Diritto privato
Informazioni del corso
Prof. Marcello Farneti
Lezioni: lunedì, martedì e mercoledì 14:15-15:45
Materiali didattici di supporto aggiuntivi
Manuale:
- “Diritto privato” di Vincenzo Roppo - Giappichelli editore
Studiare nelle parti dei contenuti del corso (vedi sito voce “contenuti del corso”)
NO sez. IX (cap. 47-48); X; XI (cap. 55-59 e 61); XII; XIII (cap. 66-69): SALTARE da pag. 511 a 571, da pag. 637 a 825, da pag. 840 a 981 —> NON faremo impresa e società, titoli di credito, cambiale e assegno, famiglia e successioni
Codice civile aggiornato
Programma
- Promesse unilaterali
- Consumatori
- Donazione
- Proprietà e diritti reali
Preappello del 23/05
Con possibilità di suddividere in due prove parziali:
- Primo parziale nel preappello su PARTE GENERALE, BENI e PROPRIETÀ (libri I e III del codice civile + rappresentanza e prescrizione / no trascrizione)
- Secondo parziale, sostenibile in un appello successivo a scelta da giugno a novembre, su OBBLIGAZIONI, CONTRATTO e RESPONSABILITÀ (libri IV e VI del codice civile)
I. Il diritto
I fratelli Tizio e Caio sottoscrivono con Sempronio, presso lo studio del notaio Mevio, un contratto preliminare in forma di atto pubblico per l’acquisto di una casa, il notaio trascrive il preliminare. Dopo 3 mesi gli stessi contraenti prendono parte al rogito sempre di fronte al notaio, stipulando il contratto di vendita definitivo. Tizio paga un acconto sul prezzo, il resto lo verserà in due rate. Chi e quando è diventato proprietario? Prima che le chiavi siano consegnate a Tizio, che deve ancora ultimare il pagamento con un’ultima rata a saldo, la casa crolla per un terremoto… quindi iuris?
Nel linguaggio comune, “effetto reale” sta a significare che si ha un'efficacia, effetti positivi e buoni risultati; questa espressione, per il diritto privato, ha un significato completamente diverso: è una nozione tecnica che ha SOLO e SOLTANTO quel significato.
Il diritto privato nel sistema giuridico cap.1
Di cosa si occupa il diritto privato
Il diritto privato si occupa di aspetti e fenomeni importanti della vita economico-sociale:
- Le organizzazioni create per obiettivi comuni a più persone, che il singolo individuo non sarebbe in grado di realizzare; considera sia i rapporti interni che i rapporti con il mondo esterno
- I beni, più precisamente dell’uso dei beni, quelle entità capaci di soddisfare interessi e bisogni umani, stabilendo chi può usarli, in che modi e con quali limiti
- I debiti e crediti, cioè dei rapporti tra debitore e creditore
- I contratti, principale strumento legale per movimentare risorse e realizzare operazioni economiche; incidono sulla proprietà e sull’uso dei beni e creano debiti e crediti
- I danni, stabilendo se la perdita dovuta all’aggressione di un proprio bene può essere risarcita
- Attività economiche organizzate che producono beni e servizi e li scambiano sul mercato
- La famiglia come relazioni fra marito e moglie e fra genitori e figli, sul piano economico e personale
- Le successioni per causa di morte: chi eredita?
Il diritto privato ha la funzione di regolare questi fenomeni facendo corrispondere i comportamenti umani alle conseguenze socialmente più appropriate.
Diritto oggettivo e diritti soggettivi
Si può impiegare l’espressione diritto con diverse accezioni: “il diritto italiano si applica sul territorio della repubblica italiana” oppure “il diritto penale è quello che si occupa di sanzionare le violazioni più gravi ad interessi”; quando si utilizza la parola “diritto” in queste frasi, ci si riferisce al diritto come un insieme di regole, di norme, di leggi, che valgono in un certo ambito territoriale che si occupano di regolamentare una determinata materia o settore: si tratta del diritto oggettivo, che corrisponde al concetto di ordinamento giuridico o sistema giuridico ed è, appunto, un insieme ordinato complessivo di regole, sistematico, che ha la funzione di disciplinare la vita di un determinato gruppo sociale.
“Ti impedisco di entrare in casa mia perché ne ho il diritto”: in questo caso, la parola “diritto”, intende una posizione di vantaggio, una prerogativa o un potere di agire che compete a qualcuno: si tratta del diritto soggettivo; il diritto di proprietà, ad esempio, è un diritto soggettivo. “Il diritto italiano riconosce il diritto alla privacy”: in questo caso la parola “diritto” condensa entrambe le accezioni.
L’idea di diritto oggettivo ci fa capire quanto ampio sia questo concetto, per cui è necessario fare delle ripartizioni in sottocategorie; ci sono anche ragioni sostanziali perché, all’interno di un ordinamento giuridico, le regole sono tra di loro molto diverse occupandosi di materie differenti tra loro: si spazia dal diritto penale al diritto processuale, al diritto privato, che hanno istituti, linguaggio, materie, tipici di quel settore.
Un interesse, giuridicamente parlando, è la tensione che qualcuno ha verso qualcosa che è in grado di soddisfare i suoi bisogni o le sue esigenze: un interesse può essere di tipo economico-materiale o morale; potrebbero esserci più interessi contrastanti verso qualcosa e potrebbe, quindi, esserci un conflitto (o contrasto) di interessi, che costituisce lo scenario di partenza su cui interviene la regola e trasforma quello che è un contrasto di interessi in un rapporto giuridico. Tale funzione di risoluzione dei conflitti è importante perché evita che i cittadini si facciano giustizia da sé, provocando disordine e violenza: in questo modo viene assicurata la pace sociale; il diritto privato ha anche la funzione di prevenzione dei conflitti.
Le norme giuridiche
L’elemento base che costituisce la struttura del diritto oggettivo è la norma giuridica, di cui il diritto stesso si serve per compiere le sue funzioni.
La norma giuridica funziona attraverso la combinazione di tre elementi:
- Regola - La norma in sé è una regola di condotta indirizzata agli uomini per orientarne il comportamento nel senso desiderato; se la regola viene osservata, il diritto ha raggiunto il suo scopo
- Sanzione - È la conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla violazione della regola, che solitamente avviene tramite risarcimento o prelievo forzato di denaro dal patrimonio del debitore. Naturalmente, la violazione della regola è, al tempo stesso, lesione dell’interesse altrui che, con quella regola, il diritto vuole affermare e proteggere. La sanzione può avere diversi ruoli:
- Ruolo satisfattivo, con cui viene ripristinato l’interesse leso, cancellando l’effetto indesiderato prodotto dalla violazione della regola: la sanzione soddisfa in modo diretto e pieno l’interesse leso (es. il mancato pagamento del debito)
- Ruolo compensativo, con cui NON viene ripristinato l’interesse leso, ma semplicemente lo si sostituisce con un surrogato di valore economico equivalente (es. rottura di un oggetto)
- Ruolo punitivo, con cui si punta a colpire un comportamento riprovevole (es. un marito viola gravemente i uni doveri matrimoniali)
- Ruolo deterrente o preventivo per cui, sapendo di esporsi a conseguenze sgradevoli, si è indotti al rispetto degli interessi e delle regole; in realtà, tutte le sanzioni hanno un ruolo preventivo perché si conoscono le conseguenze a cui si incorrerebbe e si cerca di non commettere violazioni delle regole
- Apparato - Sono i pubblici funzionari che hanno il compito di verificare eventuali violazioni delle regole del diritto, applicando le relative sanzioni secondo le procedure stabilite dal diritto stesso o disponendo determinati effetti legali al verificarsi di determinate situazioni; sono giudici, ufficiali giudiziari, cancellieri. Senza questo complesso di apparati la sanzione non potrebbe operare, ma senza la sanzione la regola rischierebbe di essere vana.
Sinonimi di diritto oggettivo possono essere “sistema giuridico” o “ordinamento giuridico”, intesi come l’insieme delle norme giuridiche che organizzano la vita di una determinata società: questi termini danno l’idea di complessità, organizzazione e connessione dei vari elementi che caratterizzano il diritto e al concetto di “ordinare” una società come risolvere e prevenire conflitti di interesse. Il termine istituto giuridico indica, invece, l’insieme delle norme giuridiche che regolano qualche importante fenomeno della vita sociale.
L’applicazione delle norme giuridiche: “la fattispecie”
Applicare una norma giuridica significa giudicare se un comportamento o una situazione faccia scattare o meno una sanzione o una conseguenza legale: nel momento in cui la norma deve essere applicata, bisogna accertare che quel comportamento o situazione concreto rientri nella previsione generale ed astratta descritta dalla norma.
Il carattere generale e astratto delle norme serve per organizzare la società nel suo complesso e garantire l’eguale trattamento; tuttavia, per soddisfare particolari esigenze, vengono fatte norme speciali, eccezionali o singolari.
Qui entra in gioco il concetto di fattispecie (dal latino “immagine del fatto”), che si suddivide in:
- Fattispecie astratta - Il fatto descritto dalla norma, con determinate caratteristiche, di modo che quella descrizione possa adattarsi a tutti quegli eventi che presentino quelle caratteristiche
- Fattispecie concreta - Un particolare evento reale che può essere inquadrato nella fattispecie astratta della norma
La conseguenza è che, a chi ha violato la regola, viene concretamente applicata la sanzione astrattamente prevista dalla norma.
L’operazione logica con cui si verifica che una fattispecie concreta corrisponde ad una fattispecie astratta si chiama anche qualificazione della fattispecie concreta; può accadere che per individuare il trattamento giuridico di una fattispecie concreta, sia necessario applicare due o più norme: in questo caso la soluzione giuridica deriva dal combinato disposto di due o più norme.
L’interpretazione delle norme giuridiche
L’applicazione della norma può sembrare semplicemente l’applicazione di un sillogismo ma spesso il fatto presenta sfumature e complessità che rendono difficile accertarlo con precisione e la norma non è formulata in modo abbastanza chiaro per poter dire con certezza se si riferisce o meno a quel fatto: ecco perché bisogna svolgere un lavoro di interpretazione della norma giuridica, ovvero identificare il giusto significato delle parole e dei loro collegamenti sintattici che la norma usa per descrivere la fattispecie astratta.
Il problema dell’interpretazione si pone soprattutto quando le parole delle norme sono ambigue, cioè si prestano ad esprimere significati diversi e contrastanti fra loro, come la parola “famiglia”; si hanno, quindi, due tipi di interpretazione:
- Interpretazione restrittiva, che da le norme un significato più limitato rispetto ad altri possibili
- Interpretazione estensiva, che individua un significato più ampio rispetto ad altri possibili
Si ricava che “norma” può significare due cose:
- Norma come testo, cioè l’insieme delle formule linguistiche con cui la norma è espressa dalla sua fonte
- Norma come precetto, che corrisponde al preciso significato da attribuire al testo e definisce la regola effettivamente imposta
L’interpretazione serve a scegliere il precetto normativo giusto.
Criteri, limiti e spazi dell’interpretazione
Sono stati fissati dei criteri per l’interpretazione delle norme, che si trovano nell’art.12 prel., per cui l’interprete deve attribuire alle norme il senso indicato dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall’intenzione del legislatore; i due fondamentali criteri che ne emergono sono:
- Criterio letterale, per cui le norme vanno interpretate secondo il comune significato che le parole e le frasi del testo hanno nella lingua italiana, presupponendo che tale significato sia univoco e NON ambiguo
- Criterio logico, per cui si sceglie il significato che meglio corrisponde all’intenzione del legislatore. A sua volta può essere:
- Soggettivo - si riferisce alle opinioni e agli intenti di coloro che hanno formulato la norma: si parla di criterio psicologico, per la cui applicazione è molto importante l’esame dei lavori preparatori. Essendo il legislatore un insieme complesso di persone, è difficile trovare un’intenzione univoca
- Oggettivo - si guarda allo scopo che effettivamente la norma mira a realizzare, cioè la sua ratio: si parla di criterio teleologico
- Criterio sistematico, per cui si tiene conto di altre norme giuridiche collegate, in qualche modo, alla norma da interpretare
- Criterio storico, per cui l’interprete confronta e collega la norma da interpretare con quelle che l’hanno preceduta nel regolare la stessa materia
Il criterio letterale può essere messo fuorigioco dagli altri criteri? Si, ma con prudenza: per applicare uno degli altri criteri occorrono ragioni e argomenti molto più forti della forza del testo.
I criteri legali di interpretazione vincolano gli interpreti, che NON sono liberi di applicare criteri diversi: ciò non vuol dire che l’interprete non abbia margini di libertà, discrezionalità ed autonomia entro cui può scegliere tra interpretazioni diverse; tale scelta è inevitabilmente influenzata dalla sua sensibilità sociale e culturale, dai costumi, dalle convinzioni, dai valori prevalenti nella società e dai loro cambiamenti.
Naturalmente, il grado di autonomia dell’interprete è minore quando le norme sono formulate in modo analitico e puntuale; è maggiore quando si basano su concetti ampi ed elastici, le cosiddette clausole generali: la loro caratteristica è quella di ricevere il significato dal contesto in cui devono essere applicate, che muta nel corso del tempo. Questa capacità di adattarsi al contesto, dà alle clausole una maggiore attitudine a durare nel tempo, mentre le norme analitiche invecchiano più rapidamente.
La certezza del diritto è la possibilità di prevedere razionalmente quali conseguenze deriveranno, in base al diritto, da un determinato comportamento o fatto: questo è socialmente utile perché permette di conoscere i propri diritti e obblighi e le conseguenze di eventuali violazioni delle regole. Certezza del diritto equivale a certezza circa il modo in cui il diritto viene interpretato: per questo l’interpretazione non è totalmente affidata al senso dell’interprete ma deve attenersi a criteri fissati dalle norme.
Uno dei problemi fondamentali del diritto è trovare il giusto equilibrio fra certezza e cambiamento: evitare che la certezza si irrigidisca nella conservazione e nell’immobilismo e evitare che il cambiamento ai così disordinato e imprevedibile da generare dannosa incertezza.
Le lacune del diritto e l’analogia
Si ha una lacuna del diritto quando nessuna norma dell’ordinamento prevede la fattispecie concreta che si intende regolare: è impossibile che TUTTI gli aspetti della società siano coperti da un’apposita norma; in questo senso, la completezza dell’ordinamento giuridico non è realizzabile.
Vi è, tuttavia, uno strumento che da la possibilità di individuare il trattamento giuridico di qualsiasi situazione o rapporto, anche quando manca una norma che lo regoli in modo specifico: l’analogia, che consiste nell’applicare al caso una norma che regola un caso simile o una materia analoga (analogia legis).
L’uso di questo strumento ha, però, dei limiti: vi sono due categorie di norme che NON possono essere applicate per analogia. Il divieto di analogia vale per:
- Le norme penali, il cui campo di applicazione, per la gravità delle sanzioni previste, deve essere delimitato in modo assolutamente preciso e rigoroso
- Le norme eccezionali o speciali, che derogano ad una qualche regola generale in nome di esigenze particolari e circoscritte; per queste norme è possibile l’interpretazione estensiva
- Nei casi in cui si è di fronte ad un elenco tassativo (elenco dei casi regolabili descritti all’interno della norma stessa), quella norma non può applicarsi per analogia
L’argomentazione giuridica
L’argomentazione giuridica è il complesso delle operazioni logiche e delle formule verbali che le esprimono con cui, di fronte ad un problema di applicazione di norme giuridiche, si sostiene una soluzione e se ne combattono altre. Lo sviluppo completo dell’argomentazione svolta del giudice per sostenere la decisione si chiama motivazione, mentre l’indicazione sintetica delle decisioni giudiziali di un certo anno si chiama massima.
Lo scopo pratico è la persuasione, persuadere qualcuno che la soluzione giuridica sostenuta è quella corretta: è argomentazione giuridica anche quella con cui l’avvocato cerca di convincere il giudice che il suo cliente ha ragione.
L’argomentazione giuridica utilizza alcuni meccanismi logici, gli argomenti, che possono essere:
- L’argomento a contrariis, per cui se una norma prevede una certa conseguenza giuridica per un caso A, se ne ricava che essa...
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