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1.​ Stato e diritto

1.1 Premessa

Dissoluzione dello Stato= quadro negativo avvertito e descritto dagli studiosi del

diritto pubblico.

Obiettivo: dare un quadro completo delle strutture portanti della nostra società.

Conoscenza della Costituzione= esistenza dello Stato (aggregazione sociale e

fissazione di regole stabili).

1.2 Organizzazione ed ordinamento

Ordinamento= insieme di regole o norme di una società, rispettate e seguite dai

consociati.

! Nello Stato convivono ordinamenti diversi tra di loro (pluralismo giuridico). Sono

ordinamenti derivativi (riconosciuti dallo Stato, ente originario, che si legittima da sé).

! Lo Stato ha finalità generali pubbliche.

1.3 Elementi dello Stato

Stato= ordinamento più sviluppato e complesso.

Sono elementi dello Stato:

-​ il popolo (= collettività umana; esseri umani e persone giuridiche sottoposti al

potere di imperio statuale);

-​ il territorio;

-​ il potere sovrano esercitato sul popolo e sul territorio (lo Stato non riconosce

nessun ente o soggetto superiore a lui; es.: potere di costringere fisicamente i

consociati a conformarsi alle leggi).

Nazione= complesso di soggetti legati da lingua, cultura, storia e aspirazioni.

art. 1 c. 2 Cost.: “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei

limiti della Costituzione” (il popolo lascia allo Stato una libertà decisionale assoluta; è

un’invocazione significativa e una testimonianza del nuovo clima politico

democratico).

1.4 Potere sovrano e supremazia

= subordinazione dei soggetti appartenenti ad un territorio.

Lo Stato regola le materie rilevanti, togliendoli dalla libera volontà dei singoli

(conflitto tra pubblico e privato).

Diritto europeo= limitazione della sovranità degli Stati.

art. 11 Cost.: “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri

popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in

condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un

ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le

organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

Diritti di libertà= riduzione del potere dello Stato (principi costituzionali e pubblica

opinione politica interna ed internazionale).

Essere sovrani= avere titolo legittimo e trovare obbedienza media (monopolio della

forza dello Stato).

! Numerose leggi possono portare a contraddizioni tra cittadino e Stato.

1.5 Conoscenza e certezza del diritto

Coerenza= evitare contraddizioni.

Completezza= tutto ciò che è oggetto di regolamentazione.

Certezza= coerenza, completezza e chiarezza (attività interpretativa).

! Il diritto scritto e pubblicato è essenziale per una società civile.

1.6 Diritto dello Stato ed attività politica

Funzione diritto: regolare e disciplinare l’attività politica.

1.7 Stato come soggetto di diritto

Personalità giuridica= essere soggetto di diritti e di doveri. Lo Stato può riconoscere

anche agli enti la personalità giuridica.

! In Italia lo Stato ha personalità unica (sovranità).

1.8 Personalità unica e nomi diversi

Stato-ordinamento= legislatore.

Stato-agente= Repubblica, Stato, Patria, Italia.

Teoria organica: lo Stato è il soggetto e gli organi sono i suoi strumenti per operare ed

esprimersi.

1.9 Stato di diritto

= anche gli organi dello Stato devono rispettare la legge.

1.10 Diritto pubblico e privato

Diritto pubblico= funzioni degli organi dello Stato (interessi generali).

Diritto privato= interessi privati.

! Lo Stato può agire come soggetto del diritto privato.

1.11 Stato nella sfera del privato

Lo Stato è intervenuto in settori che prima riguardavano soltanto gli interessi dei

privati.

Qualità fondamentale della democrazia: autonomie dei privati.

1.12 Stato e autonomia dei privati

= unione della prima e della seconda parte della Costituzione.

2.​ Costituzione

2.1 Costituzione

= insieme di norme che costituiscono il fondamento di un ordinamento statale, con

contenuto e forma determinati.

Elementi principali:

-​ norme stabili nel tempo (non è espressione delle scelte politiche di un

Governo);

-​ norme superiori rispetto alle altre;

-​ principi e valori generalmente riconosciuti (diritti fondamentali e valori);

-​ modello organizzativo nella divisione dei poteri (limitazione del potere).

art. 16 DDHC: “Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la

separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione”.

! Le norme costituzionali sono generali e flessibili.

! Non c’è Costituzione se c’è dualismo costituzionale (conflitto per la sovranità).

2.2 Potere costituente e poteri costituiti

Potere costituente= potere di darsi una nuova Costituzione; è dato ad organismi

rappresentativi (le Assemblee Costituenti).

Il potere costituente si estingue con l’approvazione della Costituzione.

Poteri costituiti= poteri che derivano dalla Costituzione (limitazione dei poteri).

Principi:

-​ la Costituzione non è modificabile con mezzi ordinari;

-​ una legge in contrasto con la Costituzione è invalida e non può essere applicata.

2.3 Costituzione nelle monarchie dualiste e nel primo dopoguerra

Monarchia dualista= i Sovrani concedono la Costituzione alla borghesia (alcuni diritti

di libertà).

! La Costituzione deriva dal sovrano (il potere del re è superiore, anche se limitato,

perché la potrebbe revocare).

Le Costituzioni del IXX secolo sono facilmente modificabili (dalla monarchia dualista

al sistema monostico, cioè la borghesia supera il sovrano).

Le Costituzioni del primo dopoguerra erano a sovranità indecisa, in quanto cercavano

un compresso tra le forze conservatrici e le forze sociali (i sindacati).

1919: Costituzione della Repubblica di Weimar (riconoscimento di diritti sociali e

riforme economiche, ma rinvio della loro applicazione).

2.4 Costituzioni contemporanee e rigidità

Prima era la Costituzione che doveva adattarsi al fenomeno sociale (equilibrio tra due

forze contrapposte); nel secondo dopoguerra, la Costituzione doveva rifondare

l’ordinamento giuridico e ricostruire la società (valori e principi comuni tra le forze

politiche).

Stato pluralista= pluralità di valori e interessi delle forze politiche nella Costituzione.

Costituzioni contemporanee= accordi tra componenti politiche e sociali.

Costituzione= luogo dove risiede il compromesso del nuovo sistema sociale e del

nuovo ordinamento giuridico; deve essere superiore rispetto ai poteri che disciplina

(poteri costituiti).

Costituzione rigida= possibilità di modificarla solo tramite un procedimento speciale

aggravato (garanzia del patto sociale).

! Una legge ordinaria non può modificare la Costituzione.

2.5 Tipi di Costituzioni

Possono essere:

-​ flessibili (modificabili tramite legge ordinaria) o rigide (modificabili tramite

procedimento aggravato);

-​ brevi (numero limitato di articoli) o lunghe (numero elevato di articoli);

-​ formale (intero sistema di norme costituzionali) o materiale (parte di

Costituzione attuata ed applicata in un determinato periodo storico dalle forze

politiche).

Le norme della Costituzione possono essere:

-​ verticali (rapporto Stato-cittadino);

-​ orizzontali (rapporto tra cittadini).

2.6 Evoluzione dello Statuto albertino

1848: prima Costituzione italiana, lo Statuto albertino.

Fu concessa dal sovrano ed era flessibile e breve.

Il sovrano poteva intervenire su tutti gli organi dello Stato (i ministri erano

responsabili verso il re e non verso il Parlamento). Inoltre, nominava a vita i membri

del Senato del Regno, una delle due Camere del Parlamento. In più, poteva bloccare le

leggi, che senza la sua firma non entravano in vigore.

Il Governo capì, col tempo, che per operare nella prassi aveva bisogno anche della

fiducia del Parlamento (affievolimento dei poteri del sovrano).

Governo= interlocutore politico del Parlamento (gli venne affidato il potere di

sciogliere le Camere).

! Si passò da una monarchia costituzionale ad una monarchia parlamentare.

2.7 Periodo fascista

L’instabilità della carta favorì l'instaurazione del regime fascista.

1922: marcia su Roma (colpo di Stato). Il re nomina Mussolini primo ministro.

1924: votazioni sulla base della legge Acerbo (premio al partito con 25% dei voti; non

servì in quanto il partito fascista prese il 65% dei voti).

1925-1926: distruzione delle istituzioni parlamentari (il capo di Governo era superiore

ai ministri; la funzione legislativa fu affidata al Governo; fu istituito il Tribunale per la

difesa dello Stato contro i delitti politici).

1928: Gran Consiglio del Fascismo (organo del partito che diventava di Stato e

dipendeva dal Capo del Governo).

1929: statuto proposto dal Capo di Governo per controllare il partito.

1939: la Camera dei Deputati fu sostituita dalla Camera dei fasci e delle corporazioni.

1943: il Gran Consiglio del Fascismo richiamò il re ad assumere i poteri che gli

spettavano dallo statuto (inizio caduta del Fascismo). Venne nominato primo ministro

il maresciallo Badoglio.

2.8 Periodo transitorio

1943-1948: periodo transitorio.

I partiti antifascisti avevano ideologie repubblicane (non si poteva tornare alla

monarchia dello Statuto).

Comitato di Liberazione Nazionale= 6 partiti (liberale, democratico del lavoro, della

democrazia cristiana, di azione, socialista e comunista).

1944: patto di Salerno (il re si ritirava nominando il figlio luogotenente; finita la

guerra, l’assemblea costituente avrebbe deciso la forma di Stato ed il nuovo assetto

costituzionale).

1946: la scelta della forma di Stato viene affidata al popolo tramite referendum

(2/06/1946).

maggio 1946: il re abdica in favore del figlio, violando il patto di Salerno, ma vinse

comunque la Repubblica.

2.9 Assemblea costituente

= 556 deputati dei partiti.

Si dovevano evitare conflitti sociali e derive autoritarie dovuti dalle numerose

ideologie presenti al tempo.

Il progetto iniziale fu redatto da un commissione composta da 75 deputati. Questa

commissione fu divisa in tre sottocommissioni:

-​ diritti e doveri dei cittadini;

-​ organizzazione dello Stato;

-​ lineamenti socio-economici.

Il progetto finale fu redatto da un comitato di coordinamento composto da 18 membri.

Punto di partenza: carattere democratico repubblicano (sovranità del popolo).

art. 1 c. 2 Cost.: “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei

limiti della Costituzione”.

Forma di Governo: parlamentare (causa: eterogeneità sociale) con strumenti di

stabilizzazione.

Autonomie locali= strumento di avvicinamento tra politica e cittadini.

Comuni e Province= enti di decentramento amministrativo.

Regioni (Titolo V Cost.)= decentramento amministrativo e politico.

La giustizia doveva essere controllata dalla rigidità costituzionale.

Corte costituzionale= organo non rappresentativo della volontà popolare.

2.10 Congelamento e disgelo della Costituzione

1/01/1948: entrata in vigore della Costituzione.

1947: uscita dal Governo dei partiti di sinistra che simpatizzavano per l’URSS.

Nel 1956 fu istituita la Corte costituzionale; nel 1958 il Consiglio superiore della

magistratura; nel 1970 le Regioni e il referendum popolare.

Le norme vennero divise in:

-​ precettive (immediatamente applicabili);

-​ programmatiche (previste per il futuro).

1955: fu eletto Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi; inizio del disgelo

costituzionale (progressiva attuazione della Costituzione).

1956: la Corte costituzionale sancisce l’illegittimità della legislazione fascista.

2.11 Caratteri essenziali della Costituzione

Costituzione italiana= costituzione contemporanea.

I caratteri sono:

-​ superiore (espressione del potere costituente; fu approvata da un’Assemblea

Costituente eletta dal popolo);

-​ rigida (per modificarla c’è bisogno di un procedimento aggravato; art. 138);

-​ lunga (norme verticali ed orizzontali);

-​ sociale (norme sul mutamento della società).

2.12 Caratteri essenziali delle norme costituzionali

Le norme costituzionali possono essere ad efficacia:

-​ diretta (struttura completa, applicabili senza l’intervento del legislatore; le leggi

in contrasto con queste norme sono illegittime);

-​ indiretta (per essere attuate hanno bisogno di un’ulteriore attività normativa).

Le norme ad efficacia indiretta si distinguono in:

-​ norme ad efficacia differita (disposizioni costituzionali che rinviano ad altra

fonte);

-​ norme di principio (regole generali per un numero indefinito di casi; sono

essenziali nel giudizio di legittimità esercitato dalla Corte costituzionale);

-​ norme programmatiche (prevedono un fine generale da raggiungere; una

previsione opposta è illegittima).

2.13 Procedimento di revisione costituzionale

art. 138 Cost.: “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali

sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non

minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di

ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla

loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o

cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum

non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da

ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”.

Scopo: evitare che la riforma costituzionale avvenga solo per mano del Governo

(tutela delle minoranze).

Presupposti approvazione delle leggi di revisione:

-​ due deliberazioni in massimo 3 mesi (periodo di riflessione) da parte di

ciascuna Camera (nella seconda deliberazione si deve raggiungere la

maggioranza assoluta, 50%+1, altrimenti il procedimento decade);

-​ il procedimento si conclude se nella seconda votazione si raggiungono i due

terzi (consenso popolare implicito);

-​ se nella seconda votazione si raggiunge solo la maggioranza assoluta, può

essere richiesto un referendum approvativo, previa pubblicazione.

2.14 Limiti logici alla revisione

Revisione= procedimento costituito, è un potere costituito (presuppone l'esistenza

della Costituzione; la modifica ma non la sostituisce).

! Per una nuova Costituzione c'è bisogno di un potere costituente (modifica degli

elementi essenziali).

2.15 Contenuto essenziale della Costituzione

Il contenuto essenziale della Costituzione sono i principi fondamentali.

Principio supremo: laicità dello Stato.

2.16 Articolo 139

art. 139 Cost.: "La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione

costituzionale".

Principio della Repubblica: democrazia rappresentativa.

2.17 Altre leggi costituzionali

art. 138 c. 1 Cost.: "Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi

costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad

intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei

componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione" (procedimento aggravato

per l'approvazione delle leggi costituzionali).

Leggi di revisione= leggi che modificano la Costituzione (si differienzano dalle altre

leggi costituzionali).

2.18 Adattabilità delle Costituzioni rigide

Fonti fatto= comportamenti ripetuti nel tempo.

Le fonti fatto possono essere:

-​ consuetudini (comportamento vincolante ripetuto nel tempo; comportamento di

un organo costituzionale);

-​ convenzioni (comportamento ripetuto nel tempo che rimane vincolante finché

permangono i presupposti; accordo tra più organi costituzionali).

Prassi= applicazione concreta e ripetuta nel tempo di una norma costituzionale.

3.​ Fonti del diritto

3.1 Ordinamento ed ordinamenti giuridici

Basi dell’ordinamento giuridico= norme sui poteri dello Stato e sui diritti

fondamentali dei cittadini.

Ordinamento giuridico= gruppo sociale organizzato con regole.

Requisiti necessari di un ordinamento:

-​ stabilità del gruppo sociale (interessi sociali durevoli nel tempo);

-​ organizzazione (esistenza di regole vincolanti che disciplinano la vita del

gruppo).

! Lo Stato produce regole in qualità di ordinamento giuridico.

Teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici= principio della socialità del diritto.

3.2 Norme giuridiche

= tipizzazione astratta di un comportamento concreto.

Caratteri della norma giuridica:

-​ esteriorità (prodotta da un soggetto diverso da quello che la deve rispettare,

mentre le regole morali provengono dalla volontà interiore di chi le rispetta; ha

per oggetto l’azione);

-​ generalità (non si riferisce a soggetti o situazioni specifiche);

-​ astrattezza (viene ripetuta per un tempo indeterminato);

! Generalità e astrattezza sono elemento di garanzia per il cittadino (trattamento eguale

e prevedibile).

-​ coercibilità (norme coattive, suscettibili di attuazione forzata);

-​ previsione di una sanzione (viene garantito il rispetto della norma dalla

sanzione).

! Il giudice applica la norma al singolo caso.

3.3 Attività di interpretazione

Disposizione= enunciato astratto.

Norma giuridica= attribuire la disposizione ad una fattispecie concreta, attraverso

l’interpretazione.

Interpretazione= attività intellettiva tramite la quale si passa da una disposizione ad

una norma.

L’interprete deve rendere la norma coerente con le altre ed adeguarla alla fattispecie

concreta.

L’interpretazione può essere:

-​ giud

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher desy240306 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Spagnoli Federica.
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