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Il processo di cognizione (riassunto)

La domanda giudiziale

Il processo civile si apre su istanza di parte, grazie all'attore che propone domanda. Art 24 Cost. - diritto di azione; Art 2907 cc - l'autorità giudiziaria su istanza di parte provvede alla tutela dei diritti; Art 99 cpc - principio della domanda: chi ritiene leso un diritto e voglia tutelarlo deve domandare al giudice competente.

Tre condizioni dell'azione:

  • Possibilità giuridica: il diritto vantato esiste grazie ad una norma che lo tutela.
  • Legittimazione ad agire: per la tutela di un diritto proprio.
  • Interesse ad agire Art 100 cpc: per proporre domanda ci deve essere un interesse concreto e attuale e deve mirare ad ottenere un vantaggio dalla pronuncia. Deve sussistere fino al momento della decisione.

In base alla domanda, il giudice dovrà provvedere rispettando il principio dell’Art 112 cpc che sancisce la corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La qualità-quantità della tutela è individuata dall'attore nella domanda.

Si avrà omessa pronuncia quando il giudice non si pronuncia su tutte le domande. Si avrà ultrapetita quando il giudice andrà oltre la domanda. Art 112 comma 2 cpc: il giudice non si può pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte solo dalle parti.

La citazione Art 163 cpc

È una delle forme che può assumere la domanda, oltre a quella del ricorso. È la forma ordinaria di introduzione del giudizio. Si compone di due elementi:

  • Vocatio in jus: chiamata in giudizio del convenuto.
  • Aeditio actionis: individuazione del petitum e causa petendi.

Ai sensi dell’Art 125 cpc, la citazione deve essere sottoscritta dal procuratore. L’atto di citazione viene consegnato all’ufficiale giudiziario che lo notifica alla controparte secondo le regole degli Artt 137 e ss. Dal momento della notifica si produce la pendenza del giudizio. In seguito alla notificazione, l’atto viene depositato presso la cancellerie del giudice competente.

Contenuto:

  • Indicazione del giudice che l’attore ritiene competente.
  • Generalità dell’attore, convenuto e delle persone che li assistono.
  • Determinazione della cosa oggetto della domanda: il petitum immediato, il provvedimento chiesto, il petitum mediato, il diritto oggetto del provvedimento.
  • Quando la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, nell’atto di citazione devono essere indicati gli oneri che devono essere assolti per il superamento della condizione.
  • Esposizione chiara e specifica dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, più le conclusioni.
  • Indicazione specifica dei mezzi di prova, che possono essere allegati nelle memorie.
  • Generalità del procuratore e la procura: la procura deve essere rilasciata prima della costituzione della parte rappresentata.
  • Indicazione del giorno dell'udienza. Il convenuto deve essere invitato a costituirsi non più nel termine di 20 giorni, ma in 70 giorni prima dell'udienza indicata in citazione. In questo modo si consente lo svolgimento della trattazione scritta prima della prima udienza di comparizione.

Differenze tra ricorso e citazione: il ricorso non contiene l'indicazione della data dell'udienza. Esso viene depositato in cancelleria del giudice competente, il quale con decreto fissa la data dell'udienza e ordina all'ufficiale giudiziario di notificare alla controparte il ricorso insieme al decreto di fissazione dell'udienza. Con il deposito del ricorso in cancelleria si ha la pendenza processuale.

La pendenza del processo: quando si apre con la citazione inizia con il perfezionamento della notifica al convenuto. Quando si apre con ricorso, inizia dal deposito dello stesso in cancelleria. In entrambi i casi, da quel momento i soggetti diventano parti processuali e il diritto oggetto della controversia è assoggettato alla disciplina processuale.

Dal momento della presentazione della domanda discendono vari effetti come l'interruzione della prescrizione. Essa ricomincia a decorrere dal momento dell'interruzione, ossia, con la notificazione della citazione o con il deposito del ricorso.

Nullità dell’atto di citazione Art 164 cpc

Le nullità dell'atto di citazione possono essere inerenti alla vocatio in ius o all’aeditio actionis.

Vizi attinenti alla vocatio:

  • Omissione o incertezza sul giudice adito.
  • Omissione o incertezza sull’identità delle parti.
  • Mancanza della data dell’udienza.
  • Assegnazione al convenuto di un termine a comparire inferiore a 70 giorni.
  • Mancanza dell'avvertimento delle decadenze ex Art 167 cpc.

Vizi attinenti l’aeditio actionis:

  • Omissione o incertezza della cosa oggetto della domanda.
  • Mancanza esposizione dei fatti del n°4 Art 163.

Si ha sanatoria dei vizi della vocatio quando il convenuto si costituisce nonostante la presenza del vizio. Se il convenuto non si presenta alla prima udienza e si riscontra una nullità della citazione, il giudice ordina la rinnovazione entro un termine perentorio. Se non viene rinnovata, si ha l’estinzione del processo. Se viene rinnovata si ha sanatoria ex tunc dei vizi.

Non sempre per i vizi dell’aeditio basta la costituzione del convenuto per aversi sanatoria. Innanzitutto, non sempre la mancanza del n°4 dell’Art 163 dà luogo a nullità. Poiché si potrebbe trattare di diritti autoindividuabili. Comunque, se non basta la costituzione del convenuto, si ordina l’integrazione dell’atto di citazione. Il giudice fissa un termine ai sensi dell'Art 171 bis. E in caso di integrazione la sanatoria sarà ex nunc.

Costituzione dell’attore Art 166 cpc

L'attore si costituisce dopo la notifica della citazione al convenuto entro 10 giorni depositando la nota di iscrizione a ruolo e il fascicolo, che contiene l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce senza procuratore deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio. Se la notifica deve essere fatta a più convenuti, l'originale della citazione deve essere inserita nel fascicolo entro 10 giorni dall'ultima notificazione.

La nota di iscrizione al ruolo è un modulo compilato dall'avvocato in cui si indicano gli estremi della controversia. È un modulo prestampato da cui la causa prende un numero, il cosiddetto numero di ruolo. La procura può essere contenuta a margine dell'atto, in calce o in documento separato.

Costituzione del convenuto Art 166 cpc

Il convenuto si costituisce a mezzo del procuratore depositando la comparsa di risposta e la copia della citazione notificata, la procura e i documenti offerti in comunicazione 70 giorni prima dell'udienza.

Art 167 La comparsa di risposta

La comparsa di risposta è l'atto con cui il convenuto entra nel processo. Essa contiene l'esposizione dei fatti e delle ragioni della sua difesa insieme alle conclusioni. La riforma cartabia ha aggiunto che il convenuto deve prendere una posizione in modo chiaro e specifico. All'interno della comparsa di risposta deve proporre, appena di decadenza, le domande riconvenzionali, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e può chiamare un terzo in causa.

In un secondo momento, invece, possono essere rilevate le eccezioni di rito o di merito rilevabili d'ufficio e l'indicazione dei mezzi di prova.

Posizione del convenuto:

  • Mera contestazione dei fatti costitutivi della domanda.

La domanda riconvenzionale

È una controazione del convenuto per accertare i diritti diversi rispetto alla domanda dell'attore. Si cumulano le domande e la sentenza si pronuncerà sulla domanda dell'attore e quella del convenuto. Il diritto fatto valere nella domanda riconvenzionale può essere anche oggetto di un processo autonomo, infatti la domanda riconvenzionale è autonoma e indipendente rispetto alla domanda principale. Art 36 cpc afferma che deve esserci una connessione rispetto al titolo dedotto in giudizio dall'attore. In generale non c'è una disciplina della domanda riconvenzionale oltre l'Art 36.

Art 168 Cpc iscrizione causa a ruolo e formazione fascicolo d’ufficio

Quando con la costituzione dell'attore viene depositata la nota di iscrizione al ruolo, il cancelliere iscrive la causa al ruolo e forma il fascicolo d'ufficio. Esso contiene la nota d'iscrizione, la copia della citazione, la copia delle comparse, delle memorie in carta non bollata, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice e il dispositivo della sentenza.

Art 168 bis Designazione del giudice istruttore

Formulato il fascicolo, viene trasmesso al presidente del tribunale che con decreto in calce alla nota designa il giudice istruttore. Se ci sono tante sezioni del tribunale, il presidente del tribunale lo trasmette al presidente della sezione che con decreto in calce alla nota di iscrizione a ruolo designa il giudice istruttore.

Se il giudice istruttore non tiene udienza nel giorno indicato in citazione viene rimandata all'udienza immediatamente successiva oppure viene differita la data con decreto entro 5 giorni dalla designazione. Tra la citazione notificata e l'udienza decorrono termini liberi non minori di 120 giorni.

Art 171 bis

Scaduto il termine per la costituzione del convenuto, entro 15 giorni da questa scadenza, verificata la regolarità del contraddittorio, il giudice pronuncia provvedimenti che prima erano contenuti nell'Art 183. Può quindi adottare fuori udienza provvedimenti che riguardano il controllo della regolarità del contraddittorio, può dichiarare la contumacia, ordinare la notificazione di atti al contumace, ordinare l'integrazione litisconsorzio, chiamare il terzo in causa, fissare termini per sanare la procura o per sanare il difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione.

Può indicare le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, le condizioni di procedibilità della domanda e la sussistenza dei presupposti per il rito semplificato. Quando il giudice emette uno di questi provvedimenti fissa una nuova udienza ex Art 171 bis nel rispetto dei termini a comparire di 120 giorni. Da questa nuova data d'udienza devono essere contati i termini a ritroso per le memorie integrative.

Se il giudice ritiene di non emettere nessun provvedimento o non è necessaria la fissazione di una nuova udienza, può confermare l'udienza fissata dall'attore oppure differire fino ad un massimo di 45 giorni con slittamento dei termini per le memorie. Il decreto con cui si conferma o differisce l’udienza è comunicato alle parti costituite.

Art 171 ter Memorie integrative

Si svolgono anteriormente alla prima udienza:

  • Prima memoria: deve essere riposata almeno 40 giorni prima dell'udienza. In essa l'attore può proporre domande eccezioni come conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto o del terzo. Può chiedere la chiamata di un terzo in causa quando l'esigenza nasce dalle difese svolte del convenuto nella comparsa. In questa memoria attore e convenuto possono modificare o precisare le domande, le eccezioni o le conclusioni già proposte.
  • Seconda memoria: deve essere depositata 20 giorni prima dell'udienza. Le parti devono indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali. Il convenuto può contraddire le domande della prima memoria dell'attore.
  • Terza memoria: 10 giorni prima dell'udienza. Le parti possono replicare la seconda memoria.

Ex Art 180 cpc: la forma di trattazione rispetta il principio di oralità. Si svolge oralmente ed è redatto un verbale.

Art 181 cpc

Quando nessuna delle parti costituite compare alla prima udienza, si fissa un'altra udienza con comunicazione alle parti. Se sono assenti anche nella successiva udienza si cancella la causa dal ruolo. Se compare il contenuto e non l'attore, si fissa un'altra udienza se il convenuto chiede che si proceda in assenza dell'attore. Se l'attore non compare nuovamente e il convenuto non chiede che si proceda si cancella la causa dal ruolo.

Art 182 cpc

Tra i provvedimenti dell'Art 171 bis, il giudice può assegnare un termine perentorio per mettere in regola gli atti. In particolare viene assegnato un termine perentorio per sanare il difetto di rappresentanza, di assistenza, di autorizzazione e anche, in seguito alla riforma cartabia, della procura.

Art 183 cpc

Alla prima udienza di comparizione e trattazione le parti devono comparire personalmente. Il giudice può interrogare liberamente le parti sulla base delle allegazioni e tentare la conciliazione ex Art 185. Se non decide subito di rimettere la causa al collegio può:

  • Provvedere sulle richieste istruttorie e disporre il calendario delle udienze.
  • Fissare l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova che deve essere fissata entro 90 giorni.

Se ritiene matura la causa senza necessità istruttorie, la rimette al collegio o la trattiene in decisione. Può disporre rito semplificato con ordinanza non impugnabile.

Art 183 ter

Ordinanza di accoglimento della domanda. La riforma cartabia ha introdotto una nuova norma per accelerare i tempi processuali quando le controversie hanno ad oggetto diritti disponibili. Il provvedimento è provvisorio ma con efficacia esecutiva, ispirato al codice civile francese e al sistema anglosassone.

I presupposti sono:

  • La competenza del tribunale.
  • La controversia deve avere ad oggetto diritti disponibili.
  • Ci deve essere un'istanza di parte.
  • Si raggiunge la prova dei fatti costitutivi della domanda.
  • Valutazione giudiziale della manifesta infondatezza delle difese del convenuto.

In caso di pluralità di domande, l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali condizioni ricorrono per tutte. La norma è strutturata per evitare che il giudizio debba proseguire e la parte avrà un titolo immediatamente spendibile in via esecutiva, ma la pronuncia non è cosa giudicata. È un'ordinanza reclamabile Ex Art 669 terdecies. Se non è reclamata o il reclamo è respinto, l'ordinanza definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile.

Art 183 quater

Questa ordinanza di rigetto della domanda dell'attore ha lo stesso ambito di applicazione del 183 ter. Il giudice, con l'esito dell'udienza 183, rigetta la domanda quando è manifestamente infondata:

  • Competenza del tribunale.
  • La controversia deve avere ad oggetto diritti disponibili.
  • Istanza di parte.
  • Alternativamente: la manifesta infondatezza delle difese della controparte, la nullità della citazione per omessa o incerte indicazione del petitum o nullità della citazione per mancanza dell'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda. Ovviamente, questi due ultimi casi soltanto se non è stata compiuta la rinnovazione o l'integrazione della domanda ordinata dal giudice.

È un'ordinanza reclamabile.

Art 185

Se le parti lo richiedono congiuntamente, il giudice istruttore fissa un'udienza di comparizione per interrogarle. L'interrogatorio libero non è una prova ma ha la funzione di verificare se si possa conciliare. Ex Art 117, il giudice può farlo in qualunque stato e grado. Le parti possono essere rappresentate da un procuratore. La conciliazione può essere rinnovata in qualsiasi momento. Il giudice istruttore può effettuare la proposta conciliativa fino alla fissazione dell'udienza di rimessione della causa. Prima della riforma poteva formulare la proposta fino alla prima udienza o alla fine dell'istruzione.

Art 189 cpc

Il giudice istruttore, quando:

  • Ritiene la causa matura senza istruzione (187).
  • C'è una questione preliminare di merito che definisce il giudizio, che provoca il rigetto della domanda della controparte (187).
  • C'è una questione pregiudiziale di rito che riguarda la competenza o la giurisdizione. Se fondate, possono provocare l'emissione di una pronuncia che chiude il processo (187).
  • Oppure quando è stata esaurita l'istruzione probatoria (188).

Fissa l'udienza per la rimessione della causa al collegio e assegna alle parti tre termini:

  • Non superiore a 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte per la precisazione delle conclusioni.
  • Termini non superiori a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali.
  • Non superiori a 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.

Prima della riforma cartabia: il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni davanti a lui quando rimetteva la causa al collegio. Dal momento della rimessione della causa al collegio si contavano 60 giorni per le comparse conclusionali. Dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali si depositavano le memorie di replica entro 20 giorni successivi.

Con la precisazione delle conclusioni si fissano precisamente le domande da sottoporre al giudice. Vi è il divieto di proposizione di domande nuove, mai fatte prima. È possibile che nelle conclusioni vengano meno alcune domande che escono dal tema decidendum. Se le parti non precisano le conclusioni sono confermate le eccezioni e le domande già formulate. Prima della riforma vi era un termine di 60 giorni per le comparse conclusionali e entro 20 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse le memorie di replica.

Fase decisoria davanti al tribunale collegiale

Art 275 cpc

La sentenza viene depositata entro 60 giorni dall'udienza 189. Con la nota di precisazione delle conclusioni si può chiedere al presidente del tribunale la discussione orale. In questo caso viene mantenuto il rispetto dei termini 189 e poi viene revocata l'udienza 189 per...

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Rebisland di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Briguglio Antonio.
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