Estratto del documento

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO

NOZIONI INTRODUTTIVE

 Per “istituzioni” si intendono le basi, i fondamenti di una conoscenza.

 Per “diritto” si intende l’insieme organizzato di regole di comportamento nei rapporti tra persone.

 Per “romano” si intende ciò che è relativo a un periodo storico caratterizzato dalla sovranità dell’antica Roma sull’Europa

e su ampie porzioni dell’Asia e dell’Africa.

La materia trattata è il diritto romano, cioè l’insieme delle norme che hanno regolato la comunità di Roma dalla sua fondazione

(circa metà VIII secolo a.C.) fino alla fine del regno dell’imperatore Giustiniano (565 d.C.).

Il diritto romano è oggetto di studio perché ha profondamente influenzato gli ordinamenti giuridici moderni e continua ancora oggi

a condizionarli, soprattutto quello italiano: i principi, i concetti e la terminologia del diritto moderno derivano in gran parte dal

diritto romano.

 Diritto oggettivo: insieme delle norme giuridiche considerate dal punto di vista della collettività.

 Diritti soggettivi: posizioni riconosciute ai singoli soggetti in relazione a una determinata situazione concreta (fattispecie).

In particolare, i diritti soggettivi:

 Rappresentano l’applicazione concreta delle norme generali;

 Possono realizzarsi solo se altri soggetti limitano la propria libertà.

Esempio: Se Tizio concede a Caio l’uso di una cosa, Tizio sarà obbligato a non usarla a sua volta.

→ A ogni diritto soggettivo corrisponde sempre un obbligo a carico di altri.

Esempio (diritto di proprietà): Il diritto del proprietario implica l’obbligo, per tutti gli altri, di non interferire con il suo godimento del

bene.

Il rapporto tra un potere attribuito a un soggetto ed un e obbligo corrispondente a carico di altri è detto rapporto giuridico.

Altro concetto fondamentale del diritto è quello di bene, con cui si intende tutto ciò che serve a soddisfare un interesse.

I beni possono essere:

 Materiali (es. oggetti);

 Immateriali (es. salute, libertà, pensiero).

Poiché i beni sono limitati, mentre gli interessi umani sono illimitati, quando più soggetti mirano allo stesso bene, nasce un conflitto

di interessi.

Esempio: Due persone arrivano contemporaneamente a un incrocio e vogliono passare per prime.

→ Il conflitto si risolve sacrificando uno degli interessi.

Modi di risoluzione dei conflitti di interessi:

1. Composizione violenta;

2. Composizione volontaria. 1

Tuttavia, con l’evoluzione delle società nasce l’esigenza di non risolvere ogni conflitto caso per caso, bensì avere regole preventive

e generali. Si sviluppa così un sistema che stabilisce in anticipo:

 Quale interesse prevale;

 Quale comportamento tenere.

È il terzo modello:

3. Composizione autoritativa

L’autorità utilizza regole chiamate norme giuridiche:

 “norma” = regola di comportamento

 “giuridica” da ius (diritto)

NB: Non tutte le norme sono giuridiche. Altri tipi di norme (non giuridiche) sono:

 Norme sociali o di costume;

 Norme morali;

 Norme religiose;

 Norme di cortesia/educazione.

Tipi di norme giuridiche:

1. Norme di composizione, che regolano i conflitti tra interessi;

2. Norme di organizzazione, che disciplinano:

o Gli apparati;

o Le competenze;

o I controlli e le sanzioni.

Dunque, le norme di organizzazione sono strumentali alle norme di composizione, tuttavia la distinzione non è sempre netta.

Nozione: Le norme giuridiche sono regole munite di forza coercitiva che organizzano una collettività e risolvono autoritativamente i

conflitti di interesse.

Caratteristiche delle norme giuridiche:

1. Generalità;

2. Astrattezza;

3. Positività;

4. Coercibilità.

Tali caratteri non sono sempre tutti presenti in ogni singola norma, ma contraddistinguono la maggior parte delle norme giuridiche.

1. La generalità può essere considerata la giuridicizzazione del principio di uguaglianza.

Essa consiste nel fatto che le norme, ogni volta che ciò sia possibile, non si rivolgono a soggetti determinati a priori, ma a categorie

di persone.

Infatti, molte norme iniziano con espressioni come “chiunque”, oppure “i proprietari di immobili”, indicando destinatari generici e

non individui specifici.

2. Per comprendere l’astrattezza bisogna considerare la struttura della norma giuridica.

Essa consiste nella previsione di una situazione tipica, cioè di uno schema definito a priori, al quale la norma collega una

determinata conseguenza giuridica. La norma, infatti: 2

 Prevede un’ipotesi prima che si verifichi concretamente un conflitto di interessi;

 È formulata in modo tale da ricomprendere tutte le fattispecie concrete che rientrano in quel modello.

Le fattispecie sono quindi le situazioni di fatto concrete che vengono astrattamente tipizzate dalla norma.

3. La positività delle norme deriva dal fatto che esse sono poste da una collettività organizzata.

Sono giuridiche non solo le regole create ex novo da una comunità in un determinato momento storico, ma anche quelle:

 Recepite da altre comunità;

 Derivate da ordinamenti o principi non giuridici (sociali o religiosi);

 Rese giuridicamente vincolanti attraverso un processo di recezione.

→ Ius in civitate positum = diritto posto nella comunità

Elemento fondamentale è che il contenuto della norma sia riconosciuto come vigente dalla collettività attraverso organi dotati del

potere di stabilire quali siano le regole giuridiche.

+ Al diritto positivo si contrappone il diritto naturale, inteso come insieme di regole di comportamento che derivano dalla natura

(umana o divina) e che impongono criteri:

 Minimi;

 Assoluti;

 Immutabili.

Esempi di diritti naturali sono:

 Il diritto alla vita;

 Il diritto alla libertà personale.

Questi esisterebbero indipendentemente dal riconoscimento da parte di una comunità.

Il diritto positivo è spesso considerato come un sistema autonomo, talvolta svincolato da valori superiori e legato anche a interessi

individuali o di gruppo.

Tuttavia, non si può negare l’esistenza di un rapporto tra diritto e giustizia, intesa come realizzazione di valori che vanno oltre i meri

egoismi: il termine “giustizia” deriva dal latino iustitia, a sua volta collegato a ius (diritto).

I giuristi romani ritenevano che il diritto dovesse tendere al bene e all’equità.

Il giurista Celso (II sec.) definisce infatti il diritto come: Ars boni et aequi = “arte del buono e del giusto”

4. La coercibilità è collegata alla funzione delle norme come strumenti per la risoluzione autoritativa dei conflitti.

L’autorità che regola tali conflitti dispone di mezzi per:

 Garantire la tutela degli interessi protetti;

 Imporre il rispetto delle norme anche contro la volontà dei soggetti contrari.

Le norme giuridiche presentano quindi:

 Un contenuto precettivo (comando);

 Un contenuto sanzionatorio.

Secondo la dottrina tradizionale, esiste una corrispondenza tra comando e sanzione: la sanzione rende il comando coercibile,

attraverso l’intervento dell’autorità. 3

Chi viola una norma sa di correre il rischio di subire una conseguenza negativa stabilita dalla comunità e, d’altra parte, chi invoca la

tutela di un proprio interesse considera l’applicazione della sanzione come atto di giustizia e realizzazione del diritto

I giuristi romani distinguevano le norme del diritto oggettivo in base a due categorie di interessi:

 Interessi individuali;

 Interessi collettivi;

Su questa base, Ulpiano affermava che il diritto può essere considerato da due punti di vista:

 Diritto pubblico;

 Diritto privato.

- Il diritto pubblico riguarda gli interessi collettivi della comunità romana, che era chiamata populus, da cui deriva l’aggettivo

publicus.

In questo contesto, anche interessi apparentemente individuali, come la vita, rientrano nel diritto pubblico, perché sono

considerati fondamentali per la collettività.

- Il diritto privato riguarda gli interessi delle singole persone. Il termine deriva infatti da privus (= singolo), da cui l’aggettivo privatus.

Oggi si riconosce che tutto il diritto (pubblico e privato) mira alla realizzazione pacifica degli interessi umani nella società Si può

quindi dire che:

 Diritto pubblico → tutela direttamente interessi collettivi e indirettamente quelli individuali

 Diritto privato → tutela direttamente interessi individuali e indirettamente quelli collettivi

Nel diritto romano è fondamentale il principio secondo cui il diritto pubblico non può essere modificato nella sua applicazione da

accordi tra privati. I privati, infatti, possono regolare liberamente i propri interessi tramite accordi, ma non possono derogare alle

norme di diritto pubblico, che sono quindi inderogabili.

In relazione a questo principio, le norme giuridiche si distinguono in:

 Norme imperative: Inderogabili

 Norme dispositive: Derogabili, cioè possono essere sostituite da un diverso regolamento di interessi concordato tra le

parti

 Norme suppletive: Intervengono solo quando i privati non hanno regolato autonomamente i loro rapporti

Nel diritto romano, ogni volta che il populus Romanus era parte di un rapporto giuridico:

 Il rapporto veniva disciplinato dal diritto pubblico;

 Il populus si trovava in posizione di supremazia.

Questo avveniva anche quando il contenuto del rapporto non riguardava direttamente interessi collettivi.

Oggi il criterio è diverso, poiché si guarda alla natura degli interessi coinvolti;

 Se prevale un interesse collettivo → diritto pubblico

 Se prevale un interesse individuale → diritto privato

Inoltre:

 Nel diritto pubblico, lo Stato è in posizione di supremazia;

 Nel diritto privato, i soggetti sono in posizione di parità. 4

Le norme del diritto oggettivo si distinguono anche in:

 Norme di diritto comune (ius commune): Destinate a tutti i soggetti della comunità.

 Norme di diritto singolare (ius singulare): Eccezioni al diritto comune giustificate da esigenze specifiche.

Infatti, il giurista Giulio Paolo definiva il diritto singolare come norme introdotte in deroga ai principi generali per tutelare interessi

particolari.

Il privilegium è definito come lex in privos lata (= legge emanata contro una persona determinata).

Originariamente era un provvedimento volto a danneggiare un individuo specifico, spesso usato contro avversari politici, che

poteva rendere punibile retroattivamente un comportamento prima lecito.

Tuttavia, già le XII Tavole (V sec. a.C.) vietavano questo uso e, in età imperiale, il termine cambiò significato, indicando trattamenti

favorevoli concessi a singoli o gruppi.

Esempio: Privilegia veteranorum → benefici concessi ai veterani di guerra

Per indicare una comunità organizzata, è preferibile usare termini come:

 Comunità;

 Collettività;

 Aggregazione sociale.

Piuttosto che “Stato”, perché il concetto di Stato è moderno e non descrive adeguatamente tutte le forme di organizzazione sociale

(es. famiglia, associazioni, enti, comunità sovranazionali).

NB: L’esistenza del diritto non presuppone lo Stato. Il diritto nasce quando un gruppo umano:

 Si organizza;

 Si dà regole per risolvere conflitti;

 Crea una struttura per la propria conservazione.

Esempio: Prima dello Stato romano la comunità era composta da gentes ed esistevano:

 Norme intergentilizie;

 Norme gentilizie.

Queste organizzazioni non erano Stati, ma avevano comunque un proprio sistema giuridico.

Principio fondamentale:

 ubi societas, ibi ius = dove c’è società, c’è diritto,

 ubi ius, ibi societas = dove c’è diritto, c’è società.

Inoltre, usare “legge” come sinonimo di “diritto” è fuorviante, in quanto la legge è solo uno dei modi di produzione del diritto

+ diritto romano 2.pdf 5

IL SOGGETTO DI DIRITTO

20. IUS PERSONARUM

Il soggetto di diritto è colui che può compiere atti giuridici e che, allo stesso tempo, è titolare di obblighi.

Esempio: Chi compra un bene diventa proprietario (diritto), ma deve pagare il prezzo e rispettare le condizioni dell’acquisto.

I soggetti di diritto sono soggetti legittimati, cioè riconosciuti dall’ordinamento come capaci di agire in giudizio e di compiere atti giuridicamente

rilevanti. Per questo sono titolari di diritti e obblighi.

La personalità giuridica è il riconoscimento, da parte dell’ordinamento, della qualità di soggetto di diritto. È il presupposto per avere effetti giuridici.

Nelle fonti è chiamata caput o persona.

- La capacità giuridica è l’attitudine a essere soggetto di diritti e doveri, cioè a partecipare a rapporti giuridici. Questa coincide con la personalità

giuridica, ma può anche riferirsi a situazioni specifiche.

- La capacità di agire è invece la possibilità di compiere atti giuridici che producono effetti. Questa dipende dalla capacità di intendere e di volere ed

è riconosciuta dall’ordinamento.

Dunque:

 Capacità giuridica: possibilità di avere diritti e doveri, indipendente dalla volontà;

 Capacità di agire: possibilità di esercitare quei diritti, dipendente dalla volontà.

→ La capacità giuridica è l’aspetto statico della soggettività, la capacità di agire è quello dinamico.

21. PERSONE FISICHE E PERSONE GIURIDICHE

La dottrina distingue i soggetti di diritto in due categorie:

 Persone fisiche, cioè gli individui umani;

 Persone giuridiche, cioè gli enti riconosciuti dall’ordinamento come soggetti di diritto.

Questi ultimi si distinguono poi in:

 Corporazioni o associazioni, cioè collettività di persone che perseguono un fine comune;

 Fondazioni, cioè organizzazioni di beni destinati in modo stabile al raggiungimento di uno scopo. In questo caso la personalità giuridica è

attribuita allo scopo e non alle persone.

22. ESISTENZA DELL’INDIVIDUO UMANO

La persona fisica è riconosciuta all’individuo umano solo nel momento in cui egli nasca e nasca vivo.

Dunque, il concepito non ancora nato non ha personalità giuridica, tuttavia il diritto ne tutela la posizione: i diritti e i rapporti giuridici che gli

saranno attribuiti alla nascita vengono già presi in considerazione e “riservati”, in attesa dell’evento della nascita.

Questa situazione è una condizione sospesa di tutela, garantita anche attraverso l’istituto del curator ventris. 6

Inoltre, alcune fonti si afferma il principio: conceptus pro iam nato habetur, cioè il concepito è considerato come già nato.

Anche i postumi, cioè i nati dopo la morte del testatore ma concepiti prima, sono rilevanti per il diritto: il testatore deve tenerne conto nel

testamento, potendo istituirli eredi oppure diseredarli espressamente.

23. GLI STATUS

Nel diritto romano, l’esistenza dell’essere umano è una condizione necessaria ma non sufficiente per essere soggetto di diritto. Infatti, è anche

necessario che concorrano alcune situazioni rispetto a determinate collettività organizzate, dette status.

Secondo la dottrina si distinguono tre status:

 Status libertatis, che indica la condizione di uomo libero. La libertà è intesa come assenza della condizione di schiavo.

 Status civitatis, che indica la condizione di cittadino romano.

 Status familiae, che indica la posizione dell’individuo all’interno del gruppo familiare.

Lo status libertatis è sempre necessario per la personalità giuridica.

Per la capacità di diritto privato, invece, devono concorrere lo status civitatis e lo status familiae.

24. ESTINZIONE DELLA PERSONA

La personalità giuridica viene meno quando si perde uno degli status, cioè per:

 Morte;

 Capitis deminutio, cioè la perdita della capacità giuridica dovuta alla perdita di uno status (lett. “diminuzione di persona”).

→ I diritti soggettivi e i rapporti giuridici già costituiti in capo al soggetto che la subisce si estinguono.

Di quest’ultima le fonti distinguono tre tipi:

 Capitis deminutio maxima: Perdita dello status libertatis

 Capitis deminutio media: Perdita dello status civitatis

 Capitis deminutio minima: Perdita dello status familiae

La perdita di uno status poteva avere conseguenze anche sugli altri:

 La capitis deminutio maxima comporta anche la perdita dello status civitatis e dello status familiae;

 La capitis deminutio media comporta la perdita dello status familiae.

25. I SERVI E LA LORO CONDIZIONE GIURIDICA

Lo schiavo non ha personalità giuridica ed è quindi oggetto di diritti, considerato come una cosa in senso tecnico. È però inserito nel gruppo

familiare.

In origine il vincolo era riferito alla gens, all’interno della quale lo schiavo era suddito e le fonti indicano come possibile origine della schiavitù la

prigionia di guerra.

Poi, con l’evoluzione della civitas, venne meno il legame con la gens e la schiavitù divenne semplicemente la condizione di chi è privo di personalità

giuridica.

Lo schiavo:

 Non può contrarre matrimonio (né tra schiavi né tra schiavi e liberi);

 Non può essere parte in giudizio (né come attore né come convenuto); 7

 Non può essere titolare dei rapporti giuridici che compie, per cui gli effetti ricadono sul paterfamilias.

Tuttavia, egli:

 Può avere capacità di intendere e di volere;

 Può compiere atti gi

Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 106
Riassunto esame Istituzioni di Diritto Romano, Prof. Donadio Nunzia, libro consigliato Institutiones iuris romani, Gnoli, Farnogli  Pag. 1 Riassunto esame Istituzioni di Diritto Romano, Prof. Donadio Nunzia, libro consigliato Institutiones iuris romani, Gnoli, Farnogli  Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 106.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di Diritto Romano, Prof. Donadio Nunzia, libro consigliato Institutiones iuris romani, Gnoli, Farnogli  Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 106.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di Diritto Romano, Prof. Donadio Nunzia, libro consigliato Institutiones iuris romani, Gnoli, Farnogli  Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 106.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di Diritto Romano, Prof. Donadio Nunzia, libro consigliato Institutiones iuris romani, Gnoli, Farnogli  Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 106.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di Diritto Romano, Prof. Donadio Nunzia, libro consigliato Institutiones iuris romani, Gnoli, Farnogli  Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 106.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di Diritto Romano, Prof. Donadio Nunzia, libro consigliato Institutiones iuris romani, Gnoli, Farnogli  Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 106.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di Diritto Romano, Prof. Donadio Nunzia, libro consigliato Institutiones iuris romani, Gnoli, Farnogli  Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 106.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di Diritto Romano, Prof. Donadio Nunzia, libro consigliato Institutiones iuris romani, Gnoli, Farnogli  Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 106.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di Diritto Romano, Prof. Donadio Nunzia, libro consigliato Institutiones iuris romani, Gnoli, Farnogli  Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 106.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di Diritto Romano, Prof. Donadio Nunzia, libro consigliato Institutiones iuris romani, Gnoli, Farnogli  Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 106.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di Diritto Romano, Prof. Donadio Nunzia, libro consigliato Institutiones iuris romani, Gnoli, Farnogli  Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 106.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di Diritto Romano, Prof. Donadio Nunzia, libro consigliato Institutiones iuris romani, Gnoli, Farnogli  Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 106.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di Diritto Romano, Prof. Donadio Nunzia, libro consigliato Institutiones iuris romani, Gnoli, Farnogli  Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 106.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di Diritto Romano, Prof. Donadio Nunzia, libro consigliato Institutiones iuris romani, Gnoli, Farnogli  Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 106.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di Diritto Romano, Prof. Donadio Nunzia, libro consigliato Institutiones iuris romani, Gnoli, Farnogli  Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 106.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di Diritto Romano, Prof. Donadio Nunzia, libro consigliato Institutiones iuris romani, Gnoli, Farnogli  Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 106.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di Diritto Romano, Prof. Donadio Nunzia, libro consigliato Institutiones iuris romani, Gnoli, Farnogli  Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 106.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di Diritto Romano, Prof. Donadio Nunzia, libro consigliato Institutiones iuris romani, Gnoli, Farnogli  Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 106.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di Diritto Romano, Prof. Donadio Nunzia, libro consigliato Institutiones iuris romani, Gnoli, Farnogli  Pag. 91
1 su 106
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martina.reginelli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Donadio Nunzia.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community