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VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Programma:

La valutazione di Impatto Ambientale (cred. 2)

1) Definizione e articolazione di uno SIA (studio di impatto ambientale), principali riferimenti normativi;

2) La VIA (Valutazione di Impatto Ambientale): aspetti generali, quadro normativo e linee guida;

3) La partecipazione al pubblico e l’accesso alla giustizia (direttiva 2003/35/CE)

4) Analisi degli impatti ambientali: check-list, matrici, networks, overlay mapping;

5) Stima degli impatti ambientali, analisi delle alternative, misure di mitigazione, monitoraggio, scoping, istruttoria

tecnica;

6) Quadri di riferimento Programmatico, Progettuale e Ambientale;

7) La VAS (Valutazione Ambientale Strategica): aspetti generali, quadro normativo (direttiva 2001/42/CE) e

programmatico.

8) Life Cycle Assessment

Tecniche di valutazione e processi decisionali (cred. 3)

1) Tecniche di valutazione diretta e indiretta;

2) Processi decisionali: l’analisi costi-benefici (ACB) e costi efficacia;

3) Analisi multicriteri (AMC): analisi multi-attributo e analisi multi-obiettivo;

4) Metodo AHP;

5) Metodi Electre;

6) Logica fuzzy e processi decisionali: dati decisionali fuzzy, crisp e linguistici.

Inquinamento atmosferico e acustico (cred. 1)

1) Caratteristiche chimico fisiche degli inquinanti primari, reazioni di trasformazione e trasporto degli inquinanti

atmosferici;

2) Criteri ed indici di qualità dell’aria; dispersione dei contaminanti atmosferici e modelli previsionali;

3) Effetti degli inquinanti atmosferici sulla salute e sulle risorse;

4) Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento: il D.lgs. n. 372 del 04 agosto 1999 (direttiva 96/61/CE).

5) Inquinamento acustico; il rumore e cenni teorici di acustica; riferimenti normativi: la legge quadro

sull’inquinamento acustico (L. 447 del 26 ottobre 1995).

6) Opere di protezione e interventi di minimizzazione dell’impatto da rumore; i modelli per la valutazione

dell’inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare.

INTRODUZIONE

Studiare l ‘ambiente significa comprendere le trasformazioni dirette o

indirette che esso ha subito in conseguenza dell’azione umana.

Si può definire l’inquinamento ambientale come un cambiamento delle

dell’aria, dell’acqua

caratteristiche fisiche, chimiche o biologiche e del

suolo causato dall’ immissione nell’ ambiente di materia o energia.

Ogni sostanza organica o inorganica (inquinanti chimici) e

microrganismi (inquinanti biologici) in adeguata dose è un inquinante.

Gli inquinanti chimici direttamente immessi nell’ambiente sono detti

primari, quelli formatosi per reazione degli stessi nel corso della loro

evoluzione nell’ambiente sono detti secondari. Gli inquinanti chimici

presenti in piccole quantità ma ugualmente dannosi per elevata

tossicità e persistenza sono detti microinquinanti.

Per quantificare la presenza di inquinanti nell’ambiente si ricorre a

parametri intensivi:

1. La frazione volumetrica e cioè il volume di inquinante per unità di

volume e relativi sottomultipli

2. Il numero di batteri per unità di volume del mezzo

3. La temperatura

4. Il livello sonoro

5. L'intensità di dose di radiazioni ionizzate

Le sorgenti inquinanti possono essere naturali o antropiche, fisse o

–

mobili, puntiformi o distribuite, continue intermittenti o accidentali.

Definizione

“Con il termine IMPATTO AMBIENTALE consideriamo la

conseguenza di interferenze (dirette o indirette) prodotte da una

sorgente iniziale, che attraverso catene di eventi più o meno 2

2

complesse generano pressioni su bersagli ambientali significativi

potenzialmente in grado di alterarli.”

Gli impatti e la loro natura possono essere di vario tipo: positivo,

negativo, a breve termine, a lungo termine, reversibile, irreversibile,

diretto e indiretto.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE S.I.A.

È un documento che deve essere allegato al progetto presentato dal

per l’autorizzazione, contenente l ‘insieme

proponente degli studi e

ricerche di settore svolte dagli esperti prescelti dal proponente, all’

necessari alla valutazione di impatto connesso alla costruzione ed

esercizio delle attività del progetto.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE V.I.A

La valutazione di impatto ambientale rappresenta una procedura

tecnico-amministrativa volta alla formulazione di un giudizio di

compatibilità sugli effetti che una determinata attività di pianificazione

avrà sull’ambiente globale inteso come

o di progetto di un'opera

l’insieme delle attività umane e delle risorse naturali. 3

3

La Via nasce per considerare in fase di progettazione gli obiettivi di

proteggere la salute e di migliorare la qualità della vita umana, al fine

di contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita,

provvedere al mantenimento della varietà della specie e conservare la

dell’ecosistema

capacità di riproduzione in quanto risorsa essenziale

di vita, di garantire l’uso plurimo delle risorse e lo sviluppo sostenibile.

Inoltre, ci permette di valutare gli effetti diretti ed indiretti sull’uomo,

sulla fauna, sulla flora, suolo, acqua, paesaggio e patrimonio culturale.

Il quadro di riferimento normativo è statunitense, europeo, italiano e

regionale. 4

4

Con il NEPA del 31 dicembre 1969 nasce negli Stati Uniti il primo vero

ed ufficiale documento normativo che tratta il tema della valutazione

d’impatto ambientale. Con questo provvedimento legislativo viene

imposto il principio della prevenzione del danno ambientale e fa da ciò

l’obbligo per tutti gli enti federali di predisporre un idoneo studio di

impatto ambientale.

Per effettuare una procedura VIA è necessario eseguire varie fasi:

1. Fase di orientamento

–

1.1 - Screening decidere tempestivamente se il progetto debba

essere o meno sottoposto a procedura di VIA e in seguito

escludere la procedura, richiedere un procedimento più speditivo o

uno studio completo.

–

1.2 - Scoping questa fase deve essere pubblica e soggetta alla

partecipazione dei cittadini. Le finalità sono quelle di delimitare i

confini geografici e temporali dello studio, evidenziare gli impatti da

sottoporre a indagine, individuare le alternative piu significative, le

competenze richiese e organizzare lo studio di VIA

2. Fase istruttoria

L’Ente Direttore si fa carico di redigere un duplice studio di VIA:

Draft EIS (provvisorio e redatto in base alle informazioni fornite dal

proponente) e Final EIS (avendo tenuto in considerazione le

osservazioni del pubblico e degli altri Enti federali)

3. Fase decisionale

Il qui scopo è decidere in merito all’autorizzazione del progetto.

–

LA VIA ARRIVA IN EUROPA LA DIRETTIVA 85/337/CEE

Afferma che l’ambiente deve essere tutelato e protetto in un'ottica

di prevenzione attiva e non solo di mitigazione degli impatti. Fa 5

5 riferimento esclusivamente a PROGETTI ed OPERE pubbliche o

private le cui dimensioni o caratteristiche sono tali da poter indurre

cambiamenti ambientali o effetti negativi sul benessere della

popolazione.

ART. 1: Gli Stati Membri devono decidere l’autorità competente,

preposta alla revisione dello studio di VIA; esclusione opere a scopi

di difesa nazionale.

ART. 3: La VIA individua, descrive e valuta gli effetti diretti e

indiretti di un progetto sui seguenti fattori

ART. 4: Rinvia ai due allegati della direttiva (allegato I ed allegato

II) 6

6 Opere soggette a VIA obbligatoria: (raffinerie di petrolio greggio,

centrali termiche, stoccaggio e residui radioattivi, acciaierie,

impianti di trasformazione di amianto, impianti chimici, autostrade,

tronchi ferroviari, aeroporti, porti, impianti di eliminazione di rifiuti

tossici e pericolosi)

Opere soggette a VIA discrezionale: (agricoltura, industrie estrattive

– – – –

energetiche chimiche dei prodotti alimentari tessili, cuoio,

legno, lavorazione dei metalli, fabbricazione del vetro, progetti

d’infrastruttura, ecc.)

ART.6: Gli stati membri devono decidere quali siano le autorità da

del proponente dell’opera in ogni passo della

consultare da parte

procedura e definire le modalità di consultazione garantendone al

pubblico la possibilità di esprimere il proprio parere.

ART.12: Gli stati membri sono tenuti a provvedere al recepimento

della direttiva entro tre anni. 7

7 ART.13: Gli stati membri possono fissare norme più severe

riguardo al campo di applicazione e la procedura di VIA rispetto a

quelle della Direttiva

DIRETTIVA 97/11/CEE (Emendamento alla Direttiva 85/337/CEE)

importante è l’inserimento della FASE DI SCREENING o

La novità più

SELEZIONE applicata solo ai progetti dell’allegato II. I criteri di

dei progetti e dell’impatto potenziale

selezione sono le caratteristiche

e la locazione dei progetti.

DIRETTIVA COMUNITARIA 2001/42/CEE

Include la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi

sull’ambiente (Valutazione Ambientale Strategica V.A.S). Per “piani e

programmi” si intendono elaborati redatti da un’autorità a livello

nazionale, regionale o locale previsti da disposizioni legislative. Viene

effettuata per tutti I piani e programmi elaborati per settori come per

nell’ambito

esempio: agricolo, turistico, trasporti, ecc. E non rientrano

di applicazione della direttiva piani e programmi destinati a scopi di

difesa nazionale e protezione civile.

Definizione

“La V.A.S. prevede una fase di monitoraggio dove gli stati membri

controllano gli effetti ambientali significativi dell’attuazione dei piani e

programmi al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti

negativi previsti ed essere in grado di adottare le misure correttive che

ritengono opportune”

La finalità prioritaria della valutazione è la verifica della rispondenza

del programma con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile 8

8

CARATTERISTICHE DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA DI VIA 9

9

In Italia il recepimento delle direttive CEE è stato lento e faticoso. Il

del 27/12/1988 è l’ultimo provvedimento che costituisce in

DPCM

definitiva il regolamento di applicazione che ha reso operante anche

nel nostro paese la Direttiva CEE.

ART.1: Finalità: emanare le norme tecniche per la redazione dello

studio di impatto ambientale. Le presenti norme tecniche definiscono I

contenuti del SIA, istruttoria, criteri di formulazione del giudizio, ecc.

ART.2 Documentazione degli studi di impatto: il committente deve

allegare lo Studio di impatto ambientale, gli elaborati di progetto, una

sintesi non tecnica per il pubblico e la documentazione attestante

l’avvenuta pubblicazione.

ART.3: Quadro di riferimento programmatico: relazioni esistenti tra

l’opera progettata e gli atti di pianificazione

ART.4: Quadro di riferimento progettuale: studio del progetto e

soluzioni

ART.5: Quadro di riferimento ambientale

D.L. 152 2006 TESTO UNICO AMBIENTALE E S.M.I

Il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 mira alla riorganizzazione della

legislazione italiana in materia ambientale. Accetta le direttive europee

(85/337/CEE e 97/11/CE sulla VIA, 2001/42/CE sulla VAS). Coordina

le procedure di VIA+VAS e di VIA+AIA. Abolisce la 349/1986 art. 3 e il

DPR 12/04/1996. Delega a specifiche norme tecniche la sostituzione

dei DPCM 337/1988 e DPCM 27/2/1988.

V.A.S: Riguarda I piani e programmi di intervento sul territorio ed è

a garantire che gli effetti sull’ambiente

preordinata derivati

dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione

durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. La 10

10

procedura per la VAS costituisce parte integrante del procedimento

ordinario di adozione ed approvazione. I provvedimenti di

approvazione adottati senza previa VAS sono nulli. Il procedimento

una VAS è l’elaborazione di un rapporto concernente

per effettuare

l’impatto sull’ambiente all’attuazione di un

conseguente determinato

piano o programma.

V.I.A.: Riguarda I progetti di opere ed interventi che possono avere un

impatto importante sull’ambiente. La procedura VIA costituisce

presupposto o parte integrante del procedimento ordinario di

autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di approvazione

adottati senza previa VIA sono nulli. Il procedimento per effettuare una

VIA avviene con l’elaborazione di uno studio concernente l’impatto

sull’ambiente che può derivare dalla realizzazione e dall’esercizio di

un'opera il cui progetto è sottoposto ad approvazione o

autorizzazione.

S.I.A.: Riguarda lo studio tecnico-scientifico contenente una

descrizione del progetto con le informazioni relative alla sua

ubicazione, concezione e dimensione, l’individuazione, la descrizione

e la valutazione degli effetti significativi che avrebbe la realizzazione

del progetto sull’ambiente. l’organo competente

Con il Giudizio di compatibilità ambientale

conclude la procedura VIA o VAS

Con il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri è istituita la

Commissione dell’ambiente territorio, tecnico-consuntiva per le

valutazioni ambientali. L’ attività della Commissione è articolata in tre

settori:

1. Valutazione ambientale strategica

2. Valutazione di impatto ambientale dell’inquinamento

3. Prevenzione e riduzione integrate

Differenze tra VIA e VAS 11

11

La differenza tra i due procedimenti riguarda prettamente la fase in

cui viene svolta e l’oggetto a cui si rivolge.

La VIA si attua nei casi di progettazione delle singole opere. Tale

procedura, sancita dal D.Lgs 152 del 2006 (Testo Unico Ambientale),

viene attuata in fase di progettazione, in quanto proprio in questo

momento l’individuazione in maniera scientifica i rischi ambientali

potenziali e le possibili alterazioni ambientali, prevedendo quindi, da

parte del consulente tecnico specializzato in valutazione

dell’impatto ambientale sia esso Ingegnere, Architetto, Geologo etc,

l’obbligo della stesura dello studio dell’impatto ambientale.

La VAS è prevista in presenza di una progettazione e

programmazione territoriale, valutando quindi gli effetti nello

sviluppo di piani e programmi territoriali. Scopo di essa è analizzare

nell’insieme un territorio esaminando più progetti e pianificazioni

d’insieme coordinate e correlate tra loro, fornendo quindi un più

mediante l’utilizzo di più parametri per

ampio spettro di valutazione,

un quadro più complesso del territorio e gli effetti potenziali di più

progetti nel loro insieme. Come la VIA anche la VAS è regolamentata

dal Decreto Legislativo 152 del 2006, che stabilisce la redazione dei

Rapporti Ambientali da parte del tecnico consulente specializzato in

valutazione ambientale strategica (VAS).

In conclusione

Tale pacchetto normativo e l’analisi sull’interazione del cantiere con il

contesto ambientale ha come scopo quello di garantire che lo

siano compatibili con l’ambiente in

sviluppo delle attività umane

rispetto delle norme sulla sicurezza sul cantiere.

Progetti di competenza stradale

Da allegato II alla parte II del D.Leg.vo del 3\4\2006 n°152

1. Autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o

tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni 12

12 controllate e sulle quali sono vietati l’arresto e la sosta di

autoveicoli;

2. Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza

3. Aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1500m di lunghezza

Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle

regioni:

1. Strade extraurbane secondare (tipo C)

2. Costruzione di strade di scorrimento (tipo D) superiori a 1500m

3. Linee ferroviarie a carattere regionale o locale

4. Sistemi di trasporto a guida vincolata adibite al trasporto di

passeggeri

5. Aeroporti

6. Piste permanenti per corse o prove automobilistiche,

motociclette, ecc.

La verifica di assoggettabilità dall’ art.20 del D.Leg. 152 2006

prevede che:

• Il proponente deposita presso le autorità competenti il progetto

preliminare e lo studio preliminare ambientale

• Pubblicazione, su GU o BUR e all’albo pretorio dei comuni

interessati dell’avviso di avvenuto deposito

• l’autorità competente può per una sola volta chiedere

Entro 45gg

integrazioni documentali o chiarimenti, in tal caso il proponente

deposita la documentazione entro i successivi 30gg

• Nei successivi 45gg l’autorità competente deve comunque

esprimersi.

Gli elementi di verifica per l’assoggettamento ordinario VIA

(screnning) sono: 13

13 1. Caratteristiche dei progetti (es. Dimensioni, utilizzazione delle

risorse naturali, cumulo con altri progetti, inquinamento, rischio

incidenti)

2. Localizzazione dei progetti (deve considerare la sensibilità

ambientale delle aree geografiche)

Caratteristiche dell’impatto potenziale (gli effetti potenzialmente

3. significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione

ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo contro della portata

dell’impatto, della natura, della durata, ecc.)

Se il progetto non ha impatti ambientali significativi è possibile

disporre l’esclusione della procedura VIA. I provvedimenti di

assoggettabilità sono resi pubblici.

Lo scoping

Il processo di scoping consiste nel determinare il contenuto e il

livello di dettaglio delle informazioni ambientali che il committente

deve presentare all’autorità competente per un progetto sottoposto

a VIA. L'autorità competente apre una fase di consultaz

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Ingegneria civile e Architettura ICAR/14 Composizione architettonica e urbana

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher antonellafed86 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Valutazione di impatto ambientale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria o del prof Leonardi Giovanni.
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