Diritto del lavoro
Articoli 39 e 40 della Costituzione
Le basi costituzionali del diritto del lavoro sono l'articolo 39 e 40 della Costituzione:
Art. 39
"L'organizzazione sindacale è libera. I sindacati hanno solo l'obbligo di registrazione presso uffici locali o centrali, secondo una legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce."
In altre parole, i lavoratori possono costituire associazioni sindacali per tutelare i loro interessi mediante la conclusione del contratto collettivo.
Art. 40
"Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano." Lo sciopero si esercita nel rispetto delle leggi che lo regolano e riconosce ai soggetti collettivi e ai singoli il diritto di autotutelare i propri interessi.
L'oggetto del diritto sindacale
- Libertà e esercizio dell’attività sindacale posta in essere dai singoli e dalle associazioni sindacali per tutelare interessi collettivi e mai interessi individuali dei lavoratori.
- Contratto collettivo
- Autotutela, cioè ricorso da parte di sindacati e lavoratori allo sciopero per far valere i loro interessi verso il datore di lavoro.
Rapporto di lavoro subordinato
Il rapporto di lavoro subordinato ha origine contrattuale e si differenzia dagli altri contratti perché implica la persona del lavoratore nello svolgimento del rapporto, ragione per cui la disciplina è costituita perlopiù da norme inderogabili, e l’autonomia contrattuale delle parti è ridotta perché si presume che il lavoratore sia in una posizione di debolezza rispetto al datore e che quindi non sia in grado di tutelare da sé i suoi interessi.
Dal 2015 tale inderogabilità si è attenuata sia rispetto al potere di controllo del datore rispetto l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori e sia rispetto le mansioni (ora il datore può in certi casi adibire il lavoratore a mansioni inferiori).
Nonostante il decreto legislativo n. 23 affermi solennemente che il contratto a tempo indeterminato sia la forma comune del rapporto di lavoro, in realtà questa forma di assunzione non è unica, ma spesso è preceduta da stage di 6 mesi, da apprendistato, da contratto a tempo determinato, da somministrazione di mano d’opera.
Sia il ricorso a forme di assunzione temporanee che la flessibilizzazione della disciplina hanno precarizzato il rapporto di lavoro e la vita del lavoratore. Secondo un’altra corrente di pensiero, la presenza di più rapporti di lavoro e la flessibilità della disciplina favoriscono e difendono l’occupazione.
In controtendenza rispetto i decreti del 2015 si pone il decreto dignità che ha irrigidito la disciplina legale del contratto a termine senza causali riducendo la durata da 36 a 12 mesi e ha aumentato la misura minima e massima dell’indennità dovuta dal datore in caso di licenziamento ingiustificato.
Diritto della sicurezza sociale
Il diritto della sicurezza sociale comprende la previdenza e l'assistenza sociale. La previdenza è tutelata dal 1° comma dell’art. 38 Costituzione, l’assistenza dal 2° comma. Le prime realizzazioni della tutela previdenziale riguardavano solo i lavoratori subordinati, ciò spiega anche perché fossero i datori obbligati al pagamento dei contributi previdenziali.
Poi la contribuzione previdenziale nel contratto di lavoro sia subordinato che parasubordinato è stata posta a carico dei committenti, mentre sono i liberi professionisti che provvedono al pagamento dei contributi per la realizzazione della loro tutela previdenziale.
Si ha un sistema di assistenza sociale che si fonda sulla solidarietà universale quando i beneficiari della prestazione sono persone in stato di bisogno indipendentemente dall’esistenza di un rapporto contributivo, e si realizza mediante il generale prelievo fiscale; esempi:
- Pensione sociale, dal 1996 sostituita dall’assegno sociale
- Assegno di invalidità
- Indennità di accompagnamento
- SIA Sostegno per l’Inclusione Attiva introdotto dalla legge di stabilità del 2016 sostituito poi nel 2018 dal REI Reddito di Inclusione. Il decreto n. 4 del 2019 ha sostituito il REI con il Reddito di cittadinanza, che rappresenta uno strumento di politica attiva in quanto impone al beneficiario in grado di lavorare di stipulare il patto per il lavoro, dichiarando la disponibilità alla ricerca di un lavoro.
In controtendenza alla politica di contenimento della spesa previdenziale si ha la quota 100 introdotta dal Governo Conte 1 (ridotto requisiti per l’accesso alla pensione) e il potenziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.
Diritto dell'occupazione
Il diritto dell’occupazione riguarda:
- L’incidenza della contribuzione sul costo del lavoro per le imprese, e quindi della tipologia contrattuale economicamente più conveniente e le modalità mediante cui l’ordinamento favorisce il ricorso a tali tipologie contrattuali di assunzione
- Forme di tutela dell’occupazione in costanza di rapporto di lavoro, coloro che non lavorano ma non hanno perso il posto di lavoro (cassa integrazione)
- Forme di tutela dell’occupazione per lavoratori in disoccupazione involontaria e quindi che ricercano un posto di lavoro e le condizioni per usufruire dei trattamenti
- Servizi per l’impiego e le politiche attive, che aiutano il lavoratore inoccupato (mai occupato), o disoccupato (in cerca di nuova occupazione)
L’art. 38 della Costituzione sancisce che devono essere forniti i mezzi adeguati (reddito) in caso di disoccupazione involontaria e quindi di perdita del posto di lavoro o di mancanza del lavoro in costanza di rapporto. L’art. 4 riconosce il diritto a ricevere assistenza e formazione nella ricerca di un posto di lavoro.
Nel nostro ordinamento lo Stato dovrebbe garantire a coloro che sono in età lavorativa e versano in stato di bisogno ma non hanno un posto di lavoro un reddito di sopravvivenza. Siccome si tratta di una forma di assistenza che grava sulla fiscalità generale, rientra nel sistema di sicurezza sociale.
Il principio di contemperamento degli interessi dell’impresa con quelli dei lavoratori si fonda sul comma 2 dell’art. 41 della Costituzione, il quale afferma che l’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana. La funzione del diritto di lavoro trae origine dalla necessità di proteggere la parte debole del rapporto, e non è immutabile.
Le fonti del diritto del lavoro
Dopo la caduta del Fascismo, i contratti collettivi corporativi sono stati sostituiti da quelli di diritto comune i quali, anche se con efficacia limitata fra le parti, tendono ad estendere i propri effetti anche oltre il loro ambito di applicazione soggettivo. Sono inderogabili in pejus e sono normativamente integrati dalla volontà delle parti. Anche la giurisprudenza ha spesso svolto una funzione suppletiva al legislatore.
A livello internazionale, la tutela del lavoratore e la volontà di evitarne lo sfruttamento costituiscono l’obiettivo principale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL), di cui fanno parte gli Stati membri delle NU. L’OIL svolge attività normativa nel campo del lavoro con raccomandazioni e progetti di convenzioni.
A livello comunitario, le politiche comunitarie hanno parzialmente modificato l’originaria prospettiva del Trattato di Roma del 1957, che riconosceva agli interventi sociali una funzione strumentale alla realizzazione degli obiettivi di garantire la libera circolazione dei beni, persone e concorrenza fra imprese. Vi sono divergenze tra chi privilegia l’assetto di un’Europa sociale fondata su regole rigide e vincolanti e chi auspica il rafforzamento di strumenti di indirizzo e coordinamento detto di soft law.
Esiste un dibattito sulla flexicurity, suscitato dalla Commissione e ripreso dal Parlamento mediante atti normativi non vincolanti per indirizzare le politiche degli Stati membri, sulla difficoltà di unire l’esigenza di flessibilità delle imprese con la necessità di garantire la sicurezza del reddito dei lavoratori nei periodi di non lavoro.
Art. 3 TUE indica tra i propri obiettivi la promozione di un elevato livello di occupazione e la realizzazione di uno sviluppo equilibrato e sostenibile.
Art. 151 TUE indica come obiettivi della politica sociale europea il miglioramento delle condizioni di vita e lavorative, la promozione dell’occupazione, il dialogo sociale.
Art. 6 TUE riconosce i diritti, libertà e principi sanciti nella Carta di Nizza, sancendo il valore primario dei diritti che costituiscono i valori fondamentali dell’Unione (es. tutela in caso di licenziamento ingiustificato).
Art. 153 TUE stabilisce una competenza concorrente della Comunità con quella degli Stati membri per conseguire gli obiettivi dell’art. 151 solo in certi settori: condizioni di lavoro; parità uomini-donne rispetto le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro. Prevede anche l’unanimità in certe materie come es. la sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori; disposizione di difficile applicazione, es. direttiva sui congedi parentali approvata a maggioranza anche se contiene una disposizione sulla risoluzione del contratto di lavoro, materia per cui è prevista la maggioranza. Gli stati possono affidare alle parti sociali il compito di porre in essere le direttive e le decisioni del Consiglio.
Gli atti emanati dall’UE sono:
- Regolamenti finalizzati a uniformare le legislazioni nazionali, direttamente applicabili, prevalgono sulle norme di diritto interno eventualmente in contrasto.
- Decisioni si riferiscono a specifiche situazioni, direttamente applicabili, prevalgono sull’ordinamento interno in caso di contrasto.
- Direttive tendono ad armonizzare le legislazioni dei Paesi membri mediante la predisposizione di obiettivi ma non incidono sulle forme e mezzi, la loro trasposizione resta in mano ai Paesi membri. Hanno efficacia verticale verso lo Stato e enti pubblici, ma non orizzontale (nei rapporti tra privati).
A livello nazionale, la Costituzione garantisce e assicura tutele in particolare retributiva e di sicurezza sociale, lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, sia mediante la legge ordinaria che mediante il riconoscimento dell’autonomia collettiva e dello sciopero.
La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha modificato il titolo V e in particolare ha sostituito l’art. 117 della Costituzione, che fa un elenco delle materie soggette alla legislazione statale e regionale. Rientra nella competenza statale l’ordinamento civile che si pone come limite alla legislazione regionale. Si possono ritenere inclusi nei rapporti tra privati sia la disciplina del rapporto individuale di lavoro sia il diritto sindacale.
Alla legislazione regionale compete la disciplina della formazione professionale, la tutela e sicurezza sul lavoro, la promozione dell’occupazione. Il referendum costituzionale del 2016 ha bocciato la riforma costituzionale proposta dal Governo Renzi che aveva eliminato la competenza regionale concorrente riservando alla legge statale le disposizioni generali sulla sicurezza sul lavoro.
La legge statale, i decreti legge e decreti legislativi costituiscono il vero telaio della disciplina del rapporto di lavoro.
Rispetto agli usi bisogna distinguere:
- Usi normativi generale, durevole e costante integrando il contenuto del contratto individuale modificati solo con il consenso del lavoratore. Secondo una più recente giurisprudenza l’uso aziendale farebbe sorgere in capo al datore un obbligo unilaterale di legge collettivo produttivo di effetti giuridici sui singoli rapporti individuali di lavoro allo stesso modo e con la stessa efficacia del contratto collettivo aziendale, così per la sua modifica o soppressione potrebbe essere sufficiente un accordo con il sindacato.
- Usi aziendali come usi negoziali concessione di trattamenti non previsti da altre fonti possono e possono prevalere che ne è destinatario.
Il rapporto di lavoro è regolato anche da fonti non formali: norme di legge, clausole del contratto collettivo, clausole del contratto individuale. Lo spazio maggiore è occupato dalla legge e dalle clausole del contratto collettivo (espressione dell’autonomia privata e della libertà sindacale operando come la legge anche se sottoposto ad essa). Alcune norme a partire dal 1970 hanno ampliato le competenze del contratto collettivo attribuendo la funzione integrativa o di completamento della legge riconoscendo ai contratti il potere di derogare disposizioni legislative non modificabili tramite accordi individuali. Talvolta si è discusso di illegittimità costituzionale di tali rinvii poiché i contenuti si applicherebbero anche ai non iscritti ai sindacati stipulanti, la Corte costituzionale però ha sempre respinto tali eccezioni di incostituzionalità in quanto tali contratti svolgono una funzione regolamentare delegata dalla legge e in alcuni casi anche derogatoria. Dalla legge scaturisce l’obbligo del datore di conformare i propri comportamenti alle previsioni dei contratti collettivi.
La legge autorizza a partire dal 2011 la contrattazione collettiva aziendale a derogare in pejus certe materie senza l’intermediazione del contratto collettivo nazionale. Ciò è stato stabilito esplicitamente dal decreto legislativo del 2015 in materia di potere di controllo del datore, di mansioni e licenziamento con il ridimensionamento della sanzione della reintegrazione in casi determinati. È stata implicitamente sancita dall’art. 51 in caso di rinvio ai contratti collettivi un’equivalenza tra contratti aziendali e contratti nazionali stipulati da associazioni sindacali.
Diritto sindacale italiano: profili storici
La connessione tra attività sindacale e prestazione di lavoro si fonda nella fabbrica di tipo fordista che si sviluppa tra la fine del 1800 e inizio 1900. La fabbrica è il luogo dove si costituiscono i primi rapporti di lavoro tra operai e il padrone. Il fatto che gli interessi degli operai sono gli stessi dà luogo alle prime coalizioni occasionali operaie per ottenere migliori condizioni economiche dal datore. La coalizione diverrà poi successivamente stabile, con il cosiddetto sindacato.
I primi scioperi del 1800 portano alla stipula dei primi accordi collettivi detti "concordati di tariffa" poiché determinavano la retribuzione minima che il datore si impegnava a corrispondere. Le parti sono il gruppo dei lavoratori e il datore.
Le prime coalizioni occasionali di tutela degli interessi dei lavoratori hanno due scopi:
- Escludere la concorrenza tra gli appartenenti al gruppo e neutralizzare il diverso potere contrattuale che l’operaio ha di fronte al datore.
- Ottenere miglioramenti retributivi con la stipula di contratti collettivi.
Oggi il trattamento minimo stabilito dal contratto collettivo non può essere modificato in senso peggiorativo dal datore di lavoro e neanche validamente pattuite nei contratti individuali, ferma restando in caso di inadempimento dell’accordo una teorica responsabilità risarcitoria del padrone. Ha un’efficacia soggettiva limitata agli appartenenti alle coalizioni stipulanti.
Ieri le clausole concordato di tariffa non potevano essere peggiorative e l’operaio può accettare trattamenti inferiori.
Sia le coalizioni che gli scioperi sono strumenti deboli e precari, e lo sciopero (pur depenalizzato dal codice penale di Zanardelli) rimane un inadempimento contrattuale e possibile causa di licenziamento.
Verso la fine dell’800 in Italia le coalizioni occasionali tendono a trasformarsi in strutture stabili, divenendo veri e propri sindacati; spesso si tratta di associazioni di lavoratori che operano in un certo ramo d’industria (metallurgici). Il sindacato assume dunque la forma giuridica dell’associazione, da cui si differenzia perché portatore di un interesse collettivo (e non individuale), individuato dal sindacato.
Con la diffusione dei concordati di tariffa nel 1893 è istituita la magistratura dei probiviri che decide le controversie del lavoro secondo equità (non esistevano norme legali a tutela dei lavoratori).
In Italia nel 1906 in occasione di un accordo sindacale tra la Fiom e la fabbrica di automobili "Italia" viene formalmente istituita la Commissione interna: organismo interno alla fabbrica a tutela degli interessi dei lavoratori.
Nel periodo liberale vi fu una forte resistenza all’intervento legislativo di regolazione del contratto di lavoro e a tutela dei lavoratori, poiché non consentiva la formazione di istituzioni intermedie tra l’individuo e lo Stato. Il sindacalismo dei lavoratori era considerato un attentato alla libertà di industria e di commercio e al principio della libertà negoziale.
Intervengono le prime leggi a tutela del lavoro e nel 1892 nasce la prima centrale sindacale confederale: CGIL di ispirazione socialista.
Con l’avvento del Fascismo tutte le libertà vennero progressivamente limitate e in particolare il decreto regio del 1924 conferiva ai prefetti il potere di ispezionare le associazioni, di sciogliere organi direttivi e le associazioni svolgenti attività antinazionale confiscandone i beni. Con il patto di Palazzo Vidoni del 1925 il monopolio della
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