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Soggetti del processo

I soggetti del processo sono tutti coloro che intervengono o possono intervenire nel procedimento penale, portatrici di interesse + portatrici dello ius.

Le parti nel processo penale sono: postulandi (diritto di chiedere al giudice un provvedimento) che genera dall’altra parte l’obbligo del giudice di emettere un provvedimento.

  • La persona offesa, pur essendo titolare di un interesse, non è dotata dello ius postulandi -> non è annoverata tra le parti.
  • Esistono le parti necessarie, quelle portatori di interesse la cui mancata presenza genera la non possibile di procedere (PM e imputato).
  • Le parti eventuali sono portatrici di interesse che possono essere inserite nel processo. Un esempio è la parte civile, ovvero colei che rivendica una pretesa economica a fronte del reato (potrebbe non esserci o chiederlo al giudice civile).

In conclusione

  • Il giudice è sempre e solo soggetto del procedimento.
  • Il P.M. è soggetto nelle indagini preliminari e parte nel processo, parte pubblica necessaria.
  • L’indagato è soggetto del procedimento.
  • L’imputato (l’indagato dopo l’esercizio dell’azione penale) è parte del processo, parte privata necessaria.
  • La P.G.: l’innesco del procedimento, infatti, è l’acquisizione della notizia di reato, fase tipicamente affidata alla P.G. stessa.
  • La persona offesa è soggetto del procedimento.
  • La parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria sono sempre e solo parti del processo, parte privata eventuale.
  • Il difensore è soggetto del procedimento.

Giudice

La prima distinzione da tracciare è quella tra giudici ordinari e speciali.

  • Sono organi giudiziari "ordinari" quelli che hanno una competenza generale a giudicare tutte le persone e che, inoltre, sono composti da magistrati ordinari. Questi ultimi sono magistrati che fanno parte dell'ordinamento giudiziario ed ai quali la Costituzione garantisce l'indipendenza e l'autonomia (art. 104); costoro godono delle garanzie di inamovibilità assicurate dalla Carta fondamentale (art. 107).
  • Sono organi giudiziari "speciali" quelli che sono competenti a giudicare soltanto alcune persone e che inoltre sono composti da magistrati speciali, cioè non appartenenti all'ordinamento giudiziario. Le garanzie di indipendenza dei giudici speciali non sono previste direttamente dalla Costituzione, che rinvia la regolamentazione della materia alla legge ordinaria (art. 108, comma 2). Sono giudici speciali: il Consiglio di Stato, i Tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti, il Tribunale superiore della acque pubbliche e i Tribunali militari.

Art. 1 del c.p.p.: la giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi sull’ordinamento giudiziario (art. 102 Cost.) secondo le norme di questo codice.

Il dispositivo dell’art. 1 c.p.p. sancisce quindi che la giurisdizione penale è svolta dalla magistratura ordinaria -> attenzione!!! Le giurisdizioni penali speciali che avranno procedimenti ed organi a sé stanti.

Il termine "giurisdizione" può anche indicare l'insieme delle regole che permettono di distinguere i procedimenti di competenza della magistratura ordinaria dai procedimenti di competenza della magistratura speciale.

Il giudice è un soggetto processuale, che per la somma di poteri e facoltà di cui è dotato, è per definizione super partes.

Per la sua funzione, volta alla corretta applicazione della legge al fatto-reato in esame, è il titolare del potere decisionale ed è colui che si pronuncia sul fondamento dell'imputazione. Egli, inoltre, a differenza del pubblico ministero, ha una posizione intermedia tra accusa e difesa e funzione di garante della legalità e ritualità del procedimento.

Questioni pregiudiziali alla decisione penale

  • Il principio di autosufficienza della giurisdizione penale: nel momento in cui si deve accertare la responsabilità dell'imputato, il giudice penale può avere la necessità di risolvere una questione pregiudiziale; in senso lato è pregiudiziale una questione che si pone come antecedente logico-giuridico per pervenire alla decisione. Esemplificando: per decidere sull'imputazione di furto occorre accertare l’altruità della cosa (art. 624 c.p.) ma la cognizione di tale reato potrebbe essere in concreto di competenza di un giudice diverso da colui che procede. Il codice accoglie la regola secondo la quale il giudice penale ha il potere di risolvere ogni questione da cui dipenda la sua decisione, salvo che una norma di legge disponga diversamente -> non rientrano nella cognizione incidentale del giudice penale talune tematiche inerenti a situazioni particolarmente complesse, oppure da sottoporre al sindacato costituzionale o convenzionale delle norme: questioni civili di "stato di famiglia e di cittadinanza”.
  • La risoluzione della questione in via incidentale: il giudice penale si limita a "risolvere" la questione in via incidentale: egli conosce della questione soltanto in quanto presupposto dell’accertamento della responsabilità dell'imputato. Ed infatti, l'art. 2 comma 2 c.p.p. precisa che la pronuncia del giudice penale, che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale, non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.
  • Le regole probatorie: nel risolvere la questione pregiudiziale, il giudice penale di regola non è vincolato ai limiti di prova stabiliti dalle leggi civili. Ciò significa che le esigenze di speditezza del processo penale possono portare ad un eventuale contrasto con le decisioni di altri giudici penali, civili o amministrativi. Il codice accetta questa possibilità al fine di contenere la durata del procedimento penale; quale "valvola di sicurezza" prevede in casi tassativi la possibilità di revisione della sentenza penale di condanna. Soltanto in due casi il giudice penale deve seguire le regole probatorie speciali vigenti per la specifica materia: si tratta delle questioni pregiudiziali sullo stato di famiglia e di cittadinanza, in presenza delle quali il giudice penale deve osservare i «limiti di prova» stabiliti dalle leggi civili. La sospensione cesserà ed il processo penale riprenderà il suo corso al momento della definizione con sentenza revocabile dell'accertamento e la questione civile o amministrativa relativa allo status. A tale meccanismo consegue il prodursi dell'efficacia di giudicato della pronunzia civile o amministrativa nel processo penale.
  • In tema di pregiudiziali, bisogna, poi, accennare a quella comunitaria prevista dalla legge 1203 del 1957. Si può sollevare in via pregiudiziale una questione che impegni la corte di giustizia della comunità europea quando la problematica sia di natura essenziale. Quanto al procedimento avente ad oggetto la pregiudiziale comunitaria, va ricordato che lo stesso si avvia su proposta di una delle parti oppure su sollecitazione del giudice. I giudici di ultima istanza hanno l'obbligo di ricorrere alla corte di giustizia CE. Quando si solleva la questione pregiudiziale suddetta si sospende il processo con ordinanza, la corte di giustizia esamina, quindi, solo i profili che sono stati oggetto del rinvio da parte delle autorità giurisdizionali interni e la sospensione del procedimento presso i giudizi nazionali cesserà solo con la ricezione della corte di giustizia.
  • Quanto, poi, alla pregiudiziale costituzionale, prevista dalla legge 87 del 1953, essa riguarda la situazione in cui un contendente deduca il contrasto con la costituzione di una norma durante un processo.

Struttura della magistratura penale

  • 1° grado: giudice ordinario di pace (monocratico).
  • Tribunale ordinario (monocratico/collegiale).
  • Corte d’assise (collegiale).
  • Tribunale per i minorenni (collegiale).
  • 2° grado: Corte d’appello.
  • Corte d’assise d’appello.
  • 3° grado: Corte di Cassazione.

Competenza

Nell’ambito del medesimo grado, i giudici si distinguono tra loro per una diversa competenza, ovvero la “fetta di giurisdizione” che è attribuita ad ogni singolo giudice. Serve a razionalizzare la giurisdizione e risponde alla necessità di essere giudicati da un giudice imparziale e precostituito. Sul presupposto della precostituzione per leggere il giudice, bisogna sottolineare che le norme comprese tra l'articolo 4 l'articolo 32 del c.p.p., assicurano il rispetto del principio su richiamato e contenuto nell'articolo 25 comma 1 Cost.

Tale competenza è distribuita in base a 4 criteri:

Materia

  • Profilo quantitativo: in base alla pena edittale del reato.
  • Profilo qualitativo: il titolo del reato posto alla base della controversia -> alcuni reati vengono attribuiti a un determinato giudice a un altro (es. l’inquinamento di acque viene attribuito alla Corte d’Assise nonostante non rientri nei suoi limiti edittali). Tale ripartizione è dettata dalla gravità del reato, elemento che si riflette sulla composizione monocratica o collegiale del giudice in questione.
  • Analizzando il criterio di competenza per materia:

Tribunale per i minorenni

Il Tribunale per i minorenni: è composto da due giudici togati e da due esperti in psicologia, pedagogia e materie analoghe, nominati con decreto del capo dello Stato su proposta del ministro della Giustizia, previa deliberazione del consiglio superiore della magistratura. È competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto. Per stabilire la competenza del tribunale per i minorenni si deve prendere in considerazione l'età che aveva l'imputato all'epoca dei fatti contestati. Questa competenza è "esclusiva": la cognizione resta attribuita al tribunale per i minorenni anche se il minore ha commesso un reato che sarebbe di competenza della corte d'assise, del tribunale o del giudice di pace. Inoltre, se il minore ha commesso un reato insieme ad adulti, per lui la competenza resta radicata nel tribunale per i minorenni.

Giudice di pace

Al giudice di pace: è un giudice non professionale, nominato a tempo determinato: per accedere all'ufficio di giudice di pace non occorre aver vinto il concorso in magistratura. Il giudice di pace è competente per reati che costituiscono espressione di situazioni di microconflittualità individuale. È opportuno dar conto delle fattispecie attribuite alla competenza del giudice di pace distinguendo tra i reati procedibili a querela (percosse, le lesioni colpose, l’ingiuria, la diffamazione, la minaccia semplice, i furti lievi, il danneggiamento semplice) e quelli procedibili d’ufficio (la somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente, gli atti contrari alla pubblica decenza, l’inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare dei minorenni).

Tribunale

Al tribunale, è competente a giudicare i reati che non appartengono alla competenza della corte d'assise, del tribunale per i minorenni e del giudice di pace. Oltre a questa competenza, che si può definire "residuale", il tribunale ha una competenza qualitativa a giudicare reati che sono previsti in modo specifico da singole norme di legge e che presuppongono che il magistrato giudicante conosca materie tecniche o di una qualche complessità. Il tribunale può giudicare in composizione monocratica o composizione collegiale, sono affidati i reati di media gravità. Il giudice monocratico del tribunale ordinario può essere rivestito anche da un giudice laico, quello collegiale è generalmente composto da 3 giudici togati. Una volta decisa la competenza al Tribunale succede che SOLO nella fase dibattimentale alcuni reati solo attribuiti alla competenza del tribunale in composizione monocratica altri in combinazione collegiale (maggior garanzie). Il legislatore lo stabilisce con specifiche norme. Si sta parlando dell’attribuzione in fase dibattimentale, la competenza per materia e territoriale è già stata stabilita precedentemente. Con la Legge Carotti (479/99) è stata aumentata la competenza del giudice singolo, e ciò ha portato ad alcune conseguenze: vi è il pericolo che il giudice singolo, non adiuvato dai colleghi, non approfondisca i punti posti in discussione e finisca per "appiattirsi" sulla tesi sostenuta dalla parte più "forte". Inoltre, il giudice singolo ha una esposizione sociale molto elevata; proprio nei casi più gravi, nei quali è chiamato a prendere una decisione impopolare perché ritiene che l'accusa non abbia eliminato il ragionevole dubbio, l'essere solo nel decidere può includo ad assecondare la piazza.

Nello specifico tale legge ridisegna il novero dei reati attribuiti al tribunale in composizione collegiale, modificando gli articoli 33 bis e 33 ter CPP. Dall'articolo 33 bis emerge che sono attribuiti al collegio i delitti puniti con la reclusione superiore nel massimo a 10 anni e tutta una sequenza di singoli reati fissati tassativamente e tutti di particolare gravità. Ai sensi dell'articolo 33 ter invece sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica tutti i delitti che per differenza non vengono trattati da collegio ed i reati in tema di spaccio di stupefacenti non aggravati. Secondo l'articolo 33 quater, se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione del tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi.

Corte d’assise

I casi più gravi sono affidati alla Corte d’assise: giudice collegiale composto da due giudici di carriera e sei giudici popolari. Alla corte è attribuita la competenza a giudicare i più gravi fatti di sangue e i più gravi delitti politici. Come linea di tendenza, il legislatore ha evitato di far giudicare dalla corte d'assise quei delitti che richiedono conoscenze tecnico-giuridiche, che i giudici popolari non hanno, ma dove si possa esprimere al meglio la valutazione di un cittadino, che non sia un giudice di carriera. Di recente, la competenza per materia della corte d'assise è stata lievemente ampliata da un decreto-legge:

  • È competente per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione di ventiquattro anni o più;
  • È competente per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone;
  • È competente per i delitti di ricostituzione del partito fascista; delitti di genocidio; per i delitti che concernono la personalità dello Stato;
  • È competente per i delitti consumati o tentati di associazione per delinquere non mafiosa, finalizzata a commettere i delitti di riduzione in schiavitù, tratta di persone, di favoreggiamento pluriaggravato dell'immigrazione clandestina, delitti con finalità di terrorismo.

Altri organi e impugnazioni

  • Il tribunale militare.
  • Il tribunale di sorveglianza.
  • Il magistrato di sorveglianza.
  • Il tribunale militare di sorveglianza.
  • Il magistrato militare di sorveglianza.
  • La Corte costituzionale.
  • La Corte d’appello: competente a decidere sulle impugnazioni contro le sentenze pronunciate in primo grado dal tribunale ordinario e dal tribunale per i minorenni. La sua competenza è limitata a una circoscrizione territoriale denominata "distretto". Le sentenze della corte d'appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione.
  • La Corte militare d'appello.
  • La Corte di Cassazione: rappresenta il giudice di legittimità di ultima istanza delle sentenze emesse dalla magistratura ordinaria. Svolge funzioni di Corte di cassazione e di Corte suprema. La sua giurisdizione non è limitata ad una particolare circoscrizione giudiziaria ma si estende a tutto il territorio nazionale.

Territorio

Articoli 8-11 bis CPP.

Art. 8 (Regole generali)

  • 1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato -> il principio base è quello del locus commissi delicti.
  • 2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione -> Siamo di fronte ad un’eccezione poiché la consumazione del reato d’omicidio avviene nel momento in cui si verifica l’evento morte; la competenza spetta però al giudice territoriale all’interno della cui giurisdizione si è verificata l’azione o l’omissione che ha poi successivamente causato la morte poiché gli accertamenti del reato saranno condotti più agevolmente in quel territorio.
  • 3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.
  • 4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto.

Art. 9. (Regole suppletive).

  • 1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell’art. 8, è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione.
  • 2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato.
  • 3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato
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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gtrewi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Scalfati Adolfo.
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