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LEGISLAZIONE DELLE OPERE

PUBBLICHE

SECONDA PARTE

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SUBAPPALTO 1

Subcontratto 1

Procedimento Del Subappalto 2

Quanto È Subappaltabile Un’opera? 3

RAGGRUPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA 5

CONSORZIO STABILE 8

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 9

Caso Applicativo Di Calcolo Di Soglia Di Anomalia 14

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 16

Come Si Valuta L’offerta Economicamente Più Vantaggiosa 18

FASE DELL’ AGGIUDICAZIONE 20

FASE DELLA STIPULA 21

FASE DELL’ESECUZIONE 23

S.A.L. 24

Garanzia Provvisoria E Definitiva 26

Riserve In Corso D’opera 29

SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO 31

Risoluzione 32

Recesso 34

FASE DELLA PROGETTAZIONE 36

Allegato I.7 39

Quadro Economico Della Progettazione 41

COLLAUDO 43

SCORRIMENTO IN GRADUATORIA CON RISOLUZIONE DI CONTRATTO 47

ISTITUTO DELLE VARIANTI IN CORSO D’OPERA 47

SOSPENSIONE DEI LAVORI 51

2

venerdì 3 maggio 2024

SUBAPPALTO

L’avvalimento è il prestito. Il subappalto invece è l’opposto. Quindi c’è un bando di appalto e le

lavorazioni vengono assegnate a un’altra impresa esecutrice.

Il subappalto è contratto di subappalto, composto da un committente ed un esecutore. Il

committente è l’appaltatore, ovvero l’impresa esecutrice che ha vinto la gara. Affinché avvenga

il subappalto, la stazione appaltante deve essere preventivamente informata mediante una

richiesta di concessione di subappalto. Il contratto deve essere autorizzato

dall’Amministrazione.

La stazione appaltante è il committente pubblico che paga l’appaltatore, al quale ha concesso il

subappalto. L’appaltatore pagherà invece il subappaltatore, che fatturerà all’amministrazione. Il

tutto mediante il CIG e il conto corrente dedicato.

Ci sono dei casi in cui l’articolo 119 prevede il pagamento diretto anche al subappaltatore. In

casi eccezionali, ovvero quando il subappaltatore è una piccola media impresa. Questo

permettere di avere direttamente la liquidità.

S UBCONTRATTO

Nel caso in cui sussista la necessità per l’appaltatore di un contratto per le forniture, si parla di

subcontratto e non subappalto.

Alcune categorie anche se non sono subappalti, vengono trattate come tali e gli viene dedicata

una disciplina a parte antimafia. Esempio:

- La fornitura di calcestruzzo.

- La gestione delle cave.

- La gestione dei rifiuti. “White List”.

Sono cose che prevedono di essere iscritte alle Ovvero un elenco, per ogni

prefettura a base provinciale, di imprese che gestiscono determinati compiti. Questo equivale a

svolgere un controllo anti-mafia. Sono imprese controllate dalla prefettura, altrimenti non

legge 190 del 2012 articolo 1 comma 53.

possono entrare in cantiere. Tutto ciò è scritto nella

Questi contraenti sono a spese dell’appaltatore, non sono pagate dalla amministrazione.

Il ponteggio deve avere del personale appositamente abilitato. Nel caso in cui l’impresa non ne

sia adibita può fare due cose: affidarlo o acquistarlo. Nel caso di noleggio si prevede la

possibilità di “noleggiare” anche i dipendenti per il montaggio e il smontaggio in cantiere del

“nolo a caldo”.

ponteggio. Questo tipo di contratto è Nel caso in cui invece affittasi solo il

“nolo a freddo”.

ponteggio, si chiama

Se invece di affittarlo, lo compro, il contratto è una fornitura del ponteggio. Dal momento che

non ho personale abilitato, posso “acquistare” nella fornitura anche il personale, che viene

“fornitura con

prestato, per il montaggio del ponteggio. Questo tipo di contratto si chiama

posa in opera”. Nel caso in cui invece il personale non sia necessario, il contratto è di

“fornitura a secco”, “fornitura”

o semplicemente

“nolo a caldo” “fornitura con posa in opera”

Sia il tipo di contratto che la prevedono

l’ingresso di personale in cantiere, ma rimangono contratti di subcontratto. Se sussistono due

condizioni, vengono assimilati ai controlli di subappalto e quindi vi è la necessita di richiedere

l’autorizzazione. Le due condizioni sono:

1) L’importo del subcontratto è superiore al 2% del contratto principale, oppure l’importo del

subcontratto è superiore a € 100.000. (il professore ha usato il termine ovvero per indicare oppure)

2) Il costo della manodopera del subcontratto incide per almeno il 50% dell’importo del sub-

“contratto ad alta densità di manodopera”.

contratto medesimo. Viene definito cosi

Se ricorrono queste due condizioni insieme, pur essendo un subcontratto, il regime della

disciplina è quello dei subappalti. Quindi bisogna chiedere l’autorizzazione della stazione

appaltante. Se vi è una sola delle due condizioni, allora il contratto non è assimilato al

subappalto, ma un subcontratto e segue il suo regime.

Quindi abbiamo parlato di:

- Subcontratti

- Whitelist

- Subcontratti con manodopera, ovvero contratti assimilati (al subappalto)

- Subappalti, ovvero tutto ciò che riguarda le lavorazioni.

Queste sono le tipologie in cantiere, per ognuno di esse ci vuole il conto corrente dedicato e il

CIG. Questa è la sfera che riguarda la legge 136.

P ROCEDIMENTO DEL SUBAPPALTO

Con i subappalti, l’appaltatore deve trasmettere lo schema di contratto di subappalto e i

requisisti generali e speciali del subappaltatore alla stazione appaltante. Se il subappaltatore

non dovesse avere i requisiti, si cambia subappaltatore. Tutto ciò deve avvenire almeno 20

giorni prima dell’inizio delle lavorazioni.

La richiesta di autorizzazione mette subito in moto il controllo antimafia. Se entro i 30 giorni,

l’amministrazione non rispondesse alla richiesta da parte dell’appaltatore per l’autorizzazione, si

assenso,

considera un ovvero viene preso come un si. L’amministrazione può anche prorogare

il termine ultimo ma prima dei 30 giorni, questo nel caso in cui vi siano per esempio un

sovraccarico di richieste da parte della prefettura.

L’amministrazione se dovesse aver già verificato in anticipo l’esistenza dei requisiti, emana un

provvedimento espresso di autorizzazione al subappalto.

Questo significa che un eventuale subappalto non autorizzato configurerebbe un ipotesi di

Articolo 21 della legge 646 del 1982.

reato, quella di delitto. Questa legge venne emanata dopo

l’omicidio del politico Pio La Torre fuori la chiesa. Si chiama legge Rognoni-La Torre.

L’articolo 21 è stato aggiornato 6 anni fa, quando è stato aggravato il reato, trasformandolo in

delitto.

2

Q ’ ?

UANTO È SUBAPPALTABILE UN OPERA

Il limite percentuale è cambiato negli anni. La prima regola è quella fissata ai tempi della legge

Merloni, si diceva “è subappaltatile nel limite massimo 30% la categoria prevalente, le

scorporabili sono interamente subappaltatili”.

decreto 50

Nel 2016 col cambia lo scenario: il subappalto ha il limite massimo del 40% dei

lavori, tra prevalente e scorporabile non c’è differenza. Questo perché entrava nell’ottica

dell’anticorruzione.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è esposta circa la direttiva n. 24 del 2018 che non

poneva limiti al subappalto.

Nel 2019 a giugno, ci siamo trovati con la Corte di Giustizia che diceva che non vi era un limite

sul subappalto, mentre l’Italia diceva con l’articolo 105 del codice 50 che il limite era del 40%.

Decreto legge 77/2021 convertito con la legge 108, PNNR 1. L’articolo 49 del decreto 77 ha

aggiornato il codice dei contratti che era valido fino al 30/06/23, in particolare modificava

completamente l’articolo 105 del decreto 50/2016. La modifica partì dal 1 novembre del 2021.

Venne rimosso il limite del 40%.

Articolo 49 Decreto legge 77/2021

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo

complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture

119 del decreto legislativo 36 del 2023.

Ad oggi corrisponde all’articolo Tocca comunque

imporre un limite poiché altrimenti si tratterebbe di cessione del contratto. Viene ripreso lo

schema della Merloni. Si pone come unico limite il fatto che non può essere subappaltabile la

maggior parte delle lavorazioni della categoria prevalente, ovvero il 50,01%, cioè posso

subappaltare il 49,99%. La categorie scorporabili rimangono interamente subappaltabili come la

legge Merloni.

Articolo 119 (Codice 36)

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture

compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), la

cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale

esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle

lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Qui viene esplicato il limite del 50% di esecuzione delle prevalente. Dire che non vi sono limiti al

subappalto è una assurdità, perché si trasformerebbe in una cessione e non sarebbe quindi più

un subappalto.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle

prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a

carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto

stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono

l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, (esempio il

3 ponteggio) se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni

affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera

e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

5. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni

prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente

trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il

possesso dei requisiti. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca Dati

Nazionale.

6. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido (ovvero l’amministrazione

può prendersela con uno per le azioni dell’altro) nei confronti della stazione appaltante per le

prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

11. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le

prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;

c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Il subappalto affinché possa avvenire deve essere richiesto come volontà di subappaltare già

nel momento della gara. In caso di vittoria, l’eventuale volontà di subappaltare e che cosa deve

essere già espresso. In gara non va indicato il nominativo dell’eventuale subappaltatore, ma la

volontà di subappaltare e che cosa. In caso di aggiudicazione, allora muovo tutto l’articolo 119.

Se in gara non ho detto nulla, i lavori in cantiere li devo fare da solo, non posso subappaltare.

Nel caso in cui mi mancasse una categoria scorporabile, e non volessi ricorrere all’avvalimento,

subappalto necessario,

entra in gioco il ovvero io partecipo alla gara nonostante non ho tutti i

requisiti.

Il decreto 50/2016 aveva posto come obbligo di indicare 3 nominativi di subappaltatori. Se

nessuno dei 3 avesse avuto i requisiti io sarei stato escluso. Moltiplicando per 3 la causa di

esclusione. Dopo un anno fu sospesa e poi abrogata dal decreto 77/2021.

Nel vecchio articolo era vietato l’avvilimento a cascata. Nel caso del subappalto era vietato il

subappalto a cascata. Nel comma 17 del codice 36 invece è diventato possibile subappaltare a

cascata e vengono indicati invece i casi in cui la stazione appaltante lo può vietare. Non

vengono indicate delle regole a riguardo.

17. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del

contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore

subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto

della natura o della complessità delle prestazioni, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere

e più in generale dei luoghi di lavoro oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

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lunedì 6 maggio 2024

RAGGRUPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA

Raggruppamento Temporaneo di Imprese, RTI, questo nome è diventato tale nel 2006, prima si

chiamavano Associazione Temporanea di Imprese, ATI. Ad oggi si continua ad usare questo

termine per comodità nel parlato. Hanno 3 caratteristiche, di cui nessuno a carattere duraturo:

- Temporaneità

- Occasionalità

- Limitatezza

Due o più imprese possono creare un alleanza per partecipare come fossero un unico operatore

in una o più gare. Si partecipa come unico concorrente in forma di raggruppamento, se

vinciamo la gara siamo l’appaltatore, se non la vinciamo si torna amici come prima, ovvero non

abbiamo più nessuno legame. Quindi temporaneità e occasionalità. È utile per sommare i

requisiti speciali, le SOA. Ovviamente in cantiere ogni impresa avrà una quota di lavorazioni in

relazione alla propria attestazione, quindi ognuno lavorerà nell’ambito in cui ha l’atto attestato

SOA. In questo caso, un’impresa non può lavorare con l’attestazione dell’altra come

nell’avvalimento. ATI verticale ATI

Le ATI venivano classificate nella normativa previgente in due forme. o

orizzontale. Per esempio l’OG3 prevede la classifica VI. Le imprese che si riuniscono per un

unica categoria di lavorazioni era l’ATI orizzontale, ovvero magari una aveva la classifica IV e una

la III. Le sommavano ed effettuavano poi le lavorazioni in baso alla propria classifica. L’ATI

verticale invece era una forma di partecipazione quando nel bando vi era sia la prevalente che la

scorporabile. Un’impresa realizzava i lavori della prevalente, le altre imprese lavoravano per le

categorie scorporabili. Si potevano fare pure più ATI in contemporanea, ovvero uno orizzontale

per la prevalente e poi uno verticale per le scorporabili.

Questo scenario avrebbe però comportato una diversa responsabilità. Nell’ATI orizzontale la

responsabilità era solidale per tutti, quindi uno rispondeva per l’altro. Nell’ATI verticale invece

l’impresa che si occupava della prevalente aveva responsabilità solidale con le altre imprese, ma

quelle che si occupavano delle scorporabili non rispondevano per la prevalente.

mandataria, mandanti.

L’impresa capogruppo si chiama mentre le sottostanti sono le La

struttura è mediante il mandato di rappresentanza che viene conferito ad ognuna di esse. La

capogruppo risponde in termini di rappresentanza l’intera ATI. Quindi in gara l’offerta viene

presentata dalla Mandataria o se deve essere notificato qualcosa dalla stazione appaltante

arriva alla capogruppo.

Nelle ATI verticali, l’impresa che si occupa della prevalente è la capogruppo. Nelle ATI

orizzontali, una volta il capogruppo era l’impresa che aveva la qualificazione maggiore rispetto

alle altre. Ad oggi non c’è più un limite su questo.

Facciamo un esempio di ATI orizzontale. Immaginiamo un importo di base di gara pari a €

1.032.913. L’impresa capogruppo sia qualificata per l’OG3 e abbia il 40% legato all’importo dei

lavori. Vuol dire che il 40% va calcolato sulla base dell’importo di gara, ovvero € 413.000 che

cade nella classifica II. Le altre hanno tutte il 10%, ovvero € 103.291 cioè la classifica I.

5

Sommandole raggiungono la classifica III che è quella di gara. Ovviamente ogni impresa farà i

lavori in base alla propria classifica.

Nell’atto costitutivo va specificata la quota di partecipazione all’ATI che corrisponde alla quota

di partecipazione per la gara. A sua volta corrisponderà alla quota di partecipazione dei lavori.

principio di corrispondenza dell’ATI.

Le quote devono coincidere, questo si chiama

È possibile che le imprese che sono in un ATI non vincano la gara, quindi poi si sciolgono. Per

agevolare, si è data la possibilità alle imprese di accordarsi come ATI, di partecipare come tali,

ATI

ma l’ATI ancora non è costituita con la scrittura privata dal notaio, in questo caso si chiama

costituenda. Quindi le imprese partecipano, dichiarano, depositano l’impegno che nel caso di

aggiudicazione costituiranno l’ATI formalmente nella busta A, così in caso di vittoria stipulano

l’ATI, in caso di esclusione non si farà più. Ovviamente fare l’ATI ha un costo, quindi rende più

snella la procedura ma cambia la forma. L’ATI costituita ha già la capogruppo, quindi sarà lei a

firmare la domanda, a dichiarare i requisiti degli altri, a firmare l’offerta. Se l’ATI è costituenda,

non vi è una capogruppo designata quindi la firma deve avvenire da parte di tutte le imprese.

Articolo 2 (Allegato II.12)

2. Nel caso di imprese raggrupp

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Monjesky di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione delle opere pubbliche e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Capuzza Vittorio.
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