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lOMoAR cPSD| 7389389 Prof. Gardini: informazione nell’era della post-verità

“Manifestazione del pensiero, i diritti della persona”. Se consideriamo la “, notiamo che si sono sviluppati diversi.

Riassumendo: “Modelli costituzionali e diritti fondamentali”.

Modelli costituzionali e diritti fondamentali

Nella Costituzione troviamo la Legge Fondamentale su cui si regge un sistema giuridico e lo Stato. Senza di essa lo Stato stesso si disintegrerebbe.

L’ordinamento giuridico è costituito da diversi livelli con norme dotate di diversa forza gerarchica in una scaletta con all’apice le norme contenute nella costituzione: costituzione, leggi ordinarie, regolamenti governativi, decreti ministeriali, regolamenti locali, ecc.

Le fonti poste a un livello inferiore non potranno mai contrastare una fonte superiore e se una fonte ordinaria, statale o regionale, dovesse andare in conflitto con la costituzione si avrebbe un vizio di costituzionalità. Corte costituzionale, Tribunale amministrativi e Consigli di Stato assicurano il rispetto del principio di gerarchia tra le fonti normative del nostro ordinamento.

La Costituzione, inoltre, oltre alle regole fondamentali, stabilisce i rapporti politici e sociali all’interno dello Stato. Questi rapporti sono evoluti nel tempo, riflettendo la nostra epoca e le conquiste civili e politiche raggiunte nel tempo.

Rigidità e elasticità sono caratteristiche fondamentali della Costituzione: la prima, per la modificazione della stessa, occorre maggioranza qualificata; la seconda per il suo adattarsi rimanendo longeva nel tempo. I modelli di riferimento seguiti dalle democrazie contemporanee sono la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 e la dichiarazione di indipendenza americana del 1776.

In entrambe le Carte assume centralità e importanza i diritti dell’uomo e la difesa da parte della legge che diventa sovrana. La sottile differenza che si può notare è che mentre in quella francese di derivazione rousseauiana concepiva la creazione di un’unica autorità e un’unica legge espressione di una volontà generale da cui dipende l’esistenza dei diritti e delle libertà individuali, in America si pone all’origine i diritti e lo Stato viene costruito sopra di essi e non viceversa.

I modelli costituzionali in Europa occupano una posizione tra la tradizione francese e quella americana, lo Stato-legislatore è espressione di un particolare tipo di diritti, i diritti politici. Stato e diritti non si contrappongono, si afferma il diritto dei cittadini di partecipare alla vita politica, senza rinunciare alla protezione dei diritti individuali e civili, convivenza tra diritti politici di tipo oggettivo e diritti individuali di tipo soggettivo.

Il costante ampliamento delle libertà individuali

I diritti e doveri sono rappresentati dalla prima parte della costituzione fino all’articolo 13 e si dividono in civili, etico-sociali, economici e politici. Molti diritti sono rivolti ai soggetti come esseri umani a prescindere dallo status di cittadini, mentre quelli politici sono riconosciuti ai soggetti che hanno un rapporto di cittadinanza con lo Stato.

Il dubbio che può sorgere spontaneo è se, con l’evoluzione, essendo la costituzione scritta nel 1948 circa, rappresenti una lista chiusa di diritti non adeguata ai tempi e che vada rivista con una revisione costituzionale.

Partendo dal presupposto che i diritti umani vengono visti come diritti naturali si legano quindi all’evoluzione e all’espansione di essi nel tempo.

La loro protezione non è assoluta, quello che appare fondamentale in un periodo storico, non lo è più in una successiva epoca.

La dottrina ha individuato diverse generazioni di diritti fondamentali variabili a seconda delle epoche storiche. La prima sono i diritti tradizionali chiamate libertà negative in cui un soggetto può agire senza essere impedito e non agire senza essere costretto.

La seconda generazione è quella dei diritti sociali, politici ed economici, quindi richieste rivolte nei confronti dello Stato cosiddette libertà positive, diritto voto.

L’avvento dei diritti di terza generazione introduce situazioni che prescindono dallo Stato come il diritto alla pace, allo sviluppo dei popoli, all’ambiente.

Mentre alcuni ritengono quest’ultimi diritti un ampliamento dei diritti delle precedenti generazioni, si è già passato alla 4° generazione, ossia quelli legati allo sviluppo tecnologico come il diritto alla riduzione del digital divide, di accesso alla rete dati, connessioni adeguate.

L’articolo 2 della Costituzione come fattispecie aperta. I nuovi diritti

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Il verbo “riconoscere” rinviando a un’idea di alcuni diritti già preesistenti e spettanti all’uomo, libertà negative, e garantendo questi stessi diritti con interventi attivi, libertà positive, con un apparato sanzionatorio in caso di violazione di questi diritti.

L’art. 2 per alcuni non aggiunge nulla di nuovo sui diritti ma avrebbe una funzione “riassuntiva”, fattispecie chiusa, mentre una seconda tesi lo considera come un punto di entrata per l’inserimento e l’integrazione di altri valori, fattispecie aperta, cosicché diritti che un tempo non venivano riconosciuti, in epoche successive lo sono stati, diritto all’obiezione di coscienza, riservatezza. Questo ha portato una elasticità della nostra costituzione nell’ingresso di valori nuovi e condivisi.

La protezione internazionale ed europea dei diritti dell’uomo. I diritti di informazione nelle fonti sovranazionali

Nel secondo dopoguerra si sono consacrati i diritti e la loro protezione a livello internazionale con una serie di dichiarazioni emanate dall’assemblea generale delle Nazioni Unite: dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 1948, diritti del fanciullo 1959, indipendenza dei popoli coloniali 1960, eliminazione della discriminazione razziale 1963, eliminazione delle discriminazioni contro la donna 1967, asilo territoriale 1967, protezione di tutte le persone contro la tortura e le altre pene 1975.

Inoltre, dal 1970 all’interno dell’ONU è stata istituita una commissione dei diritti dell’uomo che consente al singolo di denunciare eventuali violazioni dei diritti umani. Le dichiarazioni di principi delle nazioni unite non costituiscono un’autonoma e valida fonte di norme internazionali generali data anche dal fatto che l’assemblea non ha potere legislativo.

Secondo alcuni quindi la fattispecie aperta dell’art. 2 Cost. potrebbe essere uno strumento valido per favorire l’integrazione nel nostro ordinamento di nuovi diritti di matrice internazionale.

Un ruolo particolare va assumendo la CEDU, Corte Europea dei diritti dell’uomo, che ha emanato numerose decisioni in materia di libertà di espressione e di diritto di informazione.

Dopo aver eseguito l’adattamento del nostro ordinamento alla CEDU, la Corte costituzionale è intervenuta dichiarando le norme della CEDU, un gradino sotto alla Corte costituzionale e quindi, si che venissero integrate nel nostro ordinamento, ma adeguate comunque alle leggi costituzionali. Di tutt’altra opinione invece la Corte di Giustizia che afferma che le norme CEDU entrerebbero nell’ordinamento italiano quali principi generali del diritto comunitario. Secondo l’art. 117 Cost. le leggi statali e regionali sono tenute a rispettare i vincoli dell’ordinamento comunitario, quindi gli obblighi sul piano internazionale rappresentano un limite costituzionale.

In definitiva le leggi con cui lo stato italiano ratifica gli obblighi sul piano internazionale finiscono indiretto per avere più forza e resistenza delle normali leggi ordinarie. Un effetto è quello della esterna protezione ossia della tutela dell’individui contro le violazioni attuate dallo Stato di appartenenza. L’articolo 11 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea firmati a ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di Nizza indica: opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati. A livello europeo si sta accentuando l’attenzione ai diritti di informazione e si sta ampliando la riflessione sulla comunicazione.

Libertà di manifestazione del pensiero e forma democratica dello Stato

Tra i diritti individuali un’importanza centrale la assume la libertà di manifestazione di pensiero, che nella legislazione costituzionale italiana trova una collocazione in primo piano. È un diritto fondamentale caratteristico dello Stato liberale che garantisce libertà di coscienza, opinione e pluralismo delle idee. Senza di essa non potrebbe esistere la democrazia moderna, in quanto condiziona gran parte delle libertà, professare una fede religiosa, associarsi, riunirsi, votare e tante altre. Secondo una parte della dottrina è proprio la libertà di manifestare il pensiero che porta all’affermazione dello stato democratico e non viceversa.

Individualismo e funzionalismo individuale

La libertà di manifestazione di pensiero ha portato a interrogarsi sulla natura o funzionale di tale diritto, accendendo dibattiti tra chi lo vede come strumento per la realizzazione degli interessi della persona e chi come strumentalità per gli interessi collettivi.

Chi lo intende come valore supremo dell’individuo rispetto al tutto non accetta l’idea di controlli o limitazioni rispetto a un diritto che rappresenta un valore individuale. La libertà di espressione libertà negativa è interpretata come e quindi senza impedimenti o costrizioni, con i soli vincoli che mirano lesioni a tale libertà o alla libertà di un altro individuo. Il caso opposto coloro che vedono nella libertà di manifestazione del pensiero un valore supremo del tutto rispetto all’individuo, sono disposti anche a delle limitazioni nel nome della collettività e delle sue esigenze. Ne discende quindi la formazione di un’opinione pubblica libera e consapevole, alla tutela della completezza, imparzialità delle informazioni e pluralismo delle idee.

Usando uno dei modelli teorici di common law si può affermare che la facoltà di manifestare liberamente andrebbe collegata alla possibilità di raggiungere la verità, la verità non è qualcosa di bello e fatto, ma un perpetuo farsi, non è una cosa ma un pensiero, e anzi è il pensiero stesso.

Ogni restrizione alla libertà di espressione è un ostacolo verso la verità.

Un secondo modello usa questo diritto come valore fondamentale nello sviluppo e nella realizzazione dell’individuo e della sua personalità, e le restrizioni implicano inibizione nel processo di crescita. Teoria quindi che risalta l’aspetto individualistico e negativo.

Un terzo modello descrive la libertà del singolo di esprimere il proprio pensiero strumentale alla partecipazione alla democrazia, associandola alla libertà di informazione che favorisce la formazione di un’opinione pubblica. Pone quindi l’interesse della collettività prima dell’individuo. Questi modelli non si escludono tra di loro, anzi la recente dottrina supera questa separazione e apre a una coesistenza reciproca.

Degli esempi per quanto riguarda l’approccio funzionalista per quanto riguarda internet è bene ricordare la necessità di stabilire un limite alla libertà di espressione mediante il web espresso dal comma 2 art. 10 CEDU: l’esercizio di queste libertà comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni che sono previste dalla legge per una società democratica, tali interferenze sono legittime solo in caso di interesse pubblico e sicurezza nazionale.

La corte di Strasburgo propone una lettura funzionalista della libertà di espressione in cui i diritti individuali si integrano e diventano funzionali a quelli della comunità, mentre dalla Corte Suprema degli Stati Uniti è stata data una lettura individualista in cui il diritto di manifestazione del pensiero si è fatta spazio nella soddisfazione dell’individuo, qualsiasi impedimento è considerato incostituzionale.

Queste prese di parte dimostrano come l’America a differenza dell’Europa attribuisce una netta prevalenza alla libertà di espressione del singolo individuo all’interesse pubblico generale.

Le due correnti possono coesistere grazie a un equilibrato bilanciamento tra valori.

Pluralismo e concorrenza: due concetti solo in parte equivalenti

Il sistema delle comunicazioni di massa è sottoposto a una disciplina speciale antitrust che si somma a quella generale della legge 287/1990 volta a garantire il pluralismo delle idee. Esiste una differenza sostanziale tra pluralismo e concorrenza: pluralismo è un concetto statico il secondo dinamico. La tutela della concorrenza esaurisce le finalità e le garanzie nella protezione dell’interesse delle imprese e dei consumatori, senza assicurare il maggior numero di imprese. Il pluralismo informativo invece ha delle garanzie ulteriori, infatti, impone una polifonia di voci e di competitor sul mercato. Il diritto di voto, ad esempio, non risulterebbe libero se non si ha un adeguata consapevolezza delle proposte politiche che ci sono in campo e sulla presa di coscienza della realtà contemporanea da parte dei cittadini.

La formazione dell’opinione pubblica è il principio cardine dei processi politici e della democrazia rappresentativa.

I mezzi di comunicazione di massa devono quindi garantire informazioni complete, varie, critiche, attendibili e degne di fiducia. Inoltre, è necessario assicurare l’accesso ad informazioni che provengano da diverse fonti e non dalla stessa con varietà di contenuti per soddisfare i molteplici interessi della società. Il mercato pluralismo è un concetto ben diverso dalla concorrenza e non si possono considerare sovrapponibili. Esempio possibile che una molteplicità di reti non garantisca diversità di contenuti e quindi non è detto che garantisca punti di vista e posizioni ideologiche diverse.

La teoria economica non si adatta perfettamente al mercato delle telecomunicazioni, in quanto i prodotti mediatici hanno un valore culturale, sociale e politico e non solo per la materia di cui sono composti. La televisione non può essere trattata come qualsiasi altro prodotto televisivo né le imprese televisive come le imprese in generale per l’importanza che l’attività radiodiffusa ha nella vita democratica di un ordinamento.

La disciplina a garanzia del pluralismo lo si trova nell’art. 21 Cost. mentre la concorrenza nell’art. 41, da questo si nota come la diversificazione proprietaria è una condizione necessaria ma non sufficiente a garantire il pluralismo e occorre introdurre misure opportune che assicurino il diritto a essere informati con una varietà di informazioni che consente la formazione di un’opinione pubblica che non sia influenzata da posizioni dominanti.

Pluralismo e accesso alle informazioni sono condizioni necessarie per il processo democratico mentre la concorrenza garantisce il corretto funzionamento economico all’interno del processo democratico. La salvaguardia del pluralismo legittima una regolazione del mercato di informazione ex ante, mentre la normativa antitrust ammette solo interventi a difesa della concorrenza ex post: da questo discende che la normativa antitrust non è sufficiente a garantire il pluralismo dell’informazione e quindi occorrono interventi mirati alla promozione e sostegno di quest’ultimo.

L’informazione tra dimensione globale e locale

Prima della riforma del titolo V della costituzione nel 2001 lo Stato aveva competenza esclusiva sulle attività di comunicazione. Nel corso della storia della repubblica la prima apertura marginale che istituì i Comitati regionali radiotelevisivi fu nel 1975, Co.re.rat, essi erano organi consultivi che formulavano proposte al consiglio di amministrazione della RAI e ne prevede la partecipazione al procedimento di nomina dello stesso.

Una maggiore apertura giunge negli anni 90 che definisce la “comunicazione” come una materia che non può essere sullo stesso piano delle materie elencate nell’art.117, ma deve considerarsi una condizione preliminare per l’attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria di Stato democratico.

Le Regioni vengono chiamate insieme allo Stato centrale alla cura dell’interesse generale ad un sistema informativo pluralistico e diffuso e questa svolta viene accompagnata da un intervento del legislatore che di fatto rompe il monopolio pubblico e da vita a un sistema in cui nelle assegnazioni delle frequenze possano partecipare anche le emittenti locali, sia periferiche della pubblica che private, in modo da dar vita a contenuti informativi più vicini al territorio.

Nel 1997 si costituiscono i Co.re.com, comitati regionali per la comunicazione, dipendenti dalle regioni e successori del co.re.rat. che hanno un’autorità indipendente.

Tutto ciò va incontro a un radicale cambiamento con la riforma del Titolo V in cui si distingue “l’ordinamento della comunicazione”, in cui vi è ancora l’esigenza di definire con certezza il perimetro della materia al fine di stabilire il concreto ambito di intervento del legislatore regionale.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Gardini Gianluca.
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