Procedura civile – Lineamenti del processo civile italiano (9ª edizione, 2023)
Indice
- Capitolo 1 – La giurisdizione tra costituzione e spazio giudiziario europeo
- Capitolo 2 – Il giusto processo
- Capitolo 3 – La giurisdizione nella costituzione: giudice ordinario, giudici speciali
- Capitolo 4 – La giurisdizione del giudice amministrativo
- Capitolo 5 – Soggezione del giudice alla legge e garanzia del controllo in Cassazione
- Capitolo 6 – Giurisdizione e processo
- Capitolo 7 – L’atto processuale
- Capitolo 8 – Capacità e rappresentanza processuale
- Capitolo 9 – La domanda giudiziale
- Capitolo 10 – Giudice, pubblico ministero, organi ausiliari
- Capitolo 11 – Notificazione e comunicazioni
- Capitolo 12 – Pendenza del processo ed effetti della domanda
- Capitolo 13 – Competenza e giurisdizione nella dinamica del procedimento
- Capitolo 14 – Costituzione dell’attore e designazione del giudice istruttore
- Capitolo 15 – Le nullità della citazione
- Capitolo 16 – La difesa del convenuto
- Capitolo 17 – Il giudice istruttore
- Capitolo 18 – Le verifiche preliminari e gli esiti della prima udienza
- Capitolo 19 – Ammissione ed assunzione delle prove
- Capitolo 20 – Valutazione delle prove ed onere della prova
- Capitolo 21 – I mezzi di prova
- Capitolo 22 – Dinamiche alternative al processo
- Capitolo 23 – Le ordinanze anticipatorie
- Capitolo 24 – Le ordinanze di rigetto e di accoglimento
- Capitolo 25 – Il processo oggettivamente cumulato: pluralità di domande e pluralità di decisioni
- Capitolo 26 – Il processo plurisoggettivo
- Capitolo 27 – Il processo plurisoggettivo
- Capitolo 28 – Il processo plurisoggettivo
- Capitolo 29 – Il venir meno di una delle parti e la successione nel diritto controverso
- Capitolo 30 – La riunione di più cause connesse
- Capitolo 31 – Le modificazioni della competenza per ragioni di connessione
- Capitolo 32 – La disciplina della litispendenza e della continenza
- Capitolo 33 – La fase decisoria davanti al tribunale collegiale
- Capitolo 34 – La fase decisoria davanti al tribunale monocratico
- Capitolo 35 – Il procedimento semplificato di cognizione
- Capitolo 36 – Le spese processuali
- Capitolo 37 – Il regime dell’esecutività della sentenza
- Capitolo 38 – Gli effetti della sentenza e il giudicato
- Capitolo 39 – Le fasi di quiescenza del procedimento
- Capitolo 40 – L’estinzione
- Capitolo 41 – Le impugnazioni in generale
- Capitolo 42 – Il regime delle impugnazioni nei giudizi con pluralità di parti
- Capitolo 43 – L’appello
- Capitolo 44 – L’appello
- Capitolo 45 – Il giudizio di cassazione e le fasi di rinvio
- Capitolo 46 – La revocazione
- Capitolo 47 – Le opposizioni del terzo
- Capitolo 48 – La tutela cautelare
- Capitolo 49 – Il procedimento cautelare uniforme
- Capitolo 50 – Il rito del lavoro e le controversie di lavoro
- Capitolo 51 – Il procedimento d’ingiunzione
- Capitolo 52 – Il procedimento di convalida di licenza o sfratto
- Capitolo 53 – I procedimenti possessori
- Capitolo 54 – Esecuzione forzata, titolo esecutivo, precetto
- Capitolo 55 – L’esecuzione per espropriazione
- Capitolo 56 – Gli effetti del pignoramento
- Capitolo 57 – La disciplina generale del pignoramento
- Capitolo 58 – L’intervento dei creditori
- Capitolo 59 – La vendita e l’assegnazione forzata. La distribuzione del ricavato
- Capitolo 60 – Il pignoramento mobiliare presso il debitore e il pignoramento presso terzi
- Capitolo 61 – Il pignoramento immobiliare
- Capitolo 62 – Il pignoramento di beni indivisi e il pignoramento contro il terzo proprietario
- Capitolo 63 – Le esecuzioni in forma specifica: consegna o rilascio, obblighi di fare o non fare
- Capitolo 64 – Le opposizioni: all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo
- Capitolo 65 – Sospensione ed estinzione del processo esecutivo
- Capitolo 66 – I procedimenti in camera di consiglio
- Capitolo 67 – L’arbitrato
Capitolo 1 – La giurisdizione tra costituzione e spazio giudiziario europeo
1. Diritto processuale e codice di procedura civile
Lo studio del diritto processuale civile ha quale riferimento primario il codice di procedura civile, integrato dal codice civile e dalla normativa di carattere processuale variamente distribuita negli ordinamenti italiano ed euro-unitario. Il codice di procedura civile italiano è stato approvato con r. d. n. 1443/1940 ed entrò in vigore il 21 aprile 1942. Esso consta di 4 libri:
- Libro I, dedicato ai principi generali del processo;
- Libro II, dedicato al processo di cognizione ordinaria, al rito semplificato (introdotto con il d. lgs, 149/2022), ed al rito del processo del lavoro;
- Libro III, dedicato al processo di esecuzione;
- Libro IV, dedicato ai processi speciali.
Al codice di procedura civile è assegnato il ruolo di legge di rango primario, ma tale ruolo non può correttamente comprendersi se non è preceduto dall’analisi degli atti ad esso sovraordinati: Costituzione e normative sovranazionali che issano le garanzie fondamentali della tutela giurisdizionale e dell’esercizio della giurisdizione.
2. Tutela dei diritti e giurisdizione
Occupandosi in maniera specifica dei modi della tutela dei diritti erogata tramite l’esercizio della giurisdizione, il diritto del processo completa lo studio del diritto sostanziale. Tramite criteri obiettivi gli ordinamenti giuridici ricollegano effetti giuridici ad eventi storico-naturalistici ed a comportamenti umani, così facendo attribuiscono diritti soggettivi, impongono obblighi e regolano i “rapporti giuridici”. Si può dire che la vita sociale scorre nel rispetto reciproco di tali relazioni, ma violazioni e disconoscimento di regole di condotta sono esperienza comune.
Entra così in gioco l’apparato giurisdizionale, cioè il giudice, l’organo che lo Stato di diritto precostituisce per comporre la lite ed attribuire le ragioni ed i torti secondo criteri fissati obiettivamente dall’ordinamento con una decisione dotata di intrinseca autorità. L’art. 1 c.p.c. individua nella “giurisdizione civile” l’attività istituzionalmente attribuita ai giudici ordinari che la esercitano “secondo le norme del presente codice”.
Nel riservare all’autorità giudiziaria la tutela giurisdizionale dei diritti, l’art. 2907 c.c. ne condiziona l’esercizio all’istanza di parte. Parimenti l’art. 99 c.p.c. subordina la tutela del diritto in giudizio alla proposizione della domanda da parte dell’interessato. La libertà della parte di agire significa libertà di scegliere di quali diritti domandare tutela (principio dispositivo). La tutela giurisdizionale è garantita dallo Stato al cittadino sul postulato del divieto di autotutela.
3. L’art. 24 co. 1 Cost e la garanzia del diritto di azione
Il diritto di azione è espressamente garantito dall’art. 24 co. 1 Cost che recita: “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”. Ognuno può rivolgersi al giudice per usufruire della tutela giurisdizionale apprestata dalla Repubblica italiana: chiunque si ritenga leso nel godimento di un proprio diritto o ritenga di aver subito un pregiudizio giuridicamente rilevante, ha diritto ad agire in giudizio a tutela delle proprie ragioni.
Il diritto di accesso alla giurisdizione non tollera ostacoli dipendenti dal tipo di situazione oggetto della tutela. Si nota che l’art. 24 Cost pone sullo stesso piano diritti ed interessi legittimi, scolpendo così la volontà di dare pari dignità giurisdizionale a tutte le situazioni giuridiche tutelate, indipendentemente dalla loro qualificazione e classificazione.
La garanzia della tutela giurisdizionale viene correlata al principio costituzionale di eguaglianza, che si estende anche al sistema delle garanzie processuali. L’art. 3 Cost implica che tutti i soggetti e tutte le situazioni soggettive ricevano un'eguale trattamento sul piano della tutela giurisdizionale: ciò significa che l'accesso alla giustizia non può essere impedito o reso più difficile per la protezione di date tipologie di diritti piuttosto che di altre e che le modalità procedurali imposte per la tutela delle situazioni sostanziali non debbono avere carattere discriminatorio da risultare irragionevolmente più gravose per alcune classi di soggetti piuttosto che per altre.
L'uguaglianza va coniugata con la ragionevolezza. Uguaglianza non significa che le garanzie ed i meccanismi processuali debbano essere sempre e ad ogni costo identici in ogni circostanza, e che non sia possibile differenziare le forme della tutela secondo esigenze di ragionevolezza.
In molti casi il dubbio di diseguaglianza è stato respinto dalla Corte che ha ravvisato nelle norme incriminate la diseguaglianza ragionevole ed ha concluso con pronunce di rigetto della questione di costituzionalità. Quando invece la Corte costituzionale, ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme processuali denunciate, rinvenendo in esse la violazione dell'art. 3 Cost è perché la diseguaglianza denunciata non ha superato il test della ragionevolezza.
Il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost si allaccia a sua volta all’art. 2 Cost, che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali va sicuramente ricompreso il diritto alla tutela giurisdizionale. Peraltro, la formula “tutti possono agire in giudizio” non si esaurisce nella garanzia dell'accesso alla giurisdizione. La garanzia costituzionale implica anche il diritto di svolgere le successive attività funzionali al conseguimento del risultato perseguito. Posto che la tutela giurisdizionale si manifesta nelle forme del processo e che tali forme si snodano nel tempo attraverso una serie di atti, il diritto di azione va coordinato con l'intero svolgimento del processo: esso si estende al diritto alla prova, al diritto all'impugnazione ecc. Il diritto di agire in giudizio non si consuma nell'atto iniziale del processo ma si proietta nello svolgimento dinamico del processo.
4. Difesa, contraddittorio, giusto processo
L’art. 24 co. 2 Cost sancisce che “la difesa è un diritto inviolabile in ogni grado e stato del giudizio” = diritto di difesa. Nello stesso articolo si menziona il diritto di azione e il diritto di difesa, questo nesso indissolubile dei due concetti evidenzia il carattere della giurisdizione quale contrapposizione dialettica di parti. L'inviolabilità della difesa in ogni Stato e grado del procedimento significa che il relativo diritto si proietta sull'intero corso del processo.
Dal rapporto tra diritto di azione e diritto di difesa emerge il valore primario del principio del contraddittorio, che enfatizza la reciproca associazione tra azione e difesa, tra agire e reagire. La giurisdizione si esercita nell'ordinato incrocio e confronto delle attività delle parti, nello scontro dialettico delle relative ragioni, non meno che nel dibattito parti-giudice.
Nel corso del tempo il ruolo dell'art. 24 Cost è stato affiancato dall’art. 6 CEDU, ai sensi del quale “ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta”. La norma ha ad oggetto tanto la giurisdizione civile quanto quella penale, ed associa alla garanzia del diritto di azione altri significativi elementi della giurisdizione che garantiscono un processo equo.
Sulla spinta dell'art. 6 CEDU e raccogliendo in una efficace sintesi verbale i vari principi adottati dalla costituzione, la l. cost. 2/1999 è intervenuta sull’art. 111 co. 1 Cost riscrivendone a fondo il testo: “la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”. Inoltre, al co. 2 si prosegue affermando che “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale. E la legge ne assicura la ragionevole durata”. Tutti questi requisiti enumerano il concetto del giusto processo.
5. Lo spazio giudiziario europeo
L'inserzione dell'Italia nell'unione europea ha condizionato il diritto del processo. Con l'espressione “diritto processuale europeo” si indica l'inquadramento della tutela giurisdizionale e del conseguente svolgimento delle procedure di fronte agli organi nazionali, in un sovrastante sistema di principi e regole europee; sistema sottoposto al controllo della Corte di giustizia dell'unione europea.
Il diritto processuale europeo è definibile nelle sigle d.p.e. comune, ma lo possiamo distinguere dal d.p.e. speciale consistente nella normativa europea regolatrice delle controversie transfrontaliere. Il coordinamento tra il diritto processuale nazionale ed europeo è importante ma delicato: le basi dell'applicazione nazionale del diritto europeo sono il principio di supremazia, il principio di immediata applicazione ed il principio di effettività che devono coordinarsi con il principio dell'autonomia procedurale riconosciuto agli Stati membri. Il potere dello Stato italiano di legiferare in materia è una manifestazione di tale autonomia, che però è condizionato dal diritto UE, il quale pone dei limiti esterni. L’art. 81 TFUE stabilisce la cooperazione giudiziaria che l'unione sviluppa nelle materie civili con implicazioni transnazionali: si tratta del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie ed extra-giudiziarie ed idonea ad includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
La supremazia delle regole del diritto UE porta con sé:
- L'obbligo di effettività di tutela = non è sufficiente riconoscere alle parti garanzie che, nei fatti, non sono poi erogate;
- L'obbligo di adeguatezza delle misure = si indica che la tutela deve essere erogata secondo criteri di ragionevolezza ed in maniera non discriminatoria rispetto alla tutela accordata dal diritto interno.
Capitolo 2 – Il giusto processo
1. Gli elementi costitutivi del giusto processo nella Costituzione italiana, nella CEDU e nella Carta di Nizza
Le previsioni contenute nell’art. 111 Cost. riprendono e sviluppano l’insieme dei principi sovranazionali contenuto nella CEDU. L’art. 6 CEDU recita “ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale, costituito per legge al fine della determinazione dei suoi diritti e doveri di carattere civile”. La norma istituzionalizza il diritto ad un processo equo che l’art. 111 Cost. esprime nella formula “giusto processo”; espressione che indica che la giurisdizione deve svolgersi secondo modalità di correttezza e giustizia.
2. Regolamentazione legale del processo
La giurisdizione si attua attraverso il giusto processo regolato dalla legge, ciò significa che spetta al legislatore dettare le regole, regole che devono preesistere, onde il governo del processo non potrebbe essere lasciato alla volontà discrezionale dell’organo giudicante. È compito della legge determinare le regole di comportamento e gli effetti legali delle azioni, tanto delle parti quanto del giudice.
3. Contraddittorio
Che ogni processo debba svolgersi “in contraddittorio tra le parti” non è una prescrizione contenutisticamente innovativa. L’idea dell’inderogabilità del contraddittorio quale principio cardine del processo e della giurisdizione si ricavava già dall’ampia lettura che la giurisprudenza della Corte Costituzionale aveva dato dall’art. 24 co. 2 Cost. La riscrittura dell’art. 111 Cost. ha solennizzato il principio per cui nessuno può essere giudicato senza essere sentito.
È indubbio che una tutela giurisdizionale degna del nome sia difficilmente concepibile al di fuori del pieno contraddittorio delle parti, cioè che i suoi soggetti siano posti nella condizione:
- Di esprimere compiutamente le proprie ragioni;
- Di accedere ai mezzi volti a dimostrare i presupposti;
- Di esaminare richieste e deduzioni delle altre parti;
- Di ottenere dal giudice la compiuta valutazione della propria posizione.
Nel codice di procedura, il principio del contraddittorio è sancito all’art. 101 c.p.c. secondo cui “il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa”.
L’espressione “salvo che la legge disponga altrimenti” indica alcune situazioni particolari connotate da una loro ragionevolezza e caratterizzate dalla loro intrinseca provvisorietà. Si tratta di situazioni in cui il contraddittorio non è escluso, o indebitamente sacrificato ma, solo adattato alla particolare dinamica della tutela, nelle ipotesi in cui essa verrebbe vanificata dal coinvolgimento di tutte le parti prima della decisione.
Dalla lettura dell’art. 101 c.p.c. sorge un problema a cui conviene accennare per evitare un possibile equivoco sul significato e sulla portata del principio del contraddittorio: l’articolo prescrive che “il giudice non può statuire se la parte…non è comparsa”, questo richiamo al comparire della parte è ambiguo. Dal testo sembrerebbe che, se il convenuto, anche regolarmente citato, non sia comparso, il giudice non possa pronunziare. Sarebbe però una distorsione rendere possibile la pronuncia solo se il convenuto abbia scelto di costituirsi e difendersi; si avrebbe il paradosso che chi è costretto ad agire re...
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