Estratto del documento

Il minore vittima di reato

Marta Bertolino

Sezione 1: I diritti fondamentali del minore nella Costituzione e nelle fonti internazionali

Capitolo 1: I diritti inviolabili e la minore età

Il tema della minore età ha per lo più attratto l’attenzione della dottrina penalistica in relazione all’autore di reato, meno con riferimento alla vittima di reato. Il codice civile disciplina all’art. 2 la maggiore età, fissata al compimento del diciottesimo anno, con il quale si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa, il codice penale nelle norme in tema di imputabilità si riferisce alla minore età in quanto età del soggetto autore di reato.

Invece, discutere della minore età dal punto di vista della vittima significa in primo luogo affrontare la questione della tutela dei suoi diritti inviolabili e del rapporto fra le istanze di protezione e di attuazione di essi. L’esigenza di tutela dei diritti fondamentali della persona è unanimemente e socialmente condivisa, quanto più se ne moltiplicano gli episodi, anche gravi, di violazione e quanto più si prende coscienza del fatto che la definitività delle sofferenze derivanti dalla loro violazione sembra rendere del tutto improponibile l’idea di una riparazione dei torti, di un recupero delle perdite inflitte.

Capitolo 2: Dai diritti alla persona – l’esperienza penalistica

Nel sistema penale si sono in primo luogo riposte le speranze di successo nella lotta contro comportamenti in violazione degli interessi facenti capo a soggetti deboli, in particolare minori di età. Lo sviluppo attuale dei diritti fondamentali sembra andare di pari passo con un potenziamento del diritto penale in funzione di protezione di questi diritti. Questo compito appare derivare al diritto penale anche da una nuova lettura della Costituzione sul tema della protezione dei diritti inalienabili della persona. In proposito la Costituzione non sembra più rappresentare una fonte di limitazione garantistica del potere punitivo statuale, come lo era fino agli anni Settanta, quanto piuttosto una fonte di legittimazione sostanziale del potere punitivo statuale a difesa di diritti fondamentali costituzionalmente sanciti. La tendenza allo sviluppo dei diritti inalienabili, data la loro universalità, è comune a tutti gli Stati e non solo quelli europei.

Tutto ciò appare particolarmente vero con riferimento ai soggetti minori di età. Da una parte proliferano più che in altri settori di protezioni le dichiarazioni e le convenzioni internazionali, dall’altra si moltiplicano le dichiarazioni in cui viene non solo proclamata l’intangibilità di diritti classici ma vengono anche delineati i contorni di diritti di nuova generazione, per i quali anche si richiede agli Stati di predisporre gli strumenti idonei ad assicurarne la tutela. Da una parte, le valenze culturali di questi diritti rendono più problematica una omogeneizzazione della tutela a livello internazionale, dall’altra il riconoscimento della loro essenzialità alla persona negli atti internazionali e nelle Costituzioni sembra ormai spingere verso gli obblighi internazionali di protezione penale.

Capitolo 3: Verso un nuovo soggetto di diritti nelle fonti internazionali – il minore e la sua individualità personale

È prima di tutto a livello internazionale che incomincia a delinearsi questa rinnovata identità del minore, grazie alle numerose convenzioni e/o alle raccomandazioni relative ai diritti da garantire alla persona minorenne. Particolare attenzione questi atti hanno manifestato non solo nei confronti del minore autore di reato, ma anche del minore in quanto individuo portatore di interessi meritevoli di protezione. Anche da questo ultimo punto di vista, il minore diventa un vero e proprio soggetto di diritti inviolabili, da garantire sia nella titolarità che nell’esercizio. Sotto questo profilo occorre sottolineare la valorizzazione dell’individuo minore come soggetto portatore di diritti e non più come semplice oggetto da proteggere implica l’obbligo di attualizzare anche nei suoi confronti il principio di autonomia personale e di consentirne la massima espansione compatibile con la minore età.

Vale la pena allora ricordare le più significative manifestazioni sul piano internazionale di questi diritti e gli stessi diritti, che gli Stati membri si sono impiegati a tutelare. Si tratta di convenzioni internazionali che modellano una nuova figura di minore, cioè di un individuo in formazione per il cui corretto sviluppo diventa fondamentale proteggerne alcune condizioni personali, che concorrono a formare la cosiddetta individualità della persona, o, se si vuole, il minore persona. Il documento più significativo è certamente la Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata dall’Assemblea dell’ONU il 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia nel 1991. In tale documento viene in primo luogo definita la soglia della minore età (art. 1), ai fini dell’impegno degli stati parti alla tutela rafforzata dei diritti inalienabili e ivi enucleati di cui sono portatori soggetti particolarmente deboli in ragione dell’età inferiore ai diciotto.

Nei confronti di questi soggetti, l’art. 3 fissa il principio direttivo che qualsiasi decisione sia guidata dall’obiettivo preminente dell’interesse superiore del fanciullo. Tale interesse è un criterio di natura soggettiva, che rimanda alla singolarità della persona, rinunciando a parametri normativi pre-definiti e accontentandosi di proclamare i diritti fondamentali del minore, come ciò che deve essere garantito nella titolarità, nell’esercizio e nelle modalità di tutela. Per l’individuazione dei concreti contenuti rimane arbitro perciò l’ordinamento del singolo Stato membro.

Un primo tentativo di delineazione di quella generale finalità può essere dunque nel senso della individuazione dei singoli diritti, che gli atti internazionali riconoscono a favore del soggetto minore di età. Alcuni di questi diritti attengono alla persona in sé considerata, altri sono di natura relazionale e altri ancora sociale.

Cominciando dai diritti personali, in senso stretto oltre a quello alla identità personale (art. 7) e alla sua preservazione (art. 8), ancora l’art. 6 della Convenzione proclama che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita, diritto alla vita ribadito dall’art. 9, come diritto di integrità fisica e psichica e dall’art. 24 come diritto alla salute. Questi diritti devono essere tutelati contro qualsiasi forma di violenza, di maltrattamento, di sfruttamento e di offesa da parte di prossimi congiunti o di persone alle quali il minore è affidato e l’art. 36, con una clausola generale e di chiusura, sancisce il diritto del minore alla protezione da qualsiasi forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto da parte di qualsiasi altra persona.

I diritti di natura relazionale attengono alla persona dal punto di vista dei rapporti interpersonali fondamentali per la formazione e lo sviluppo della personalità. A tal fine un ruolo di primo piano svolge la famiglia, nei confronti della quale la Convenzione per la prima volta riconosce al minore il diritto di sviluppare la propria personalità attraverso relazioni familiari adeguate alla sua condizione umana. Questo orientamento emerge in particolare nell’art. 5, ove si attribuisce ai genitori o ad altri membri della famiglia non solo il diritto, ma la responsabilità e il dovere di dare al fanciullo l’orientamento e i consigli adeguati, affinché egli possa esercitare in maniera autonoma e consapevole i diritti che gli sono riconosciuti dalla Convenzione. Proprio in considerazione del fatto che si tratta di un individuo la cui personalità si deve ancora formare, si sancisce anche il diritto alla partecipazione alla vita culturale ed artistica, nonché il diritto al riposo e allo svago, in ragione delle particolari esigenze connesse all’età (art. 31), le quali devono infine orientare anche la normativa in materia di tutela e di assistenza dei minori disabili (art. 23 e 25).

A riguardo dei diritti sociali, l’art. 28 riconosce e tutela il diritto all’istruzione primaria, gratuita e obbligatoria e a quella superiore, attraverso una disciplina scolastica compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano, mentre l’art. 32 afferma il diritto del fanciullo ad un’attività lavorativa formativa, caratterizzata cioè da obblighi positivi di formazione progressiva, ma soprattutto negativi, di mancanza cioè di condizioni di sfruttamento economico o comunque pregiudizievoli.

Dei diritti inviolabili del fanciullo parla anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Nizza, novembre 2000), ora refusa nella Costituzione europea, in cui si trattano i termini espressi all’art. 32, ove si prevede il divieto del lavoro minorile e soprattutto all’art. 24 dedicato ai “Diritti dei bambini” che riconosce il diritto inviolabile alla protezione a alle cure necessarie al loro benessere, il diritto ad esprimere liberamente la loro opinione, in particolare sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità e ribadisce il carattere preminente dell’interesse superiore del bambino su quelli degli adulti.

Anche il nuovo regolamento del Consiglio d’Europa, 27 novembre 2003, n. 2201, entrato in vigore il 1 marzo 2005, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Anche in esso è possibile cogliere un mutamento significativo di prospettiva nel riconoscimento dei diritti fondamentali della persona minore, laddove a proposito dei rapporti fra genitori e figli minori si preferisce il termine responsabilità genitoriale a potestà dei genitori.

Emerge dunque in questi atti internazionali la necessità di assicurare al minore anche l’esperienza dei diritti che gli vengono riconosciuti, solo così infatti il minore riceve una tutela vera, alla quale ha diritto: quella volta alla formazione e all’affermazione della sua individualità personale. La Convenzione di Strasburgo del 1996, ratificata con la legge 20 marzo 2003 n. 77 valorizza il momento dinamico dei diritti, che si manifesta appunto con il loro esercizio, attraverso il riconoscimento di una serie di diritti di tutela di natura processuale, sui quali ritorneremo allorché verrà affrontato il problema delle protezioni processuali del minore vittima di reato.

Capitolo 4: Diritti universali, soggetti minori e Costituzione

Nell’art. 2 della Costituzione, ove vengono garantiti in via generale i diritti inviolabili dell’individuo come singolo e nelle formazioni sociali, è possibile cogliere, per la materia che ci interessa, un primo impegno per lo Stato verso la tutela della famiglia. Essa infatti per il soggetto minore di età rappresenta la primordiale formazione sociale dove si svolge la sua personalità, ove cioè si formano e si incominciano a sperimentare quei diritti fondamentali che concorrono alla crescita della personalità. Ma anche nel generale principio di uguaglianza, di cui all’art. 3, è rinvenibile una particolare sollecitazione per lo Stato a far sì che vengano attuate e rispettate le condizioni affinché soggetti diversi dagli adulti e dunque anche i minori siano trattati in maniera diversa, e tutti i soggetti minori siano trattati in maniera uguale e sia loro assicurata pari dignità sociale senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

L’art. 4, poi, riconoscendo il diritto di lavoro a tutti i cittadini, lo riconosce anche ai minori, con l’impegno di promuovere le condizioni che lo rendono effettivo. Per minori di età questa effettività si manifesta ancora una volta in un obbligo di protezione del soggetto contro condotte di sfruttamento economico e in un impegno a promuoverne la formazione professionale e lavorativa.

Passando a considerare gli articoli costituzionali il cui contenuto rimanda in termini diretti e specifici al tema dei minori e delle loro tutele, viene in primo piano l’art. 30, relativo alla tutela dei minori nell’ambito familiare. Merita alcune osservazioni preliminari la clausola generale contenuta nel comma 1, secondo la quale è dovere e diritto dei genitori mantenere, istituire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. La crescita della di una cultura dei diritti del bambino ha fatto in modo che l’interpretazione di siffatta clausola generale subisse un processo di modernizzazione a favore della centralità non più della famiglia come istituzione in sé ma come formazione sociale di sviluppo del minore in quanto persona, in quanto individuo titolare di diritti fondamentali per il suo corretto sviluppo psico-fisico.

Dall’intreccio di queste disposizioni costituzionali, generali e specifiche, si possono trarre alcuni principi guida nei confronti dei soggetti minori di età, che confermano l’atteggiamento delineato dalle convenzioni internazionali. Tali principi possono essere sinteticamente individuati nel riconoscimento del bambino, dell’adolescente, come autentico titolare di diritti, nella prevalenza dei suoi diritti sui relativi diritti dei genitori, nella garanzia del rapporto educativo come valore autonomo e indipendente dal matrimonio del genitore.

Sul fronte processuale occorre ricordare l’art. 24, che, assicurando la tutela dei propri diritti e interessi legittimi a tutti, la riconosce anche nei confronti dei minori d’età. A tale proposito basti richiamare la Convenzione di New York e, soprattutto, la Convenzione di Strasburgo che riconoscono il diritto del bambino a partecipare a procedimenti penali che lo riguardano.

Sezione 2: Il minore di età vittima nel Codice Rocco

Capitolo 5: Il Codice Rocco e la minore età nella prospettiva di tutela dei diritti inviolabili della vittima più debole, con particolare riferimento al titolo dedicato ai reati contro la famiglia

Sembrano opportune alcune considerazioni preliminari sul significato di “individualità personale”, quale bene finale da tutelare attraverso la salvaguardia dei singoli diritti inalienabili della minore età e la cui formazione garantisce nell’età adulta la irripetibile individualità e l’uguale dignità umana dei diritti fondamentali. Ad una prima considerazione emerge come la categoria individualità personale, nonostante la qualificazione che concorre a comporla, rimanga comunque priva di contenuti predefiniti, finisce infatti con l’assumere la valenza di una clausola generale. Nonostante la loro genericità e il carattere rarefatto della loro valenza normativa, queste formule indefinite consentono però alle norme di meglio adeguarsi alla realtà del singolo caso concreto da giudicare.

È ad esempio il caso della disciplina codicistica dei reati contro la famiglia, rispetto ai quali occorre attualmente registrare a fronte di una frammentazione di significati del simbolo “famiglia”, una soggettivizzazione dell’interesse tutelato, che, se di individualità della persona si tratta, finisce (anche in questo settore) con l’essere identificato attraverso la clausola generale dell’interesse superiore del minore e con l’essere esposto all’intemperie della multiculturalità. Sempre più problematico diventa quindi anche nel settore dei reati contro la famiglia definire condotte tipiche come quella di maltrattamenti, ovvero di abuso dei mezzi di correzione, perché sempre più problematica è diventata la valutazione dell’impatto offensivo di tali condotte sulla personalità di quel minore concreto, inserito in un determinato contesto socio-culturale e familiare. Nella attuale società moderna, pluralista e laica non sembra più infatti possibile individuare l’interesse del minore secondo predefiniti modelli oggettivi, nel momento in cui si vuole tutelare la soggettività, l’irrepetibile personalità e individualità, che si concretizza, anche nei confronti del minore vittima di reato, attraverso il riconoscimento dei suoi diritti fondamentali.

In tale prospettiva già la stessa intitolazione del Titolo XI del codice penale al bene di categoria della famiglia appare del tutto inadeguata. Siffatta classificazione ruota attorno a una concezione della famiglia originariamente intesa come unità politico-culturale di base dello Stato, ormai superata e da abbandonare, non solo perché rispecchia una concezione dello Stato di impronta autoritaria, ma anche perché qualsiasi tentativo di ortopedia interpretativa per conciliare l’originaria impostazione con le moderne esigenze di tutela si rivela un vero e proprio fallimento:

  • In primo luogo è infatti mutata l’idea di famiglia e del suo ruolo nella società attuale
  • In secondo luogo alla luce delle esigenze di tutela modernamente intese si può fondatamente dubitare della opportunità di enucleare un bene-famiglia come oggetto in sé meritevole di protezione penale

Ma non in questi termini la famiglia è presente nel Codice Rocco. E ciò, nonostante i significativi mutamenti legislativi intervenuti in altri rami dell’ordinamento in tema di rapporti familiari abbiano delineato una nuova immagine della famiglia in armonia con la prospettiva costituzionale. Ancora uno specifico titolo dedicato a quel bene della famiglia che, secondo il modello della progressione discendente (dal pubblico al privato), assunto dal legislatore del ’30 per organizzare la parte sociale, è coinvolto nel processo di ...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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