Storia del diritto medievale e moderno
La Chiesa nell'alto Medioevo
Dall’editto di tolleranza di Costantino del 313 d.C. la Chiesa assunse un’importanza fondamentale all’interno dello scenario politico europeo e, fino al ‘700, il diritto ecclesiastico ha costituito una parte fondamentale del diritto dell’Europa continentale ed è stato utilizzato, da tutti i giuristi, come una fonte autoritativa al pari dello ius civile.
Il monachesimo, nato in Egitto nel III secolo con Sant’Antonio abate – che diventò una figura fondamentale per il monachesimo eremitico, è di due tipi: anacoretico/eremitico, cioè quello per il quale un monaco vive da solo e si riuniscono una volta l’anno, ma quello che ha più influenzato la vita culturale e giuridica dell’Europa occidentale è il monachesimo cenobitico, nato per opera dell’egiziano Pacomio, cioè quello per il quale alcune persone che vogliono dedicare la loro vita a Dio si riuniscono in una comunità.
Quest’ultima forma di monachesimo è diventata fondamentale attraverso il monachesimo benedettino: infatti, nel VI d.C., in piena fase ostrogota e prima dell’arrivo dei longobardi – momento difficile per l’Italia, che stava per essere sconvolta dal tentativo da parte dell’Impero Bizantino di riconquistare la penisola, una comunità di monaci si riunisce intorno alla figura di Benedetto da Norcia. Egli intendeva l’attività del monaco come “ora et labora”, il che implicò un lavoro anche culturale, perché trascrissero tutto ciò che nel naufragio delle istituzioni civili romane rimaneva della cultura classica (fra queste opere, anche il Corpus Iuris Civilis, che arrivò in Italia con la vittoria da parte di Giustiniano delle guerre gotiche mediante un suo provvedimento, la “pragmatica sanctio”, ma che poi si inabissò negli scriptoria dei monaci).
Un personaggio fondamentale per il diritto ecclesiastico fu Gregorio Magno, un romano di nobile famiglia e funzionario di quello che era rimasto delle istituzioni romane che permanevano, che nel 575 d.C. decise di aderire al monachesimo benedettino, tuttavia venne quasi a forza richiamato dopo l’arrivo dei longobardi e nominato papa. Egli scrisse molte lettere, delle quali circa 800 vennero trascritte e divennero fonte di quello che poi diventerà diritto canonico, cioè una fonte utilizzata da tutta la gerarchia ecclesiastica che si andava costruendo, poiché rispondeva a tutte le domande che i vari vescovi gli indirizzavano. Questi quesiti riguardavano aspetti liturgici – come amministrare i sacramenti, tecnici – come gestire le terre che la Chiesa andava accumulando, e quesiti processuali, poiché i vescovi diventano giudici di questioni sia religiose che laiche: queste lettere offrivano infatti un ritratto autentico dei problemi che la Chiesa doveva affrontare in quei secoli.
Quando un vescovo aveva un problema di natura processuale, egli rispondeva dando suggerimenti sulla base di un testo scritto tratto dalle sacre scritture, ma non solo poiché conosceva anche il diritto romano e ciò che è importante è che non imponeva ordini, ma giustificava le azioni sulla base di un testo autoritativo, dopo un’opera di interpretazione.
Il metodo di Gregorio stabilisce un rapporto tra la norma scritta e la condotta che tende a suggerire o imporre, ovvero un rapporto di derivazione della seconda dalla prima che rende spesso necessario procedere all’interpretazione della legge. Questo era anche l’atteggiamento mentale che veniva utilizzato dai padri della Chiesa: il cristianesimo è infatti la religione di un insieme di libri, che vengono considerati un tutto unico e coerente nei quali è contenuta la rivelazione. Questa rilevanza del testo scritto derivava dalla tradizione ebraica, che riconduceva la ricerca della verità e l’individuazione delle regole di condotta dal Libro della Legge. Il metodo per il quale, quando un giurista esprime una regola si deve basare su un testo scritto autoritativo era un metodo che Gregorio Magno utilizzava regolarmente in tutto il suo registro di 800 lettere.
Le persecuzioni e l'editto di tolleranza
Nel 303 e nel 304 d.C. Diocleziano ordinò feroci persecuzioni dei cristiani perché essi non veneravano il princeps. Tuttavia, nel 311 Galerio emanò un editto di tolleranza, mentre Costantino, nel 313 ribadì in un nuovo editto promulgato a Milano i contenuti di quello emanato da Galerio e cominciò una forma di politica ecclesiastica, dell’Impero nei confronti della Chiesa, di favore nei confronti della religione cristiana, poiché riconosce nel cristianesimo una sorta di collante per un’Impero che dava segni di crisi.
Restituì così i beni confiscati a cristiani e comunità episcopali durante le persecuzioni dioclezianee e riconobbe il diritto alle singole chiese di essere costituite eredi o legatarie; inoltre, promosse l’esenzione del clero dagli obblighi fiscali imposti agli altri sudditi e decise il privilegio dell’episcopalis audientia, cioè la possibilità di servirsi dell’autorevolezza che i vescovi avevano sul territorio, il che si tradusse nel fatto che ai vescovi vennero riconosciute funzioni giudiziarie all’interno del processo civile, qualora entrambe le parti richiedessero il suo intervento e venne riconosciuta giurisdizione esclusiva nelle materie ecclesiastiche.
Le forme iniziali di questa giurisdizione ricordano quel tipo di arbitrato che il diritto romano usava accordare ai vari culti. I vescovi avevano vasti poteri arbitrali e le sentenze venivano accolte con maggiore favore, poiché la loro autorevolezza era tale che si accettava anche una conclusione non favorevole, inoltre, a partire dal V secolo le sentenze da loro pronunciate furono dichiarate inappellabili e dotate di forza esecutiva al pari di quelle statali.
Già nell’episcopalis audientia le vertenze venivano decise sulla base di un giuramento: la discrezione era affidata al vescovo ed era utilizzato prevalentemente per corroborare una prova incapace di convincere a pieno e di convincere le parti del processo e la comunità che si rispecchiava nel processo. Nelle legislazioni tardo – imperiali e romano – barbariche il “iusiurandum in lite” era considerato la prova più piena. Veniva utilizzato già nel IV secolo in Egitto come “iuramentum de innocentia” che il convenuto doveva prestare nel caso l’attore non fosse riuscito a provare la sua accusa per purgarsi definitivamente e serviva inoltre al giudice per convincere la parte attrice e la comunità che si rispecchiava nel processo che il convenuto aveva ragione e l’attore aveva torto. Il “iuramentum de innocentia” era una manifestazione esteriore di quello di cui il vescovo era già convinto e si ritroverà nelle legislazioni barbariche, usato dal “suspectus” in assenza di prove testimoniali o documentali convincenti.
Teodosio e l'editto di Tessalonica
Nel 380 Teodosio I emanò a Tessalonica un editto che imponeva ai sudditi dell’impero di seguire la fede che l’apostolo Pietro aveva insegnato ai Romani e di professarla nei termini in cui la si professava a Roma. I due fari della cattolicità diventarono Roma e Alessandria, e cominciò la separazione tra Chiesa d’Oriente e Occidente che portò poi allo scisma del 1054. Nel 381, altri vescovi della zona orientale si riuniscono a Costantinopoli e proclamano che anche Costantinopoli era uno dei fari della chiesa ecumenica: le sedi che si contendono il primato sono così Roma, Alessandria e Costantinopoli.
In quest’epoca gli imperatori intervenivano in materia ecclesiastica e anche teologica, convocando concili e influenzandone gli esiti – tant’è che a metà del IV secolo Costanzo dirà “quel che io voglio deve valere come canone per la Chiesa”: in Oriente, la struttura imperiale romana continua a reggere si sviluppa il cesaropapismo (la Chiesa è una struttura dell’imperatore e prende le proprie decisioni in modo ecumenico perché la Chiesa è guidata dall’imperatore); in Occidente, dove le autorità laiche sono più frammentarie, il ruolo delle gerarchie ecclesiastiche diventa fondamentale e si sviluppa una dialettica molto forte tra il potere secolare e il potere religioso – emblema di questa dialettica era la figura di Ambrogio – che a Teodosio impose una clamorosa penitenza e una pubblica confessione.
Il potere della Chiesa in Occidente
La Chiesa in Occidente sviluppa, anche grazie a figure di vescovi di Roma molto tosti, una consapevolezza del fatto che si deve difendere dalle intromissioni del potere laico: il fatto che non ci riesca non vuol dire però che non esista una salda coscienza del fatto che il potere religioso e secolare siano due cose diverse. Papa Gelasio, nel 494, scrisse una lettera all’imperatore Anastasio nella quale diceva che il mondo era retto da due divinità somme, una chiamata da Cristo a guidare le anime, l’altra a governare i negozi secolari: nel secolo era il sacerdote a seguire le leggi dell’imperatore, mentre nelle cose divine è l’imperatore a ubbidire al sacerdote. Impero e papato, regno e sacerdozio erano infatti definite dal papa come “dignitates distinctae”.
Dai franchi ai carolingi
Clodoveo è il primo re che struttura una compagine statuale di chiara origine barbarica, occupando una vasta regione tra il Reno, la Senna e la Loira, infatti, nel 507 sconfisse il re visigoto Alarico conquistando l’Aquitania. Nel 534 i franchi conquistarono anche il regno dei Burgundi e successivamente quasi tutti i popoli europei si sottoposero al protettorato franco.
Clodoveo sposò la principessa Clotilde, cristiana, per motivi dinastici: ciò determinò la sua conversione e quella di tutto il popolo franco per legittimarsi di fronte alla popolazione burgunda. Stabilitisi in Borgogna, decidono di trascrivere quelle che erano le loro consuetudini, comportamenti sentiti come cogenti dalla comunità e che, se qualcuno trasgredisce, ottiene la riprovazione di tutta la comunità: la redazione più antica tra quelle pervenuteci è il “Pactus Legis Salicae”, che è il testo con il contenuto più arcaico e più legato alle tradizioni precedenti la fondazione del regno e la conversione al cristianesimo. Le composizioni pecuniarie relative ai fatti illeciti costituiscono lo strumento atto ad evitare il ricorso alla vendetta, o faida – un metodo istintivo di risoluzione dei conflitti (già descritta da Tacito nella sua opera dedicata ai Germani alla fine del I secolo d.C.): allora il risarcimento per il torto subito veniva corrisposto in natura, mentre nella Legge Salica viene monetizzato e la vittima doveva accettare una compensazione.
In questa legge si trova quindi un livello dell’evoluzione delle consuetudini dei franchi tale per cui dalla faida si è passati alla compensazione in natura, dalla quale si passa poi a una compensazione monetaria: per ogni torto subito vi è quindi una compensazione monetaria; mentre l’unico caso per cui è ammessa la vendetta è il caso per cui chi ha commesso il torto non ha a disposizione gli strumenti per la compensazione.
Per quanto riguarda la mentalità giuridica dei franchi, nelle consuetudini il legame fisso con la terra non esiste ancora: non sono previste disposizioni per la turbativa; mentre sono ben chiare le compensazioni nel caso di furto di animali e di beni mobili – il che indica un legame con il periodo nomade e arcaico dei franchi. L’omicidio viene sempre punito con una compensazione, che è monetizzata sulla base di alcuni criteri: innanzitutto, la stirpe a cui appartiene la persona che è stata uccisa (per l’omicidio di un franco si devono pagare 200 soldi, per l’omicidio di un romano solamente 100 se era proprietario terriero, 62 se era un semplice colono).
La compensazione si moltiplica in maniera esponenziale se la persona è indifesa. Per l’uccisione di un franco del seguito del re si devono pagare 600 soldi, se si trattava di un romano solamente 300. La compensazione va ai familiari della persona uccisa, per evitare che possano vendicarsi, a eccezione che l’autore dell’illecito non possa pagare.
La sola successione che conoscono i barbari è la successione legittima, cioè il patrimonio viene suddiviso automaticamente fra i discendenti o i collaterali del de cuius; non sono previste forme di successione volontaria, cioè il testamento, fondamentale invece per i romani. Una disposizione che verrà recuperata intorno al 1300, nel basso medioevo, dai giuristi al servizio dei re francesi recitava che su terra salica la donna non avesse diritti successori.
VIII secolo – la dinastia merovingia si è sfibrata: gli eredi di Clodoveo sono decaduti e non sono più in grado di reggere le sorti del regno franco e vi è uno strano fenomeno per il quale prendono le redini del potere, in maniera non legittima dei maggiordomi di palazzo, coloro che gestiscono il potere al posto dei re merovingi. Emerge in particolar modo la figura di Pipino il breve, colui che regge le sorti del regno franco e in quel momento storico il papato si sente minacciato dai re longobardi perché stavano erodendo quei enti che l’imperatore d’oriente aveva sul territorio italiano.
Papa Zaccaria incoraggia così Pipino a detronizzare l’ultimo re merovingio, Childerico III, e diventare nominalmente ciò che è già di fatto, cioè re dei franchi. Papa Stefano II si presenta a Pipino per protestare contro Astolfo, re dei Longobardi, che aveva espugnato Ravenna e chiese il suo intervento per tutelare gli interessi del Beato Pietro e delle cose pubbliche romane, ossia della Chiesa e dell’impero romano insieme, parlando quindi anche in veste di ambasciatore di Costantinopoli e presentandosi come tutore degli interessi della Chiesa e dell’impero d’oriente, sconfitto ed esautorato dai re longobardi.
Nell’estate del 754 Papa Stefano II impartisce la sacra unzione regia, dando così il sostegno della Chiesa, per far sì che Pipino e i suoi eredi, Carlomanno e Carlo, fossero ufficialmente e legittimamente re dei franchi: la detronizzazione nei fatti diventa così legittima e si salda un’alleanza dovuta a equilibri momentanei ma che proseguirà nel tempo. Pipino promise al papa territori che facevano parte dell’Impero e che spettavano quindi a Bisanzio: qualora fosse riuscito a riconquistare i territori che i longobardi avevano sottratto a Costantinopoli li avrebbe restituiti alla Chiesa – l’Esarcato: Venezia, l’Istria, l’Emilia, la Tuscia, i Ducati di Spoleto e Benevento.
Nel 756 Pipino sconfisse Astolfo conquistando varie città dell’Esarcato, a parte i Ducati e ne fece dono al pontefice – ricostruendo il nucleo di quello che diventerà lo Stato della Chiesa. Carlo Magno, successore di Pipino, aveva messo in atto una politica ecclesiastica che imitava in qualche modo il cesaropapismo, il che preoccupava la Chiesa, poiché fin dai primi secoli in cui aveva assunto quel ruolo così importante aveva sviluppato quel germe della scissione tra potere religioso e potere secolare.
La curia ecclesiastica realizzò la più celebre falsificazione medievale, il “constutum Constantini” (la donazione di Costantino), per il quale Costantino, nel 313, avrebbe donato al papa il Palazzo Lateranense, dimora dell’imperatore, la città di Roma, le province d’Italia e tutte le regioni occidentali, dal punto di vista materiale e temporale. L’ipotesi che si trattasse di un falso si diffuse molto presto: già nel X secolo la dinastia degli Ottoni aveva affermato che questa donazione fosse un falso, senza però provarlo con i metodi scientifici che userà Lorenzo Valla nel ‘400, negandone la sua autenticità.
Gli storici ritengono che ritengono che potrebbe essere stato costruito da un chierico romano con l’intento di sostenere il potere del pontefice in Occidente, nel periodo di sviluppo del potere dei franchi. Il “decretum Gratiani”, della metà del XII secolo, riportava la donazione di Costantino, e anche papa Innocenzo III, nonostante la sua attenzione per evitare la circolazione di documentazione falsa, ne accettò la legittimità perché era a suo favore.
I longobardi
Alboino invade l’Italia nel 569 dal Friuli, arrivando dalla Pannonia – odierna Ungheria; anche se i longobardi avevano già combattuto per l’impero d’oriente come milizia federata durante la guerra greco – gotica ed erano così ingestibili che il generale dell’esercito imperiale lì rimandò in Pannonia.
I longobardi erano abituati a seguire un capo nel momento in cui andavano in battaglia, mentre quando non combattevano l’unico vero riferimento era il capo clan: il clan era infatti la struttura basica della società longobarda e facevano fatica ad adattarsi a una vita stanziale e strutturata, vivendo normalmente di razzie. Il tipo di rapporto che stabiliscono con il popolo romano è di sottomissione verso i secondi; inoltre, erano entrati in contatto con il mondo romano e avevano conosciuto, anche se stravolto, un mondo di istituzioni e cultura che li aveva affascinati e che tuttavia, nel giro di un secolo, avrà la sua rivincita.
Via via che conquistavano nuovi territori, il re Alboino aveva lasciato un clan su un certa zona dell’Italia per governarla: il clan, la cosiddetta fara (famiglia allargata), che diventava per concessione tutrice assegnataria di una determinata zona, prima di tutte il Friuli, era al comando del capo del clan, il dux – e anche le famiglie che circondavano quella fara facevano riferimento a quel dux.
I duces si ritenevano padroni di quel territorio e stentavano a riconoscere ai capi che li avevano guidati in battaglia, inizialmente, il titolo di re. Il regno longobardo si strutturava in ducati che tendevano a essere centrifughi rispetto all’autorità di un re.
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