La perizia psicologica
Capitolo 1: Nozioni generali
Psicologia giuridica
La psicologia giuridica è una disciplina che applica la psicologia al mondo legale e forense. In questa sede ci concentreremo principalmente su quella che si definisce psicologia forense (settore della psicologia applicata che si occupa di tutte le problematiche psicologiche che insorgono nella pratica giudiziaria), ossia sulla descrizione delle attività di consulenza tecnico-scientifica fornita dallo psicologo all’interno dei processi.
Problematiche intrinseche della psicologia giuridica
Una prima problematica intrinseca che investe il rapporto tra diritto e psicologia è la loro vicinanza d’oggetto; per ipersemplificare, sia il diritto sia la psicologia hanno come loro oggetto di studio il comportamento umano. Tuttavia, queste si occupano dello stesso oggetto con una prospettiva quasi opposta. Mentre il diritto entra in gioco quando si vogliono prevenire, risolvere o regolare i conflitti, dunque quando bisogna normare/gestire un comportamento, la psicologia si occupa del comportamento umano per comprenderlo (per farne un tema di studio di carattere scientifico) e per curarlo (aiutare i soggetti a modificare in positivo i propri comportamenti per vivere meglio).
La problematica relativa alla vicinanza di oggetto tra diritto e psicologia trova il suo culmine nella distinzione di ruoli e di attività conoscitiva tra giudice ed esperto; la vicinanza di oggetto rende più sottile la distinzione di ruoli rispetto a quella con esperti di altri settori scientifici.
Esempio: Nell’accertare un reato di omicidio mediante avvelenamento il giudice potrà avvalersi dell’aiuto delle più diverse expertise tra cui quelle di tipo psicologico. Tutte in astratto possiedono lo stesso statuto epistemologico-giuridico, ma non tutte in concreto hanno la stessa vicinanza con il tema del giudizio del giudice; un conto è il tecnico che appura che nella Bottiglietta A ci sono tracce della sostanza B (expertise del chimico) e che questa sostanza ha indotto la patologia C (expertise del medico legale), mentre altro è il tecnico chiamato ad accertare che Tizio, nel momento del reato, fosse nel pieno delle sue facoltà mentali. Nel primo caso il tema di accertamento scientifico è nettamente separato da quello di indagine giuridica, mentre nel secondo le due tematiche si combinano tra loro.
Il restringimento del confine di competenza tra esperto psicologo e giudice ovviamente non riguarda solo i contesti di carattere penale. Si pensi ai casi delle consulenze tecniche in tema di affidamento di minori. Molti dei temi indagati dal CTU (consulente tecnico d’ufficio) non sembrano avere quel qualcosa che possa presupporre l’introduzione della consulenza tecnica. Molti degli accertamenti che vengono effettuati dai CTU, infatti, potrebbero essere di pertinenza conoscitiva del giudice (es. vedere se l’abitazione del genitore affidatario è idonea), ma per questioni anche pratiche si preferisce unirle ad alcuni accertamenti prettamente tecnici (es. somministrazione dei test).
Dunque, la dinamica di sovrapposizione tra l’oggetto del diritto e quello della psicologia deve essere tenuta sempre ben presente.
Le antinomie epistemologiche
La seconda delle problematiche intrinseche del rapporto tra diritto e psicologia riguarda quelle che vengono definite antinomie epistemologiche della psicologia; si riferiscono al fatto che in psicologia spesso si hanno delle prospettive di interpretazione che sono mutualmente escluse. Le teorie si possono contrapporre solo all’interno del medesimo sistema di riferimento e i sistemi di riferimento si autoescludono, ossia si pongono l’un l’altro in modo antinomico.
L’utilità nel riprendere le antinomie epistemologiche della psicologia si pone semplicemente allo scopo di chiarire ai giuristi le oggettive difficoltà nelle quali ci si può trovare nella gestione processuale delle scienze psicologiche. Il giudice, di fronte a particolari contrasti peritali, dovrebbe essere consapevole che essi possono originare non solo da diverse teorie esplicative di fatti scientifici, ma anche dall’uso di differenti sistemi di riferimento nella costruzione dei medesimi.
I confini della psicologia giuridica
Un ulteriore problema preliminare nel parlare della psicologia giuridica riguarda la definizione dei suoi confini. Tali confini variano a seconda della prospettiva che si assume. Seguiremo quindi tre dimensioni; quella della tipologia di attività che è possibile svolgere (sottopartizioni), quella della diversa titolarità professionale (discipline parallele) e quella relativa alla tipologia di effetti.
I confini della psicologia giuridica: le discipline parallele
Pare utile, a questo punto, indicare anche i rapporti tra la psicologia giuridica e le altre discipline, soprattutto mediche, con le quali essa trova numerose sovrapposizioni. Esse sono:
- Medicina legale
- Criminologia
- Psicopatologia e psichiatria forense
Medicina legale
La medicina legale è da considerarsi la disciplina progenitrice non solo della psicologia forense, ma anche della psichiatria forense e della criminologia. Ma cos’è, dunque? Secondo la definizione di Strassman e Carrara, essa è il complesso di tutte le dottrine mediche che servono a risolvere le questioni medico-legali e a trovare la sua applicazione nell’azione del medico come perito giudiziario.
Un problema centrale dei rapporti tra discipline parallele riguarda la distinzione tra la corretta individuazione del tema di indagine e il titolo dell’esperto che viene chiamato ad esprimersi; la prima impatta sulla scelta delle metodologie, mentre la seconda riguarda unicamente la titolarità all’uso di tali metodologie. In relazione al primo aspetto, occorre chiedersi in che misura le metodologie della medicina legale siano applicabili nel contesto della psicologia e psicopatologia forense. Un esempio si può fare partendo dalla patologia forense, la quale riguarda fondamentalmente il risarcimento del danno biologico. Successivamente introduciamo la traumatologia forense, dove lo scopo del medico legale è individuare le cause del trauma. In tale quadro, si introduce per estensione il trauma psichico, al quale ricondurre tutte quelle alterazioni conseguenti ad azioni violente che agiscono sulla psiche dell’individuo. Il problema riguarda proprio il valore di questa estensione.
Che l’utilizzo per estensione delle categorie medico-legali biologiche a quelle psichiche sia un’estensione debole lo si capisce anche dalle diverse applicazioni possibili; se è assolutamente affidabile l’applicazione della patologia forense “fisica” nella ricostruzione di un fatto storico, la stessa operazione diventa molto più difficile se la si fa in relazione a un trauma psichico. Quello che si tenta di affermare, dunque, è che il medico legale, quando fa psicologia e psicopatologia forense, deve adeguarsi alle dimensioni di queste ultime. Per questo motivo, i temi di indagine comportamentale devono essere illustrati con lo stesso approfondimento di quello richiesto sui temi prettamente biologici.
Criminologia
La criminologia, per semplificazione, nasce dall’idea di poter studiare e affrontare il fenomeno criminale attraverso il metodo scientifico. Secondo Mantovani, essa indaga l’uomo che entra in conflitto con la società, in tutti i suoi aspetti.
Viene suggerita una precisazione riguardo alla generica categorica delle scienze criminali; si ritiene sia possibile distinguere al loro interno due impostazioni, ossia le scienze criminali normative e le scienze criminali sperimentali. Le prime sono legate a un’impostazione di valori e alla metodologia giuridica di tipo logico-interpretativo, mentre le seconde muovono da un’impostazione legata ai fenomeni.
All’interno della criminologia si distinguono, inoltre, una serie di orientamenti radicalmente differenti. A grandi linee, possono essere distinti in criminologia biologica, criminologia sociologica e criminologia psicologica. In Italia tuttavia non esiste una vera e propria professione di criminologo, ma sarà quel soggetto con una titolarità accademica di base (es. psicologia, giurisprudenza…) a cui si sommano percorsi formativi successivi.
Psichiatria e psicopatologia forense
Il rapporto tra psichiatria forense e psicopatologia forense rinvia al rapporto tra psichiatria e psicopatologia. In un’estrema semplificazione, possiamo dire che la psicopatologia si pone come premessa metodologica e categoriale rispetto alla psichiatria; la psicopatologia è strettamente legata alla psicologia clinica e alla psichiatria ed è volta alla conoscenza dei sintomi, dei comportamenti e dell’organizzazione strutturale e di personalità al fine di individuare una diagnosi.
Il diritto tuttavia non ha nessun interesse alla malattia in sé, ma esclusivamente a quei sintomi psicopatologici che ne costituiscono il fondamento. Nei contesti peritali, il focus di indagine è indirizzato esclusivamente all’eventuale coincidenza tra i comportamenti che possono costituire la base della diagnosi e i medesimi nella loro eventuale collocazione giuridica. In tal senso, quindi, si ritiene che quando ci si trova in sede forense sarebbe più corretto parlare di psicopatologia piuttosto che di psichiatria.
Dunque, la psicopatologia forense sorge con la specifica funzione di traduzione delle categorie giuridiche riferite a stati mentali patologici (es. incapacità di intendere e di volere). Inoltre, svolge nei confronti del diritto un ruolo diverso dalla criminologia; la psicopatologia forense estende il suo campo al di là dell’ambito penale, trovando applicazioni nel campo civile e nel campo amministrativo.
I rapporti di buon vicinato
In linea generale è possibile individuare i contesti preferenziali rispetto a ciascuna specifica professionalità. Probabilmente, nei casi in cui occorre valutare l’imputabilità, l’esperto a cui pensa per primo il giudice è lo psichiatra forense. Nelle controversie sulla valutazione del danno psichico spesso il preferito sarà il medico legale. Nei contesti di esecuzione della pena indubbiamente il criminologo, e nelle controversie che coinvolgono i minori lo psicologo clinico. Però si tratta di una panoramica di mera prassi.
Se parliamo di frizioni è perché talvolta si è riscontrata la constatazione della legittimità a operare del consulente psicologo nei contesti peritali nei quali l’accertamento richiesto dal giudice era relativo a uno stato di malattia mentale; una constatazione di competenza in merito alla facoltà del professionista psicologo a effettuare diagnosi.
L’elemento distintivo comune: il contesto forense e il contesto clinico
Qual è il fondamentale elemento distintivo tra la psicologia forense e la psicologia clinica? La differenza sta negli effetti che l’intervento psicologico produce sul soggetto. In estrema sintesi, gli interventi clinici sono quelli idonei a modificare la situazione sanitaria del soggetto, mentre gli interventi forensi sono quelli idonei a influire sulla situazione giuridica del medesimo. Si fa psicologia forense quando si incide sulla dimensione giuridica delle persone e si fa psicologia clinica quando si incide sulla dimensione naturale delle stesse.
Lo psicologo e il medico, nei contesti forensi, non curano; nonostante essi siano professionisti sanitari, in contesti forensi non lavorano per modificare la salute delle persone ma la loro condizione giuridica. In tali contesti, se curassero, commetterebbero un illecito disciplinare.
Si deve comunque ammettere che questa distinzione sia non sempre facile da mantenere. In alcuni casi, dalla perizia si possono incidentalmente produrre effetti clinici. Ma tali effetti clinici sono, e devono restare nella metodologia, come effetti incidentali. Altra cosa sono poi le circostanze in cui, con accordo di tutti, la clinica viene combinata con il forense. Ci riferimento, in particolare, alle già citate CTU in materia di affido di minori. In tali occasioni non sono infrequenti i casi in cui gli stessi quesiti peritali includono inviti alla mediazione tra i genitori; all’esperto viene chiesto di modificare la condizione mentale dei litiganti.
Si possono poi evidenziare delle situazioni in cui le necessità giuridiche vanno in contrasto con quelle cliniche. La necessità di produrre effetti giuridici (l’utilizzabilità di un mezzo di prova come la testimonianza) si viene a trovare in contraddizione con gli effetti clinici che sarebbe meglio evitare (il doloroso ripercorrere l’evento traumatico).
Un’ulteriore distinzione è quella tra psicologia forense o giuridica hard, ordinata a produrre effetti giuridici in capo al soggetto, e psicologia giuridica soft che, sebbene abbia luogo in contesti giuridicamente delimitati (es. comunità, carcere…), è in realtà orientata a produrre effetti clinici in capo al soggetto.
Paese che vai, usanze che trovi: i confini normativi e linguistici
Il diritto, salvo alcune discipline particolari, è specifico per ogni singolo paese ed è scritto nella lingua del paese di appartenenza. Il problema, è che una buona psicologia giuridica e forense hard, in quanto strettamente legata alle norme di applicazione scritte nella lingua italiana, può trovare solo parziale approfondimento scientifico di carattere internazionale. Ecco dunque la questione: la psicologia giuridica deve farsi in relazione alla specifica norma di diritto e il diritto è scritto nella lingua dello Stato di appartenenza, e ciò determina differenti limitazioni.
Capitolo 2: Le scienze del comportamento quali "saperi manchevoli al processo"
Lo psicologo come esperto nel processo
La consulenza tecnica viene definita come l’attività prevista quando è necessaria un’indagine che richiede particolari cognizioni in determinate scienze o particolari competenze tecniche. In senso generale, è l’atto con il quale entrano nel processo nozioni che si pongono come premesse necessarie per la soluzione della questione giuridica.
La consulenza tecnica è in primo luogo un atto tipico del processo. Con “entrano nel processo”, dunque, si intende che tale ingresso è sottoposto a una ritualità; la nomina, le comunicazioni, le relazioni e così via. In secondo luogo, per nozioni tecniche si intendono quelle nozioni che “esulano dallo scibile comune”, ossia che non sono normalmente in possesso del cittadino medio. La consulenza tecnica si pone come necessaria in tutti i casi in cui non è possibile giungere alla soluzione giuridica senza essere passati dal chiarimento tecnico. L’espero dunque formula un giudizio tecnico che precede un susseguente giudizio giuridico.
L’attività dello psicologo forense rientra anch’essa in questa cornice concettuale. Possiamo affermare che introduce nel processo nozioni tecniche di carattere psicologo e psicopatologico che si pongono come premesse necessarie alla soluzione di questioni di carattere giuridico. In sintesi, la consulenza tecnica è scienza che entra nel processo. Rispetto a ciò, ai nostri fini si intrinseca no due piani di riflessione. Uno prettamente giuridico, detto epistemologia giudiziaria (questioni che riguardano l’ingresso della scienza nel processo) e l’altro che riguarda problematiche relative l’ingresso delle scienze del comportamento nel processo.
Cenni di epistemologia giudiziaria
Nel parlare di epistemologia giudiziaria si distinguono due piani:
- Quello delle problematiche relative all’ammissibilità della prova scientifica.
- Quello della valutazione della prova scientifica.
L’ammissibilità della prova scientifica
L’ammissibilità della prova scientifica riguarda le valutazioni che il giudice deve compiere per decidere se uno strumento o metodo sono sufficientemente affidabili da essere utilizzati nel processo. È quindi importante capire quali sono i criteri che il giudice usa per considerare buona una prova scientifica; i criteri formulati dalla nostra giurisprudenza sono fortemente “debitori” dell’elaborazione giuridica statunitense. In essa vi è stato un percorso di evoluzione da un atteggiamento “conservatore” a uno “progressista”.
Caposaldo del criterio conservatore viene considerato il caso Frye contro USA del 1923 sull’ammissibilità di una tecnica progenitrice del poligrafo. In questo caso venne fissato il principio (Frye Test) secondo cui l’ammissibilità di una prova scientifica deve essere ancorata alla generale accettazione di quest’ultima da parte della comunità scientifica. Ispiratore, invece, del criterio progressista è stato il caso Daubert del 1993; la Corte Suprema ha stabilito che il Frye Test non può essere l’unico da seguire. Qualora siano proposti nel processo tecniche e strumenti nuovi, questi non possono essere rifiutati a priori ma devono subire un vaglio critico da parte del giudice. I criteri introdotti da tale sentenza vengono detti appunto criteri Daubert:
- Verificabilità= una teoria è scientifica se può essere controllata tramite esperimenti.
- Falsificabilità= una teoria è scientifica solo se è falsificabile.
- Controllo della comunità scientifica= una teoria è scientifica se è fatta oggetto di pubblicazioni specialistiche.
- La percentuale di errore e il rispetto degli standard.
- Generale accettazione.
Dunque, il giudice viene legittimato ad assumersi la responsabilità di consentire l’ingresso nel processo di una scienza ancora nuova. Successivamente, nel 1999, la Corte Suprema ha introdotto importanti specificazioni rispetto alle indicazioni del caso Daubert. Si è specificato che i criteri di vaglio della prova scientifica devono essere considerati applicabili non solo alla prova scientifica in senso stretto, ma a tutte le perizie di carattere tecnico. In secondo luogo, si è specificata l’importanza del fattore “fitness” (pertinenza) del contributo scientifico al caso concreto.
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