale).

La pluralità di fonti che abbiamo obbliga alla necessità di alcuni criteri utili per comprendere quale norma prevale in un possibile contrasto tra diverse norme. I principi che governano i rapporti tra norme sono:

  • Quello gerarchico (= fa comprendere che le fonti non sono parificate, bensì ci sono fonti sottordinate e fonti sovraordinate; es. costituzione, è sovraordinata rispetto a una legge ordinaria. Esiste infatti un organismo regolamentato dalla nostra costituzione, ovvero la corte costituzionale, dedito alla regolamentazione dei rapporti tra legge ordinaria e costituzione, arrivando così a un processo che può anche culminare con l'annullamento di quelle leggi ordinarie che siano in violazione con la carta costituzionale) -> ad esempio il diritto di sciopero è un diritto costituzionalmente orientato; una legge ordinaria che dovesse prevedere l'abolizione del diritto di sciopero (o altri diritti costituzionalmente orientati) soccomberebbe sotto la falcidia della corte costituzionale, la quale potrebbe appunto decidere l'annullamento delle leggi ordinarie in questione;
  • Quello cronologico (= la legge posteriore, se parificata (=c'è una parità di grado gerarchico), abroga quella precedente ma solo quando la regolamentazione della norma successiva è incompatibile con quella della norma precedente, incompatibilità che può portare all'abrogazione espressa o tacita -> es. la disciplina del c.c. che ha introdotto il regime della comunione legale, in quanto successiva (perché è del '75, quindi successiva all'introduzione del c.c. che è del '42) ha abrogato il regime di separazione dei beni, introducendo quello di comunione legale).
  • Fonti eurounitarie: altre fonti (che hanno spesso carattere sovraordinato rispetto alle leggi ordinarie) sono quelle eurounitarie (o comunitarie), che sono caratterizzate prevalentemente dai regolamenti comunitari (= immediatamente applicabili all'interno del nostro ordinamento pur essendo fonti esterne, perché l'ordinamento eurounitario è un ordinamento assestante) e dalle direttive (= danno solo delle linee guida all'ordinamento interno, che devono essere recepite solitamente attraverso delle leggi ordinarie). Quindi, mentre i regolamenti hanno una pervasività maggiore all'interno del nostro sistema, poiché sono immediatamente applicabili, le direttive non lo sono.

I problemi che possono insorgere di fronte a questi due tipi di fonti sono: con le direttive bisogna tenere insieme istituti che spesso sono retti da sistemi differenti. I vari sistemi giuridici (non solo quello italiano o europei) non hanno tutti gli stessi istituti (ad esempio quelli common law, come quello inglese // da quello italiano); il problema delle direttive è che bisogna tenere insieme istituti che, spesso, sono regolamentati diversamente. Ad esempio: nel nostro ordinamento c'è un istituto che è la causa del contratto (cioè la funzione economico-sociale del contratto) che non è prevista in altri sistemi anche europei. Quindi una direttiva che imponesse a tutti i sistemi europei di introdurre il sistema della causa, è una direttiva che non potrebbe trovare attuazione. Pertanto, il legislatore europeo deve attentamente preoccuparsi prevalentemente di toccare istituti che accomunano i vari sistemi giuridici, lasciando da parte (finché il processo di uniformazione non avverrà a livello centrale europeo) istituti che, invece, sono contrassegnati da delle sensibilità di cultura giuridica nazionali differenti.

  • Fonti dell'esecutivo = regolamenti (emanati dal governo e dai singoli ministeri) che hanno carattere esecutivo rispetto alle leggi ordinarie, che solitamente danno il dettaglio di ciò che la legge ordinaria non può disciplinare.
  • Fonte dell'uso e la consuetudine, nell'ipotesi in cui un determinato comportamento (pur non essendo previsto da una legge ordinaria o da un regolamento da altra fonte) viene ripetuto continuamente da una determinata comunità con l'intenzione di rispettare una determinata norma che in realtà non esiste (es. rispettare la fila in attività di carattere burocratico).
  • Fonti della dottrina (= scienza giuridica) e della giurisprudenza (= insieme delle pronunce emanate dagli organi giurisprudenziali, come i tribunali; distinzione tra ordinamenti -> noi siamo un ordinamento continentale e il nostro sistema è un sistema di civil law, altri sistemi, come quello anglosassone, è un sistema di common law: il meccanismo è differente, perché nella nostra regolamentazione è la legge che proviene dal Parlamento che è vincolante o che regolamenta una determinata materia, e la giurisprudenza interviene in un secondo momento soltanto con finalità interpretative o applicative nel momento in cui sorge una controversia. La giurisprudenza nel nostro ordinamento non è quindi una fonte del diritto, lo sono invece le leggi che fa il Parlamento. Nei sistemi di common law invece, vige il precedente. Infatti, il sistema inglese ad esempio, non ha il codice civile, ma il loro sistema è normato attraverso i "precedenti", ovvero la pronuncia di un determinato caso e giudice, che sono precedenti vincolanti per la risoluzione di un'analoga questione che si dovesse ripresentare più avanti nel tempo (quindi è un sistema un po' più astratto).

In realtà, questi due sistemi (common law e civil law) si stanno avvicinando sempre di più, perché in Italia l'attività della giurisprudenza sta diventando sempre più importante, infatti nel nostro ordinamento esiste l'organo supremo per quanto riguarda la giustizia civile, ovvero la corte di cassazione, che emana delle sentenze/pronunce che hanno una funzione "nomofilattica" (=interpretativa) che vincola solitamente quelli che sono i giudici di grado inferiore. Allo stesso tempo, nei sistemi di common law, come quello inglese o americano, stanno fiorendo sempre con maggiore intensità degli statuti, ovvero regolamentazioni scritte (emanate dal potere legislativo) che assomigliano sempre più ai codici civili o alla regolamentazione che abbiamo attraverso la legge ordinaria).

La dottrina e la giurisprudenza completano le fonti del diritto (sono fonti "formanti") non sono delle vere e proprie fonti del diritto (perché il potere di legiferare è di competenza del potere politico) ma contribuiscono ad avere una definizione più precisa delle regole giuridiche: la giurisprudenza perché la interpreta e applica le norme con il potere della corte di cassazione influisce anche sui giudici di grado inferiore (giudici di primo grado e la corte d'appello) con questa funzione nomofilattica. La dottrina permette di indirizzare l'interpretazione delle norme grazie agli studiosi (es. prof. universitari) -> se il testo della legge è unitario (quello che abbiamo definito di fonte di cognizione), le interpretazioni possono essere differenti. Quindi, il giurista non analizza soltanto le fonti e reperisce la norma, ma individua anche l'orientamento e l'interpretazione della giurisprudenza.

SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

Diritto oggettivo e diritto soggettivo: il primo è il diritto posto, cioè l'insieme delle regole che disciplina il nostro sistema giuridico (es. il codice civile contribuisce a regolamentare il diritto oggettivo); il secondo è una situazione giuridica soggettiva vista dal punto di vista della persona, del soggetto ed è una particolare situazione soggettiva caratterizzata da determinate facoltà.

Es. art 832 c.c., definisce il diritto di proprietà (che è un diritto soggettivo assoluto) è caratterizzato da due facoltà: di godimento (ad es. ho un terreno in cui ho piantato alberi da frutto, io posso godere dei frutti prodotti dall'albero) (= di godere/utilizzare del bene, solitamente si fa riferimento ad una attività di carattere materiale) e di disposizione (riferito solitamente a una facoltà/potere di tipo giuridico/dispositivo, cioè legato all'attività negoziale o contrattuale).

Es. di facoltà di disposizione del diritto di proprietà: posso disporre del mio diritto di proprietà: alienandolo (alienazione) (= trasferendolo, es. vendere, attraverso la vendita si realizza la facoltà di disposizione nell'ambito del diritto privato. Essa ha la caratteristica di essere un contratto oneroso, poiché trasferisco un diritto in cambio di qualcosa, di un prezzo pagato dal compratore // oppure l'attività dispositiva può anche non avvenire a titolo oneroso, cioè ad esempio donando: trasferisco quindi un diritto gratuitamente, per "spirito di libertarietà". Si dice abbia un "onere aggravato", poiché dev'essere fatta per atto pubblico con la presenza di due testimoni, in cui il legislatore dà degli oneri di forma più pesanti per indurre il donatore a riflettere al massimo sull'atto che sta facendo. (anche la donazione è una facoltà di disposizione). Oppure disponendo un contratto di locazione (cioè dandolo in locazione a un soggetto).

Diritti soggettivi

Differenza tra diritti soggettivi assoluti e relativi:

  • Assoluto (= può essere fatto valere erga omnes, cioè si può far valere nei confronti di tutti)
  • Relativi (= solo nei confronti di un soggetto).

Es. diritto di proprietà (assoluto) e diritto di credito (relativo, posso farlo valere soltanto nei confronti del debitore).

Questa distinzione (tra d.s. relativi e d.s. assoluti) si dice anche essere anche una distinzione tra diritti soggettivi autosufficienti (perché non tiene conto di nessuno) e diritti soggettivi non autosufficienti. Es. il proprietario, per soddisfare l'interesse che sta alla base del suo diritto di proprietà, non ha necessità del comportamento di un altro soggetto // il diritto di credito è un diritto non autosufficiente, perché per soddisfare l'interesse che sta alla base della mia pretesa creditoria, è necessario il comportamento di un altro soggetto, ovvero del debitore, che deve soddisfare il mio diritto di credito (l'estinzione del diritto di credito avviene nel momento in cui il debitore adempie correttamente la prestazione).

Diritti non patrimoniali (principalmente i diritti della personalità) e diritti patrimoniali (o ❖ con contenuto patrimoniale) (quei diritti alla cui base vi è anche un interesse di rilievo anche giuridico e di carattere economico, es. diritto di proprietà, di credito, ecc).

Diritto potestativo (è un diritto relativo) caratterizzato da una facoltà definita "di ❖ formazione", cioè può incidere sulla situazione giuridica soggettiva di un altro soggetto che si trova in uno stato di assoluta inerzia (situazione di svantaggio e inattiva), chiamato soggezione. (es. diritto di recesso; diritto di riscatto).

Quindi il rapporto che si va a creare tra il titolare del diritto potestativo e l'altro soggetto è, da una parte diritto potestativo, dall'altra parte soggezione (// Nel diritto di credito le situazioni giuridiche presenti sono da una parte il diritto di credito, dall'altra l'obbligo (l'obbligo è diverso dalla soggezione, poiché nell'obbligo sì vi è una situazione di svantaggio, però è una situazione di svantaggio attiva, perché il debitore si deve attivare per adempiere la propria prestazione; nella soggezione invece, oltre ad esserci una situazione di svantaggio, è inattiva)).

Es. di diritto potestativo - soggezione: diritto di recesso, che può avvenire se previsto convenzionalmente (cioè se le parti lo hanno previsto) o in delle ipotesi tassativamente previste dalla legge. Se nel contratto si prevede che una parte può recedere al ricorrere di determinate condizioni, al ricorrere di queste la parte legittimata può esercitare questo diritto (il diritto di recesso), che è un diritto potestativo, e sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale (mentre l'altra parte si trova in una condizione di soggezione). Il diritto potestativo è dunque un diritto caratterizzato da questa facoltà di formazione, che provoca una modificazione giuridica soggettiva unilaterale, di un altro soggetto, costretto ad una mera soggezione.

SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

Differenza tra diritto potestativo (relativo) (potestativo: è un diritto soggettivo con cui io esercito questo diritto e provoco una modificazione soggettiva della sfera giuridica di un altro soggetto) e podestà (o responsabilità genitoriale): podestà = situazione giuridica soggettiva in cui i genitori che esercitano la potestà non hanno solo dei diritti nei confronti del minore o del soggetto nei confronti del quale esercitano la potestà, bensì anche dei doveri. Quindi la potestà non si può qualificare nei termini relativi al diritto soggettivo ma è al contempo un insieme di doveri e diritti.

Aspettativa giuridica: altra situazione g. soggettiva è l'aspettativa giuridica che è una situazione di vantaggio non ancora completamente consolidata (in fieri), e si ha nell'ipotesi in cui si stipula un contratto sottoposto a condizione (sospensiva generalmente). Es. all'interno del contratto vi sono elementi essenziali (accordo, oggetto, causa e forma) e altri elementi, chiamati accidentali, che non sono essenziali: tra cui condizione, termine, modo. La condizione può essere risolutiva o sospensiva = una situazione di aspettativa giuridica.

Es. io sono interessato ad acquistare un terreno soltanto se quel terreno diventa edificabile sulla base di una modificazione di un piano regolatore; il venditore in questo caso, d'accordo con il compratore, può trasferire il terreno alla condizione sospensiva che quel determinato bene divenga edificabile. Pertanto, io acquisto effettivamente qualcosa, però acquisto esclusivamente una aspettativa giuridica: perché è una situazione che l'ordinamento mi tutela, però si trasformerà in diritto di proprietà (quindi in vero e proprio diritto soggettivo) soltanto se e quando il terreno diventerà modificabile. Al verificarsi di ciò, questa situazione di aspettativa giuridica, si trasformerà in una diversa situazione giuridica soggettiva che è un diritto assoluto, che è il diritto di proprietà.

Onere e status: status = es. lo status di cittadino italiano, di coniuge,… una posizione giuridica complessa o punto di attrazione (una posizione che deriva da) di situazioni giuridiche soggettive diverse.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Francescaaa_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Bevivino Guglielmo.
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