Imprenditore agricolo
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali si intendono attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere animale o vegetale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, le acque o le acque dolci, salmastre o marine.
Come l'Art. 2135 stabilisce che può prefigurarsi imprenditore chi svolge una tra queste attività:
- Coltivazione del fondo
- Selvicoltura
- Allevamento di animali
Il comma Art. 2135 definisce tali attività: "Attività essenzialmente dirette alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico totale o di una parte di esso che utilizzano o possono utilizzare le acque, le acque dolci salmastre tenendo attenzione alle locazioni: utilizzano o possono utilizzare le acque: con RB DPR n. 228/2001 viene meglio resa e spiegazione di operazioni: non più strettamente diretta del fondo ma possibilità di utilizzarlo. [Profilo negativo per individuare nell'agrea.] Cura e sviluppo del ciclo biologico o di una parte di esso. Ciclo biologico si intende processo di trasformazione-combinazione dei fattori naturali aventi ad oggetto la moltiplicazione/allevamento di entità animate/vegetali [Profilo positivo per individuare nell'agrea].
Da tale binario ondare emerge che nelle attività di
Imprenditore agricolo
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali si intendono attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere animale o vegetale che utilizzano o possono utilizzare il fondo, le acque o le acque dolci, salmastre o marine.
Come l'Art. 2135 stabilisce che può privilegiarsi imprenditore chi svolge una tra queste attività:
- Coltivazione del fondo
- Selvicoltura
- Allevamento di animali
Il comma Art. 2135 definisce tale attività: "Attività mediante attività dirette alla cura ed allo sviluppo del ciclo bianco o di una parte di essa che utilizzano o possono utilizzare il fondo, le acque o le acque dolci, salmastre, tenendo attenzione alle locazioni".
[Proprio negativo per individuare nel decreto]. Il ciclo bianco, si intende processo di trasformazione-combinazione di fattori naturali aventi ad oggetto la moltiplicazione/accrescimento di entità animale/vegetale [Proprio positivo per individuare nel decreto].
Coltivazione del fondo
Da tale sintesi orari emerge che nelle attività di coltivazione del fondo rientrano non solo le attività che prevedono lo sfruttamento diretto del terreno, ma anche le coltivazioni in serra, i vivai, la floricoltura e l'attività idroponica (possibilità di esercitarla con sostanze chimiche non c'è il contatto con il fondo).
Selvicoltura
Per selvicoltura, invece, si intendono le attività dirette alla cura del bosco per ricavarne relativi prodotti.
Non può essere considerata attività di selvicoltura la mera utilizzazione del bosco.
Per esercenti imp. agricola tale attività deve essere preceduta dalla cura del bosco.
Allevamento di animali
Per allevamento di animali... devono considerarsi gli allevamenti in batteria, allevamenti da cortile e imp. ittico, ciò è possibile perché il d.lgs n. 228/2001 ha sostituito la parola animale-bestiame che utilizzano o possono utilizzare il fondo anche per tener presente la definizione del ciclo biologico e rapporto nel considerare attività essenziali solo quelle attività che avvengono in stretto collegamento diretto con il fondo.
Imp. ittico
Imp. ittico → d.lgs n. 154/2004: è imp. ittico chi svolge attività diretta alla raccolta, di organismi acquatici in ambienti marini salmastri, di acque dolci. È imp. ittico per connessione chi svolge attività di spiricolt., molluschicolt., conservazione, conservazione, valorizzazione dei prodotti del mare che abbiano ad oggetto prevalentemente i prodotti delle proprie attività essenziali.
Attività connesse
Il comma 3 dell'Art. 2135 stabilisce che si intendono connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore, dirette alla conservazione, manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco dell'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definita dalla legge -> es. agriturismo ex n. 96/2006.
Ta
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