Lo psicologo in tribunale – Elisa Manco
Come effettuare una consulenza tecnica in separazioni, divorzi e affidamento di figli minori
Introduzione
Il presente lavoro si rivolge agli operatori coinvolti nel compito di affiancare il giudice nella valutazione delle competenze genitoriali degli ex coniugi e dello stato psicologico del minore coinvolto nella dinamica della separazione e della conflittualità genitoriale, suggerendo percorsi di sostegno e recupero nel rispetto dei diritti dei soggetti coinvolti. L’elaborato intende anche offrire un contributo conoscitivo agli stessi organi competenti della magistratura perché possano essere individuate e concordate metodologie e principi condivisi che permettano un dialogo concreto e funzionale tra la psicologia ed il diritto, al fine di restituire una giustizia che tuteli i soggetti nel processo della separazione, carico di sofferenze, difficoltà e elementi soggettivi, tali da determinare la necessità di un giudizio tecnico sopra le parti. L’intento è creare una metodologia ed una deontologia che connetta sempre il dato umano con quello clinico e normativo, affinché il giudizio possa essere l’interpretazione e l’applicazione della norma alla specificità e complessità di ogni singolo caso.
Ruoli
I ruoli di giudice e di consulente sono complementari nei contenuti, nella metodologia e nei fini e non c’è una separazione tra sistemi conoscitivi, gnoseologici ed etici; il fine di entrambi è ristabilire l’equilibrio di una genitorialità condivisa e funzionale ad un sano sviluppo psicofisico del minore. L’approccio metodologico proposto intende suggerire una deontologia che, applicando la norma, restituisca il valore educativo dell’intervento e del fine reale della giustizia, non solo quello giudicante. Essa deve necessariamente restituire alle parti i principi universali di diritto dei singoli, sostenendoli nella riappropriazione di competenze, ruoli e funzioni necessarie al reale superamento degli ostacoli rilevati. Criticità e mancanze non sono il fine di un giudizio clinico, ma la base per un intervento educativo sancito dalla funzione di C.T.U.
Il pubblico ufficiale della quale è investito, accoglie e restituisce nuovi significati per valorizzare e stimolare le risorse proprie ad ogni specifico sistema. La norma posta all’art. 101 della Costituzione riferisce che “Il giudice è soggetto solo alla legge”, ciò parrebbe di inequivocabile significato e di indiscutibile interpretazione se, posto come è nel contesto della seconda parte della Carta costituzionale, la si collochi nel sistema di equilibrata ripartizione dei poteri propria dello Stato di diritto.
La pubblicazione intende, dunque, approfondire il percorso logico, sul piano scientifico ed etico, che il giudice e con lui chi, concorrendo al procedimento e al provvedimento giurisdizionale, deve compiere nel collegare il caso reale e specifico al dettato della norma, fornendo a tale scopo, protocolli operativi relativi ad ogni fase del procedimento peritale. Si intende chiarire la differenza che intercorre tra giudizio di opportunità che trae forza dalla valutazione di merito ricondotto a parametri personali e soggettivi del giudicante, che umanamente, ma erroneamente, parrebbero sempre concorrere e giudizio di legalità che trae legittimazione solo dalla legge. Ma la singola normativa ordinaria regolativa della fattispecie oggetto di giudizio non è di per sé sufficiente a garantire la Giustizia. Nella sua interpretazione devono confluire e intervenire tutte le altre norme che costituiscono il sistema dell’ordinamento giuridico che concorrono a sostenere la loro interpretazione, compresi i principi generali.
Si intende anche rilevare quanto il processo storico evolutivo del sistema sociale odierno, caratterizzato anche dal contributo della psicologia, sia penetrato progressivamente attraverso la giurisprudenza nella interpretazione di ogni singola normativa da applicare, assumendo una rilevanza non più solo di fatto, ma anche giuridica. Calare la complessità dell’ordinamento giuridico, costituzionale, internazionale ed ordinario, significa anche considerare quanto agiscano le pressioni sulla interpretazione della norma e sul giudizio, compreso quello diagnostico, tali da rendere “relativa” l’assoluta oggettività postulata alla funzione giudicante. Al fine di ridurre tale rischio, i valori espressi dalle norme primarie, devono essere così profondamente assimilati e condivisi, da assumere un necessario e costante filo conduttore alla metodologia e il fine ultimo della risposta al quesito: valori che sostanziano quei diritti-doveri della persona che non sono solo la premessa, ma il risultato che dà il sigillo di autentica e condivisa oggettività della decisione.
Già l’OMS definisce la salute quale “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza di malattia o infermità”, il mancato riconoscimento di mezzi per cui di tutela per singoli aspetti specifici di protezione viola il valore costituzionale della persona che già la Costituzione tutela. La responsabilità di assicurare le migliori condizioni di vita necessarie allo sviluppo del minore sono demandate alla famiglia nel suo compito di accudimento e protezione; i diritti costituzionali alla salute si estrinsecano in quelli dichiarati anche dalla Convenzione ONU sul fanciullo. A fronte dei diritti affermati e garantiti dalle norme primarie di grado superiore, Costituzionali e internazionali, appare chiaro il compito della funzione giurisdizionale e del consulente.
I capitoli che seguono dimostreremo come il postulato regolativo della relazione tra norma e giudicante e il processo logico interpretativo della norma, aggiungano alla tecnicalità che vi è insita il valore costitutivo proprio della deontologia professionale del consulente tecnico che intende operare nella concorrente e complementare funzione della magistratura. Il quesito diventa lo strumento necessario al fine del giudizio, la cornice entro la quale il consulente deve orientare l’indagine, gli strumenti e le risposte. L’esame degli atti dovrebbe essere finalizzato ed indirizzato non solo ad una generale ricostruzione e comprensione della vicenda in oggetto, ma a ricostruire un inquadramento processuale che tuteli il consulente dal rischio di uno schieramento insito nella dialettica tra le parti, per giungere ad una individuazione precoce di elementi di convergenza, di accordo possibile e di risorse insite allo specifico sistema.
L’incontro con le parti implica competenze metodologiche e diagnostiche, sia giuridiche che psicologiche, per le quali si suggerisce un protocollo operativo. L’obiettivo è quello di un lavoro scientifico ed esaustivo, basato su un indirizzo educativo che parte dalla esplicitazione di metodi, modelli e finalità capaci di reindirizzare il conflitto e sostenere la cogenitorialità. L’ipotesi dell’elaborato tende a realizzare una correlazione tra la genitorialità, con ciò che sancisce la norma, trovando nel suo parallelismo una sequenzialità logica da permettere e indirizzare il giudizio tecnico: le funzioni del genitore si connettono con i diritti del minore.
La capacità di garantire l’accesso del figlio all’altro genitore rappresenta la cornice di riferimento del giudizio di idoneità genitoriale, il fine dell’intervento di sostegno. La diagnosi psicologica di “quel padre” e di “quella madre”, rispetto alla dicotomia tra sano e patologico, trovano un senso connettendosi al dato giuridico: le mancanze devono essere esaminate non in senso assoluto, ma nella loro connessione con le funzioni genitoriali che possono rimanere sufficientemente idonee per “quel minore” che deve essere tutelato nel rapporto con i suoi genitori attraverso i necessari interventi di sostegno; il genitore adeguato è colui che è capace di garantire e attuare i suoi diritti e doveri.
Gli strumenti tecnici, quali il colloquio clinico e la psicodiagnosi, sono orientati non al giudizio diagnostico-personologico, ma a quello descrittivo. Il pregiudizio genitoriale nei confronti del minore deve essere definito attraverso un’indagine che coerentemente rintracci elementi di diagnosi psicologica connessi con la norma. Si forniscono indicazioni relative a quelle forme di maltrattamento e abuso genitoriale ai danni del minore in termini di indicatori, sintomi, effetti e stili genitoriali correlati, per fornire elementi di rilevazione che rintraccino comportamenti sanzionati dalla norma e definiti quali elementi di pregiudizio.
La parte relativa al minore tenta di sgombrare il campo dagli interrogativi che si pongono al consulente su cosa fare e come fare in relazione ai bisogni del bambino, alle sue caratteristiche specifiche, alle competenze, alle conoscenze e relativamente agli effetti che l’intervento peritale può avere sul suo equilibrio psichico. Sovente il consulente vive la sensazione di confusione trasmessa dalle parti, nell’incontro con il bambino il consulente ha la possibilità di fare chiarezza rilevando indici di una verità che, se anche non corrispondente a quella degli adulti, è quella elaborata dal minore. La verità del bambino è quella del suo mondo interno, delle rappresentazioni che ha costruito con le proprie risorse, sulla base delle informazioni verbali ed emotive trasmesse dai genitori. Il suo disagio, le sue sofferenze, sono relative al sistema genitoriale che lo ha coinvolto nella specificità di quella separazione e di quel conflitto.
Se gli adulti hanno fornito al consulente omissioni o distorsioni della realtà, nella diagnosi del bambino se ne evincono le incongruenze. L’ascolto del minore, diverso dall’audizione, è orientato alla comprensione di una realtà che deve essere aiutata e sostenuta attraverso azioni indirizzate, soprattutto, ai suoi genitori.
Nella sua ultima parte il libro cerca di sostenere il consulente nel difficile compito di massima sintesi dei contenuti che risultano dalla indagine peritale al fine di definire un quadro probatorio diagnostico-descrittivo dei singoli e del sistema che ne legittimi le istanze del quesito in termini di genitorialità, affidamento, regolamentazione dei tempi e dei compiti. Le conclusioni peritali dovrebbero contenere una breve sintesi della dinamica genitoriale e del conflitto in atto che determinano le difficoltà della coppia a definire elementi di accordo e a realizzare una genitorialità condivisa e funzionale alla garanzia di benessere e di accesso del figlio all’altro genitore.
La legge, che prevede l’applicazione prevalente dell’istituto dell’affido condiviso, permette di definire lo strumento concreto e reale di tutela dei diritti del minore e dei suoi genitori, garantendo il bambino rispetto al suo bisogno di relazionarsi con entrambi e ad un sano sviluppo psicofisico, a quel diritto al benessere-salute sancito in primis dalla Costituzione e garantendo anche i suoi genitori nell’accesso con il figlio e nella esplicazione della genitorialità, rispetto alle sue tante funzioni in termini psicologico-relazionali e giuridiche. Salvo casi di grave pregiudizio, l’affidamento condiviso deve essere suggerito: l’equa ripartizione di funzioni, tempi e responsabilità tra gli ex coniugi, permette di interrompere o rendere difficoltose dinamiche di strumentalizzazione, esclusione o recisione della relazione genitore-figlio.
Il tentativo ultimo è quello di delineare i possibili percorsi di intervento che il consulente può suggerire in relazione a quanto maggiormente attiva oggi l’interesse della magistratura, contemplando la varietà dei servizi pubblici e privati, che possono essere attivati al raggiungimento dell’obiettivo preposto. Il tentativo è quello di definire protocolli di intervento atti a superare difficoltà specifiche, quali: rapporti interrotti tra un genitore ed il figlio; relazioni genitoriali caratterizzate da gravi carenze; difficoltà perduranti di comunicazione e di bi-genitorialità tra coniugi; carenze e criticità dei dispositivi giudiziali. Il contributo della psicologia è fondamentale proprio per la comprensione della complessità e del processo dinamico che caratterizza le persone nella situazione specifica, nel tentativo di fornire risposte adatte e funzionali che connettano il dato scientifico a quello normativo.
Prima parte: le fasi del processo di consulenza e la valutazione delle parti
La consulenza in materia di separazione, divorzio e affidamento dei figli minori è un incarico tecnico, conferito dall’organo della magistratura ordinaria e minorile all’esperto nell’ambito di un contesto specifico che è il processo al quale le parti hanno diritto di partecipare ed essere in egual misura garantite dai diritti sanciti dalla gerarchia delle norme. La funzione dell’esperto si definisce in tal senso ed il C.T.U. è chiamato a rispondere, attraverso gli strumenti tecnici specifici della propria disciplina, concorrendo a motivare e a definire meglio la decisione del magistrato in ordine ai diritti del minore nella sua relazione con i genitori.
Questa prima parte del testo intende ripercorrere le fasi del processo dall’affidamento dell’incarico, gli incontri con gli adulti, fornendo indicazioni deontologiche, metodologiche e protocolli peritali ad orientamento psicodinamico all’interno della cornice giuridica di riferimento.
L’udienza di incarico e il giuramento C.T.U.
L’udienza di conferimento di incarico rappresenta un momento importante per il C.T.U. in quanto viene investito formalmente della sua funzione ed è un’occasione dinamica nella quale il consulente può già svolgere un ruolo attivo. Nell’attesa del giuramento il consulente viene fatto oggetto di una prima interazione con gli avvocati difensori che espongono le ragioni degli assistiti. Il clima di conflittualità può essere avvertito in questa prima interazione e il C.T.U. può comprendere e chiedere quale sia la capacità della coppia a sostenere gli incontri congiunti sin dalla prima convocazione, si possono evincere informazioni su eventuali figure già coinvolte nella dinamica e nella valutazione che possono essere attivate attraverso una richiesta specifica al Giudice.
Al giuramento sono presenti il G.I. (Giudice Istruttore) o il Collegio se l’udienza è collegiale, composta cioè dal presidente e due Giudici, il C.T.U. e gli avvocati difensori, ed infine le parti. All’udienza si chiede al C.T.U. di prestare giuramento attraverso la esplicitazione della formula di rito. Il giudice chiede poi al C.T.U. di fissare la data d’inizio delle operazioni peritali che coincidono con la lettura dei fascicoli di parte prodotti dai difensori e quella della prima convocazione delle parti o dei C.T.P. (consulenti di parte).
Le operazioni peritali devono iniziare sempre con un momento di incontro preliminare tra il C.T.U. e i C.T.P. al fine di concordare il calendario ed esplicitare la metodologia e gli strumenti che si intendono utilizzare. Si consiglia di convocare separatamente le parti al primo colloquio qualora gli ex coniugi non siano in grado di affrontarlo congiuntamente. Il C.T.U. chiede un anticipo delle spese che le parti converranno al primo incontro. Il C.T.U. indica i giorni per il deposito della propria consulenza, si fissa poi l’udienza prossima alla quale il Giudice disporrà o meno la comparizione del consulente.
Le parti, attraverso i loro rappresentanti legali, nominano i propri consulenti o C.T.P. I consulenti di parte dovrebbero essere scelti per le competenze tecniche specifiche all’oggetto della valutazione, per una sincera ordinazione alla difesa e all’interesse del minore. La revoca dei C.T.P. o la loro sostituzione può essere fatta solo su accoglimento della richiesta motivata dal giudice, i consulenti di parte hanno la possibilità di sollevare eccezioni sull’operato del C.T.U. già nel corso delle operazioni peritali.
Il C.T.U., verificata l’adeguatezza del quesito richiesto dal G.I. in relazione alla complessità e tipicità del caso, può porre al giudice ulteriori domande, quali:
- Aree ulteriori da investigare;
- Soggetti esterni da attivare nell’indagine;
- Nominare un ausiliario tecnico per la somministrazione test o l’esame del minore.
Si consiglia di chiedere al giudice di indicare in quale data i consulenti di parte debbano far pervenire al C.T.U. le loro controdeduzioni, cioè la relazione tecnica di parte prodotta successivamente all’acquisizione della relazione del consulente. L’elaborato del C.T.U. dovrà contenere le controdeduzioni dei C.T.P. e la relativa risposta.
Terminata l’udienza, il C.T.U. ritira i fascicoli di parte e la copia del verbale dell’udienza di conferimento di incarico con il quesito posto, prodotta dalla Cancelleria. Il principio conduttore dell’udienza è quello normativo del contraddittorio tra le parti per il quale gli ex coniugi dovranno essere in egual modo garantiti dal consulente e difesi dai loro rappresentanti, sia i consulenti tecnici di parte, sia i legali che hanno diritto di partecipare in egual misura.
Il consulente d’ufficio dovrà cioè strutturare l’indagine peritale garantendo ad entrambe le parti una equità di tempi, metodi, strumenti, informazioni ed atteggiamenti. I rappresentanti legali potranno essere presenti alle operazioni peritali, agli incontri tra il C.T.U. e le parti, così come i C.T.P., esperti psicologi o psichiatri. Questi avranno diritto a porre alle parti domande proprie. I colloqui, come le domande, dovranno essere verbalizzati e registrati ed il materiale deve essere a disposizione delle parti coinvolte.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Valutazione e riabilitazione psicologica, Prof. Guariglia Cecilia, libro consigliato La valutazione…
-
Riassunto esame Psicologia, prof Di Riso, libro consigliato La diagnosi psicologica in età evolutiva, Codispoti, Ba…
-
Appunti di Perizia psicologica in età evolutiva
-
Riassunto esame Psicologia forense, Prof. Mondini Sara, libro consigliato La perizia psicologica, Luca Sammicheli