4a lezione - 8 ottobre 2020
Possiamo quindi cominciare ad analizzare il codice di procedura penale, approvato con DPR 22 settembre 1988 n. 448, in vigore dal 24 ottobre del 1989 (quindi sono trascorsi ormai oltre 30 anni di applicazione). Questo Codice è diviso in due parti:
- La prima parte che definiamo statica, è composta da 4 libri
- La seconda parte, ovvero la parte dinamica, è formata da 7 libri.
(Oggetto del corso di proced. pen. 1 sarà appunto la prima parte, dall’art. 1 all’art. 325). Complessivamente, quindi, questo Codice è diviso in 11 libri, a loro volta divisi in Titoli; quest’ultimi sono divisi in Capi, e i Capi sono a loro volta suddivisi in Sezioni e gli articoli sono composti da 1 o più commi, che sono numerati e ciò ha portato i giuristi più raffinati a ritenere che non sia propriamente corretto parlare di Comma I, Comma II… come facevamo nel Codice del 1930, proprio perché gli articoli sono numerati e la numerazione è nella legge. Quindi, dovrebbe essere più corretto parlare di Comma 1, comma 2 ecc.
Libri della prima parte del codice
I libri contenuti nella prima parte del Codice sono:
- Il Libro I dedicato ai soggetti,
- Il Libro II dedicato agli atti,
- Il Libro III dedicato alle prove ed infine
- Il Libro IV dedicato alle misure cautelari (laddove per misure cautelari dobbiamo intendere tanto quelle personali, quindi limitative della persona, quanto quelle reali che vanno ad incidere sulla disponibilità di un determinato bene).
Il Codice è stato oggetto di numerose novelle e, quando il legislatore interviene con la tecnica delle novelle legislative, proprio per non scombinare la successione degli articoli, inserisce articoli con una numerazione bis, ter, quater ecc. Naturalmente vi sono state anche delle abrogazioni, quindi degli articoli soppressi ed anche dei commi soppressi; soppressi perché abrogati dal legislatore o dichiarati incostituzionali.
Parte II del Codice
La parte II, articolata in 7 libri, prevede:
- Il Libro V dove troviamo la disciplina dell’indagine preliminare e dell’udienza preliminare,
- Il Libro VI che riguarda i procedimenti speciali e
- Il Libro VII dedicato al giudizio.
Non è casuale questa collocazione anche dei procedimenti speciali anteposti al giudizio; anche attraverso questa collocazione sistematica il legislatore ha voluto segnalare l’esigenza che si faccia un ampio uso di questi procedimenti speciali o alternativi, perché evidentemente il giudizio e quindi la fase poi dibattimentale, essendo la fase dove trovano ampia applicazione i principi propri del sistema accusatorio e quindi tutte le garanzie difensive, inevitabilmente è una fase che ha dei costi, in termini di tempo e di risorse; quindi l’auspicio del legislatore è quello che trovino applicazione, laddove possibile, i procedimenti alternativi al dibattimento; addirittura, nella relazione al progetto preliminare del Codice troviamo scritto che l’auspicio del legislatore era che al giudizio arrivassero non più del 10% dei procedimenti per i quali era stata esercitata l’azione penale.
In realtà, questo auspicio non si è verificato e il legislatore in questi anni ha più volte rimaneggiato la disciplina dei procedimenti speciali, proprio per cercare di incentivare in particolare quei riti che nascono su impulso dell’imputato (pensiamo al giudizio abbreviato, al patteggiamento). Naturalmente (questo già nella configurazione originaria) il legislatore ha dovuto prevedere degli incentivi perché, per esempio, l’imputato scelga come opzione processuale il giudizio abbreviato o il patteggiamento, quindi rinunci alle garanzie proprie del dibattimento, in cambio di una riduzione della pena.
Libri VIII, IX e ultimi due libri
Il Libro VIII è dedicato alla disciplina del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica; in passato questo libro ospitava la disciplina del procedimento davanti al Pretore, ma questa figura è stata soppressa, con la Legge del Giudice Unico, il d.lgs. 51/1998; quindi oggi abbiamo un tribunale che opera talvolta in composizione collegiale e talvolta in composizione monocratica.
Il Libro IX è dedicato alle impugnazioni, quindi giudizio di appello, ricorso per Cassazione, revisione ecc. Gli ultimi due libri sono dedicati rispettivamente all’esecuzione e ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere.
I soggetti
Introduciamo il tema dei soggetti, ma sottolineando che ci sono stati diversi tentativi in questi anni, di riforma sistematica del Codice, nel senso che sono state nominate via via delle Commissioni ministeriali, con l’intento di riformare questo Codice, considerando che ci si è accorti del fatto che, con questo modifiche parziali via via intervenute, il Codice ha perso la sua organicità e sistematicità. Abbiamo avuto la Commissione Dalia, la Commissione Riccio e poi la Commissione Canzio.
La Commissione Dalia aveva predisposto un articolato di Codice, la Commissione Riccio aveva predisposto un testo di legge delega, la Commissione Canzio aveva individuato dei settori bisognevoli maggiormente di riforma. Tanto il testo della Commissione Dalia, quanto il testo della Commissione Riccio non hanno avuto sviluppi parlamentari, anche se naturalmente si tratta di lavori preparatori che restano sempre all’attenzione degli studiosi e quindi possono stimolare delle riforme. Alcune indicazioni contenute nel testo della Commissione Canzio hanno invece poi avuto un diretto sbocco parlamentare.
Il Libro I dedicato ai soggetti è così articolato:
- Titolo I - Giudice
- Titolo II - Pubblico ministero
- Titolo III - Polizia giudiziaria
- Titolo IV - Imputato
- Titolo V - Parti private diverse dall’imputato, quindi parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria
- Titolo VI - Persona offesa
- Titolo VII - Difensore
Dobbiamo subito precisare che non tutti i soggetti che intervengono in un procedimento penale hanno questa qualifica formale di soggetti processuali; quindi i soggetti processuali non sono tutti i soggetti che intervengono in un procedimento penale. Possiamo dare questa qualifica formale di soggetti processuali soltanto a quelle persone che sono titolari di situazioni soggettive nate con il processo e che quindi entrano a far parte della struttura del processo e ne costituiscono in qualche modo un punto di riferimento.
Non possiamo, per esempio, considerare soggetti processuali i testimoni o i periti, perché questi soggetti intervengono al procedimento in maniera del tutto episodica (il testimone viene chiamato a deporre, rende la sua disposizione ed esce dal processo; lo stesso possiamo dire per il perito, ossia il soggetto esperto che è chiamato ad offrire una valutazione, perché ha delle particolari competenze in materia tecnica, scientifica o artistica; il perito offre questa sua competenza, deposita una relazione peritale, magari viene anche esaminato, ma poi esce dal processo). Quindi non possiamo considerare questi soggetti propriamente soggetti del procedimento penale, perché non sono titolari di situazioni soggettive legittimali.
Invece, i soggetti processuali sono propriamente quelli che troviamo disciplinati nel Libro I del Codice di Procedura Penale, a cominciare dal giudice, poi abbiamo visto il pubblico ministero, la polizia giudiziaria, la persona sottoposta alle indagini (che una volta rinviata a giudizio acquisterà la qualifica di imputato) e poi le parti private diverse dall’imputato, cioè il civilmente obbligato per la parte pecuniaria, la parte civile e il responsabile civile; ancora la persona offesa dal reato ed il difensore, che dobbiamo sempre considerare come vicino alla figura che assiste, quasi come se fosse un unico soggetto.
Soggetti essenziali e eventuali del processo
Nel processo abbiamo innanzitutto dei soggetti essenziali, quali il giudice, il pubblico ministero e l’imputato; non esisterebbe evidentemente un processo penale se non ci fossero questi tre soggetti; tutti gli altri sono soggetti eventuali del processo, nel senso che possono mancare e il processo teoricamente potrebbe sussistere ugualmente.
All’interno poi del concetto di soggetto processuale, dobbiamo ritagliare un concetto più ristretto, che è quello di parte processuale; questo significa che non tutti i soggetti processuali rivestono anche la qualifica di parte processuale. La parte processuale è il soggetto che richiede una decisione giurisdizionale e la richiede al giudice, in accoglimento di una determina tesi; quindi sicuramente non è parte processuale il giudice stesso, anzi si usa dire che il giudice deve essere necessariamente super partes, cioè deve essere equidistante alle parti, ossia deve essere un soggetto terzo ed imparziale, proprio perché è chiamato ad emettere una decisione, su richiesta delle parti, rispondendo alla domanda delle parti.
Parte processuale è invece, sicuramente il pubblico ministero, il quale domanda al giudice una decisione, che accolga le ragioni dell’accusa e lo fa attraverso quella domanda, che è l’esercizio dell’azione penale; la funzione principale del pubblico ministero è proprio quella di esercitare l’azione penale; abbiamo visto che l’art. 112 della Carta Costituzionale prevede un principio di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale. Naturalmente, il pubblico ministero è un magistrato, quindi è vero che è una parte, ma è una parte pubblica ed è inquadrato nell’ordine giudiziario. Però, è importante nella struttura processuale, il fatto che il codice vigente abbia ricondotto il pubblico ministero, proprio all’interno delle parti, a differenza di quanto accadeva nel codice del passato. Parte processuale è poi l’imputato che ha una serie di diritti e di facoltà.
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