VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Programma:
La valutazione di Impatto Ambientale (cred. 2)
1) Definizione e articolazione di uno SIA (studio di impatto ambientale), principali riferimenti normativi;
2) La VIA (Valutazione di Impatto Ambientale): aspetti generali, quadro normativo e linee guida;
3) La partecipazione al pubblico e l’accesso alla giustizia (direttiva 2003/35/CE)
4) Analisi degli impatti ambientali: check-list, matrici, networks, overlay mapping;
5) Stima degli impatti ambientali, analisi delle alternative, misure di mitigazione, monitoraggio, scoping, istruttoria
tecnica;
6) Quadri di riferimento Programmatico, Progettuale e Ambientale;
7) La VAS (Valutazione Ambientale Strategica): aspetti generali, quadro normativo (direttiva 2001/42/CE) e
programmatico.
8) Life Cycle Assessment
Tecniche di valutazione e processi decisionali (cred. 3)
1) Tecniche di valutazione diretta e indiretta;
2) Processi decisionali: l’analisi costi-benefici (ACB) e costi efficacia;
3) Analisi multicriteri (AMC): analisi multi-attributo e analisi multi-obiettivo;
4) Metodo AHP;
5) Metodi Electre;
6) Logica fuzzy e processi decisionali: dati decisionali fuzzy, crisp e linguistici.
Inquinamento atmosferico e acustico (cred. 1)
1) Caratteristiche chimico fisiche degli inquinanti primari, reazioni di trasformazione e trasporto degli inquinanti
atmosferici;
2) Criteri ed indici di qualità dell’aria; dispersione dei contaminanti atmosferici e modelli previsionali;
3) Effetti degli inquinanti atmosferici sulla salute e sulle risorse;
4) Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento: il D.lgs. n. 372 del 04 agosto 1999 (direttiva 96/61/CE).
5) Inquinamento acustico; il rumore e cenni teorici di acustica; riferimenti normativi: la legge quadro
sull’inquinamento acustico (L. 447 del 26 ottobre 1995).
6) Opere di protezione e interventi di minimizzazione dell’impatto da rumore; i modelli per la valutazione
dell’inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare.
INTRODUZIONE
Studiare l ‘ambiente significa comprendere le trasformazioni dirette o
indirette che esso ha subito in conseguenza dell’azione umana.
Si può definire l’inquinamento ambientale come un cambiamento delle
dell’aria, dell’acqua
caratteristiche fisiche, chimiche o biologiche e del
suolo causato dall’ immissione nell’ ambiente di materia o energia.
Ogni sostanza organica o inorganica (inquinanti chimici) e
microrganismi (inquinanti biologici) in adeguata dose è un inquinante.
Gli inquinanti chimici direttamente immessi nell’ambiente sono detti
primari, quelli formatosi per reazione degli stessi nel corso della loro
evoluzione nell’ambiente sono detti secondari. Gli inquinanti chimici
presenti in piccole quantità ma ugualmente dannosi per elevata
tossicità e persistenza sono detti microinquinanti.
Per quantificare la presenza di inquinanti nell’ambiente si ricorre a
parametri intensivi:
1. La frazione volumetrica e cioè il volume di inquinante per unità di
volume e relativi sottomultipli
2. Il numero di batteri per unità di volume del mezzo
3. La temperatura
4. Il livello sonoro
5. L'intensità di dose di radiazioni ionizzate
Le sorgenti inquinanti possono essere naturali o antropiche, fisse o
–
mobili, puntiformi o distribuite, continue intermittenti o accidentali.
Definizione
“Con il termine IMPATTO AMBIENTALE consideriamo la
conseguenza di interferenze (dirette o indirette) prodotte da una
sorgente iniziale, che attraverso catene di eventi più o meno 2
2
complesse generano pressioni su bersagli ambientali significativi
potenzialmente in grado di alterarli.”
Gli impatti e la loro natura possono essere di vario tipo: positivo,
negativo, a breve termine, a lungo termine, reversibile, irreversibile,
diretto e indiretto.
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE S.I.A.
È un documento che deve essere allegato al progetto presentato dal
per l’autorizzazione, contenente l ‘insieme
proponente degli studi e
ricerche di settore svolte dagli esperti prescelti dal proponente, all’
necessari alla valutazione di impatto connesso alla costruzione ed
esercizio delle attività del progetto.
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE V.I.A
La valutazione di impatto ambientale rappresenta una procedura
tecnico-amministrativa volta alla formulazione di un giudizio di
compatibilità sugli effetti che una determinata attività di pianificazione
avrà sull’ambiente globale inteso come
o di progetto di un'opera
l’insieme delle attività umane e delle risorse naturali. 3
3
La Via nasce per considerare in fase di progettazione gli obiettivi di
proteggere la salute e di migliorare la qualità della vita umana, al fine
di contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita,
provvedere al mantenimento della varietà della specie e conservare la
dell’ecosistema
capacità di riproduzione in quanto risorsa essenziale
di vita, di garantire l’uso plurimo delle risorse e lo sviluppo sostenibile.
Inoltre, ci permette di valutare gli effetti diretti ed indiretti sull’uomo,
sulla fauna, sulla flora, suolo, acqua, paesaggio e patrimonio culturale.
Il quadro di riferimento normativo è statunitense, europeo, italiano e
regionale. 4
4
Con il NEPA del 31 dicembre 1969 nasce negli Stati Uniti il primo vero
ed ufficiale documento normativo che tratta il tema della valutazione
d’impatto ambientale. Con questo provvedimento legislativo viene
imposto il principio della prevenzione del danno ambientale e fa da ciò
l’obbligo per tutti gli enti federali di predisporre un idoneo studio di
impatto ambientale.
Per effettuare una procedura VIA è necessario eseguire varie fasi:
1. Fase di orientamento
–
1.1 - Screening decidere tempestivamente se il progetto debba
essere o meno sottoposto a procedura di VIA e in seguito
escludere la procedura, richiedere un procedimento più speditivo o
uno studio completo.
–
1.2 - Scoping questa fase deve essere pubblica e soggetta alla
partecipazione dei cittadini. Le finalità sono quelle di delimitare i
confini geografici e temporali dello studio, evidenziare gli impatti da
sottoporre a indagine, individuare le alternative piu significative, le
competenze richiese e organizzare lo studio di VIA
2. Fase istruttoria
L’Ente Direttore si fa carico di redigere un duplice studio di VIA:
Draft EIS (provvisorio e redatto in base alle informazioni fornite dal
proponente) e Final EIS (avendo tenuto in considerazione le
osservazioni del pubblico e degli altri Enti federali)
3. Fase decisionale
Il qui scopo è decidere in merito all’autorizzazione del progetto.
–
LA VIA ARRIVA IN EUROPA LA DIRETTIVA 85/337/CEE
Afferma che l’ambiente deve essere tutelato e protetto in un'ottica
di prevenzione attiva e non solo di mitigazione degli impatti. Fa 5
5 riferimento esclusivamente a PROGETTI ed OPERE pubbliche o
private le cui dimensioni o caratteristiche sono tali da poter indurre
cambiamenti ambientali o effetti negativi sul benessere della
popolazione.
ART. 1: Gli Stati Membri devono decidere l’autorità competente,
preposta alla revisione dello studio di VIA; esclusione opere a scopi
di difesa nazionale.
ART. 3: La VIA individua, descrive e valuta gli effetti diretti e
indiretti di un progetto sui seguenti fattori
ART. 4: Rinvia ai due allegati della direttiva (allegato I ed allegato
II) 6
6 Opere soggette a VIA obbligatoria: (raffinerie di petrolio greggio,
centrali termiche, stoccaggio e residui radioattivi, acciaierie,
impianti di trasformazione di amianto, impianti chimici, autostrade,
tronchi ferroviari, aeroporti, porti, impianti di eliminazione di rifiuti
tossici e pericolosi)
Opere soggette a VIA discrezionale: (agricoltura, industrie estrattive
– – – –
energetiche chimiche dei prodotti alimentari tessili, cuoio,
legno, lavorazione dei metalli, fabbricazione del vetro, progetti
d’infrastruttura, ecc.)
ART.6: Gli stati membri devono decidere quali siano le autorità da
del proponente dell’opera in ogni passo della
consultare da parte
procedura e definire le modalità di consultazione garantendone al
pubblico la possibilità di esprimere il proprio parere.
ART.12: Gli stati membri sono tenuti a provvedere al recepimento
della direttiva entro tre anni. 7
7 ART.13: Gli stati membri possono fissare norme più severe
riguardo al campo di applicazione e la procedura di VIA rispetto a
quelle della Direttiva
DIRETTIVA 97/11/CEE (Emendamento alla Direttiva 85/337/CEE)
importante è l’inserimento della FASE DI SCREENING o
La novità più
SELEZIONE applicata solo ai progetti dell’allegato II. I criteri di
dei progetti e dell’impatto potenziale
selezione sono le caratteristiche
e la locazione dei progetti.
DIRETTIVA COMUNITARIA 2001/42/CEE
Include la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente (Valutazione Ambientale Strategica V.A.S). Per “piani e
programmi” si intendono elaborati redatti da un’autorità a livello
nazionale, regionale o locale previsti da disposizioni legislative. Viene
effettuata per tutti I piani e programmi elaborati per settori come per
nell’ambito
esempio: agricolo, turistico, trasporti, ecc. E non rientrano
di applicazione della direttiva piani e programmi destinati a scopi di
difesa nazionale e protezione civile.
Definizione
“La V.A.S. prevede una fase di monitoraggio dove gli stati membri
controllano gli effetti ambientali significativi dell’attuazione dei piani e
programmi al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti
negativi previsti ed essere in grado di adottare le misure correttive che
ritengono opportune”
La finalità prioritaria della valutazione è la verifica della rispondenza
del programma con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile 8
8
CARATTERISTICHE DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA DI VIA 9
9
In Italia il recepimento delle direttive CEE è stato lento e faticoso. Il
del 27/12/1988 è l’ultimo provvedimento che costituisce in
DPCM
definitiva il regolamento di applicazione che ha reso operante anche
nel nostro paese la Direttiva CEE.
ART.1: Finalità: emanare le norme tecniche per la redazione dello
studio di impatto ambientale. Le presenti norme tecniche definiscono I
contenuti del SIA, istruttoria, criteri di formulazione del giudizio, ecc.
ART.2 Documentazione degli studi di impatto: il committente deve
allegare lo Studio di impatto ambientale, gli elaborati di progetto, una
sintesi non tecnica per il pubblico e la documentazione attestante
l’avvenuta pubblicazione.
ART.3: Quadro di riferimento programmatico: relazioni esistenti tra
l’opera progettata e gli atti di pianificazione
ART.4: Quadro di riferimento progettuale: studio del progetto e
soluzioni
ART.5: Quadro di riferimento ambientale
D.L. 152 2006 TESTO UNICO AMBIENTALE E S.M.I
Il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 mira alla riorganizzazione della
legislazione italiana in materia ambientale. Accetta le direttive europee
(85/337/CEE e 97/11/CE sulla VIA, 2001/42/CE sulla VAS). Coordina
le procedure di VIA+VAS e di VIA+AIA. Abolisce la 349/1986 art. 3 e il
DPR 12/04/1996. Delega a specifiche norme tecniche la sostituzione
dei DPCM 337/1988 e DPCM 27/2/1988.
V.A.S: Riguarda I piani e programmi di intervento sul territorio ed è
a garantire che gli effetti sull’ambiente
preordinata derivati
dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione
durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. La 10
10
procedura per la VAS costituisce parte integrante del procedimento
ordinario di adozione ed approvazione. I provvedimenti di
approvazione adottati senza previa VAS sono nulli. Il procedimento
una VAS è l’elaborazione di un rapporto concernente
per effettuare
l’impatto sull’ambiente all’attuazione di un
conseguente determinato
piano o programma.
V.I.A.: Riguarda I progetti di opere ed interventi che possono avere un
impatto importante sull’ambiente. La procedura VIA costituisce
presupposto o parte integrante del procedimento ordinario di
autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di approvazione
adottati senza previa VIA sono nulli. Il procedimento per effettuare una
VIA avviene con l’elaborazione di uno studio concernente l’impatto
sull’ambiente che può derivare dalla realizzazione e dall’esercizio di
un'opera il cui progetto è sottoposto ad approvazione o
autorizzazione.
S.I.A.: Riguarda lo studio tecnico-scientifico contenente una
descrizione del progetto con le informazioni relative alla sua
ubicazione, concezione e dimensione, l’individuazione, la descrizione
e la valutazione degli effetti significativi che avrebbe la realizzazione
del progetto sull’ambiente. l’organo competente
Con il Giudizio di compatibilità ambientale
conclude la procedura VIA o VAS
Con il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri è istituita la
Commissione dell’ambiente territorio, tecnico-consuntiva per le
valutazioni ambientali. L’ attività della Commissione è articolata in tre
settori:
1. Valutazione ambientale strategica
2. Valutazione di impatto ambientale dell’inquinamento
3. Prevenzione e riduzione integrate
Differenze tra VIA e VAS 11
11
La differenza tra i due procedimenti riguarda prettamente la fase in
cui viene svolta e l’oggetto a cui si rivolge.
La VIA si attua nei casi di progettazione delle singole opere. Tale
procedura, sancita dal D.Lgs 152 del 2006 (Testo Unico Ambientale),
viene attuata in fase di progettazione, in quanto proprio in questo
momento l’individuazione in maniera scientifica i rischi ambientali
potenziali e le possibili alterazioni ambientali, prevedendo quindi, da
parte del consulente tecnico specializzato in valutazione
dell’impatto ambientale sia esso Ingegnere, Architetto, Geologo etc,
l’obbligo della stesura dello studio dell’impatto ambientale.
La VAS è prevista in presenza di una progettazione e
programmazione territoriale, valutando quindi gli effetti nello
sviluppo di piani e programmi territoriali. Scopo di essa è analizzare
nell’insieme un territorio esaminando più progetti e pianificazioni
d’insieme coordinate e correlate tra loro, fornendo quindi un più
mediante l’utilizzo di più parametri per
ampio spettro di valutazione,
un quadro più complesso del territorio e gli effetti potenziali di più
progetti nel loro insieme. Come la VIA anche la VAS è regolamentata
dal Decreto Legislativo 152 del 2006, che stabilisce la redazione dei
Rapporti Ambientali da parte del tecnico consulente specializzato in
valutazione ambientale strategica (VAS).
In conclusione
Tale pacchetto normativo e l’analisi sull’interazione del cantiere con il
contesto ambientale ha come scopo quello di garantire che lo
siano compatibili con l’ambiente in
sviluppo delle attività umane
rispetto delle norme sulla sicurezza sul cantiere.
Progetti di competenza stradale
Da allegato II alla parte II del D.Leg.vo del 3\4\2006 n°152
1. Autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o
tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni 12
12 controllate e sulle quali sono vietati l’arresto e la sosta di
autoveicoli;
2. Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza
3. Aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1500m di lunghezza
Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle
regioni:
1. Strade extraurbane secondare (tipo C)
2. Costruzione di strade di scorrimento (tipo D) superiori a 1500m
3. Linee ferroviarie a carattere regionale o locale
4. Sistemi di trasporto a guida vincolata adibite al trasporto di
passeggeri
5. Aeroporti
6. Piste permanenti per corse o prove automobilistiche,
motociclette, ecc.
La verifica di assoggettabilità dall’ art.20 del D.Leg. 152 2006
prevede che:
• Il proponente deposita presso le autorità competenti il progetto
preliminare e lo studio preliminare ambientale
• Pubblicazione, su GU o BUR e all’albo pretorio dei comuni
interessati dell’avviso di avvenuto deposito
• l’autorità competente può per una sola volta chiedere
Entro 45gg
integrazioni documentali o chiarimenti, in tal caso il proponente
deposita la documentazione entro i successivi 30gg
• Nei successivi 45gg l’autorità competente deve comunque
esprimersi.
Gli elementi di verifica per l’assoggettamento ordinario VIA
(screnning) sono: 13
13 1. Caratteristiche dei progetti (es. Dimensioni, utilizzazione delle
risorse naturali, cumulo con altri progetti, inquinamento, rischio
incidenti)
2. Localizzazione dei progetti (deve considerare la sensibilità
ambientale delle aree geografiche)
Caratteristiche dell’impatto potenziale (gli effetti potenzialmente
3. significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione
ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo contro della portata
dell’impatto, della natura, della durata, ecc.)
Se il progetto non ha impatti ambientali significativi è possibile
disporre l’esclusione della procedura VIA. I provvedimenti di
assoggettabilità sono resi pubblici.
Lo scoping
Il processo di scoping consiste nel determinare il contenuto e il
livello di dettaglio delle informazioni ambientali che il committente
deve presentare all’autorità competente per un progetto sottoposto
a VIA. L'autorità competente apre una fase di consultaz
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