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Cap.2 La contrattazione collettiva e i diritti sindacali

Nel periodo in cui il pubblico impiego era disciplinato esclusivamente dal diritto amministrativo, i sindacati esistevano ma non erano visibili (non esisteva il contratto collettivo). Dal '93 il contratto collettivo diventa fonte del rapporto.

La Riforma Madia, nel perseguire l’obiettivo di riequilibrare il rapporto tra le fonti, provvede a ridefinire l’ambito di competenza della contrattazione collettiva nei confronti della legge, modificando norme del TUPI. In particolare, all’art. 40 si stabilisce che l’autonomia negoziale è vista come fonte che disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dallo stesso decreto.

Limitazioni alla contrattazione collettiva

  • Sanzioni disciplinari, valutazione delle prestazioni per la corresponsione del trattamento accessorio, mobilità
  • Determinazione dei comparti negoziali della contrattazione collettiva nazionale
  • Fissazione del trattamento economico fondamentale
  • Fissazione del trattamento accessorio

Restano invece affidate all’autonomia contrattuale:

  • La fissazione della composizione dell’organismo di rappresentanza unitaria del personale
  • Fissazione dei limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali
  • Disciplina dei contratti collettivi integrativi conclusi dalla singola PA

I soggetti della contrattazione collettiva: l’ARAN

Il TUPI prevede, quali soggetti della contrattazione collettiva, da un lato le organizzazioni sindacali dei lavoratori dotate di rappresentatività, dall’altro l’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle PA), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa e contabile, che rappresenta in sede di contrattazione collettiva tutte le PA, conducendo in modo omogeneo le trattative e operando con una logica di carattere economico e non politico.

L’ARAN si compone di un Presidente (nominato con DPR su proposta del Ministro per la PA) e di un Collegio di indirizzo e controllo (presidente e 4 componenti).

L’ARAN esercita le seguenti competenze:

  • Coordina la strategia negoziale e ne assicura l’omogeneità e la coerenza
  • Può assistere le PA in sede di contrattazione integrativa
  • Effettua il monitoraggio sull’applicazione dei contratti collettivi

L’ARAN, quindi, gode della rappresentanza unica e necessaria per cui, pur non essendo un contratto valido erga omnes, di fatto il contratto si applicherà a tutti (non solo agli iscritti), in quanto nel pubblico impiego manca il pluralismo sindacale datoriale.

A ciò, deve aggiungersi il controllo effettuato dall’ARAN, che consiste nell’accertare che le organizzazioni che partecipano alle trattative nazionali raccolgano almeno il 51% dei consensi come media fra dato elettorale e associativo, ovvero il 60% con riferimento al solo dato elettorale.

Art. 43 Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)

Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale.

  • Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.
  • Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

Comparti del pubblico impiego

Sono le unità fondamentali della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, che oggi sono quattro, ovverosia:

  • Funzioni centrali: sono confluiti i ministeri, le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli altri enti;
  • Funzioni locali: Regioni, autonomie locali;
  • Istruzione e ricerca;
  • Sanità

A ciò, deve aggiungersi il controllo effettuato dall’ARAN, che consiste nell’accertare che le organizzazioni che partecipano alle trattative nazionali raccolgano almeno il 51% dei consensi come media fra dato elettorale e associativo, o almeno il 60% con riferimento al solo dato elettorale.

Art. 45 Testo unico sul pubblico impiego (TUPI): Trattamento economico

  • Il contratto collettivo definisce il trattamento economico fondamentale ed accessorio.
  • Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
  • I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:
    • Alla performance individuale;
    • Alla performance organizzativa.

La procedura di formazione del contratto collettivo e il controllo di spesa

Art. 47 (TUPI): Procedimento di contrattazione collettiva

Per il contratto collettivo nazionale di comparto o per il personale dirigenziale sono previste le seguenti fasi:

  • Emanazione di direttive dei comitati di settore nei confronti dell’ARAN;
  • Trasmissione dell’ipotesi di accordo da parte dell’ARAN ai comitati di settore e al governo;
  • Trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti;
  • Se la certificazione economica è positiva l’ARAN sottoscrive il contratto, altrimenti procede alla riapertura delle trattative;
  • Il contratto viene infine pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sito dell’ARAN e delle amministrazioni interessate.

Contratto integrativo

Definisce i trattamenti economici accessori collegati alla performance (individuale e organizzativa), al fine di conseguire «adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici».

La definizione di procedure di contrattazione integrativa è demandata ai contratti collettivi nazionali, di cui devono rispettare innanzitutto le disponibilità finanziarie definite.

L’art 40-bis TUPI prevede:

  • Una serie di controlli sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa coi vincoli di bilancio;
  • Devono essere corredati da una relazione tecnico-finanziaria e da una relazione illustrativa certificate da appositi organi di controllo;
  • I contratti sottoscritti e certificati vengono poi trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’Economia per accertarne la compatibilità economico-finanziaria;
  • Le PA devono inviare entro il 31 maggio di ogni anno al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Corte dei conti specifiche informazioni sui costi della contrattazione e devono anche trasmettere per via telematica, entro 5 gg dalla sottoscrizione, il contratto e le relazioni sia all’ARAN che al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro).

Qualora non si raggiunga l’accordo per la stipula del contratto integrativo, l’amministrazione provvisoriamente può provvedere in modo unilaterale, tenuto conto delle procedure di compatibilità economico-finanziaria.

L’efficacia e l’interpretazione del contratto collettivo

Efficacia: il contratto collettivo impone alla parte pubblica l’osservanza di minimi di trattamento economico-normativo che sono applicabili nei confronti di tutti i lavoratori, indipendentemente dall’appartenenza sindacale.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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