TIROCINIO TEORICO-PRATICO - TECNICHE DELLA
PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
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INDICE
CAPITOLO 1 – POLITICHE DI PREVENZIONE
1.1 La legge 833/78, la nascita del SSN e l’evoluzione della governance
sanitaria
1.2 I tre principi cardine del servizio sanitario nazionale e i LEA
1.3 Articolazione del sistema istituzionale di prevenzione
1.4 Strumenti di raccordo e programmazione: patti per la salute e piani
sanitari
1.5 Dal piano nazionale della prevenzione ai piani regionali della
prevenzione
1.6 Organi territoriali e nazionali della prevenzione: Dipartimento di
prevenzione, MIMIT, INL ed Enti di controllo
1.7 Le figure operative del controllo: tecnico della prevenzione e
ufficiale di polizia giudiziaria
1.8 Attività di vigilanza e controllo nei luoghi di lavoro
1.9 Dai piani di comparto ai piani mirati di prevenzione
1.10 L’articolo 10 del Decreto Legislativo 81/08: informazione,
consulenza e assistenza alle imprese
1.1 LA LEGGE 833/78, LA NASCITA DEL SSN E L’EVOLUZIONE DELLA
GOVERNANCE SANITARIA
Prima del 1978, l'assistenza sanitaria in Italia era strutturata su
base mutualistica. La tutela della salute non era un diritto di cittadinanza,
bensì una prestazione legata alla posizione lavorativa del singolo individuo.
Esistevano decine di enti mutualistici differenti (INAM, ENPAS, INADEL,
ecc.), ciascuno dei quali garantiva livelli di copertura, prestazioni ed esenzioni
notevolmente diversi a seconda della categoria professionale di
appartenenza.
Questo modello generava profonde sperequazioni sociali e territoriali:
I lavoratori dipendenti del settore pubblico e industriale godevano di
coperture ampie.
I lavoratori stagionali, i disoccupati, i soggetti inabili al lavoro o le
persone a carico rischiavano di rimanere privi di tutele sanitarie
essenziali.
La gestione contabile degli enti mutualistici registrò disavanzi finanziari
crescenti nel corso degli anni '70, rendendo insostenibile l'intero
impianto.
Evoluzione storica del sistema sanitario italiano
Con l'approvazione della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, il legislatore
italiano attua in modo organico e compiuto il dettato dell'Articolo 32 della
Costituzione: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti."
La Legge 833/78 sopprime il sistema delle casse mutue e istituisce
il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), un complesso unitario di funzioni,
strutture e servizi destinati alla promozione, al recupero e al mantenimento
della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, senza distinzioni di
condizioni individuali o sociali.
Le novità strutturali introdotte nel 1978:
1. Pianificazione globale della prevenzione: La salute non viene più
intesa soltanto come cura della patologia conclamata, ma comprende
l'igiene pubblica, la prevenzione delle malattie infettive e la tutela della
salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita.
2. Istituzione delle USL (Unità Sanitarie Locali): Vengono create le USL
quali strutture operative dei Comuni (singoli o associati), definite come
l'insieme dei presidi, dei servizi e degli uffici destinati all'erogazione
dell'assistenza sanitaria nel territorio.
3. Decentramento politico-amministrativo: La gestione operativa delle
USL viene affidata direttamente agli organi politici locali (Comitati di
Gestione presieduti dai Sindaci o dai loro delegati), mentre allo Stato
spetta la programmazione generale tramite il Piano Sanitario
Nazionale.
L'impianto originario della L. 833/78 presentava un punto critico significativo:
la sovrapposizione tra la sfera di gestione tecnica/sanitaria e la sfera di
gestione politica locale. I Comitati di Gestione delle USL, composti da
amministratori locali, determinavano spesso scelte gestionali condizionate da
dinamiche elettorali, portando a una lievitazione della spesa pubblica senza
un corrispondente controllo di efficienza.
Per correggere queste criticità, negli anni '90 viene avviato il processo noto
come aziendalizzazione della sanità: Decreto Legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e Decreto Legislativo 30 novembre 1993, n. 517
Le vecchie USL (organi dei Comuni) vengono trasformate in ASL
o (Aziende Sanitarie Locali), dotate di personalità giuridica
pubblica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale,
contabile e gestionale.
Gli Ospedali di alta specializzazione o di grandi dimensioni
o vengono scorporati dalle ASL e trasformati in Aziende
Ospedaliere (AO).
La direzione dell'Azienda viene sottratta ai Comitati di Gestione
o politici e affidata a una figura manageriale unica: il Direttore
Generale, nominato dalla Regione sulla base di requisiti
professionali specifici e responsabile del raggiungimento degli
equilibri di bilancio e degli obiettivi di salute.
Il completamento della trasformazione dell'assetto istituzionale del SSN
avviene con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha
modificato il Titolo V della parte II della Costituzione.
La riscrittura dell'Articolo 117 della Costituzione:
Competenza Esclusiva dello Stato: Lo Stato mantiene la potestà
legislativa esclusiva per la "determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale" (Art. 117, comma 2, lett. m).
Competenza Concorrente Stato-Regioni: La "tutela della
salute" viene inserita tra le materie di legislazione concorrente (Art. 117,
comma 3).
Livello Ruolo nella Governance Sanitaria Post-2001
Istituzionale Fissa i principi fondamentali della legislazione
Stato sanitaria, determina i LEA (Livelli Essenziali di
(Ministero Assistenza) validi a livello nazionale e ripartisce il
della Salute) Fondo Sanitario Nazionale tra le Regioni.
Emanano le leggi regionali di organizzazione dei
servizi, programmano la rete ospedaliera e territoriale,
Regioni nominano i Direttori Generali delle ASL/AO e
finanziano la spesa sanitaria nei rispettivi ambiti
territoriali.
A seguito della Riforma del Titolo V, la programmazione e l'organizzazione dei
servizi territoriali di prevenzione (come i Servizi PSAL delle ASL) fanno capo
direttamente alle singole Regioni. Per evitare che questa autonomia generi
disuguaglianze nell'applicazione delle tutele di sicurezza o nella vigilanza tra
una regione e l'altra, sono stati sviluppati strumenti di raccordo politico e di
indirizzo uniforme, tra cui spiccano il Patto per la Salute e il Piano
Nazionale della Prevenzione.
1.2 I TRE PRINCIPI CARDINE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E I
LEA
Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) fonda la propria architettura giuridica ed
etica su tre principi fondamentali sanciti dalla Legge 833/1978. Tali principi
orientano non soltanto l'attività clinico-assistenziale, ma anche l'intero
impianto delle politiche di prevenzione, vigilanza e tutela della salute negli
ambienti di lavoro e di vita.
Principi guida del SSN italiano
1. Universalità
Il principio di universalità stabilisce che la tutela della salute è estesa a tutta
la popolazione residente, senza discriminazioni legate al reddito, al tipo di
occupazione lavorativa o alla cittadinanza.
Differenza con il sistema cassa-mutua: Mentre prima del 1978 la
copertura dipendeva dal versamento dei contributi a una specifica
cassa professionale, il SSN garantisce l'iscrizione a prescindere dal
contributo individuale, attuando una redistribuzione della fiscalità
generale.
Ricadute sulla prevenzione: Le attività di prevenzione primaria e di
sorveglianza igienico-sanitaria (es. controlli sulle acque potabili,
campagne vaccinali, ispezioni nei luoghi di lavoro) sono rivolte all'intera
collettività per eliminare i fattori di rischio alla radice.
2. Uguaglianza
Il principio di uguaglianza impone che i cittadini possano accedere alle
prestazioni sanitarie e di prevenzione a parità di condizioni intrinseche,
eliminando barriere sociali, economiche o geografiche.
Non vi può essere alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione,
opinioni politiche o condizioni personali e sociali (in stretta aderenza
all'Art. 3 della Costituzione).
Sul piano della salute e sicurezza sul lavoro, il principio implica che
—
ogni lavoratore indipendentemente dalla tipologia contrattuale (a
tempo determinato, somministrato, autonomo) o dalla dimensione
—
aziendale ha diritto allo stesso livello di tutela nei confronti dei rischi
professionali.
3. Equità
Mentre l'uguaglianza garantisce che tutti abbiano le stesse opportunità
formali di accesso, l'equità riconosce che le persone hanno bisogni differenti
e richiede che le risorse vengano distribuite in proporzione all'effettivo
bisogno di salute.
Equità verticale: Offrire maggiori risorse o interventi mirati a soggetti o
territori esposti a maggior rischio o svantaggio socioeconomico (es.
lavoratori esposti ad agenti carcinogeni o settori produttivi ad alto indice
infortunistico).
Equità orizzontale: Garantire lo stesso trattamento a individui che
presentano il medesimo livello di bisogno e di rischio.
Per concretizzare i tre principi ed evitare che rimangano mere enunciazioni
teoriche, lo Stato definisce i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
I LEA rappresentano l'insieme delle prestazioni, dei servizi e delle attività che
il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a erogare a tutti i
cittadini, gratuitamente o con partecipazione alla spesa (ticket),
utilizzando le risorse pubbliche raccolte tramite la fiscalità generale.
L'evoluzione normativa dei LEA:
1. D.P.C.M. 29 novembre 2001: Prima definizione sistematica dei LEA a
livello nazionale.
2. Art. 117, c. 2, lett. m) Costituzione: La determinazione dei LEA è
riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato per garantire
uniformità di tutela su tutto il territorio nazionale.
3. D.P.C.M. 12 gennaio 2017: Attualmente in vigore, ha ridefinito ed
esteso il catalogo dei LEA, riordinando i nomenclatori della specialistica
e dell'assistenza protesica e aggiornando le prestazioni garantite.
Il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 suddivide i LEA in tre grandi macroaree di
intervento:
1. Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica
Comprende tutte le attività di profilassi, tutela e promozione della salute per la
popolazione generale o per gruppi a rischio. È la macroarea in cui si
inseriscono direttamente i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL ed è
articolata in differenti programmi operativi:
Profilassi delle malattie infettive e parassitarie: Programmi vaccinali
e sorveglianza epidemiologica.
Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: Attività di
vigilanza, controllo, inchiesta per infortunio e promozione della salute
condotte dai Servizi PSAL.
Igiene degli alimenti e della nutrizione: Controlli lungo la filiera
alimentare ed elaborazione dei Piani di Controllo Ufficiale.
Sanità pubblica veterinaria: Vigilanza sugli allevamenti, benessere
animale e prevenzione delle zoonosi.
2. Assistenza Distrettuale
Riguarda i servizi sanitari e sociosanitari diffusi sul territorio: dalla medicina
generale alla pediatria di libera scelta, dall'assistenza farmaceutica alle cure
domiciliari integrate (ADI), ai consultori e ai servizi per la salute mentale e le
dipendenze.
3. Assistenza Ospedaliera
Comprende le prestazioni erogate in regime di ricovero ordinario, day
surgery, day hospital, pronto soccorso e le attività di soccorso e trasporto
d'emergenza (sistema 118).
L'erogazione dei LEA non è discrezionale per le Regioni: l'inadempienza
nell'erogazione delle prestazioni essenziali comporta il commissariamento
della sanità regionale e l'impossibilità di accedere alle quote premiali del
Fondo Sanitario Nazionale.
Per verificare che tutte le Regioni garantiscano i medesimi standard, il
Ministero della Salute applica il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG). Questo
strumento misura le performance regionali attraverso un set di indicatori
sintetici divisi per le tre macroaree.
In ambito prevenzione, gli indicatori NSG valutano parametri critici quali:
Le coperture vaccinali dell'infanzia e dell'a
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