LEGISLAZIONE DELLE OPERE
PUBBLICHE
SECONDA PARTE
2
SUBAPPALTO 1
Subcontratto 1
Procedimento Del Subappalto 2
Quanto È Subappaltabile Un’opera? 3
RAGGRUPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA 5
CONSORZIO STABILE 8
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 9
Caso Applicativo Di Calcolo Di Soglia Di Anomalia 14
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 16
Come Si Valuta L’offerta Economicamente Più Vantaggiosa 18
FASE DELL’ AGGIUDICAZIONE 20
FASE DELLA STIPULA 21
FASE DELL’ESECUZIONE 23
S.A.L. 24
Garanzia Provvisoria E Definitiva 26
Riserve In Corso D’opera 29
SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO 31
Risoluzione 32
Recesso 34
FASE DELLA PROGETTAZIONE 36
Allegato I.7 39
Quadro Economico Della Progettazione 41
COLLAUDO 43
SCORRIMENTO IN GRADUATORIA CON RISOLUZIONE DI CONTRATTO 47
ISTITUTO DELLE VARIANTI IN CORSO D’OPERA 47
SOSPENSIONE DEI LAVORI 51
2
venerdì 3 maggio 2024
SUBAPPALTO
L’avvalimento è il prestito. Il subappalto invece è l’opposto. Quindi c’è un bando di appalto e le
lavorazioni vengono assegnate a un’altra impresa esecutrice.
Il subappalto è contratto di subappalto, composto da un committente ed un esecutore. Il
committente è l’appaltatore, ovvero l’impresa esecutrice che ha vinto la gara. Affinché avvenga
il subappalto, la stazione appaltante deve essere preventivamente informata mediante una
richiesta di concessione di subappalto. Il contratto deve essere autorizzato
dall’Amministrazione.
La stazione appaltante è il committente pubblico che paga l’appaltatore, al quale ha concesso il
subappalto. L’appaltatore pagherà invece il subappaltatore, che fatturerà all’amministrazione. Il
tutto mediante il CIG e il conto corrente dedicato.
Ci sono dei casi in cui l’articolo 119 prevede il pagamento diretto anche al subappaltatore. In
casi eccezionali, ovvero quando il subappaltatore è una piccola media impresa. Questo
permettere di avere direttamente la liquidità.
S UBCONTRATTO
Nel caso in cui sussista la necessità per l’appaltatore di un contratto per le forniture, si parla di
subcontratto e non subappalto.
Alcune categorie anche se non sono subappalti, vengono trattate come tali e gli viene dedicata
una disciplina a parte antimafia. Esempio:
- La fornitura di calcestruzzo.
- La gestione delle cave.
- La gestione dei rifiuti. “White List”.
Sono cose che prevedono di essere iscritte alle Ovvero un elenco, per ogni
prefettura a base provinciale, di imprese che gestiscono determinati compiti. Questo equivale a
svolgere un controllo anti-mafia. Sono imprese controllate dalla prefettura, altrimenti non
legge 190 del 2012 articolo 1 comma 53.
possono entrare in cantiere. Tutto ciò è scritto nella
Questi contraenti sono a spese dell’appaltatore, non sono pagate dalla amministrazione.
Il ponteggio deve avere del personale appositamente abilitato. Nel caso in cui l’impresa non ne
sia adibita può fare due cose: affidarlo o acquistarlo. Nel caso di noleggio si prevede la
possibilità di “noleggiare” anche i dipendenti per il montaggio e il smontaggio in cantiere del
“nolo a caldo”.
ponteggio. Questo tipo di contratto è Nel caso in cui invece affittasi solo il
“nolo a freddo”.
ponteggio, si chiama
Se invece di affittarlo, lo compro, il contratto è una fornitura del ponteggio. Dal momento che
non ho personale abilitato, posso “acquistare” nella fornitura anche il personale, che viene
“fornitura con
prestato, per il montaggio del ponteggio. Questo tipo di contratto si chiama
posa in opera”. Nel caso in cui invece il personale non sia necessario, il contratto è di
“fornitura a secco”, “fornitura”
o semplicemente
“nolo a caldo” “fornitura con posa in opera”
Sia il tipo di contratto che la prevedono
l’ingresso di personale in cantiere, ma rimangono contratti di subcontratto. Se sussistono due
condizioni, vengono assimilati ai controlli di subappalto e quindi vi è la necessita di richiedere
l’autorizzazione. Le due condizioni sono:
1) L’importo del subcontratto è superiore al 2% del contratto principale, oppure l’importo del
subcontratto è superiore a € 100.000. (il professore ha usato il termine ovvero per indicare oppure)
2) Il costo della manodopera del subcontratto incide per almeno il 50% dell’importo del sub-
“contratto ad alta densità di manodopera”.
contratto medesimo. Viene definito cosi
Se ricorrono queste due condizioni insieme, pur essendo un subcontratto, il regime della
disciplina è quello dei subappalti. Quindi bisogna chiedere l’autorizzazione della stazione
appaltante. Se vi è una sola delle due condizioni, allora il contratto non è assimilato al
subappalto, ma un subcontratto e segue il suo regime.
Quindi abbiamo parlato di:
- Subcontratti
- Whitelist
- Subcontratti con manodopera, ovvero contratti assimilati (al subappalto)
- Subappalti, ovvero tutto ciò che riguarda le lavorazioni.
Queste sono le tipologie in cantiere, per ognuno di esse ci vuole il conto corrente dedicato e il
CIG. Questa è la sfera che riguarda la legge 136.
P ROCEDIMENTO DEL SUBAPPALTO
Con i subappalti, l’appaltatore deve trasmettere lo schema di contratto di subappalto e i
requisisti generali e speciali del subappaltatore alla stazione appaltante. Se il subappaltatore
non dovesse avere i requisiti, si cambia subappaltatore. Tutto ciò deve avvenire almeno 20
giorni prima dell’inizio delle lavorazioni.
La richiesta di autorizzazione mette subito in moto il controllo antimafia. Se entro i 30 giorni,
l’amministrazione non rispondesse alla richiesta da parte dell’appaltatore per l’autorizzazione, si
assenso,
considera un ovvero viene preso come un si. L’amministrazione può anche prorogare
il termine ultimo ma prima dei 30 giorni, questo nel caso in cui vi siano per esempio un
sovraccarico di richieste da parte della prefettura.
L’amministrazione se dovesse aver già verificato in anticipo l’esistenza dei requisiti, emana un
provvedimento espresso di autorizzazione al subappalto.
Questo significa che un eventuale subappalto non autorizzato configurerebbe un ipotesi di
Articolo 21 della legge 646 del 1982.
reato, quella di delitto. Questa legge venne emanata dopo
l’omicidio del politico Pio La Torre fuori la chiesa. Si chiama legge Rognoni-La Torre.
L’articolo 21 è stato aggiornato 6 anni fa, quando è stato aggravato il reato, trasformandolo in
delitto.
2
Q ’ ?
UANTO È SUBAPPALTABILE UN OPERA
Il limite percentuale è cambiato negli anni. La prima regola è quella fissata ai tempi della legge
Merloni, si diceva “è subappaltatile nel limite massimo 30% la categoria prevalente, le
scorporabili sono interamente subappaltatili”.
decreto 50
Nel 2016 col cambia lo scenario: il subappalto ha il limite massimo del 40% dei
lavori, tra prevalente e scorporabile non c’è differenza. Questo perché entrava nell’ottica
dell’anticorruzione.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è esposta circa la direttiva n. 24 del 2018 che non
poneva limiti al subappalto.
Nel 2019 a giugno, ci siamo trovati con la Corte di Giustizia che diceva che non vi era un limite
sul subappalto, mentre l’Italia diceva con l’articolo 105 del codice 50 che il limite era del 40%.
Decreto legge 77/2021 convertito con la legge 108, PNNR 1. L’articolo 49 del decreto 77 ha
aggiornato il codice dei contratti che era valido fino al 30/06/23, in particolare modificava
completamente l’articolo 105 del decreto 50/2016. La modifica partì dal 1 novembre del 2021.
Venne rimosso il limite del 40%.
Articolo 49 Decreto legge 77/2021
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo
complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture
119 del decreto legislativo 36 del 2023.
Ad oggi corrisponde all’articolo Tocca comunque
imporre un limite poiché altrimenti si tratterebbe di cessione del contratto. Viene ripreso lo
schema della Merloni. Si pone come unico limite il fatto che non può essere subappaltabile la
maggior parte delle lavorazioni della categoria prevalente, ovvero il 50,01%, cioè posso
subappaltare il 49,99%. La categorie scorporabili rimangono interamente subappaltabili come la
legge Merloni.
Articolo 119 (Codice 36)
1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture
compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), la
cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle
lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Qui viene esplicato il limite del 50% di esecuzione delle prevalente. Dire che non vi sono limiti al
subappalto è una assurdità, perché si trasformerebbe in una cessione e non sarebbe quindi più
un subappalto.
2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a
carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto
stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono
l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, (esempio il
3 ponteggio) se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera
e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
5. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente
trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il
possesso dei requisiti. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca Dati
Nazionale.
6. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido (ovvero l’amministrazione
può prendersela con uno per le azioni dell’altro) nei confronti della stazione appaltante per le
prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
11. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
Il subappalto affinché possa avvenire deve essere richiesto come volontà di subappaltare già
nel momento della gara. In caso di vittoria, l’eventuale volontà di subappaltare e che cosa deve
essere già espresso. In gara non va indicato il nominativo dell’eventuale subappaltatore, ma la
volontà di subappaltare e che cosa. In caso di aggiudicazione, allora muovo tutto l’articolo 119.
Se in gara non ho detto nulla, i lavori in cantiere li devo fare da solo, non posso subappaltare.
Nel caso in cui mi mancasse una categoria scorporabile, e non volessi ricorrere all’avvalimento,
subappalto necessario,
entra in gioco il ovvero io partecipo alla gara nonostante non ho tutti i
requisiti.
Il decreto 50/2016 aveva posto come obbligo di indicare 3 nominativi di subappaltatori. Se
nessuno dei 3 avesse avuto i requisiti io sarei stato escluso. Moltiplicando per 3 la causa di
esclusione. Dopo un anno fu sospesa e poi abrogata dal decreto 77/2021.
Nel vecchio articolo era vietato l’avvilimento a cascata. Nel caso del subappalto era vietato il
subappalto a cascata. Nel comma 17 del codice 36 invece è diventato possibile subappaltare a
cascata e vengono indicati invece i casi in cui la stazione appaltante lo può vietare. Non
vengono indicate delle regole a riguardo.
17. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del
contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore
subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto
della natura o della complessità delle prestazioni, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere
e più in generale dei luoghi di lavoro oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
4
lunedì 6 maggio 2024
RAGGRUPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, RTI, questo nome è diventato tale nel 2006, prima si
chiamavano Associazione Temporanea di Imprese, ATI. Ad oggi si continua ad usare questo
termine per comodità nel parlato. Hanno 3 caratteristiche, di cui nessuno a carattere duraturo:
- Temporaneità
- Occasionalità
- Limitatezza
Due o più imprese possono creare un alleanza per partecipare come fossero un unico operatore
in una o più gare. Si partecipa come unico concorrente in forma di raggruppamento, se
vinciamo la gara siamo l’appaltatore, se non la vinciamo si torna amici come prima, ovvero non
abbiamo più nessuno legame. Quindi temporaneità e occasionalità. È utile per sommare i
requisiti speciali, le SOA. Ovviamente in cantiere ogni impresa avrà una quota di lavorazioni in
relazione alla propria attestazione, quindi ognuno lavorerà nell’ambito in cui ha l’atto attestato
SOA. In questo caso, un’impresa non può lavorare con l’attestazione dell’altra come
nell’avvalimento. ATI verticale ATI
Le ATI venivano classificate nella normativa previgente in due forme. o
orizzontale. Per esempio l’OG3 prevede la classifica VI. Le imprese che si riuniscono per un
unica categoria di lavorazioni era l’ATI orizzontale, ovvero magari una aveva la classifica IV e una
la III. Le sommavano ed effettuavano poi le lavorazioni in baso alla propria classifica. L’ATI
verticale invece era una forma di partecipazione quando nel bando vi era sia la prevalente che la
scorporabile. Un’impresa realizzava i lavori della prevalente, le altre imprese lavoravano per le
categorie scorporabili. Si potevano fare pure più ATI in contemporanea, ovvero uno orizzontale
per la prevalente e poi uno verticale per le scorporabili.
Questo scenario avrebbe però comportato una diversa responsabilità. Nell’ATI orizzontale la
responsabilità era solidale per tutti, quindi uno rispondeva per l’altro. Nell’ATI verticale invece
l’impresa che si occupava della prevalente aveva responsabilità solidale con le altre imprese, ma
quelle che si occupavano delle scorporabili non rispondevano per la prevalente.
mandataria, mandanti.
L’impresa capogruppo si chiama mentre le sottostanti sono le La
struttura è mediante il mandato di rappresentanza che viene conferito ad ognuna di esse. La
capogruppo risponde in termini di rappresentanza l’intera ATI. Quindi in gara l’offerta viene
presentata dalla Mandataria o se deve essere notificato qualcosa dalla stazione appaltante
arriva alla capogruppo.
Nelle ATI verticali, l’impresa che si occupa della prevalente è la capogruppo. Nelle ATI
orizzontali, una volta il capogruppo era l’impresa che aveva la qualificazione maggiore rispetto
alle altre. Ad oggi non c’è più un limite su questo.
Facciamo un esempio di ATI orizzontale. Immaginiamo un importo di base di gara pari a €
1.032.913. L’impresa capogruppo sia qualificata per l’OG3 e abbia il 40% legato all’importo dei
lavori. Vuol dire che il 40% va calcolato sulla base dell’importo di gara, ovvero € 413.000 che
cade nella classifica II. Le altre hanno tutte il 10%, ovvero € 103.291 cioè la classifica I.
5
Sommandole raggiungono la classifica III che è quella di gara. Ovviamente ogni impresa farà i
lavori in base alla propria classifica.
Nell’atto costitutivo va specificata la quota di partecipazione all’ATI che corrisponde alla quota
di partecipazione per la gara. A sua volta corrisponderà alla quota di partecipazione dei lavori.
principio di corrispondenza dell’ATI.
Le quote devono coincidere, questo si chiama
È possibile che le imprese che sono in un ATI non vincano la gara, quindi poi si sciolgono. Per
agevolare, si è data la possibilità alle imprese di accordarsi come ATI, di partecipare come tali,
ATI
ma l’ATI ancora non è costituita con la scrittura privata dal notaio, in questo caso si chiama
costituenda. Quindi le imprese partecipano, dichiarano, depositano l’impegno che nel caso di
aggiudicazione costituiranno l’ATI formalmente nella busta A, così in caso di vittoria stipulano
l’ATI, in caso di esclusione non si farà più. Ovviamente fare l’ATI ha un costo, quindi rende più
snella la procedura ma cambia la forma. L’ATI costituita ha già la capogruppo, quindi sarà lei a
firmare la domanda, a dichiarare i requisiti degli altri, a firmare l’offerta. Se l’ATI è costituenda,
non vi è una capogruppo designata quindi la firma deve avvenire da parte di tutte le imprese.
Articolo 2 (Allegato II.12)
2. Nel caso di imprese raggrupp
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Seconda parte
-
Legislazione delle opere pubbliche - parte 2
-
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, seconda parte
-
Legislazione delle opere pubbliche - Appunti