Sentenze diritto internazionale
Nicaragua-Stati Uniti
Questa sentenza rappresenta un caso di scuola sotto molti profili:
- Formazione delle consuetudini
- Legittimità del ricorso alle contromisure di carattere armato
- L'importanza del limite del terzo indispensabile
- Il concetto di attacco armato
La storia
A livello storico, già da inizio '900 gli Stati Uniti erano intervenuti in Nicaragua, nel contesto delle “banana wars”. L’interesse fondamentale, presentato in ottica “Monroe”, era quello di impedire che qualsiasi altro stato intraprendesse la costruzione del canale, primato che gli U.S.A. raggiunsero nel 1914 con il famoso canale di Panama. L’occupazione del Nicaragua, tra il 1913 e il 1933 servì soprattutto a impedire la costruzione di un canale alternativo a quello già costruito e a mantenere un monopolio che assicurava enormi vantaggi al suo detentore.
Con l’arrivo della grande depressione, si riconobbe l’insostenibilità in termini economici del mantenimento della situazione, iniziando a smobilitare le truppe e ad allentare il rapporto con la dittatura. All’inizio degli anni ’30 scoppiò una rivolta, che in breve tempo si trasformò in una rivoluzione contro la dittatura e l’occupazione statunitense. Si sviluppa, a causa delle problematiche nel paese, una raccolta molto vasta di consensi, che portò allo scoppio della “rivoluzione Sandinista”.
Quindi: in Nicaragua prima guerra civile poi regime sandinista, gli Stati Uniti intervengono indirettamente finanziando la guerriglia dei Contras che parte dall’Honduras a El Salvador. Nell’82 il governo nicaraguano fatica a gestire la guerriglia dei Contras e presenta ricorso alla corte dell’Aja, lamentando la condotta USA (divieto uso della forza).
Gli Stati Uniti, che conoscevano e si opponevano già da tempo non potendo permettere la presa del potere da parte del gruppo, soprattutto per il rischio di un nuovo stato latinoamericano comunista e potenzialmente vicino a Mosca, intervennero nel paese. La reazione del Nicaragua fu quella di rivolgersi alla Corte Internazionale di Giustizia. Il governo americano venne accusato dal Nicaragua di aver usato contro di lui la forza armata diretta, disseminando mine nelle acque territoriali nicaraguensi, violando palesemente il diritto internazionale consuetudinario e causando danni alle navi mercantili del Nicaragua e di altri stati. Queste accuse si aggiunsero anche alle insinuazioni di aver attaccato i porti, le installazioni petrolifere e le basi navali e soprattutto di aver fornito assistenza logistica ai ribelli anti-sandinisti (i Contras).
Con l’entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite, in modo particolare con l’articolo 2, paragrafo IV, la possibilità per gli stati di ricorrere all’uso della forza per la risoluzione delle controversie internazionali è stata limitata praticamente alla sola ipotesi di legittima difesa.
Cosa sostenevano gli Stati Uniti
Gli Stati Uniti sostenevano che le operazioni militari intraprese nei confronti del Nicaragua fossero assolutamente lecite, in quanto svolte sulla base della legittima difesa collettiva riconosciuta dal diritto internazionale generale e dalla Carta delle Nazioni Unite ed inoltre che il loro intervento era stato richiesto dai tre stati latino-americani che erano rimasti vittima di un attacco nicaraguense: El Salvador, il Costa Rica e l’Honduras.
Relativamente, inoltre, all’opinione USA, anticipando il limite del terzo indispensabile, la corte non aveva giurisdizione perché quando nel 1946 gli Stati Uniti avevano accettato la giurisdizione di questa con una dichiarazione unilaterale, avevano apposto una clausola: “ad eccezione delle controversie aventi ad oggetto trattati multilaterali salvo che tutte le parti del trattato non fossero anche parte della controversia”.
Gli Stati Uniti, quindi, erano disposti a sottoporsi alla corte solo per quanto riguardava le controversie bilaterali (multilaterali solo se tutti facevano parte della controversia). La posizione degli Stati Uniti era quindi molto chiara: la giurisdizione della corte non doveva esserci.
Il giudizio della corte
La Corte stabilì innanzitutto che le manovre militari condotte dagli U.S.A. in Nicaragua erano di per sé illecite, in quanto costituivano una violazione del principio che vieta l’uso della forza. È necessario riportare una delle decisioni della corte la quale sottolineò che per poter giustificare l’intervento per legittima difesa è necessario trovarsi di fronte ad un attacco armato già sferrato (“engaged”).
La manovra statunitense era inoltre più ingiustificata dal momento che la Corte non ritenne nemmeno esistente l’assenso degli stati direttamente investiti delle presunte illegittime incursioni nicaraguensi.
La decisione finale della corte stabilì che Washington aveva violato il diritto internazionale consuetudinario intervenendo negli affari di un altro stato armando, equipaggiando, finanziando e supportando gruppi che agivano contro il governo del Nicaragua. Gli Stati Uniti, secondo il giudizio della corte, dovevano:
- Immediatamente cessare tutte le azioni giudicate illegittime
- Fornire riparazioni al Nicaragua
- Rispettare gli obblighi e trovare una soluzione pacifica della controversia attraverso gli strumenti del diritto internazionale
Nonostante il giudizio a favore delle pretese nicaraguensi, il governo americano si rifiutò di accordare riparazioni, continuando inoltre a finanziare i gruppi. La controversia raggiunse il Consiglio di Sicurezza, secondo l’articolo 94 (Carta ONU) secondo cui ciascun membro delle Nazioni Unite, si impegna a conformarsi alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia in ogni controversia di cui esso sia parte.
Se una delle parti di una controversia non adempie agli obblighi, l’altra parte può ricorrere al Consiglio di Sicurezza, il quale ha facoltà, ove lo ritenga necessario, di fare raccomandazioni o di decidere circa le misure da prendere perché la sentenza abbia esecuzione. Il funzionamento di questo meccanismo incombe tuttavia in una falla, come proprio la controversia Nicaragua vs. USA ci ha dimostrato. Gli Stati Uniti posero fine alla “questione Nicaragua” utilizzando il loro potere di veto in quanto membri permanenti del consiglio di sicurezza. Lo status di membro permanente portò a sbilanciare a favore del primo il rapporto Consiglio di Sicurezza-Corte. La gravità sicuramente si poggia sul fatto che davanti alla condanna di gravi violazioni del diritto internazionale, i vari stati che compongono una comunità paritaria, essendosi riconosciuti come eguali, hanno di fatto un peso differente, sconfessando l’intero funzionamento del sistema.
La formazione delle consuetudini
Per questa analisi ci si rifà interamente a quanto indicato nel testo: la sentenza analizza la formazione delle consuetudini dal punto di vista:
- Della prassi (rapporto consuetudini-trattati; prassi conforme a tutti gli stati; la flessibilità come requisito della fonte)
- Della opinio iuris (importanza delle risoluzioni ONU; in tema di strumenti non vincolanti; rilevanza di statuizioni autorevoli con analisi di Jus Cogens)
Rifacendoci alla storia, quando gli USA hanno affermato che la giurisdizione della corte non aveva diritto di esistere in quella situazione, qualcuno nel collegio difensivo del Nicaragua ha un’idea: affermare che lo stato stava invocando la carta delle Nazioni Unite, in particolare la norma consuetudinaria del divieto dell’uso della forza (che, tra le altre fonti, viene indicata anche nella stessa carta). Gli americani stanno dunque violando una consuetudine.
La corte si ritrova dunque a dover rilevare se effettivamente il divieto dell’uso della forza è una consuetudine e, per rilevarla, deve cercare la prassi (prassi legislativa di uno stato, amministrativa e diplomatica, dunque le note verbali che gli stati si scambiano, le convenzioni firmate etc) e l’opinio iuris di questa.
La corte va a cercare prassi e opinio nelle stesse fonti. Esse sono diverse l’una dall’altra, ma è una differenza labile quella tra comportamento di fatto e intenzione dietro lo stesso. La distinzione si giustifica sulla base della diversa qualificazione dei due: la prassi deve essere uniforme e prolungata nel tempo, l’opinio iuris deve essere diffusa, quindi ci deve essere un comune sentimento possibilmente unanime (o almeno non un dissenso aperto). Il problema è che la diffusione non è quantitativa, ma qualitativa (si va quindi a vedere come la pensano gli stati più coinvolti da quella norma, non l’interezza della comunità internazionale).
Dunque la corte si domanda come considerare tutte quelle istanze in cui la prassi è difforme dalla consuetudine. Le possibilità sono due:
- O questa prassi difforme è supportata da una opinio iuris ugualmente difforme, e questo porta una consuetudine esistente a perdere vigore normativo
- O se a fronte di una prassi difforme c’è una opinio iuris conforme: In questo caso l’elemento di prassi difforme viene neutralizzato
Se lo stato che ha tenuto la prassi difforme giustifica la propria azione sulla base di un’eccezione esistente alla regola, la prassi sarà diversa, ma lo stato sta confermando la sua opinio iuris a riguardo. È una situazione rilevante perché nel caso specifico gli USA affermavano la non giurisdizione della corte, e, per giustificarsi ulteriormente, affermava che anche se la corte avesse avuto competenza, essi comunque avevano agito in legittima difesa, dunque non violando la norma sull’uso della forza.
Quindi: gli Stati Uniti, alla fine, cercavano di motivare la propria azione sulla base della stessa regola consuetudinaria, dato che la legittima difesa è contenuta nella stessa regola sul divieto dell’uso della forza. La corte sostiene che tra prassi e opinio sussiste in realtà una gerarchia un elemento di opinio può neutralizzare una prassi difforme.
Legittimità del ricorso alle contromisure di carattere armato
La sentenza della Corte, tra gli altri profili, si sofferma sulla legittimità del ricorso a contromisure di carattere armato nel quadro delle norme di diritto internazionale consuetudinario concernenti la legittima difesa. In particolare, la Corte riafferma la legittimità di tali contromisure ove esse siano poste in essere, a titolo di autotutela individuale, dallo Stato vittima di un attacco armato, soffermandosi poi ampiamente invece sui presupposti del ricorso all'autotutela collettiva, invocata nella specie dagli Stati Uniti a giustificazione del proprio intervento mediante l'invio di bande armate all'interno del territorio del Nicaragua.
La Corte afferma che in linea di principio un tale intervento possa essere giustificato solo in presenza di una richiesta dello Stato individualmente leso. La Corte afferma altresì che eventuali procedure previste nel contesto di sistemi pattizi come la Carta delle Nazioni Unite, per i quali (cfr. art. 51 della Carta) il ricorso all'autotutela collettiva potrebbe essere ritenuto legittimo sulla base di un rapporto presentato ad un organo internazionale competente a stabilire la legittimità delle misure adottate, non possono applicarsi evidentemente al di fuori del sistema pattizio che un tale organo istituisca.
La Corte nega infine che l'intervento degli Stati Uniti in Nicaragua possa essere giustificato a titolo di intervento umanitario, dovendo la tutela dei diritti garantiti dagli strumenti in materia di diritti umani essere subordinata agli organi di controllo istituiti dalla stesse fonti pattizie in materia.
L'importanza del limite del terzo indispensabile
Si nota che nell'accertamento dell'esistenza o del contenuto di una determinata regolaconsuetudinaria, la CIG non svolga una ricerca approfondita della prassi o opinio iuris degli Stati, oltre a quella degli Stati in lite. La corte, infatti, fa abbondantemente riferimento alle risoluzioni e orientamenti dell'assemblea Generale dell'ONU, non tanto come atti dell'organizzazione in quanto tali, ma come documenti e il cui testo è stato sostenuto da una pluralità di Stati collettivamente indicati e non singolarmente individuati.
La Corte argomenta le proprie conclusioni in termini assai meno documentati di qualsiasi saggio giuridico di media qualità. Si potrebbe pensare ad una superficialità della Corte, ma sarebbe un errore. Sembra, piuttosto, che tale approccio dipenda principalmente dal principio della consensualità della giurisdizione ai sensi dello Statuto che è parte integrante della Carta delle Nazioni Unite. È come se la corte temesse di suscitare la preoccupazione di Stati terzi rispetto alla controversia che, riferendosi a specifici elementi di prassi o opinio iuris di tali stati, inevitabilmente interpretandoli, potesse incidere sull'esistenza o il contenuto di diritti e obblighi di tali Stati senza il loro consenso, verosimilmente in contrasto con il principio della consensualità della giurisdizione della corte.
Le considerazioni appena svolte trovano conferma nelle parole della Corte stessa quando ha ritenuto necessario sottolineare nella sentenza Nicaragua vs. Stati Uniti: “La Corte non ha giurisdizione per giudicare la conformità al diritto internazionale della condotta di Stati non parti alla presente controversia o di Parti non legate alla controversia; neppure la Corte ha il potere di attribuire agli Stati opinioni che essi non hanno direttamente espresso”.
Si ritiene che questa autolimitazione possa ascriversi a una forma di judicial propriety, come quella sul divieto dell'uso della forza di cui si trattava nella causa in questione, piuttosto che di un vero e proprio limite statuario per la corte.
Il concetto di attacco armato
Lo stesso concetto di attacco armato, requisito di legittimazione di una risposta armata, non manca di elementi controversi. Ciò è emerso nella sentenza Nicaragua vs. Stati Uniti, in cui la corte:
- Riferendosi alla definizione di aggressione dell'assemblea generale, ha affermato che l'invio di bande armate gruppi armati irregolari o mercenari per condurre azioni armate contro un altro Stato equivale a un attacco armato condotto da forze regolari.
- Ha escluso che la semplice fornitura di armi o supporto logistico o di altra natura potesse essere valutata alla stregua di un attacco armato.
- Ha introdotto anche un elemento di imprevedibilità laddove ha specificato che le azioni militari irregolari possono costituire attacco armato solo se sono di portata significativa. Tale specificazione è stata criticata da giuristi americani in quanto essa incoraggerebbe la sponsorizzazione, da parte di Stati o di organizzazioni private, di forme di terrorismo internazionale consistenti in una pluralità di attacchi di portata limitata che, pur essendo internazionalmente illeciti, non autorizzerebbero risposte di legittima difesa.
Caso Bernadotte: sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali
La corte internazionale di Giustizia si pronunciò in merito ad un tema estremamente rilevante per il diritto internazionale: il riconoscimento della soggettività giuridica delle OI e la conseguente legittimazione ad agire sul piano internazionale per il risarcimento dei danni arrecati alla persona del funzionario.
Il caso riguardava il conte svedese Folke Bernadotte, il quale fu ucciso insieme ad suo collaboratore, il colonnello francese André Serot, da un gruppo di estremisti ebraici nel 1948 a Gerusalemme, dove si trovava in qualità di mediatore per l’ONU nell’ambito della controversia israelo-palestinese.
Il Segretario Generale della Nazioni Unite non aveva esitato a considerare responsabile il Governo israeliano per non aver varato le misure idonee a prevenire i due attentati. L’Assemblea Generale aveva quindi adottato una risoluzione con la quale fu richiesto un parere alla CIG. In particolare, veniva chiesto se nel caso di specie l’Organizzazione Internazionale delle Nazioni Unite avesse la qualità per presentare un international claim nei confronti del Governo ritenuto responsabile, de jure o de facto, dei danni cagionati ad un agente al servizio delle Nazioni Unite.
La Corte, nell’esercizio della funzione consultiva riconosciuta dall’art. 96 della Carta delle Nazioni unite, rispose affermativamente chiarendo una serie di questioni fondamentali e interpretando le disposizioni dello Statuto:
- Fu innanzitutto affermato che questione preliminare al riconoscimento della capacità di presentare un reclamo internazionale fosse l’accertamento del possesso di una personalità internazionale da parte dell’OI. Dal momento che la Carta non riconosceva (e non riconosce tuttora) espressamente tale soggettività, bisognava considerare quali caratteri e quali fini essa intende attribuire all’Organizzazione. Secondo il parere della Corte “l’Organizzazione era destinata ad esercitare funzioni e godere di diritti che non possono spiegarsi se non con il possesso in ampia misura di personalità internazionale e della capacità di agire sul piano internazionale. Attualmente, essa costituisce la più avanzata tipologia di organizzazione internazionale e non potrebbe rispettare l’intenzione dei suoi fondatori se fosse sprovvista di personalità internazionale.”
- In altre parole “È opportuno riconoscere che i suoi Membri, nel conferirle determinate funzioni, con gli obblighi e le responsabilità che ad esse si accompagnano, le hanno attribuito le competenze necessarie per consentirle di svolgere le proprie funzioni in modo effettivo. Di conseguenza [...] l’Organizzazione possiede personalità giuridica internazionale.
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