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Disciplina del contratto nel codice civile

La disciplina del contratto si trova nel libro quarto delle obbligazioni del codice civile. Essa copre gli articoli dall'ART 1321 all'ART 1469. Dal ART 1470 sino all'ART 1986 si tratta dei singoli contratti, ossia dei tipi contrattuali stabiliti dal legislatore. Le norme dedicate ai contratti sono la parte maggiore delle norme del codice civile, a dimostrazione dell'importanza giuridica, economica e sociale dell'istituto che, dal punto di vista economico, è lo strumento attraverso il quale gli operatori economici offrono e domandano beni o servizi in un'economia di libero mercato. Infatti, grazie al contratto, si realizza l'incontro tra offerta e domanda di beni o servizi.

Gli operatori economici possono liberamente acquisire le utilità patrimoniali e i beni necessari o utili per le loro attività. Ad esempio, possono farsi prestare denaro per svolgere attività tramite il mutuo, acquisire beni materiali per soddisfare bisogni di consumo o abitativo come nella compravendita, o farsi concedere il godimento di beni a titolo gratuito o oneroso come nel comodato o locazione. Inoltre, possono scaricare su altri il rischio di un danno derivante da un sinistro tramite il contratto di assicurazione.

Il contratto come fonte di obbligazioni

Dal punto di vista tecnico-giuridico, il contratto è anzitutto una delle fonti di obbligazioni, se non la principale, sulla base dell'ART 1173. Ecco perché è disciplinato nel libro delle obbligazioni. In secondo luogo, può essere anche uno degli strumenti attraverso i quali si acquista a titolo derivativo traslativo o derivativo costitutivo un diritto reale. L'ART 922 nomina anche il contratto a titolo derivativo tra i modi di acquisto della proprietà.

Il contratto è una specie del genus negozio giuridico, intendendo una manifestazione di volontà di una o più parti diretta a regolare un determinato rapporto. All'interno del genus negozio giuridico le tre principali specie di negozio sono: contratto, matrimonio e testamento. Il matrimonio è disciplinato nel libro primo ed è un negozio bilaterale a contenuto prevalentemente non patrimoniale, costitutivo di una stabile comunione materiale e spirituale di vita tra i coniugi. Il testamento è definito dall'ART 587 come l'atto revocabile con cui il testatore dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere di tutte o di parte delle proprie sostanze, differendo dal matrimonio sia per essere unipersonale sia per essere a contenuto patrimoniale.

Definizione e caratteristiche del contratto

Il contratto viene definito all'ART 1321 come l'accordo di due o più parti per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale tra loro. Differisce dagli altri due negozi perché è bilaterale o plurilaterale, con esso si crea oppure si modifica oppure si estingue un rapporto necessariamente patrimoniale tra le parti del contratto. Infatti, il contratto non ha effetto nei confronti di terzi.

La disciplina del contratto non si applica al matrimonio e neanche al testamento. Il contratto è destinato a produrre effetti tra vivi, mentre il testamento è mortis causa. Ciascuno di questi negozi ha la propria disciplina che non si estende agli altri. Tuttavia, l'ART 1324 stabilisce che la disciplina generale del contratto si applica, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge e nei limiti di compatibilità, agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale.

Atti unilaterali e limiti di compatibilità

Questi atti unilaterali tra vivi sono negozi giuridici unilaterali a contenuto patrimoniale, ad esempio la procura è un negozio unilaterale con il quale un soggetto designa un altro come proprio rappresentante volontario, legittimandolo a compiere uno o più atti giuridici in nome e per conto proprio. La convalida (ART 1444) è il negozio unilaterale con il quale una parte contrattuale dichiara di voler convalidare gli effetti di un contratto annullabile precedentemente concluso. Tutti questi negozi, a condizione che siano unilaterali, tra vivi e a contenuto patrimoniale, soggiacciono oltre che alla loro propria disciplina anche a quella del contratto nei limiti di compatibilità. Questi limiti derivano dal fatto che si tratta di negozi unilaterali e quindi a questi non potranno applicarsi le norme sul contratto che presuppongono la bilateralità.

Interpretazione del contratto

Uno dei criteri di interpretazione del contratto è la comune volontà delle parti, criterio che non può applicarsi ai negozi unilaterali perché c'è una parte sola. Le norme sul dolo, violenza ed errore che rendono annullabile il contratto si possono applicare a questi negozi unilaterali. Il termine contratto, a seconda del contesto in cui è adoperato, può designare l'atto negoziale oppure il rapporto costituito da un atto negoziale, e il contesto del discorso chiarisce il suo significato.

Contratto e patto

Il termine patto è talvolta usato dal legislatore come sinonimo di contratto. Ad esempio, il patto commissorio (ART 2744) è un contratto con il quale si prevede che il creditore diventerà proprietario delle cose oggetto di pegno o ipoteca al verificarsi dell'inadempimento del debitore, vietato e quindi nullo. L'ART 458 vieta il patto successorio che è un contratto con il quale le parti regolano la successione a causa di morte di una di esse ed è vietato poiché la successione a causa di morte può trovare la sua disciplina solo nel testamento.

Ci sono volte in cui il patto è sinonimo di clausola contrattuale con la quale si disciplinano particolari aspetti di un rapporto costituito dal contratto di cui quella pattuizione è una, tra le varie clausole. Ad esempio, all'interno del contratto di compravendita, le parti possono stabilire un patto di riscatto (ART 1500) con cui si stabilisce che il venditore potrà riacquistare la proprietà della cosa venduta manifestando la volontà di riscattarla entro un certo tempo e con obbligo di restituire il prezzo al compratore. Non è un contratto ma una clausola del contratto di vendita che disciplina un aspetto della vendita.

Allo stesso modo, sempre nella vendita, le parti possono stabilire il patto di riservato dominio (ART 1523) con cui si prevede che il venditore si riservi la proprietà della cosa venduta che passerà al compratore soltanto al pagamento dell'ultima rata di prezzo; è quindi una vendita a rate con riserva della proprietà.

Clausola contrattuale

La clausola è una sorta di unità elementare del contratto, componente minima essenziale che disciplina un singolo aspetto del rapporto costituito, modificato o estinto del contratto. Il contratto consta di una pluralità di clausole e talvolta sono indicate da un numero progressivo. Non esiste un contratto con un'unica clausola, ma ve ne sono diverse. La regola è quella per la quale il contratto si interpreta sulla base del significato complessivo dello stesso e quindi attraverso una lettura integrata delle singole clausole, criterio dell'interpretazione sistematica del contratto che rispecchia il criterio di interpretazione della legge.

Per converso, possono esserci vicende che interessano la singola clausola contrattuale e che bastano a incidere sull'intero contratto. Ad esempio, l'ART 1419 stabilisce che la nullità di una singola clausola determina la nullità dell'intero contratto quando risulti che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella clausola. Una determinata clausola può essere essenziale nell'intento delle parti a tal punto che se essa è nulla, la sua nullità si riverbera sull'intero contratto. Si desume a contrario che la nullità della singola clausola non determina la nullità dell'intero contratto qualora le parti avrebbero concluso il contratto anche senza quella clausola.

Tipi contrattuali

Nella realtà vi sono singoli tipi contrattuali; la realtà conosce contratti al plurale. I tipi contrattuali sono il modello giuridico di una determinata operazione economica. Il tipo vendita è il modello giuridico dell'operazione economica scambio della proprietà di un bene con un prezzo, il tipo locazione è il modello giuridico dell'operazione economica concessione in godimento di un bene versus canone, il tipo mutuo è il modello giuridico dell'operazione economica prestito di denaro con obbligo di restituzione dello stesso eventualmente remunerato da un interesse, il tipo assicurazione è il modello giuridico dell'operazione economica copertura di un rischio di danno derivante da un sinistro versus pagamento di un premio assicurativo.

Sul piano economico emergono varie operazioni che il diritto modellista, tipizza attribuendo a ciascuna operazione economica un tipo contrattuale. A ciascun tipo contrattuale corrisponde una sua disciplina, come prevede l'ART 1324, ciascun tipo contrattuale soggiace in pari tempo alla disciplina generale del contratto e alla disciplina del tipo di riferimento. Di solito la disciplina generale identifica gli elementi essenziali e le condizioni di validità del contratto mentre la disciplina del tipo identifica i diritti e gli obblighi che il contratto fa sorgere tra le parti. Se ci fosse un conflitto tra le due, di regola prevarrà quella del tipo sulla base del criterio di specialità.

Autonomia contrattuale

In un'economia di libero mercato vige un principio di autonomia contrattuale, grazie al quale le parti sono libere di concludere o meno un contratto e di scegliere quale tipo concludere in funzione dei loro interessi. Inoltre, l'autonomia contrattuale include il potere delle parti di concludere contratti che non appartengono a tipi legali, ossia di concludere contratti atipici però volti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ART 1322. Solo il contratto è compatibile con più tipi, non così il matrimonio perché non esistono tanti tipi matrimoniali ma esiste il matrimonio al singolare, in coerenza con il fatto che il matrimonio produce effetti tra i coniugi determinati dalla legge e non derogabili dai coniugi stessi.

Contratti onerosi e gratuiti

I contratti possono essere onerosi o gratuiti. Sono onerosi quando ciascuna parte sopporta un sacrificio e contemporaneamente acquisisce un vantaggio, ad esempio nella locazione. Sono gratuiti quelli in cui una parte sopporta un sacrificio al quale corrisponde il vantaggio dell'altra parte, ad esempio nel comodato. La parte che sopporta il sacrificio lo fa sulla base di un suo indiretto interesse patrimoniale che può derivare dalla natura stessa del contratto o dalle circostanze dell'affare o dalle qualità delle parti. Nel comodato, è il comodante che sostiene il sacrificio, ma lo fa perché ha un indiretto interesse patrimoniale derivante dal fatto che il bene dato in comodato sia goduto e mantenuto dal comodatario.

Un sottoinsieme dei contratti gratuiti è costituito dai contratti liberali, come il contratto di donazione definito dall'ART 769 come il contratto con il quale, per spirito di liberalità, il donante arricchisce il donatario disponendo a favore di questo di un suo diritto o assumendo verso l'altro un'obbligazione. Il contratto di donazione differisce da ogni altro atto gratuito per due ragioni: il sacrificio del donante consiste in un impoverimento mentre il vantaggio del donatario in un arricchimento, cioè nell'acquisto di un diritto reale del donante; l'impoverimento consiste nella perdita di un diritto reale a vantaggio del donatario, quindi il donante perde in via definitiva un proprio diritto che dal suo patrimonio transita nel patrimonio del donatario. Questo non accade negli atti gratuiti come il comodato in cui il comodante non può godere del bene, ma non perde la proprietà del bene.

La seconda differenza sta nello spirito di liberalità, che consiste nell'interesse non patrimoniale del donante ad arricchire il donatario. Mentre negli atti gratuiti il sacrificio di una parte si giustifica alla luce di un interesse patrimoniale diritto, nella donazione il sacrificio del donante si giustifica alla luce di un suo interesse non patrimoniale ad arricchire l'altro. I contratti onerosi e gratuiti soggiaciono a regole diverse, i secondi sono trattati quando c'è un conflitto tra l'acquirente e un terzo in modo più favorevole al terzo e viceversa nei contratti a titolo oneroso. Altra differenza si ha sul piano dell'interpretazione del contratto, ART 1371: se si tratta di contratto oneroso deve essere interpretato in modo da realizzare l'equo interesse delle parti, mentre se a titolo gratuito deve essere interpretato nel senso più favorevole alla parte che sostiene il sacrificio.

Contratti a prestazioni corrispettive e contratti con comunione di scopo

I contratti onerosi possono essere suddivisi tra contratti a prestazioni corrispettive e contratti con comunione di scopo: in questi ultimi, le prestazioni o le attribuzioni patrimoniali di ciascuna parte convergono verso uno scopo comune a tutti le parti. Se questo è perseguito attraverso la creazione di un nuovo soggetto giuridico, il contratto è associativo, cioè grazie al quale le parti istituiscono un ente dotato di propria soggettività giuridica incaricato di realizzare lo scopo perseguito dalle parti. Hanno una disciplina propria secondo la quale l'annullamento, la nullità o la risoluzione del vincolo di una sola delle parti non si riverbera sull'intero contratto a meno che la partecipazione di quella parte debba considerarsi essenziale.

Nei contratti di scambio ciascuna parte sostiene un sacrificio in cambio di un vantaggio, si ha un nesso di corrispettività, c'è reciprocità, cioè l'una si giustifica in quanto ci sia l'altra. Nella locazione, ad esempio, il locatore si obbliga a concedere in godimento il bene e il conduttore a pagare il canone. Ci potrebbe essere però un'attribuzione patrimoniale che significa trasferimento di un diritto e un'obbligazione, ad esempio, vendita in cui il venditore non si obbliga ma trasferisce il diritto e in cambio il compratore deve pagare il prezzo. Ci possono essere anche due attribuzioni patrimoniali, ad esempio, permuta in cui c'è un reciproco trasferimento di proprietà da una parte all'altra. Soggiacciono a una disciplina specifica, sono sottoposti a risoluzione per inadempimento (ART 1453), risoluzione per impossibilità sopravvenuta (ART 1463), risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (ART 1467), sottoposti alle eccezioni dilatorie cioè eccezione di inadempimento (ART 1460), sottoposti alla disciplina della cessione del contratto (ART 1406 e seguenti) cioè un contratto non ancora adempiuto può essere ceduto a terzi.

Elementi essenziali del contratto

Gli elementi essenziali del contratto, secondo ART 1325, la cui mancanza rende il contratto nullo per combinato disposto tra 1325 e 1418 secondo comma, sono quattro: accordo, oggetto, causa, forma (scritta solo se la legge la richiede). L'accordo tra le parti è sempre essenziale e segna il momento in cui il contratto si conclude, cioè si perfeziona e quindi inizia a produrre i suoi effetti.

Contratti consensuali e reali

I contratti consensuali si perfezionano sulla base del semplice accordo tra le parti, che è necessario. Tra questi vi sono il contratto di vendita, locazione, appalto. Quelli reali sono quelli che ai fini del perfezionamento richiedono, oltre all'accordo, anche la consegna della cosa dedotta nel contratto, ad esempio, comodato, mutuo, pegno. Senza la consegna il contratto non si conclude. Le due distinzioni potrebbero incrociarsi, penso a contratti consensuali ad effetti obbligatori e ad effetti reali, penso a contratti reali ad effetti obbligatori e ad effetti reali.

Proposta e accettazione

L'accordo deriva dalla fusione di due atti distinti, la proposta e l'accettazione. Si tratta di atti unilaterali provenienti dal proponente e dal destinatario della proposta. La proposta è la dichiarazione che il proponente fa, con cui offre alla controparte di concludere un determinato contratto. L'accettazione è la dichiarazione che fa la controparte con la quale accetta la proposta e quindi di concludere il contratto. L'ART 1334 stabilisce che si tratta di atti recettizi perché rivolti ad un destinatario determinato, producono effetto solo dal momento in cui arrivano a conoscenza del destinatario. L'ART 1335 enuncia una presunzione di conoscenza, cioè stabilisce che questi atti si presumono conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, a meno che questi provi di essere stato nell'impossibilità di averne notizia.

Schema generale di conclusione del contratto

ART 1326 chiarisce che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha coscienza dell'accettazione della controparte, quindi occorre che il proponente abbia notizia dell'accettazione del contratto. Quindi lo schema è: proposta e poi accettazione conosciuta dal proponente. La proposta, per essere tale, deve avere delle caratteristiche soggettive e oggettive. Da un punto di vista soggettivo, deve essere espressiva della volontà di concludere il contratto; se ci fossero delle riserve, cioè se il proponente si riservasse di concludere o meno il contratto, non sarebbe una proposta ma un invito a proporre, con funzione di stimolare l'altrui proposta. L'elemento oggettivo è che la proposta deve essere completa, cioè deve determinare in modo dettagliato tutti gli elementi essenziali del contratto, quindi deve identificare il tipo contrattuale, quale oggetto nell'ambito del tipo ed eventualmente avere una forma (detta dopo).

Il proponente può fissare un termine entro il quale la controparte ha l'onere di accettare; un'accettazione tardiva è inefficace a meno che il proponente la ritenga comunque efficace, ART 1326 terzo comma. Se la proposta non fa riferimento a un termine, questi possono comunque desumersi dalla natura dell'affare o dalle circostanze.

Se il contratto è a forma scritta, la proposta deve essere scritta. L'accettazione deve anche lei essere priva di riserve, deve essere inoltre conforme alla proposta perché una accettazione difforme vale come una nulla.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuli21_01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Renda Andrea.
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